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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/03/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 7666/2023 avente ad oggetto: ripetizione di indebito ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...] , Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Carmela Romano, presso il cui studio in Ruvo di Puglia, alla via Schiavi n. 10, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'Avvocatura territoriale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 19 marzo 2025 la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 18.10.2023, ha agito in Parte_1 giudizio al fine di accertare l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere l'importo di € 4.231,42 di cui l' ha prospettato CP_1
l'indebita percezione sulla pensione numero 04061640 cat. AS per il periodo dal gennaio 2020 ad agosto 2022 con comunicazione del
4.01.2022.
Più specificamente, a sostegno del ricorso , ha dedotto l'illegittimità della richiesta di restituzione dell' , non potendo l'inerzia o l'errore CP_1 dell'ente previdenziale incidere sull'incolpevole affidamento del ricorrente che ha ricevuto la prestazione, con la conseguenza che la pretesa restitutoria, come disposto dall'art. 3, ter del d.l. n. 850/1976, convertito in legge n. 29/1977, può operare solo dal giorno successivo al relativo provvedimento;
ciò anche in considerazione del fatto che si tratta di dati reddituali che l' avrebbe potuto acquisire e CP_1 conoscere.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari che il ricorrente non è tenuto alla restituzione dell'indebito e condanni l' CP_1 alla restituzione delle somme trattenute;
con vittoria di spese con attribuzione.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della CP_1 domanda. Più specificamente, ha eccepito che l'indebito scaturisce dal fatto che si è proceduto alla ricostituzione della prestazione in virtù d i quanto risultante dalle dichiarazioni dei re dditi trasmesse dal ricorrente per gli anni 2019, 2020 , 2021, da cui risulta che il ricorrente percepisce reddito da terreni e fabbricati che incidono sull'assegno sociale dovuto. Inoltre, ha dedotto che non è invocabile alcun affidamento da parte del ricorrente in quanto quest'ultimo ha presentato il 20.01.2023 domanda di ricostituzione reddituale, dichiarando in questa sede redditi inferiori a quelli risultanti dalle dichiarazioni reddituali, il che dovrebbe implicare la revoca della prestazione per violazione dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000.
2 In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1.1 La domanda è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato;
ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno de l pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in bu ona fede, dal giorno della domanda. Tuttavia, l'art. 1886 c.c. stabilisce che le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali e che solo in mancanza si applicano le norme del codice civile.
Con più specifico riferimento alla prestazione oggetto di causa
(assegno sociale), deve osservarsi che essa va considerata nel novero delle prestazioni di natura assistenziale in quanto essa, non attingendo ad alcuna provvista contributiva, grava sulla fiscalità generale (Cass. n. 16088 del 2020).
Da ciò consegue, sulla scorta del più recente orientamento espresso affermato dal Giudice di Legittimità con la sentenza del 20.05.2021 n.
13917, che non può farsi applicazione, con riguardo all'assegno sociale, della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla legge n. 88 del 1989, art. 52 e dalla legge n. 412 del 1991, art. 13 , trattandosi di disposizioni volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, rispetto alle quali non sembra possibile adottare un'interpretazione analogica, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni in esame, non applicabili ad altre prestazioni previdenziali (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del
2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
A ciò si aggiunga che, mentre la ratio dell'assimilazione poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione dell'art. 52 della legge n.
88/1989, in quanto la pensione sociale istituita dall'art. 26 della
3 legge n. 153/1969 costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull , restando le altre a carico del CP_1 attualmente il quadro com plessivo è mutato, in Controparte_2
l è soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni Controparte_3 CP_1 previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: con la logica conseguenza che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale all'art. 52 della legge n. 88/1989, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella menzionata disposizione, non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto a quello riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute.
1.2 Sempre con la citata decisione n. 1317/2021, la Corte di
Cassazione ha dato atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Tale assimilazione comporta, quindi l'applicazione di principi di diritto che possono così sintetizzarsi:
- nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla legge n.
335/1995, art. 3, comma 6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali;
- in tema di ripetibilità dell a prestazione indebitamente erogata per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, quindi, il d.l. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in legge n. 29/1977, il d.l. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n.
291/1988.
4 Da ciò consegue, quindi, che , qualora venga accertata la mancanza del requisito reddituale, andranno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
E con l'ulteriore conseguenza che, qualora l'indebito risulta essersi determinato in conseguenza dei maggiori redditi percepiti, ostativi all'assegno sociale erogato ex lege n. 335 del 1995, ex art. 3, comma
6, in conformità con quanto affermato da Cass. n. 16088/2020, Cass.
n. 26036/2019 e Cass. n. 28771/2018, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”.
2.1 Ciò posto in termini di disciplina generale , nel caso di specie il ricorrente ha chiesto che si accerti e dichiari l'insussistenza del diritto alla ripetizione della somma oggetto di causa, CP_2 CP_1 indebitamente corrisposta da gennaio 20 20 a ad agosto 2022 sulla prestazione a essa erogata (assegno socia le) in quanto dalle dichiarazioni reddituali, regolarmente trasmesse all'Agenzia dell'Entrate, sono emersi redditi da considerare ai fini del computo dell'entità della prestazione dovuta.
Ciò posto, assume rilievo decisivo la circostanza che , come riconosce lo stesso , l'importo della prestazione è stato rideterminato CP_1 sulla base delle dichiarazioni dei redditi regolarmente trasmesse dal ricorrente per gli anni 2019 , 2020 e 2021 (cfr. dichiarazioni reddituali depositate , da cui risulta come data di trasmissione il CP_4 CP_1
20.09.2020 per quella relativa al 2019, il 16.07.2021 per quella relativa al 2020 e il 13.07.2022 per qu ella relativa al 2021), dal che consegue, quindi, che non può ravvisarsi un comportamento doloso l avrebbe Controparte_3 CP_1
5 potuto, sin dal 2020 e poi nel 2021, procedere alla rideterminazione dell'importo dell'assegno sociale, cosa che ha invece fatto solo a luglio
2022, dopo che erano trascorsi due anni – almeno considerando i dati reddituali relativi agli anni 2019 e 2020 - in cui aveva erogato la prestazione in misura maggiore .
Sul punto, inoltre, appare opportuno osservare che l'art. 13, comma
6, lett. c) d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 ha previsto che all'articolo 35 d.l. n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009 è apportata, per quel che rileva in questa sede, la seguente modifica
“10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della p restazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Deve ritenersi, quindi, che avendo il ricorrent e trasmesso regolarmente le dichiarazioni reddituali a ll'Amministrazione
Finanziaria, non vi è stato un atteggiamento inerte, né tanto meno doloso da parte dello stesso ed era onere attivarsi CP_2 CP_1
6 tempestivamente, di anno in anno, per verificare se la prestazione continuasse a spettare o meno al ricorrente nella misura già erogata.
Ciò comporta, in altri termini, che deve escludersi che sussista una situazione di dolo in capo al ricorrente che giustifichi la ripetizione, tenuto conto del fatto che in ogni caso il preteso superamento di limiti reddituali poteva essere verificato in virtù delle dichiarazioni dei redditi che l' poteva acquisire agevolmente risultando CP_1 trasmesse all'Agenzia dell'Entrate. In altri termini, si tratta di documentazione che l' avrebbe potuto acquisire tempestivamente, CP_1 con la conseguenza che il preteso indebito è riconducibile ad errore non accompagnato da dolo del ricorrente, peraltro non CP_2 CP_1 contestato.
Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio)” (cfr. Cass. n. 28771/2018).
Nel caso di specie il provv edimento di riliquidazione della pensione con determinazione di importi dovuti è stato comunicato nell'ottobre
2022 in relazione alla prestazione erogata da gennaio 2020 ad agosto
2022 e con una nota tesa a ottenere, quindi, la ripetizione di importi già corrisposti antecedentemente alla r iliquidazione, con un comportamento che quindi contrasta con i limiti all'operatività della ripetizione dell'indebito affermati dalla Suprema Corte, stante l'assoluta buona fede della parte che, trasmettendo regolarmente e tempestivamente le dichiarazioni reddituali, ha posto l'Istituto in condizione di conoscere la situazione reddituale del ricorrente.
Né assume rilievo ai fini dell'esclusione del legittimo affidamento invocato dal ricorrente il fatto che quest'ultimo nel gennaio 2023, nel
7 presentare domanda per la ricostituzione della prestazione, abbia dichiarato redditi parzialmente inferiori a quelli desumibi li dalle dichiarazioni reddituali trasmesse;
si t ratta, infatti, di un comportamento cronologicamente success ivo al periodo che viene in rilievo nel caso di specie in cui vi è stata la percezione della prestazione da parte del medesimo ricorrente in misura maggiore
(gennaio 2020 agosto 2022), con la conseguenza che tale con dotta non può rilevare, per così dire, retroattivamente, ma al più può assumere rilievo ai fini di eventuali indebiti maturati dopo tale data e quindi non oggetto di causa.
Alla luce di ciò, la domanda va accolta e va dichiarata l'insussistenza dell'indebito di € 4.231,42, di cui alla nota 4.08.2022, con conseguente condanna dell' alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1
di quanto eventualmente recuperato per tale indebito, oltre
[...] interessi legali dalla riscossione.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando importi non inferiori ai valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Carmela Romano che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7666/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito di € 4.231,42, di cui al provvedimento del 4.08.2022 , con conseguente condanna dell' alla restituzione in favore di CP_1 [...]
di quanto eventualmente recuperato per tale Parte_1 indebito, oltre interessi legali dalla riscossione;
8 2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento delle spese processuali in favore di , Parte_1 che liquida in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Carmela Romano.
Trani, 19.03.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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