Versione
14 marzo 1956
14 marzo 1956
Art. 5.
Per i finanziamenti assistiti da garanzia sussidiaria dello Stato, la garanzia stessa diviene operante, a seguito della dimostrazione dei risultati negativi della procedura esecutiva di recupero, e si estende al residuo credito per capitale, agli interessi convenzionali, agli eventuali premi di assicurazione, alle spese di procedura, nonche' agli interessi di mora limitatamente al periodo massimo di un anno dal verificarsi dell'inadempienza, anche se la procedura, per effetto di tolleranze, sia stata esperita oltre il periodo predetto.
Il limite di un anno di cui al precedente comma non si applica alle operazioni di finanziamento scaduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' le procedure esecutive di recupero vengano iniziate, salvo eventuali proroghe, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Restano ferme le disposizioni dell' art. 7 del decreto legislativo 19 ottobre 1945, n. 686 , e dell' art. 23 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , relativamente alle operazioni a cui le disposizioni stesse sono applicabili.
Nei casi in cui la garanzia statale divenga operativa a norma di legge, dopo l'esecuzione sui beni cauzionali, ovvero a seguito della perdita dei beni stessi, gli Istituti mutuanti sono egualmente tenuti a perseguire il debitore con ogni altra possibile azione di recupero, in nome e per conto dello Stato, anche dopo ottenuto il rimborso dallo Stato del loro residuo credito.
Per i recuperi di cui al precedente comma, gli Istituti sono autorizzati ad avvalersi delle agevolazioni previste dal successivo art. 6.
Per i finanziamenti assistiti da garanzia sussidiaria dello Stato, la garanzia stessa diviene operante, a seguito della dimostrazione dei risultati negativi della procedura esecutiva di recupero, e si estende al residuo credito per capitale, agli interessi convenzionali, agli eventuali premi di assicurazione, alle spese di procedura, nonche' agli interessi di mora limitatamente al periodo massimo di un anno dal verificarsi dell'inadempienza, anche se la procedura, per effetto di tolleranze, sia stata esperita oltre il periodo predetto.
Il limite di un anno di cui al precedente comma non si applica alle operazioni di finanziamento scaduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' le procedure esecutive di recupero vengano iniziate, salvo eventuali proroghe, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Restano ferme le disposizioni dell' art. 7 del decreto legislativo 19 ottobre 1945, n. 686 , e dell' art. 23 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , relativamente alle operazioni a cui le disposizioni stesse sono applicabili.
Nei casi in cui la garanzia statale divenga operativa a norma di legge, dopo l'esecuzione sui beni cauzionali, ovvero a seguito della perdita dei beni stessi, gli Istituti mutuanti sono egualmente tenuti a perseguire il debitore con ogni altra possibile azione di recupero, in nome e per conto dello Stato, anche dopo ottenuto il rimborso dallo Stato del loro residuo credito.
Per i recuperi di cui al precedente comma, gli Istituti sono autorizzati ad avvalersi delle agevolazioni previste dal successivo art. 6.
Giurisprudenza • 1
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