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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 02/08/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4941/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4941/2024, promossa con ricorso depositato il 26/11/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Paola Catenazzi e l'Avv. Antonella Valentini
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Paola Catenazzi e l'Avv. Antonella Valentini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CO OL (BS) in data 30 aprile 1995 (anno 1995 atto n. 3 parte II serie A)
separati consensualmente con sentenza n. 56/2025 in data 01.02.2025, passata in giudicato il
05.02.2025;
pagina 1 di 5 con i seguenti figli:
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Persona_1
e entrambi maggiorenni e allo stato non totalmente Persona_2 Persona_3
economicamente autosufficienti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26/11/2024, richiedevano dapprima l'omologazione con sentenza della loro separazione personale e, successivamente, pronuncia divorzile alle seguenti condizioni, come precisate con note scritte depositate in data
26.06.2025:
1) L'abitazione coniugale, sita in AG (Va), Viale Europa 8 con le relative pertinenze, in comproprietà tra i coniugi nella misura di ½ ciascuno, viene assegnata alla IG.ra Parte_2
in godimento esclusivo, con tutti i beni mobili e gli arredi ivi presenti e ivi continua a
[...]
vivere con la madre il figlio mentre , sia pure avente ivi la residenza Per_2 Per_3
anagrafica, allo stato vive presso l'abitazione familiare della fidanzata.
Si dà atto che il IG. a già rilasciato definitivamente la casa familiare e riconsegnato le Pt_1 chiavi dell'immobile alla moglie e che il medesimo ha già asportato tutti i suoi beni ed effetti personali salvo eventuali ulteriori che la IG.ra si riserva di indicare. Le parti Pt_2
concordano che gli arredi di famiglia rimangano presso la già casa familiare e si riservano di accordarsi circa la divisione degli attrezzi da lavoro.
2) Atteso lo stato di non completa autosufficienza economica di e come Per_2 Per_3
dedotto nella premessa del ricorso per separazione personale dei coniugi con contestale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 26.11.2024, i ricorrenti si obbligano a contribuire alle spese straordinarie dei ridetti figli nella misura del
70% quanto al padre e 30% quanto alla madre, richiamando per la relativa disciplina il vigente Protocollo del Tribunale di Varese a cui le parti, avendone già ricevuta copia, dichiarano in toto di uniformarsi.
3) Fatto salvo quanto previsto al punto 4 della sentenza di separazione del Tribunale di Varese
n. 56/2025 del 01.02.2025 circa il contributo mensile del IG. al mantenimento della Pt_1
IG.ra il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di assegno Pt_2 Parte_1 Parte_2 divorzile, la somma di € 1.500,00/mese per 12 mensilità, cifra che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 12° mese successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio.
pagina 2 di 5 4) Le parti, in ordine agli effetti del presente divorzio con riguardo alle pretese di previdenza professionale acquisite dal IG. durante il matrimonio e sino alla data del Parte_1
26.11.2024 di deposito del ricorso per separazione personale dei coniugi con contestale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, convengono di operare il conguaglio previsto dalla legge svizzera ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 cpv. 1 CC.
Il criterio in questa sede convenuto è ritenuto dalle parti quale chiave di ripartizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25a LFLP (RS: 831.42) e il IG. ha già allegato alle note Parte_1
scritte depositate in data 26.06.2025 attestato di conferma di attuabilità di quanto convenuto, nonché di conferma degli importi degli averi determinanti o delle rendite da dividere rilasciato in data 14.02.2025 da con riferimento al contratto di previdenza del Controparte_1
personale n. 321571, polizza n. 59, che dovrà intendersi quale parte integrante ed essenziale della presente sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il IG. si obbliga a sottoporre l'attestato di fattibilità emesso in data 14.02.2025 Parte_1
di cui al capoverso che precede, unitamente alla presente sentenza di divorzio del Tribunale di
Varese, alla in sede di procedura amministrativa di splitting indi, se Controparte_1
necessario, entrambe le parti congiuntamente si obbligano ad adire il competente giudice svizzero, producendo tutta la documentazione che sarà all'uopo richiesta, in sede di radicanda procedura di riconoscimento della sentenza di divorzio del Tribunale di Varese e/o di completazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 LDIP (RS: 291) e/o di disciplinamento e/o di altra e diversa procedura, i cui costi e oneri comprese tasse di giustizia e spese, unitamente a quelli delle eventuali ulteriori procedure occorrende, nessuno escluso, saranno ripartiti quanto ai 2/3 a carico del IG. nella misura di 1/3 a carico della IG.ra Pt_1 Pt_2
I coniugi si obbligano quindi reciprocamente e congiuntamente a dare esecuzione a tutti gli impegni di cui al presente punto, nessuno escluso, nonché agli ulteriori che si renderanno necessari per operare il conguaglio previsto dalla legge svizzera ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 cpv. 1 CC ripartendo tutti i costi e oneri comprese tasse di giustizia e spese, unitamente a tutti quelli delle procedure occorrende, nessuno escluso, nella misura dei 2/3 a carico del IG. nella misura di 1/3 a carico della IG.ra Pt_1 Pt_2
5) Alla data del 31.01.2032 di scadenza della polizza n. 50'767'286, tipologia “previdenza libera pilastro 3b – scala plus” (c.d. III Pilastro) contratta con GE (sede Adliswil – ZH), il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , riconoscendosi Parte_1 Parte_2 quindi sin d'ora il IG. debitore di tale somma nei confronti dell'altro coniuge, Parte_1
la quota di ½ degli accantonamenti relativi alla ridetta assicurazione accumulati dalla data di sottoscrizione della citata previdenza facoltativa complementare (01.02.2011) e sino alla data pagina 3 di 5 del 26.11.2024 di deposito del ricorso per separazione personale dei coniugi con contestale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, obbligandosi sin d'ora il IG. Pt_1
a porre in essere tutti i necessari adempimenti affinché venga accreditata alla IG.ra Pt_2 la somma qui pattuita, ovvero autorizzando sin d'ora la IG.ra in caso di proprio Pt_2
inadempimento, a rivolgersi direttamente al soprarichiamato istituto di previdenza al fine di ottenere l'accredito a proprio favore di quanto alla stessa dovuto in forza del presente accordo.
6) Il IG. si obbliga all'integrale rimborso, sino a quando il figlio non si Pt_1 Per_2
renderà economicamente autosufficiente, del finanziamento/mutuo n. 08/47047019 contratto dai coniugi con per la realizzazione presso la casa familiare di AG (Va) Controparte_2 della serra bioclimatica, rinunciando sin d'ora il IG. ripetere nei confronti della IG.ra Pt_1
la quota di ½ di spettanza della moglie dei ratei corrisposti integralmente dal IG. Pt_2 ll'istituto di credito. Pt_1
Le parti danno altresì atto e riconoscono che, qualora in caso di inadempimento del IG. Pt_1
agli obblighi di rimborso integrale di cui al capoverso che precede la IG.ra versasse Pt_2 somma alcuna in luogo del marito a favore dell'istituto di credito, il IG. si riconosce Pt_1 sin d'ora debitore nei confronti della IG.ra del 100% delle somme che la stessa Pt_2
dovesse corrispondere all'ente finanziatore in luogo dell'altro coniuge.
7) I coniugi dichiarano sin d'ora che tutti gli accordi di cui al ricorso depositato in data
26.11.2024 avranno efficacia immediata già a decorrere dal giorno della sottoscrizione dello stesso, eccezion fatta per quanto qui diversamente stabilito.
8) Spese di lite compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 4 di 5 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 30 aprile 1995, in CO OL (BS), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di CO OL (BS) (anno 1995 atto n. 3, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 23.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4941/2024, promossa con ricorso depositato il 26/11/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Paola Catenazzi e l'Avv. Antonella Valentini
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Paola Catenazzi e l'Avv. Antonella Valentini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CO OL (BS) in data 30 aprile 1995 (anno 1995 atto n. 3 parte II serie A)
separati consensualmente con sentenza n. 56/2025 in data 01.02.2025, passata in giudicato il
05.02.2025;
pagina 1 di 5 con i seguenti figli:
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Persona_1
e entrambi maggiorenni e allo stato non totalmente Persona_2 Persona_3
economicamente autosufficienti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26/11/2024, richiedevano dapprima l'omologazione con sentenza della loro separazione personale e, successivamente, pronuncia divorzile alle seguenti condizioni, come precisate con note scritte depositate in data
26.06.2025:
1) L'abitazione coniugale, sita in AG (Va), Viale Europa 8 con le relative pertinenze, in comproprietà tra i coniugi nella misura di ½ ciascuno, viene assegnata alla IG.ra Parte_2
in godimento esclusivo, con tutti i beni mobili e gli arredi ivi presenti e ivi continua a
[...]
vivere con la madre il figlio mentre , sia pure avente ivi la residenza Per_2 Per_3
anagrafica, allo stato vive presso l'abitazione familiare della fidanzata.
Si dà atto che il IG. a già rilasciato definitivamente la casa familiare e riconsegnato le Pt_1 chiavi dell'immobile alla moglie e che il medesimo ha già asportato tutti i suoi beni ed effetti personali salvo eventuali ulteriori che la IG.ra si riserva di indicare. Le parti Pt_2
concordano che gli arredi di famiglia rimangano presso la già casa familiare e si riservano di accordarsi circa la divisione degli attrezzi da lavoro.
2) Atteso lo stato di non completa autosufficienza economica di e come Per_2 Per_3
dedotto nella premessa del ricorso per separazione personale dei coniugi con contestale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 26.11.2024, i ricorrenti si obbligano a contribuire alle spese straordinarie dei ridetti figli nella misura del
70% quanto al padre e 30% quanto alla madre, richiamando per la relativa disciplina il vigente Protocollo del Tribunale di Varese a cui le parti, avendone già ricevuta copia, dichiarano in toto di uniformarsi.
3) Fatto salvo quanto previsto al punto 4 della sentenza di separazione del Tribunale di Varese
n. 56/2025 del 01.02.2025 circa il contributo mensile del IG. al mantenimento della Pt_1
IG.ra il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di assegno Pt_2 Parte_1 Parte_2 divorzile, la somma di € 1.500,00/mese per 12 mensilità, cifra che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 12° mese successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio.
pagina 2 di 5 4) Le parti, in ordine agli effetti del presente divorzio con riguardo alle pretese di previdenza professionale acquisite dal IG. durante il matrimonio e sino alla data del Parte_1
26.11.2024 di deposito del ricorso per separazione personale dei coniugi con contestale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, convengono di operare il conguaglio previsto dalla legge svizzera ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 cpv. 1 CC.
Il criterio in questa sede convenuto è ritenuto dalle parti quale chiave di ripartizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25a LFLP (RS: 831.42) e il IG. ha già allegato alle note Parte_1
scritte depositate in data 26.06.2025 attestato di conferma di attuabilità di quanto convenuto, nonché di conferma degli importi degli averi determinanti o delle rendite da dividere rilasciato in data 14.02.2025 da con riferimento al contratto di previdenza del Controparte_1
personale n. 321571, polizza n. 59, che dovrà intendersi quale parte integrante ed essenziale della presente sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il IG. si obbliga a sottoporre l'attestato di fattibilità emesso in data 14.02.2025 Parte_1
di cui al capoverso che precede, unitamente alla presente sentenza di divorzio del Tribunale di
Varese, alla in sede di procedura amministrativa di splitting indi, se Controparte_1
necessario, entrambe le parti congiuntamente si obbligano ad adire il competente giudice svizzero, producendo tutta la documentazione che sarà all'uopo richiesta, in sede di radicanda procedura di riconoscimento della sentenza di divorzio del Tribunale di Varese e/o di completazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 LDIP (RS: 291) e/o di disciplinamento e/o di altra e diversa procedura, i cui costi e oneri comprese tasse di giustizia e spese, unitamente a quelli delle eventuali ulteriori procedure occorrende, nessuno escluso, saranno ripartiti quanto ai 2/3 a carico del IG. nella misura di 1/3 a carico della IG.ra Pt_1 Pt_2
I coniugi si obbligano quindi reciprocamente e congiuntamente a dare esecuzione a tutti gli impegni di cui al presente punto, nessuno escluso, nonché agli ulteriori che si renderanno necessari per operare il conguaglio previsto dalla legge svizzera ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 cpv. 1 CC ripartendo tutti i costi e oneri comprese tasse di giustizia e spese, unitamente a tutti quelli delle procedure occorrende, nessuno escluso, nella misura dei 2/3 a carico del IG. nella misura di 1/3 a carico della IG.ra Pt_1 Pt_2
5) Alla data del 31.01.2032 di scadenza della polizza n. 50'767'286, tipologia “previdenza libera pilastro 3b – scala plus” (c.d. III Pilastro) contratta con GE (sede Adliswil – ZH), il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , riconoscendosi Parte_1 Parte_2 quindi sin d'ora il IG. debitore di tale somma nei confronti dell'altro coniuge, Parte_1
la quota di ½ degli accantonamenti relativi alla ridetta assicurazione accumulati dalla data di sottoscrizione della citata previdenza facoltativa complementare (01.02.2011) e sino alla data pagina 3 di 5 del 26.11.2024 di deposito del ricorso per separazione personale dei coniugi con contestale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, obbligandosi sin d'ora il IG. Pt_1
a porre in essere tutti i necessari adempimenti affinché venga accreditata alla IG.ra Pt_2 la somma qui pattuita, ovvero autorizzando sin d'ora la IG.ra in caso di proprio Pt_2
inadempimento, a rivolgersi direttamente al soprarichiamato istituto di previdenza al fine di ottenere l'accredito a proprio favore di quanto alla stessa dovuto in forza del presente accordo.
6) Il IG. si obbliga all'integrale rimborso, sino a quando il figlio non si Pt_1 Per_2
renderà economicamente autosufficiente, del finanziamento/mutuo n. 08/47047019 contratto dai coniugi con per la realizzazione presso la casa familiare di AG (Va) Controparte_2 della serra bioclimatica, rinunciando sin d'ora il IG. ripetere nei confronti della IG.ra Pt_1
la quota di ½ di spettanza della moglie dei ratei corrisposti integralmente dal IG. Pt_2 ll'istituto di credito. Pt_1
Le parti danno altresì atto e riconoscono che, qualora in caso di inadempimento del IG. Pt_1
agli obblighi di rimborso integrale di cui al capoverso che precede la IG.ra versasse Pt_2 somma alcuna in luogo del marito a favore dell'istituto di credito, il IG. si riconosce Pt_1 sin d'ora debitore nei confronti della IG.ra del 100% delle somme che la stessa Pt_2
dovesse corrispondere all'ente finanziatore in luogo dell'altro coniuge.
7) I coniugi dichiarano sin d'ora che tutti gli accordi di cui al ricorso depositato in data
26.11.2024 avranno efficacia immediata già a decorrere dal giorno della sottoscrizione dello stesso, eccezion fatta per quanto qui diversamente stabilito.
8) Spese di lite compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 4 di 5 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 30 aprile 1995, in CO OL (BS), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di CO OL (BS) (anno 1995 atto n. 3, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 23.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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