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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 572 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. ANGELOTTI CRISTINA;
ATTORE contro
, , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_3 CP_4
, Controparte_5 Controparte_6 con l'avv. : Controparte_6
CONVENUTI
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore ha domandato la riduzione delle disposizioni testamentarie con le quali il proprio padre, Per_1
deceduto nel 2020, lo aveva totalmente pretermesso, istituendo erede universale un altro dei suoi
[...] figli e legando tutti i suoi beni mobili alla moglie;
ha chiesto, inoltre, la riduzione delle donazioni dissimulate
(mediante la stipula di altrettanti contratti di compravendita), stipulate dal de cuius in favore degli affini
(rispettivamente mariti e mogli degli altri suoi figli), in quanto lesive della quota di legittima spettante a esso attore.
I convenuti hanno eccepito la prescrizione dell'azione di riduzione delle donazioni e l'usucapione del diritto di proprietà degli immobili venduti dal de cuius da parte degli acquirenti, che li avevano posseduti in modo pacifico e ininterrotto, sin dall'epoca della stipula intervenuta nel 2000.
Considerato che le disposizioni testamentarie impugnate sono certamente lesive della legittima, atteso che l'attore è stato totalmente pretermesso, occorre in primo luogo pronunciare sulla domanda di riduzione delle donazioni dissimulate, previo accertamento della simulazione;
solo dopo tale pronuncia essendo possibile ricostruire l'effettiva consistenza dell'asse e, dunque, la quota spettante al legittimario pretermesso.
Le parti venivano pertanto invitate a precisare le conclusioni in ordine a tale domanda, previo rilievo della nullità per difetto di forma delle donazioni, per il caso in cui si rivelasse fondata la domanda di simulazione.
Fatte precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di simulazione è fondata e deve essere accolta.
Innanzitutto, viene in rilievo l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, che invocano il decorso del termine di cui all'art. 563 c.c. In proposito, è sufficiente osservare che - allorquando, come nella specie,
l'azione di simulazione sia funzionale alla riduzione della donazione, in quanto lesiva della legittima - il relativo termine prescrizionale decorre dall'apertura della successione (cfr. Cass 5159/2018; Cass 3932/2016), mentre il termine ventennale di cui all'art. 563 c.c., decorrente dalla trascrizione della donazione, riguarda esclusivamente la salvezza dell'acquisto dei terzi aventi causa dal donatario convenuto in riduzione, non già il donatario stesso. S'impone, pertanto, il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Ciò posto, va osservato che – secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.
19912/2014) - il legittimario che richieda l'accertamento della simulazione nella detta qualità, va considerato come terzo ai fini della relativa prova;
e di tale regime probatorio egli si giova anche ove poi l'accertamento della simulazione porti in concreto alla declaratoria di nullità dell'atto dissimulato, invece che alla sua riduzione, atteso che, in ogni caso, la causa petendi della sua domanda è e resta la lesione della legittima.
Ebbene sussiste la prova indiziaria della simulazione, dovendosi ritenere che gli atti di compravendita impugnati dissimulino altrettante donazioni.
Cospirano in tal senso univoche e gravi circostanze indiziarie, quali la mancata indicazione nel rogito delle modalità di versamento del prezzo (che addirittura sarebbe stato integralmente versato prima del rogito, senza che risulti neppure la stipula di un preliminare), il rapporto di affinità tra le parti del contratto di compravendita e la contestualità di tutti gli atti, con i quali il de cuius ha disposto in pari tempo e in vita del proprio patrimonio in favore dei coniugi di tutti i suoi figli, escludendo l'attore che è stato poi effettivamente pretermesso anche in sede testamentaria.
D'altra parte, neppure in questa sede, i convenuti – gravati dal relativo onere (Cass. 1413/2006) – hanno dimostrato l'effettivo versamento del prezzo e invero neppure hanno allegato come avrebbero versato le ingenti quantità di denaro dovute per il saldo del prezzo, trincerandosi dietro al fatto che, all'epoca della stipula, non vi erano obblighi di tracciabilità dei pagamenti, senza considerare che la mancata indicazione delle modalità di pagamento, pur non integrando un illecito, certamente costituisce un forte elemento indiziario del mancato pagamento del prezzo, ché, con tutta evidenza, se gli acquirenti lo avessero versato avrebbero agevolmente reperito prova documentale del passaggio del denaro, ovvero quantomeno avrebbero indicato le modalità di pagamento, così da consentire almeno l'indagine officiosa sui conti del de cuius.
Accertata la simulazione delle compravendite impugnate, questo giudice deve rilevare che le donazioni dissimulate sono nulle per difetto di forma, non essendo state osservate – come si evince dalla semplice lettura delle compravendite depositate - le forme sacramentali prescritte dall'art. 782 c.c. e dall'art. 48 L. 89/1913; come noto, la nullità deve essere rilevata d'ufficio (e ciò anche a fronte della domanda di riduzione cfr. Cass.
22457/2019), e il rilievo spiega effetti (quelli propri del giudicato) sulla determinazione della consistenza dell'asse ereditario, dal quale i beni (solo apparentemente venduti) non sono mai usciti;
ne deriva il rigetto della domanda di riduzione, in quanto relativa a donazioni nulle.
È a questo punto che viene in rilievo l'ulteriore eccezione riconvenzionale sollevata dai convenuti, l'eccezione di usucapione, che pone il problema di indagare i rapporti tra la nullità del negozio traslativo e il parallelo acquisto a titolo originario, a fronte dei diversi scenari che la tutela del legittimario è suscettibile di aprire.
Se infatti è noto che l'eccezione di usucapione non è idonea a paralizzare l'azione di riduzione del legittimario
(in quanto quest'ultima è diretta non a rivendicare lo specifico bene posseduto dal beneficiario dell'atto di liberalità, ma a far valere sullo stesso bene le proprie ragioni successorie, sicchè l'eccezione del donatario non avrebbe altra funzione se non quella di ribadire l'esistenza di quel dominio, presupposto dell'azione di riduzione, così Cass. 10333/1993), occorre verificare l'esito dell'eccezione, nel caso in cui la domanda di riduzione venga rigettata, in ragione della nullità della donazione;
occorre cioè accertare se e in che modo l'acquirente di un diritto in forza di un atto nullo possa opporre il maturare dell'usucapione al legittimario.
In proposito, prima facie, parrebbe potersi sostenere che ogni acquisto a titolo derivativo può essere accompagnato anche da un acquisto a titolo originario, sicché l'acquirente di un diritto a titolo derivativo dovrebbe potersi giovare anche degli effetti dell'acquisto a titolo originario del medesimo diritto e, dunque, opporlo in via di eccezione, laddove si faccia valere la nullità del negozio traslativo.
E tuttavia, nella specifica ipotesi della tutela del legittimario, l'indiscriminata adesione a tale tesi rischia di condurre a risultati del tutto iniqui. E in effetti, accedendo a tale impostazione, dovrebbe concludersi come segue: la donazione valida resta esposta all'azione di riduzione del legittimario, azione che, come anticipato, non è paralizzata dall'eccezione di usucapione, sicché il decorso del tempo necessario a usucapire non giova al donatario convenuto in riduzione;
mentre, nel caso di donazione nulla, il donatario fa salvo il suo acquisto con il decorso del tempo necessario all'usucapione, in pregiudizio del legittimario.
La conclusione non parrebbe accettabile, non solo perché il donatario conseguirebbe un vantaggio (la possibilità di valersi dell'usucapione) a causa del compimento di un atto nullo (ovvero la più grave forma di deviazione dell'atto di autonomia privata dal suo paradigma legale), ma altresì perché verrebbero trattate in modo diverso due fattispecie sostanzialmente analoghe sul piano sostanziale, atteso che entrambe le azioni sono pur sempre fondate sulla lesione della legittima, che il legittimario mira a reintegrare, o mediante la riduzione della donazione o mediante la declaratoria di nullità della stessa. Illuminante sull'identità della causa petendi delle azioni è Cass 24134/2009, secondo cui l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius" siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata.
In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione. Un ulteriore argomento di ordine logico contrario alla tesi in commento si rinviene nella natura stessa dell'usucapione come fattispecie di prescrizione acquisitiva, che – come tale - non può che collegarsi all'inerzia del titolare del diritto. E, invero, l'inerzia del legittimario non potrebbe certo ravvisarsi, se non dal momento della morte del donante, perché prima di tale data il legittimario non potrebbe agire in riduzione, né potrebbe far valere la nullità dell'atto, vantando una mera aspettativa successoria, né potrebbe proporre, in mancanza di un atto lesivo valido, l'opposizione di cui all'art. 563 c.c. (come affermato da Cass. 22457/2019).
Infine, un argomento di ordine sistematico contrario alla tesi in commento si rinviene nella riforma degli artt.
561 e 563 c.c.; il combinato disposto delle due norme, oggi, fa salvo l'acquisto dei diritti di creditori e aventi causa dal donatario con il decorso del termine ventennale dalla trascrizione della donazione.
Con tali previsioni, in buona sostanza, il Legislatore della riforma ha introdotto in via normativa quel principio della applicabilità dell'usucapione ordinaria alla materia successoria, che la giurisprudenza aveva escluso in via interpretativa. E, tuttavia, ha limitato espressamente l'applicabilità dell'usucapione al terzo creditore o avente causa dal donatario stesso;
ciò in ragione della dichiarata finalità di contemperare le ragioni del legittimario con quelle di certezza dei traffici giuridici.
Con tutta evidenza, la limitazione degli effetti della riforma alla stabilizzazione degli acquisti del terzo conferma che, in mancanza di espresse previsioni di segno contrario e in particolare laddove non vi siano quelle esigenze di certezza dei traffici giuridici per i terzi da tutelare, deve prevalere la tutela del legittimario che ha diritto di conseguire la quota riservatagli dalla Legge, senza che gli si possa opporre un acquisto per usucapione, che egli non aveva modo di impedire.
A parere di chi scrive, le argomentazioni sin qui esposte impongono di ritenere che – ferme le tutele espressamente riservate al terzo dal combinato disposto degli artt. 561 e 563 c.c. - il termine utile all'usucapione del bene da parte del donatario stesso non possa decorrere se non dalla morte del donante, perché solo da questa data il legittimario può far valere il diritto contro cui il donatario pretende di usucapire, diritto che è e resta il medesimo diritto alla quota di legittima riservata, a prescindere dalla modalità –riduzione o declaratoria di nullità – con la quale la stessa debba essere reintegrata.
S'impone, pertanto, il rigetto dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, atteso che il termine per l'usucapione non decorre che dal 2020, ovvero dalla morte del donante.
In conclusione, s'impone l'accoglimento della domanda di simulazione, la declaratoria di nullità delle donazioni dissimulate in favore degli affini;
il conseguente rigetto della domanda di riduzione delle donazioni, in quanto nulle e il rigetto della eccezione riconvenzionale di usucapione, con conseguente ricomprensione degli immobili ceduti con gli atti impugnati nell'asse ereditario.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per il calcolo della quota di legittima dell'attore pretermesso in sede testamentaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
- accoglie la domanda di simulazione;
- dichiara la nullità per difetto di forma delle donazioni dissimulate stipulate in data 23.2.2000 meglio descritte in atto di citazione;
- rigetta la domanda di riduzione delle donazioni nulle;
- rigetta l'eccezione riconvenzionale di usucapione;
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- Spese al definitivo.
Rimini, 23/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 572 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. ANGELOTTI CRISTINA;
ATTORE contro
, , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_3 CP_4
, Controparte_5 Controparte_6 con l'avv. : Controparte_6
CONVENUTI
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore ha domandato la riduzione delle disposizioni testamentarie con le quali il proprio padre, Per_1
deceduto nel 2020, lo aveva totalmente pretermesso, istituendo erede universale un altro dei suoi
[...] figli e legando tutti i suoi beni mobili alla moglie;
ha chiesto, inoltre, la riduzione delle donazioni dissimulate
(mediante la stipula di altrettanti contratti di compravendita), stipulate dal de cuius in favore degli affini
(rispettivamente mariti e mogli degli altri suoi figli), in quanto lesive della quota di legittima spettante a esso attore.
I convenuti hanno eccepito la prescrizione dell'azione di riduzione delle donazioni e l'usucapione del diritto di proprietà degli immobili venduti dal de cuius da parte degli acquirenti, che li avevano posseduti in modo pacifico e ininterrotto, sin dall'epoca della stipula intervenuta nel 2000.
Considerato che le disposizioni testamentarie impugnate sono certamente lesive della legittima, atteso che l'attore è stato totalmente pretermesso, occorre in primo luogo pronunciare sulla domanda di riduzione delle donazioni dissimulate, previo accertamento della simulazione;
solo dopo tale pronuncia essendo possibile ricostruire l'effettiva consistenza dell'asse e, dunque, la quota spettante al legittimario pretermesso.
Le parti venivano pertanto invitate a precisare le conclusioni in ordine a tale domanda, previo rilievo della nullità per difetto di forma delle donazioni, per il caso in cui si rivelasse fondata la domanda di simulazione.
Fatte precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di simulazione è fondata e deve essere accolta.
Innanzitutto, viene in rilievo l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, che invocano il decorso del termine di cui all'art. 563 c.c. In proposito, è sufficiente osservare che - allorquando, come nella specie,
l'azione di simulazione sia funzionale alla riduzione della donazione, in quanto lesiva della legittima - il relativo termine prescrizionale decorre dall'apertura della successione (cfr. Cass 5159/2018; Cass 3932/2016), mentre il termine ventennale di cui all'art. 563 c.c., decorrente dalla trascrizione della donazione, riguarda esclusivamente la salvezza dell'acquisto dei terzi aventi causa dal donatario convenuto in riduzione, non già il donatario stesso. S'impone, pertanto, il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Ciò posto, va osservato che – secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.
19912/2014) - il legittimario che richieda l'accertamento della simulazione nella detta qualità, va considerato come terzo ai fini della relativa prova;
e di tale regime probatorio egli si giova anche ove poi l'accertamento della simulazione porti in concreto alla declaratoria di nullità dell'atto dissimulato, invece che alla sua riduzione, atteso che, in ogni caso, la causa petendi della sua domanda è e resta la lesione della legittima.
Ebbene sussiste la prova indiziaria della simulazione, dovendosi ritenere che gli atti di compravendita impugnati dissimulino altrettante donazioni.
Cospirano in tal senso univoche e gravi circostanze indiziarie, quali la mancata indicazione nel rogito delle modalità di versamento del prezzo (che addirittura sarebbe stato integralmente versato prima del rogito, senza che risulti neppure la stipula di un preliminare), il rapporto di affinità tra le parti del contratto di compravendita e la contestualità di tutti gli atti, con i quali il de cuius ha disposto in pari tempo e in vita del proprio patrimonio in favore dei coniugi di tutti i suoi figli, escludendo l'attore che è stato poi effettivamente pretermesso anche in sede testamentaria.
D'altra parte, neppure in questa sede, i convenuti – gravati dal relativo onere (Cass. 1413/2006) – hanno dimostrato l'effettivo versamento del prezzo e invero neppure hanno allegato come avrebbero versato le ingenti quantità di denaro dovute per il saldo del prezzo, trincerandosi dietro al fatto che, all'epoca della stipula, non vi erano obblighi di tracciabilità dei pagamenti, senza considerare che la mancata indicazione delle modalità di pagamento, pur non integrando un illecito, certamente costituisce un forte elemento indiziario del mancato pagamento del prezzo, ché, con tutta evidenza, se gli acquirenti lo avessero versato avrebbero agevolmente reperito prova documentale del passaggio del denaro, ovvero quantomeno avrebbero indicato le modalità di pagamento, così da consentire almeno l'indagine officiosa sui conti del de cuius.
Accertata la simulazione delle compravendite impugnate, questo giudice deve rilevare che le donazioni dissimulate sono nulle per difetto di forma, non essendo state osservate – come si evince dalla semplice lettura delle compravendite depositate - le forme sacramentali prescritte dall'art. 782 c.c. e dall'art. 48 L. 89/1913; come noto, la nullità deve essere rilevata d'ufficio (e ciò anche a fronte della domanda di riduzione cfr. Cass.
22457/2019), e il rilievo spiega effetti (quelli propri del giudicato) sulla determinazione della consistenza dell'asse ereditario, dal quale i beni (solo apparentemente venduti) non sono mai usciti;
ne deriva il rigetto della domanda di riduzione, in quanto relativa a donazioni nulle.
È a questo punto che viene in rilievo l'ulteriore eccezione riconvenzionale sollevata dai convenuti, l'eccezione di usucapione, che pone il problema di indagare i rapporti tra la nullità del negozio traslativo e il parallelo acquisto a titolo originario, a fronte dei diversi scenari che la tutela del legittimario è suscettibile di aprire.
Se infatti è noto che l'eccezione di usucapione non è idonea a paralizzare l'azione di riduzione del legittimario
(in quanto quest'ultima è diretta non a rivendicare lo specifico bene posseduto dal beneficiario dell'atto di liberalità, ma a far valere sullo stesso bene le proprie ragioni successorie, sicchè l'eccezione del donatario non avrebbe altra funzione se non quella di ribadire l'esistenza di quel dominio, presupposto dell'azione di riduzione, così Cass. 10333/1993), occorre verificare l'esito dell'eccezione, nel caso in cui la domanda di riduzione venga rigettata, in ragione della nullità della donazione;
occorre cioè accertare se e in che modo l'acquirente di un diritto in forza di un atto nullo possa opporre il maturare dell'usucapione al legittimario.
In proposito, prima facie, parrebbe potersi sostenere che ogni acquisto a titolo derivativo può essere accompagnato anche da un acquisto a titolo originario, sicché l'acquirente di un diritto a titolo derivativo dovrebbe potersi giovare anche degli effetti dell'acquisto a titolo originario del medesimo diritto e, dunque, opporlo in via di eccezione, laddove si faccia valere la nullità del negozio traslativo.
E tuttavia, nella specifica ipotesi della tutela del legittimario, l'indiscriminata adesione a tale tesi rischia di condurre a risultati del tutto iniqui. E in effetti, accedendo a tale impostazione, dovrebbe concludersi come segue: la donazione valida resta esposta all'azione di riduzione del legittimario, azione che, come anticipato, non è paralizzata dall'eccezione di usucapione, sicché il decorso del tempo necessario a usucapire non giova al donatario convenuto in riduzione;
mentre, nel caso di donazione nulla, il donatario fa salvo il suo acquisto con il decorso del tempo necessario all'usucapione, in pregiudizio del legittimario.
La conclusione non parrebbe accettabile, non solo perché il donatario conseguirebbe un vantaggio (la possibilità di valersi dell'usucapione) a causa del compimento di un atto nullo (ovvero la più grave forma di deviazione dell'atto di autonomia privata dal suo paradigma legale), ma altresì perché verrebbero trattate in modo diverso due fattispecie sostanzialmente analoghe sul piano sostanziale, atteso che entrambe le azioni sono pur sempre fondate sulla lesione della legittima, che il legittimario mira a reintegrare, o mediante la riduzione della donazione o mediante la declaratoria di nullità della stessa. Illuminante sull'identità della causa petendi delle azioni è Cass 24134/2009, secondo cui l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius" siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata.
In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione. Un ulteriore argomento di ordine logico contrario alla tesi in commento si rinviene nella natura stessa dell'usucapione come fattispecie di prescrizione acquisitiva, che – come tale - non può che collegarsi all'inerzia del titolare del diritto. E, invero, l'inerzia del legittimario non potrebbe certo ravvisarsi, se non dal momento della morte del donante, perché prima di tale data il legittimario non potrebbe agire in riduzione, né potrebbe far valere la nullità dell'atto, vantando una mera aspettativa successoria, né potrebbe proporre, in mancanza di un atto lesivo valido, l'opposizione di cui all'art. 563 c.c. (come affermato da Cass. 22457/2019).
Infine, un argomento di ordine sistematico contrario alla tesi in commento si rinviene nella riforma degli artt.
561 e 563 c.c.; il combinato disposto delle due norme, oggi, fa salvo l'acquisto dei diritti di creditori e aventi causa dal donatario con il decorso del termine ventennale dalla trascrizione della donazione.
Con tali previsioni, in buona sostanza, il Legislatore della riforma ha introdotto in via normativa quel principio della applicabilità dell'usucapione ordinaria alla materia successoria, che la giurisprudenza aveva escluso in via interpretativa. E, tuttavia, ha limitato espressamente l'applicabilità dell'usucapione al terzo creditore o avente causa dal donatario stesso;
ciò in ragione della dichiarata finalità di contemperare le ragioni del legittimario con quelle di certezza dei traffici giuridici.
Con tutta evidenza, la limitazione degli effetti della riforma alla stabilizzazione degli acquisti del terzo conferma che, in mancanza di espresse previsioni di segno contrario e in particolare laddove non vi siano quelle esigenze di certezza dei traffici giuridici per i terzi da tutelare, deve prevalere la tutela del legittimario che ha diritto di conseguire la quota riservatagli dalla Legge, senza che gli si possa opporre un acquisto per usucapione, che egli non aveva modo di impedire.
A parere di chi scrive, le argomentazioni sin qui esposte impongono di ritenere che – ferme le tutele espressamente riservate al terzo dal combinato disposto degli artt. 561 e 563 c.c. - il termine utile all'usucapione del bene da parte del donatario stesso non possa decorrere se non dalla morte del donante, perché solo da questa data il legittimario può far valere il diritto contro cui il donatario pretende di usucapire, diritto che è e resta il medesimo diritto alla quota di legittima riservata, a prescindere dalla modalità –riduzione o declaratoria di nullità – con la quale la stessa debba essere reintegrata.
S'impone, pertanto, il rigetto dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, atteso che il termine per l'usucapione non decorre che dal 2020, ovvero dalla morte del donante.
In conclusione, s'impone l'accoglimento della domanda di simulazione, la declaratoria di nullità delle donazioni dissimulate in favore degli affini;
il conseguente rigetto della domanda di riduzione delle donazioni, in quanto nulle e il rigetto della eccezione riconvenzionale di usucapione, con conseguente ricomprensione degli immobili ceduti con gli atti impugnati nell'asse ereditario.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per il calcolo della quota di legittima dell'attore pretermesso in sede testamentaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
- accoglie la domanda di simulazione;
- dichiara la nullità per difetto di forma delle donazioni dissimulate stipulate in data 23.2.2000 meglio descritte in atto di citazione;
- rigetta la domanda di riduzione delle donazioni nulle;
- rigetta l'eccezione riconvenzionale di usucapione;
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- Spese al definitivo.
Rimini, 23/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi