TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 28/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 325/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Garbellotto Gaia del Foro di Biella
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Donato Tiziana e Servente Marco del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 29/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Cigliano (VC) il 05/09/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 13, Parte II - Serie A, Anno 1998. Dall'unione è nata la figlia oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa dell'11/02/2015 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Cigliano (VC) il 05/09/1998, trascritto nei Registri dello Stato Pt_1 Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 13, Parte II - Serie A, Anno 1998 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia della coppia è maggiorenne ed autonoma economicamente;
pertanto, viene revocato ogni obbligo previsto nell'accordo di separazione a carico del sig. di Parte_1 contribuire al mantenimento di Per_1
2. si dà atto che le parti hanno abitazioni autonome ed il sig. , in ottemperanza Parte_1
a quanto previsto al punto n. 6 dell'accordo di separazione, ha donato la propria quota di proprietà della casa ex coniugale alla figlia Per_1
3. il sig. si impegna a versare alla signora l'importo Parte_1 Parte_2 di Euro 5.000,00 (cinquemila) omnia al fine di sanare la morosità relativa alla propria quota di spese straordinarie inevase ed al mantenimento non corrisposto in ratei mensili di Euro
200,00 (duecento) fino ad estinzione del debito. Si precisa, altresì, che le parti hanno concordato che il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà per il debitore la decadenza dal beneficio della rateizzazione con facoltà per la signora di Parte_2 agire per il recupero dell'intero, dedotti gli eventuali acconti versati;
4. si dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a chiedere assegni l'una nei confronti dell'altra per il proprio personale mantenimento;
5. si dà atto che le parti dichiarano, altresì, che con il puntuale adempimento di quanto previsto nel presente accordo, non hanno più nulla a che pretendere l'una dall'altra.
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 325/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Garbellotto Gaia del Foro di Biella
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Donato Tiziana e Servente Marco del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 29/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Cigliano (VC) il 05/09/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 13, Parte II - Serie A, Anno 1998. Dall'unione è nata la figlia oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa dell'11/02/2015 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Cigliano (VC) il 05/09/1998, trascritto nei Registri dello Stato Pt_1 Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 13, Parte II - Serie A, Anno 1998 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia della coppia è maggiorenne ed autonoma economicamente;
pertanto, viene revocato ogni obbligo previsto nell'accordo di separazione a carico del sig. di Parte_1 contribuire al mantenimento di Per_1
2. si dà atto che le parti hanno abitazioni autonome ed il sig. , in ottemperanza Parte_1
a quanto previsto al punto n. 6 dell'accordo di separazione, ha donato la propria quota di proprietà della casa ex coniugale alla figlia Per_1
3. il sig. si impegna a versare alla signora l'importo Parte_1 Parte_2 di Euro 5.000,00 (cinquemila) omnia al fine di sanare la morosità relativa alla propria quota di spese straordinarie inevase ed al mantenimento non corrisposto in ratei mensili di Euro
200,00 (duecento) fino ad estinzione del debito. Si precisa, altresì, che le parti hanno concordato che il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà per il debitore la decadenza dal beneficio della rateizzazione con facoltà per la signora di Parte_2 agire per il recupero dell'intero, dedotti gli eventuali acconti versati;
4. si dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a chiedere assegni l'una nei confronti dell'altra per il proprio personale mantenimento;
5. si dà atto che le parti dichiarano, altresì, che con il puntuale adempimento di quanto previsto nel presente accordo, non hanno più nulla a che pretendere l'una dall'altra.
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3