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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/10/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6562/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6562/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Stradone S. Fermo 37121 Verona
ITALIA presso lo studio dell'Avv. TOMEZZOLI GABRIELE che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VICOLO
SAN BERNARDINO 5/A VERONA presso lo studio dell'Avv.
SI AR che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come richiamate all'udienza di rimessione della causa in decisione del 17.6.2025.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1873 del 2003, emesso da questo Tribunale il 27/6/2023 e notificato in data 4/8/2023, con il quale gli veniva ingiunto, nella sua qualità di fideiussore della società Bengodi S.r.l., di pagare all'opposta la somma di Euro 1.500.000 oltre alle spese ivi liquidate, deducendo: a) di non avere apposto la propria sottoscrizione in calce alla garanzia fideiussoria del 30 luglio 2003
(doc. 5 fascicolo monitorio); b) la inesistenza dei contratti di cessione del credito del 6 gennaio 2017 e del 31 Marzo 2021 nonché la mancata prova dell'inclusione del credito vantato nei confronti di tra quelli oggetto delle cessioni;
c) la Parte_1 nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente per conformità con lo schema ABI, con conseguente inefficacia della deroga al termine previsto dall'art. 1957 codice civile e applicazione del termine semestrale ivi previsto a far data dalla scadenza dell'obbligazione principale;
d) la inopponibilità al fideiussore delle dilazioni di pagamento concesse dalla banca per la restituzione del finanziamento fondiario e la conseguente decadenza dell'istituto di credito ex art 1957 c.c. per non avere agito nel termine semestrale decorrente dal 31.3.2011; e) la liberazione del fideiussore per non avere la banca agito nel termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale individuata dall'opponente nella data del 27.12.2011 (tenuto conto del mancato pagamento della rata del 30 giugno 2011) o del 15.3.2012
(con riguardo alla rata scaduta il 15 settembre 2011), o, ancora, del 28.6.2013 o dell'11.9.2013, tenuto conto del disposto dell'art. 40 tub;
f) la liberazione del fideiussore per non avere la banca agito nel termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale, individuata dall'opponente nella data del 22 dicembre 2015, coincidente con la dichiarazione di fallimento della debitrice principale Bengodi S.r.l., per essersi la banca insinuata al passivo pagina 2 di 6 unicamente in data 16 settembre 2016; g) in ogni caso, la decadenza della creditrice ex art 1957 c.c. anche laddove si prenda in considerazione, al fine di ritenere scaduta l'obbligazione principale, la lettera di decadenza dal beneficio del termine del 25 giugno 2015, alla luce dell'orientamento secondo cui l'istanza che il creditore deve avanzare nel termine semestrale ha natura necessariamente giudiziale, non potendo concretizzarsi in una richiesta meramente stragiudiziale di pagamento;
h) la liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c.; i) la inopponibilità della garanzia prestata in favore della cessionaria del credito, laddove la garanzia medesima venisse qualificata come autonoma.
L'opponente ha, quindi, chiesto che venga accertata la liberazione del garante ai sensi dell'art. 1957 e 1956 c.c. e che, pertanto, venga revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito dell'ammissione dell'istanza di verificazione della firma in calce alla fideiussione (doc. 5 fasc. monitorio), il sig. Parte_1 con nota del 25 settembre 2024, ha dichiarato di riconoscere come propria la sottoscrizione apposta al documento.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data 17 giugno 2025 è stata rimessa in decisione.
Ciò detto, l'opposizione è infondata e va rigettata alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Non può essere accolta l'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito in capo ad CP_1
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di
Cassazione, poiché la cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice pagina 3 di 6 del merito, non sindacabile in sede di legittimità (Cass.,
16/4/2021, n. 10200; Cass. n. 5617/2020).
Nel caso di specie, la prova dell'avvenuta cessione può essere desunta dal possesso, da parte di del contratto di CP_1 finanziamento (doc. 3 fasc. monitorio); dalla conferma della cedente dell'avvenuta cessione (cfr. doc. 2 parte opposta); dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs.
1° settembre 1993 n. 385), con cui dapprima Banca Popolare di
Vicenza ha ceduto ad e, successivamente, Controparte_2 quest'ultima ha ceduto ad crediti con caratteristiche CP_3 proprie di quelli oggetto di causa (cfr. docc. 10 e 11 fasc. monitorio).
Ciò posto, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
Va, innanzitutto, premesso che il credito nei confronti della debitrice principale Bengodi S.r.l. è divenuto esigibile a seguito dell'invio della raccomandata, allegata quale doc. 7 al fascicolo monitorio, con cui la Banca Popolare di Vicenza ha dichiarato di revocare gli affidamenti concessi e di ritenere la società decaduta dal beneficio del termine, ed ha intimato il pagamento di quanto dovuto per i mutui ipotecari.
Ebbene, è stato documentalmente provato che tale intimazione di pagamento è stata diretta anche ai fideiussori e, in particolare, che
è stata ricevuta dal sig. entro i sei mesi dalla ricezione Parte_1 della stessa da parte della società debitrice principale, avvenuta in data 1.7.2015 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio).
Siffatta richiesta è valsa a evitare la decadenza in parola, alla luce dell'interpretazione, consolidatasi negli ultimi mesi in seno alla
Corte di Legittimità, alla quale questo Giudice ritiene di dare seguito, secondo cui, laddove il debitore si sia impegnato a pagina 4 di 6 soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta scritta” – come di fatto è accaduto nel caso di specie (cfr. art. 7 del contratto di fideiussione) –, detta previsione può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'istanza può essere proposta, sicché l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può considerarsi essere stato soddisfatto (anche) mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento diretta ai fideiussori (cfr.
Cass. 33470/24; Cass. 25344/24; Cass. 835/25; cfr. App. Firenze
1163/2024; App. Venezia 1726/2024).
Nel caso in esame, il termine risulta rispettato sia che si reputi valida la deroga al termine semestrale contemplato dall'art. 1957
c.c., sia che la clausola di deroga venga ritenuta nulla per violazione della disciplina antitrust, sicché quest'ultima questione
(sollevata dal sig. in via di eccezione riconvenzionale) va Parte_1 dichiarata assorbita.
Nemmeno può essere accolta l'eccezione di decadenza ex art. 1956
c.c., poiché, come correttamente osservato da per un CP_1 verso, l'art. 1956 c.c. si riferisce solo alla fideiussione “per un'obbligazione futura”, circostanza che non ricorre nel caso in esame, poiché la fideiussione è stata sottoscritta nel 2003, mentre il mutuo è del 1999; e, per altro, verso, la Banca Popolare di
Vicenza non ha “fatto credito” a Bengodi, ma ha semplicemente previsto delle dilazioni della scadenza dell'unico finanziamento.
Da ultimo, va osservato che la garanzia rilasciata dal sig.
è senz'altro opponibile ad giacché il Parte_1 CP_1 contratto in parola va qualificato come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia. Perché, infatti, il negozio possa essere qualificato come contratto autonomo di garanzia è necessario che nel contratto di fideiussione sia stata inserita non soltanto la clausola di pagamento “a prima richiesta”, ma anche
“senza eccezioni" (la quale, invece, non ricorre nel caso di specie) essendo tale ultima previsione incompatibile con il principio di pagina 5 di 6 accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale (Cass. 27619/20).
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta
(diminuite per la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Parte_2 di lite, che si liquidano in € 24.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 7 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6562/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Stradone S. Fermo 37121 Verona
ITALIA presso lo studio dell'Avv. TOMEZZOLI GABRIELE che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VICOLO
SAN BERNARDINO 5/A VERONA presso lo studio dell'Avv.
SI AR che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come richiamate all'udienza di rimessione della causa in decisione del 17.6.2025.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1873 del 2003, emesso da questo Tribunale il 27/6/2023 e notificato in data 4/8/2023, con il quale gli veniva ingiunto, nella sua qualità di fideiussore della società Bengodi S.r.l., di pagare all'opposta la somma di Euro 1.500.000 oltre alle spese ivi liquidate, deducendo: a) di non avere apposto la propria sottoscrizione in calce alla garanzia fideiussoria del 30 luglio 2003
(doc. 5 fascicolo monitorio); b) la inesistenza dei contratti di cessione del credito del 6 gennaio 2017 e del 31 Marzo 2021 nonché la mancata prova dell'inclusione del credito vantato nei confronti di tra quelli oggetto delle cessioni;
c) la Parte_1 nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente per conformità con lo schema ABI, con conseguente inefficacia della deroga al termine previsto dall'art. 1957 codice civile e applicazione del termine semestrale ivi previsto a far data dalla scadenza dell'obbligazione principale;
d) la inopponibilità al fideiussore delle dilazioni di pagamento concesse dalla banca per la restituzione del finanziamento fondiario e la conseguente decadenza dell'istituto di credito ex art 1957 c.c. per non avere agito nel termine semestrale decorrente dal 31.3.2011; e) la liberazione del fideiussore per non avere la banca agito nel termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale individuata dall'opponente nella data del 27.12.2011 (tenuto conto del mancato pagamento della rata del 30 giugno 2011) o del 15.3.2012
(con riguardo alla rata scaduta il 15 settembre 2011), o, ancora, del 28.6.2013 o dell'11.9.2013, tenuto conto del disposto dell'art. 40 tub;
f) la liberazione del fideiussore per non avere la banca agito nel termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale, individuata dall'opponente nella data del 22 dicembre 2015, coincidente con la dichiarazione di fallimento della debitrice principale Bengodi S.r.l., per essersi la banca insinuata al passivo pagina 2 di 6 unicamente in data 16 settembre 2016; g) in ogni caso, la decadenza della creditrice ex art 1957 c.c. anche laddove si prenda in considerazione, al fine di ritenere scaduta l'obbligazione principale, la lettera di decadenza dal beneficio del termine del 25 giugno 2015, alla luce dell'orientamento secondo cui l'istanza che il creditore deve avanzare nel termine semestrale ha natura necessariamente giudiziale, non potendo concretizzarsi in una richiesta meramente stragiudiziale di pagamento;
h) la liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c.; i) la inopponibilità della garanzia prestata in favore della cessionaria del credito, laddove la garanzia medesima venisse qualificata come autonoma.
L'opponente ha, quindi, chiesto che venga accertata la liberazione del garante ai sensi dell'art. 1957 e 1956 c.c. e che, pertanto, venga revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito dell'ammissione dell'istanza di verificazione della firma in calce alla fideiussione (doc. 5 fasc. monitorio), il sig. Parte_1 con nota del 25 settembre 2024, ha dichiarato di riconoscere come propria la sottoscrizione apposta al documento.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data 17 giugno 2025 è stata rimessa in decisione.
Ciò detto, l'opposizione è infondata e va rigettata alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Non può essere accolta l'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito in capo ad CP_1
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di
Cassazione, poiché la cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice pagina 3 di 6 del merito, non sindacabile in sede di legittimità (Cass.,
16/4/2021, n. 10200; Cass. n. 5617/2020).
Nel caso di specie, la prova dell'avvenuta cessione può essere desunta dal possesso, da parte di del contratto di CP_1 finanziamento (doc. 3 fasc. monitorio); dalla conferma della cedente dell'avvenuta cessione (cfr. doc. 2 parte opposta); dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs.
1° settembre 1993 n. 385), con cui dapprima Banca Popolare di
Vicenza ha ceduto ad e, successivamente, Controparte_2 quest'ultima ha ceduto ad crediti con caratteristiche CP_3 proprie di quelli oggetto di causa (cfr. docc. 10 e 11 fasc. monitorio).
Ciò posto, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
Va, innanzitutto, premesso che il credito nei confronti della debitrice principale Bengodi S.r.l. è divenuto esigibile a seguito dell'invio della raccomandata, allegata quale doc. 7 al fascicolo monitorio, con cui la Banca Popolare di Vicenza ha dichiarato di revocare gli affidamenti concessi e di ritenere la società decaduta dal beneficio del termine, ed ha intimato il pagamento di quanto dovuto per i mutui ipotecari.
Ebbene, è stato documentalmente provato che tale intimazione di pagamento è stata diretta anche ai fideiussori e, in particolare, che
è stata ricevuta dal sig. entro i sei mesi dalla ricezione Parte_1 della stessa da parte della società debitrice principale, avvenuta in data 1.7.2015 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio).
Siffatta richiesta è valsa a evitare la decadenza in parola, alla luce dell'interpretazione, consolidatasi negli ultimi mesi in seno alla
Corte di Legittimità, alla quale questo Giudice ritiene di dare seguito, secondo cui, laddove il debitore si sia impegnato a pagina 4 di 6 soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta scritta” – come di fatto è accaduto nel caso di specie (cfr. art. 7 del contratto di fideiussione) –, detta previsione può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'istanza può essere proposta, sicché l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può considerarsi essere stato soddisfatto (anche) mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento diretta ai fideiussori (cfr.
Cass. 33470/24; Cass. 25344/24; Cass. 835/25; cfr. App. Firenze
1163/2024; App. Venezia 1726/2024).
Nel caso in esame, il termine risulta rispettato sia che si reputi valida la deroga al termine semestrale contemplato dall'art. 1957
c.c., sia che la clausola di deroga venga ritenuta nulla per violazione della disciplina antitrust, sicché quest'ultima questione
(sollevata dal sig. in via di eccezione riconvenzionale) va Parte_1 dichiarata assorbita.
Nemmeno può essere accolta l'eccezione di decadenza ex art. 1956
c.c., poiché, come correttamente osservato da per un CP_1 verso, l'art. 1956 c.c. si riferisce solo alla fideiussione “per un'obbligazione futura”, circostanza che non ricorre nel caso in esame, poiché la fideiussione è stata sottoscritta nel 2003, mentre il mutuo è del 1999; e, per altro, verso, la Banca Popolare di
Vicenza non ha “fatto credito” a Bengodi, ma ha semplicemente previsto delle dilazioni della scadenza dell'unico finanziamento.
Da ultimo, va osservato che la garanzia rilasciata dal sig.
è senz'altro opponibile ad giacché il Parte_1 CP_1 contratto in parola va qualificato come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia. Perché, infatti, il negozio possa essere qualificato come contratto autonomo di garanzia è necessario che nel contratto di fideiussione sia stata inserita non soltanto la clausola di pagamento “a prima richiesta”, ma anche
“senza eccezioni" (la quale, invece, non ricorre nel caso di specie) essendo tale ultima previsione incompatibile con il principio di pagina 5 di 6 accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale (Cass. 27619/20).
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta
(diminuite per la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Parte_2 di lite, che si liquidano in € 24.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 7 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
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