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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Caterina Mastropasqua, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 3065 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, trattenuto in decisione all'udienza del 30 ottobre 2024 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. ridotti quanto alle comparse conclusionali (20 + 20) tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Paola Grimaldi Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio in IT ST, via delle Rupi n. 1, giusta procura a margine dell'atto di citazione attore contro
(c.f. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Angela Santucci in IT ST, via Rio Fratta n. 48W, presso lo studio dell'avv.
Angela Santucci che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Massimo
Ludovisi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
Oggetto: scioglimento della comunione
Conclusioni delle parti, in particolare per parte attrice (come da atto introduttivo): “Voglia il
Tribunale di Viterbo, in via principale e nel merito: accertare e dichiarare il diritto della SI. Pt_1
ad ottenere la divisione giudiziale dell'immobile in oggetto e, per l'effetto, accertare e
[...]
dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni immobili di cui alla premessa in fatto nonché di ogni altro bene mobile e immobile, accessorio o pertinenza che risulterà essere appartenuto alla de cuius previo accertamento dell'esatto accatastamento ed eventuale rettifica in presenza di errori operando la divisione per quanto competa ai coeredi in quote di pari valore o in difetto stabilendo i relativi conguagli. Ordinare alla convenuta di presentare una Controparte_1
rendicontazione precisa e puntuale della gestione di tutti i beni comuni fin d'ora effettuata in via esclusiva e non assentita e per l'effetto disporre, in favore dell'istante, la restituzione pro quota delle somme maturate - e mai riscosse - dei frutti prodotti dai beni costituenti la comunione ereditaria nonché condannare la stessa ad erogare in favore del SI. la somma a titolo di Parte_1
indennità di occupazione come determinanda/provata in corso di causa in ragione della quota di ½ di cui è proprietario sin dalla apertura della successione testamentaria della de cuius Persona_1
dell'unità immobiliare ove la medesima dimora e risiede. Condannare la convenuta
[...] [...]
al rimborso in favore di delle spese da quest'ultimo sostenute ed anticipate CP_1 Parte_1
come provato in corso di causa. Emettere ogni ulteriore e conseguente pronuncia Ordinando, inoltre, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e all'Ufficio erariale di dare corso alla relativa voltura catastale ed alle eventuali rettifiche dalle quali emergesse la necessità in corso di causa. In ogni caso poste le anticipazioni e compensi legali e tecnici, oltre oneri di legge, a carico della convenuta in quanto rese necessarie per le condotte dilatorie e oppositive poste in essere dalla medesimi convenuta e, quindi, conseguenza del suo ingiustificato comportamento non presentandosi avanti l'organismo di mediazione. Con condanna alla refusione di anticipazioni e spese di lite oltre oneri di legge” nonché come da verbale d'udienza del 30 ottobre 2024: “si insta il Giudice per l'accoglimento dell'indicato progetto, come di seguito specificato: attribuzione al Lotto 1 da assegnare alla SI.ra : sub. 8 il cui valore Controparte_1 quantificato dal CTU ammonta ad € 58.100,00 sub. 6 il cui valore quantificato dal CTU ammonta ad
€ 4.000,00 sub. 7 il cui valore quantificato dal CTU ammonta ad € 8.740,00 tot. Valore lotto 1 €
70.840,00 rimanendo inalterata la zona comune di accesso ad entrambi i lotti. attribuzione al Lotto
2 da assegnare al SI. : sub. 5 il cui valore quantificato dal CTU ammonta ad € Parte_1
43.700,00 sub. 1 il cui valore quantificato dal CTU ammonta ad € 11.200,00 sub. 9 il cui valore quantificato dal CTU ammonta ad € 14.250,00 tot. Valore lotto 2 € 69.150,00 rimanendo inalterata la zona comune di accesso ad entrambi i lotti. Altresì, in tal sede, ci si riporta alla soluzione già proposta nel verbale d'udienza del 24.01.2024 dal SI. per quanto concerne la zona Parte_1
di parcheggio delle autovetture attribuendo al lotto 2 una piccola aerea di mq 30 in favore della
SI.ra , lato fronte strada, onde consentirle di parcheggiare, mentre dall'altro, la Controparte_1
SI.ra cederebbe sempre una medesima aerea di mq 30 sul lotto 1 retrostante al Controparte_1
complesso immobiliare in favore di .”; Parte_1
per parte convenuta (comparsa di costituzione e risposta) “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti in virtù del testamento pubblico della SI.ra rogato dal Notaio Dott. Persona_1 Persona_2
in data 7/12/1995 e, per l'effetto, previo progetto divisionale predisposto da un consulente tecnico
d'ufficio, attribuire a ciascun condividente una quota in natura dei beni relitti di pari valore, nel rispetto della situazione di fatto perdurante da anni, con previsione di eventuali conguagli in denaro.
Voglia, altresì, respingere ogni altra domanda attorea, in particolare le domande relative alla condanna di un indennizzo, nonchè di presentazione di un rendiconto a carico della convenuta, siccome infondate in fatto e diritto. In via istruttoria, disporre CTU finalizzata alla esatta individuazione e descrizione degli immobili e del loro attuale stato, nonché alla formazione di un progetto divisionale nei termini di cui sopra, e salvo conguagli. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge.”, nonché come da verbale d'udienza del 30 ottobre 2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione a) assegnare alla convenuta, nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art.
720 cod. civ., l'immobile oggetto della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, sito in
Comune di IT ST – Via Marco Polo n. 7, censito nel Catasto Edilizio Urbano dello stesso
Comune al foglio 34, p.lla 400, sub 1-5-6-7-8-9, meglio descritto nella consulenza tecnica del Geom. del 30/10/2022 (pag. 5); b) dichiarare tenuta a pagare all'attore, a titolo Pt_2 Controparte_1 di conguaglio ex art. 720 e 728 cod. civ., un importo di €. 70.195,00
(settantamilacentonovantacinque/00), pari al 50% del valore complessivo del bene, così come determinato dal CTU Geom. nella relazione integrativa del 25/5/2023 (pag. 4), ovvero Pt_2 quella somma maggiore/minore ritenuta di giustizia;
c) in via istruttoria si insiste per l'ammissione
– se del caso ed ove ritenuta necessaria – della prova testimoniale articolata, in via definitiva, con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del 29/10/2021; con i testimoni ivi indicati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio sua sorella Parte_1
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti, Controparte_1
relativamente al compendio immobiliare, sita in IT ST alla via Marco Polo n. 7, pervenuto alle parti per successione testamentaria della loro madre deceduta in IT Persona_1
ST in data 1.11.2015.
In particolare, rappresentava: che con testamento pubblico a rogito del Notaio dott. Persona_2
(Rep. Notaio atti U.V. n.100) la sig.ra (nata a [...] il
[...] Persona_1
19.1.1924 e deceduta in IT ST il 1.11.2015) aveva dichiarato la propria volontà: “Lascio ai miei figli (1 adde di secondo letto) e , in pari quota indivisa tra Parte_1 Controparte_1
loro, la mia proprietà sita in IT ST Via Marco Polo,7 composta di un fabbricato formato da due locali piano terra e due appartamenti ai piani primo e secondo con annesso circostante terreno scoperto su cui insiste altro piccolo fabbricato. Lascio a Mia figlia di primo letto Persona_3
il terreno con soprastante fabbricato rurale sito in Castel Sant'Elia località Oliveto. A mio
[...] marito lascio l'usufrutto generale vitalizio su tutta la mia eredità con esonero da Persona_4
cauzione e inventario Revoco con il presente testamento ogni mia precedente eventuale disposizione testamentaria”; che, a seguito del decesso della de cuius, il testamento veniva pubblicato in data
15.3.2016 con verbale di passaggio agli atti tra vivi del testamento pubblico (Rep. Archivio n. 3762,
Rep. Notaio n. 34721 e Rep. Notaio atti U.V. n. 100); che in data 8.2.2018 era stata presentata dichiarazione di successione e domanda di voltura catastali (Protocollo telematico
18020817281754120 estremi di registrazione volume 8888 numero 8859 anno 2018); che il compendio immobiliare facente parti della comunione ereditaria intercorrente tra le odierne parti risultava composto da diversi beni immobili così individuati: 1) Foglio 34, Particella 400, Sub 1, magazzino al piano terra, categoria catastale C/2, Classe 3, Consistenza mq 28, Superficie catastale mq 47, rendita catastale € 85,32 quota di possesso 1/2 , piena proprietà. 2) Foglio 34, Particella 400,
Sub 5, abitazione al piano secondo, categoria catastale A/3, Classe 2, vani 4,5, Superficie catastale mq 91, rendita catastale € 453,19 quota di possesso 1/2 , piena proprietà; 3) Foglio 34, Particella 400,
Sub 6, magazzino al piano terra, categoria catastale C/6, Classe 4, Consistenza mq 10, Superficie catastale mq 14, rendita catastale € 25,82 quota di possesso 1/2 , piena proprietà; 4) Foglio 34,
Particella 400, Sub 7, abitazione al piano terra, categoria catastale A/3, Classe 1, vani 2, Superficie catastale mq 30, rendita catastale € 170,43 quota di possesso 1/2 , piena proprietà; 5) Foglio 34,
Particella 400, Sub 8, abitazione al piano secondo, categoria catastale A/3, Classe 2, vani 5,5,
Superficie catastale mq 90, rendita catastale € 553,90 quota di possesso 1/2 , piena proprietà; 6) Foglio
34, Particella 400, Sub 9, magazzino al PT, categoria catastale C/2, Classe 3, Consistenza mq 27,
Superficie catastale mq 35, rendita catastale € 82,27 quota di possesso 1/2, piena proprietà; che l'odierna convenuta aveva goduto, dall'avvenuto decesso della sig.ra all'attualità, in Per_1
modo esclusivo di tali beni estromettendo completamente il sig. dalla gestione degli Parte_1 stessi e senza riconoscere a quest'ultimo alcuna quota dei frutti derivanti da tali ben né l'indennità di occupazione;
che lo stesso ricorrente aveva incaricato, in data 23.07.2018, il Geom. Persona_5
di redigere una perizia avente ad oggetto la relazione di stima del compendio immobiliare con
[...]
un progetto divisionale;
che vano era risultato il tentativo di mediazione, svoltosi in data 9.11.2018, stante la mancata partecipazione della sig.ra Controparte_1
Ciò premesso, concludeva chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria mediante divisione giudiziale, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e all'Ufficio erariale di dare corso alla relativa voltura catastale ed alle eventuali rettifiche dalle quali emergesse la necessità in corso di causa, nonché di ordinare alla convenuta di presentare una rendicontazione della gestione di tutti i beni comuni con la restituzione pro quota delle somme maturate e dei frutti prodotti, la condanna della medesima al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione, nonché la restituzione delle spese già sostenute dal ricorrente, anche per conto della convenuta, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale, pur aderendo alla domanda di divisione, contestava Controparte_1
tutto quanto dedotto e richiesto dall'attore in quanto infondato, rappresentando che l'attore aveva la totale disponibilità dei beni oggetto di divisione. Deduceva, che la de cuius con il marito, sig. Per_4
genitori di entrambe le parti, avevano fissato la propria residenza coniugale al secondo piano
[...] della palazzina sita in IT ST alla via Marco Polo n. 7; che, nel 1980, quando l'odierna convenuta aveva contratto matrimonio con il sig. gli stessi avevano chiesto Parte_3
alla coppia di andare a vivere nel medesimo stabile alloggiando al primo piano;
che l'odierna convenuta e il marito avevano affrontato ingenti spese necessarie alla completa ristrutturazione ed ampliamento del primo piano e nello specifico: rimozione dei tramezzi e sostituzione degli stessi, realizzazione di una cucina, rifacimento di pavimenti e porte, installazione degli impianti idrico, elettrico e gas;
che anche l'attore aveva vissuto nella medesima palazzina, ma al secondo piano con i genitori, almeno fino a1 1993 quando, sposatosi, si era trasferito in altra abitazione;
che il sig. Per_4
in vita muratore, in occasione del matrimonio del figlio, aveva completamente ristrutturato
[...]
l'abitazione in cui il era andato a vivere con la moglie ricevendo, peraltro, anche la somma di Pt_1
Lire 20.000.000,00 per affrontare le prime spese;
che, all'attualità, il piano terra della palazzina risultava composto: da un garage di 10 mq in uso all'attore e da un secondo garage/magazzino, di 38 mq, in parte occupato da attrezzi e materiali appartenuti ai genitori delle parti e in parte utilizzato dal marito della convenuta come parcheggio coperto;
che a seguito del decesso della de cuius (il sig. premoriva alla moglie nel 2004) l'attore disattivava tutte le utenze, tanto del piano terra Persona_4 che del secondo piano, eccezion fatta per il garage a lui in uso, e prendeva possesso dell'abitazione, sita al secondo piano, che era stata dei genitori;
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo che il Tribunale adito disponesse lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti e rigettasse le restanti domande di condanna avanzate dall'attore nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Concessi i richiesti termini per il deposito di memorie istruttorie, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e, acquisito l'elaborato peritale ove veniva individuati dal ctu due Progetti di divisione, all'udienza del 2 marzo 2023 parte attrice manifestava la volontà di aderire al primo Progetto e alla relativa valutazione estimativa dei beni richiedendo l'assegnazione dei beni individuati quali componenti il lotto 2, mentre parte convenuta riteneva la soluzione elaborata dall'ausiliario del giudice di cui al primo Progetto di divisione, inadeguata in quanto comportante necessariamente la costruzione di un secondo ingresso per l'immobile di cui al piano terra (piano primo). Disposta la comparizione personale del consulente tecnico d'ufficio, geom. per Testimone_1
chiarimenti e per valutare ulteriori soluzioni in un'ottica conciliativa, alla successiva udienza,
l'ausiliario del Giudice dava atto che, in parziale adesione alle osservazione del ctp di parte convenuta in relazione ai valori assegnati ai beni in sede di stima (avendo invero assegnato al sub 8 un valore unitario di €/mq830 in luogo degli originari €/mq900, nonché incrementato il valore dell'appartamento posto al piano superiore di € 1.000 per la presenza della soffitta) aveva già redatto, come depositato nell'elaborato peritale del 29-30.11.2022, un progetto di divisione (secondo Progetto di divisione) con la previsione di due lotti, con zona comune di accesso ed una differenza di valore a conguaglio pari ad € 8.045,00, mentre l'attore, con il proprio ctp, proponevano un ulteriore distinto progetto divisionale, con una differenza a conguaglio dei valore dei due lotti di soli € 1.390,00 avendo invero attribuito al lotto indicato quale n. 2, ma individuabile come colore della piantina allagata con il lotto 1, anche la “dispensa”, vale a dire il sub 7, di valore pari a € 8.740,00 in modo tale da sostanzialmente annullare la misura del conguaglio. Dopo ampia e lunga discussione, le parti congiuntamente chiedevano che venisse formulato al ctu un quesito integrativo volto a individuare soluzioni transattive quanto alla divisibilità dell'immobile e verifica della fattibilità e dei costi necessari (cfr. verbale udienza del 16.3.2023).
Depositata l'integrazione richiesta, ove verificata la difficoltà di raggiungimento di un accordo,
l'ausiliario del giudice dava atto che le parti si erano orientate sulla possibilità “di acquisto/vendita con “estrazione a sorte”, in cui uno compera la quota dell'altro” (cfr. integrazione elaborato peritale depositato in data 31.5.2023), alla successiva udienza come rinviata i procuratori delle parti congiuntamente davano atto che i loro assistiti avevano definitivamente accantonano l'ipotesi della estrazione a sorte e della vendita dell'intero compendio immobiliare ad uno dei due condividenti e si impegnano a trovare, all'interno dei progetti già redatti e prospettati dal consulente tecnico d'ufficio e dai rispettivi ctp, una soluzione equilibrata per entrambe le parti ai fini di risolvere la controversia in maniera bonaria. Rifiutata l'ulteriore proposta avanzata dal sig. parte convenuta si Parte_1
rendeva disponibile ad acquistare la quota della comunione ereditari del fratello per come determinata da quest'ultimo (c.d. lotto 2), chiedendo, in caso di rifiuto della proposta, fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. L'attore rifiutava la proposta pervenutagli e formulava una controproposta poi rifiutata dalla convenuta la quale, all'udienza successiva, proponeva un progetto divisionale consistente nell'assegnazione in suo favore di tutto il complesso immobiliare oggetto del giudizio con obbligo in capo alla stessa di corrispondere all'attore la metà del prezzo stimato dal Ctu.
Rilevato il mancato raggiungimento dell'accordo, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettate, dunque, le prove orali articolate dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. ridotto a giorni 20 quanto alle comparse conclusionali
(20 + 20).
2. L'odierno giudizio ha ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti e sorta in forza dell'atto di ultima volontà della sig.ra (nata a [...] in Persona_1
data 19 gennaio 1924 e deceduta a IT ST in data 1 novembre 2015), la quale, con testamento pubblico, ha lasciato la proprietà del compendio immobiliare sito in IT ST Via
Marco Polo n. 7 alle odierne parti.
Lo stesso, come desumibile dalla relazione notarile depositata dal ricorrente e accertato dal ctu, risulta così composto: “Al piano seminterrato del fabbricato principale ci sono due box auto con grado di finitura scarso, uno ha la porta e gli intonaci parzialmente fatti, l'altro non ha nulla, n'è intonaci n'è porta” (Foglio 34 particella 400, sub 1 e sub 6); “Allo stesso piano ma con ingresso da altro lato del fabbricato si trova un altro magazzino, (censito come abitazione) pieno di oggetti in ordine, in pratica una piccola dispensa“ (Foglio 34 particella 400, sub 7); “Al piano terra si trova il primo appartamento nel quale si può accedere sia dal vano scala comune, sia dal giardino esterno. È composto da un ampio salone che ne determina la zona giorno, due camere, un bagno. Esterno al fabbricato ma comunicante con questo appartamento si trova la cucina ed altro locale da poter destinare ad altro bagno. Questi due ambienti, che sono stati realizzati in tempi successivi al fabbricato principale, sono stati oggetto di condono. Hanno una struttura muraria più sottile e sono coperti in ondulino del tipo eternit.” (Foglio 34 particella 400, sub 8); “Al piano primo, si trova il secondo appartamento nel quale si può accedere solo dal vano scala comune” (Foglio 34 particella
400, sub 5). Completano la proprietà: 1) due ampi balconi che si estendono su tutto il fronte del fabbricato lato strada in corrispondenza dei due appartamenti 2) “un magazzino-taverna con struttura muraria in tufo e copertura con ondulino tipo eternit” sito in un angolo del giardino e dunque staccato dal fabbricato principale (Foglio 34 particella 400, sub 9) e 3) “una superficie residua tutta attorno che ne costituisce una corte privata destinata a giardino con fiori ed alberi di vario genere”.
Con riferimento alla valutazione dell'intero compendio immobiliare, non corrispondente a quanto inizialmente prospettato dall'attore, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato il valore complessivo di detto bene per la somma di € 140.390,00. Sotto questo profilo le doglianze del consulente tecnico di parte della convenuta, volte a lamentare l'irragionevolezza della valutazione che non avrebbe tenuto in debito conto le differenze di valore esistenti tra l'immobile un tempo adibito ad abitazione della de cuius e l'appartamento abitato dalla resistente, all'interno di quest'ultimo, della differenza di valore tra la parte oggetto di ampliamento laterale e successivo condono edilizio rispetto alla parte già ricompresa in origine nel fabbricato, sono risultate prive di pregio tenuto conto dei chiarimenti resi dall'ausiliario del giudice il quale ha precisato di aver valutato tali elementi e di aver stabilito il valore del bene immobile abitato dalla convenuta (sub 8) anche in ragione delle “condizioni di vetustà migliori” e “del valore aggiunto di avere affianco un ampio giardino idoneamente comunicante con la zona di condono (per intenderci) e quindi una fruibilità e comodità che l'appartamento al piano primo non ha”.
Così ricostruito il bene oggetto della divisione per cui è stato promosso il presente giudizio e il suo valore, risultato poi condiviso da entrambe le parti che sulla base dello stesso hanno formulato diverse proposte transattive, tutte risultate vane, va rigettata la domanda esperita dalla convenuta che in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto l'assegnazione ex art. 720 c.c. dell'intero immobile con l'obbligo di corrispondere l'importo di €. 70.195,00 (settantamilacentonovantacinque/00), pari al
50% del valore complessivo del bene all'attore. Tale pretesa, sebbene ammissibile in quanto non soggetta a preclusioni temporali nell'ambito di un giudizio di divisione, richiede il presupposto della indivisibilità del bene e la titolarità della quota maggiore da parte del richiedente l'attribuzione.
Con riferimento al primo profilo dell'indivisibilità si rileva che la giurisprudenza di legittimità ritiene che questa ricorra “non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero” (Cass. Sent. 3635/2007), circostanza che, tuttavia, nel caso de quo, non può dirsi sussistente avendo il ctu nell'elaborato peritale accertato la comoda divisibilità dell'immobile. Assunto, peraltro, da ritenersi condiviso anche dai consulenti tecnici di parte i quali, nel corso del giudizio hanno formulato numerosi progetti divisionali. Del resto, il concetto di indivisibilità, di cui al richiamato art. 720 c.c., come desumibile dal tenore letterale della norma e dalla giurisprudenza in precedenza richiamata, ha natura oggettiva e pertanto non può dipendere né da ipotesi di elevata litigiosità tra le parti né risentire di interessi e/o aspettative specifici che i comunisti possono avere rispetto ad alcuni singoli beni della comunione.
Peraltro, a difettare, nel caso di specie, è altresì il secondo presupposto vale a dire la titolarità di una quota maggiore da parte del coerede che richiede l'attribuzione, essendo indubbio, considerata la chiarezza della scheda testamentaria, che le parti siano comproprietarie del bene pervenutogli in eredità, ognuno per la quota della metà.
Ciò posto, venendo, dunque, alla formazione delle quote, si ritiene di dover condividere il progetto divisionale n. 2 elaborato dal professionista incaricato dal giudice (cfr. elaborato peritale depositato in data 29-30.11.2022) e pertanto dividere la comunione in due lotti così composti: LOTTO 1, per un valore complessivo di € 78.040,00 da assegnarsi alla convenuta Controparte_1
ricomprendente:
1) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 1 avente un valore di € 11.200,00 (mq
28,00 x €/mq 400)
2) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 7 avente un valore di € 8.740,00 (mq
21,76 x €/mq 400);
3) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 8 avente un valore di € 58.100,00 (mq
70,00 x €/mq 830)
4) una porzione di giardino esterno della superficie di mq 136 circa da determinarsi per come disegnata nella “Planimetria con schema di 2° Progetto di divisione” allegato all'elaborato peritale per un valore complessivo di € 61.950,00, da assegnarsi all'attore Per_6 Parte_4
ricomprendente:
1) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 5 avente un valore di € 43.700,00 (mq
61,00 x €/mq 700)
2) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 6 avente un valore di € 4.000,00 (mq
10,00 x €/mq 400);
3) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 9 avente un valore complessivo di €
14.250,00 (mq 28,50 x €/mq 500)
4) una porzione di giardino esterno della superficie di mq 181 circa da determinarsi per come disegnata nella “Planimetria con schema di 2° Progetto di divisione” allegato all'elaborato peritale.
La superficie residua, non compresa in nessuno dei due lotti, rimane indivisa tra le parti al fine di consentire l'accesso alla proprietà, e si prevede conguaglio di € 8.045,00 a carico della convenuta e in favore dell'attore.
L'esposto piano divisionale elaborato dal ctu, infatti, tiene in debito conto gli interessi delle parti rispetto ai singoli beni della comunione, garantendo da un lato alla convenuta la possibilità di continuare a vivere presso la sua abitazione senza, tuttavia, pregiudicare il diritto del ricorrente a vedersi attribuiti parte dei beni ereditari devoluti con il testamento materno.
La soluzione prospettata, peraltro, appare preferibile rispetto a quella formulata dal ctu nel primo progetto divisionale riportato nel medesimo elaborato peritale in ragione tanto della necessità di evitare l'apertura di un secondo accesso dalla strada sulla proprietà, tanto del possibile costo dell'opera quanto della natura privata della via Marco Polo sulla quale le odierne parti vantano solamente un diritto di servitù. Così divisa la proprietà del compendio immobiliare, occorre ora affrontare le ulteriori domande esperite dall'attore volte ad ottenere la condanna della convenuta alla presentazione di un rendiconto relativo alla gestione passata dei beni in comunione, alla restituzione pro quota delle somme maturate e dei frutti prodotti dai medesimi beni costituenti la comunione ereditaria nonché volte ad ottenere il pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione.
Ebbene, dette domande, che possono trattarsi congiuntamente, devono essere in parte rigettate.
Invero, le stesse si fondano sul presupposto che la convenuta avrebbe posto in essere una serie di condotte ostruzionistiche finalizzate ad impedire al sig. l'accesso e il godimento di Parte_1 parti della proprietà, come i magazzini, il giardino e l'appartamento un tempo abitato da genitori, documentato dallo stesso, sulla base di materiale fotografico, peraltro non specificatamente disconosciuto ex art. 2712 c.c. dalla convenuta, la quale, a sua volta, ha inteso dimostrare l'infondatezza della pretesa attorea, e dunque l'avvenuto accesso del alla proprietà, versando Pt_1
in atti, fotografie ritraenti lo stesso sui luoghi di causa le quali sono state ritualmente Pt_1 disconosciute da quest'ultimo.
Al riguardo, giova premettere quanto affermato, ai sensi dell'art. 2712 c.c., dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha stabilito che “la fotografia non disconosciuta costituisce prova legale della sua conformità alle cose e luoghi rappresentati, sicchè il giudice non può prendere in considerazione prove contrarie alle risultanze di quella legale” purché le riproduzioni fotografiche siano conformi alla cosa o al fatto rappresentato e la fotografia stessa dimostri quanto affermato, con la conseguenza che, laddove un soggetto faccia valere in giudizio non solo delle circostanze di luogo ma anche delle circostanze di tempo, dalla fotografia “deve emergere anche il dato temporale (cfr. Cass. n.
20943/2009).
Nel caso di specie, anche a voler ritenere che il materiale fotografico, versato da entrambe le parti, ritragga luoghi facenti parti della proprietà, questo è da ritenersi inidoneo a provare alcunché dal momento che non contiene alcun riferimento temporale tanto in ordine alla presenza dei beni della convenuta che ostruiscono il godimento del bene da parte del fratello (vd. fotografie depositate dall'attore) tanto con riferimento alla presenza del sig. all'interno della proprietà (vd. Parte_1
fotografie depositate dalla convenuta).
Al contrario può accogliersi la domanda, esperita dall'attore nei confronti convenuta, di condanna alla restituzione delle spese da lui sostenute, per l'intero, relative al bene immobile per cui vi è giudizio. Lo stesso ha, infatti, documentato pagamenti in favore dell'Erario, mediante il deposito di copia dei modelli di pagamento unificato, a titolo di imposta municipale sugli immobili per il periodo intercorrente tra il 2015 e il 2021, per la complessiva somma di € 6.049,00 (€ 558,00 per l'anno 2021
+ € 558,00, € 283,00 per l'anno 2020 + € 186,00 per l'anno 2015 + € 558,00 ed € 558,00 per l'anno 2016 + € 558,00 ed € 558,00 per l'anno 2017 + € 558,00 ed € 558,00 per l'anno 2018 + € 558,00 ed
€ 558,00 per l'anno 2018) rispetto alla quale parte convenuta nulla ha specificatamente eccepito;
parte convenuta deve dunque essere condannata alla restituzione della metà delle somme corrisposte, individuate dunque nell'importo di € 3.024,50.
Le spese di lite devono ritenersi interamente compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti nonché della natura del giudizio.
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, devono invece porsi a carico delle parti nella misura della metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
A) dato atto della successione testamentaria di nata a [...] il Persona_1
19.1.1924 e deceduta in IT ST il 1.11.2015, in forza del testamento pubblico del
7.12.1995, per atto del Notaio dott. di IT ST (Rep. Notaio atti Persona_2
U.V. n.100) pubblicato, in data 15.3.2016, con verbale di passaggio agli atti tra vivi a cura del conservatore dell'Archivio Distrettuale di Viterbo dott. , Rep. Archivio n. 3762 e Rep. Per_7
Notaio n. 34721 e Rep. Notaio atti U.V. n. 100, accerta che la comunione ereditaria tra le parti è costituita dai seguenti beni immobili siti in agro del comune di IT ST e identificati:
1. Foglio 34, Particella 400, Sub 1, magazzino al piano terra, categoria catastale C/2, Classe
3, Consistenza mq 28, Superficie catastale mq 47, rendita catastale € 85,32 quota di possesso 1/2, piena proprietà.
2. Foglio 34, Particella 400, Sub 5, abitazione al piano secondo, categoria catastale A/3,
Classe 2, vani 4,5, Superficie catastale mq 91, rendita catastale € 453,19 quota di possesso
1/2, piena proprietà;
3. Foglio 34, Particella 400, Sub 6, magazzino al piano terra, categoria catastale C/6, Classe
4, Consistenza mq 10, Superficie catastale mq 14, rendita catastale € 25,82 quota di possesso 1/2, piena proprietà;
4. Foglio 34, Particella 400, Sub 7, abitazione al piano terra, categoria catastale A/3, Classe
1, vani 2, Superficie catastale mq 30, rendita catastale € 170,43 quota di possesso 1/2 , piena proprietà;
5. Foglio 34, Particella 400, Sub 8, abitazione al piano secondo, categoria catastale A/3,
Classe 2, vani 5,5, Superficie catastale mq 90, rendita catastale € 553,90 quota di possesso
1/2, piena proprietà;
6. Foglio 34, Particella 400, Sub 9, magazzino al PT, categoria catastale C/2, Classe 3,
Consistenza mq 27, Superficie catastale mq 35, rendita catastale € 82,27 quota di possesso
1/2, piena proprietà;
B) accerta il diritto di comunione secondo le quote testamentarie di 1/2 in favore di e Parte_1 di 1/2 in favore di del suddetto patrimonio (pari a € 70.195,00 quanto a 1/2 in Controparte_1 favore dell'attore, e pari a € 70.195,00, quanto a 1/2 in favore della convenuta);
C) dispone lo scioglimento della comunione gravante sui citati immobili secondo il progetto elaborato richiamato in parte motiva e redatto nella consulenza tecnica d'ufficio (cfr. pagg. 6 e 7 relazione peritale depositata dall'arch. in data 29-30.11.2022) di cui al 2° Testimone_1
Progetto di divisione e, per l'effetto
1. attribuisce a la piena proprietà dei seguenti immobili per un valore Parte_1 complessivo di € 61.950,00:
1) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 5 avente un valore di €
43.700,00 (mq 61,00 x €/mq 700)
2) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 6 avente un valore di €
4.000,00 (mq 10,00 x €/mq 400);
3) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 9 avente un valore complessivo di € 14.250,00 (mq 28,50 x €/mq 500)
4) una porzione di giardino esterno della superficie di mq 181 circa da determinarsi per come disegnata nella “Planimetria con schema di 2° Progetto di divisione” allegato all'elaborato peritale.
2. Attribuisce a la piena proprietà dei seguenti immobili per un valore Controparte_1 complessivo di € 78.040,00:
1) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 1 avente un valore di €
11.200,00 (mq 28,00 x €/mq 400)
2) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 7 avente un valore di €
8.740,00 (mq 21,76 x €/mq 400);
3) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 8 avente un valore di €
58.100,00 (mq 70,00 x €/mq 830)
4) una porzione di giardino esterno della superficie di mq 136 circa da determinarsi per come disegnata nella “Planimetria con schema di 2° Progetto di divisione” allegato all'elaborato peritale
D) dispone che corrisponda all'attore la somma di € 8.045,00 a titolo Controparte_1 Parte_1
di conguaglio per il minor valore dei beni allo stesso assegnato, fermi, in mancanza, gli effetti di cui all'art. 2817 c.c.;
E) accoglie l'azione di condanna alla restituzione pro quota delle spese avanzata dall'attore e per l'effetto condanna al pagamento in favore di della somma € Controparte_1 Parte_1
3.024,50 oltre interessi come per legge
F) rigetta le altre domande avanzate dall'attore;
G) compensa tra le parti integralmente le spese di lite;
H) pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente in capo alle parti Pt_1
e nella misura del 50% ciascuno;
[...] CP_1
I) ordina al Conservatore dei RR II competente di trascrivere la sentenza con esonero da responsabilità.
Così deciso in Viterbo, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa. Caterina Mastropasqua
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Caterina Mastropasqua, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 3065 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, trattenuto in decisione all'udienza del 30 ottobre 2024 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. ridotti quanto alle comparse conclusionali (20 + 20) tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Paola Grimaldi Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio in IT ST, via delle Rupi n. 1, giusta procura a margine dell'atto di citazione attore contro
(c.f. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Angela Santucci in IT ST, via Rio Fratta n. 48W, presso lo studio dell'avv.
Angela Santucci che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Massimo
Ludovisi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
Oggetto: scioglimento della comunione
Conclusioni delle parti, in particolare per parte attrice (come da atto introduttivo): “Voglia il
Tribunale di Viterbo, in via principale e nel merito: accertare e dichiarare il diritto della SI. Pt_1
ad ottenere la divisione giudiziale dell'immobile in oggetto e, per l'effetto, accertare e
[...]
dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni immobili di cui alla premessa in fatto nonché di ogni altro bene mobile e immobile, accessorio o pertinenza che risulterà essere appartenuto alla de cuius previo accertamento dell'esatto accatastamento ed eventuale rettifica in presenza di errori operando la divisione per quanto competa ai coeredi in quote di pari valore o in difetto stabilendo i relativi conguagli. Ordinare alla convenuta di presentare una Controparte_1
rendicontazione precisa e puntuale della gestione di tutti i beni comuni fin d'ora effettuata in via esclusiva e non assentita e per l'effetto disporre, in favore dell'istante, la restituzione pro quota delle somme maturate - e mai riscosse - dei frutti prodotti dai beni costituenti la comunione ereditaria nonché condannare la stessa ad erogare in favore del SI. la somma a titolo di Parte_1
indennità di occupazione come determinanda/provata in corso di causa in ragione della quota di ½ di cui è proprietario sin dalla apertura della successione testamentaria della de cuius Persona_1
dell'unità immobiliare ove la medesima dimora e risiede. Condannare la convenuta
[...] [...]
al rimborso in favore di delle spese da quest'ultimo sostenute ed anticipate CP_1 Parte_1
come provato in corso di causa. Emettere ogni ulteriore e conseguente pronuncia Ordinando, inoltre, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e all'Ufficio erariale di dare corso alla relativa voltura catastale ed alle eventuali rettifiche dalle quali emergesse la necessità in corso di causa. In ogni caso poste le anticipazioni e compensi legali e tecnici, oltre oneri di legge, a carico della convenuta in quanto rese necessarie per le condotte dilatorie e oppositive poste in essere dalla medesimi convenuta e, quindi, conseguenza del suo ingiustificato comportamento non presentandosi avanti l'organismo di mediazione. Con condanna alla refusione di anticipazioni e spese di lite oltre oneri di legge” nonché come da verbale d'udienza del 30 ottobre 2024: “si insta il Giudice per l'accoglimento dell'indicato progetto, come di seguito specificato: attribuzione al Lotto 1 da assegnare alla SI.ra : sub. 8 il cui valore Controparte_1 quantificato dal CTU ammonta ad € 58.100,00 sub. 6 il cui valore quantificato dal CTU ammonta ad
€ 4.000,00 sub. 7 il cui valore quantificato dal CTU ammonta ad € 8.740,00 tot. Valore lotto 1 €
70.840,00 rimanendo inalterata la zona comune di accesso ad entrambi i lotti. attribuzione al Lotto
2 da assegnare al SI. : sub. 5 il cui valore quantificato dal CTU ammonta ad € Parte_1
43.700,00 sub. 1 il cui valore quantificato dal CTU ammonta ad € 11.200,00 sub. 9 il cui valore quantificato dal CTU ammonta ad € 14.250,00 tot. Valore lotto 2 € 69.150,00 rimanendo inalterata la zona comune di accesso ad entrambi i lotti. Altresì, in tal sede, ci si riporta alla soluzione già proposta nel verbale d'udienza del 24.01.2024 dal SI. per quanto concerne la zona Parte_1
di parcheggio delle autovetture attribuendo al lotto 2 una piccola aerea di mq 30 in favore della
SI.ra , lato fronte strada, onde consentirle di parcheggiare, mentre dall'altro, la Controparte_1
SI.ra cederebbe sempre una medesima aerea di mq 30 sul lotto 1 retrostante al Controparte_1
complesso immobiliare in favore di .”; Parte_1
per parte convenuta (comparsa di costituzione e risposta) “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti in virtù del testamento pubblico della SI.ra rogato dal Notaio Dott. Persona_1 Persona_2
in data 7/12/1995 e, per l'effetto, previo progetto divisionale predisposto da un consulente tecnico
d'ufficio, attribuire a ciascun condividente una quota in natura dei beni relitti di pari valore, nel rispetto della situazione di fatto perdurante da anni, con previsione di eventuali conguagli in denaro.
Voglia, altresì, respingere ogni altra domanda attorea, in particolare le domande relative alla condanna di un indennizzo, nonchè di presentazione di un rendiconto a carico della convenuta, siccome infondate in fatto e diritto. In via istruttoria, disporre CTU finalizzata alla esatta individuazione e descrizione degli immobili e del loro attuale stato, nonché alla formazione di un progetto divisionale nei termini di cui sopra, e salvo conguagli. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge.”, nonché come da verbale d'udienza del 30 ottobre 2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione a) assegnare alla convenuta, nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art.
720 cod. civ., l'immobile oggetto della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, sito in
Comune di IT ST – Via Marco Polo n. 7, censito nel Catasto Edilizio Urbano dello stesso
Comune al foglio 34, p.lla 400, sub 1-5-6-7-8-9, meglio descritto nella consulenza tecnica del Geom. del 30/10/2022 (pag. 5); b) dichiarare tenuta a pagare all'attore, a titolo Pt_2 Controparte_1 di conguaglio ex art. 720 e 728 cod. civ., un importo di €. 70.195,00
(settantamilacentonovantacinque/00), pari al 50% del valore complessivo del bene, così come determinato dal CTU Geom. nella relazione integrativa del 25/5/2023 (pag. 4), ovvero Pt_2 quella somma maggiore/minore ritenuta di giustizia;
c) in via istruttoria si insiste per l'ammissione
– se del caso ed ove ritenuta necessaria – della prova testimoniale articolata, in via definitiva, con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del 29/10/2021; con i testimoni ivi indicati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio sua sorella Parte_1
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti, Controparte_1
relativamente al compendio immobiliare, sita in IT ST alla via Marco Polo n. 7, pervenuto alle parti per successione testamentaria della loro madre deceduta in IT Persona_1
ST in data 1.11.2015.
In particolare, rappresentava: che con testamento pubblico a rogito del Notaio dott. Persona_2
(Rep. Notaio atti U.V. n.100) la sig.ra (nata a [...] il
[...] Persona_1
19.1.1924 e deceduta in IT ST il 1.11.2015) aveva dichiarato la propria volontà: “Lascio ai miei figli (1 adde di secondo letto) e , in pari quota indivisa tra Parte_1 Controparte_1
loro, la mia proprietà sita in IT ST Via Marco Polo,7 composta di un fabbricato formato da due locali piano terra e due appartamenti ai piani primo e secondo con annesso circostante terreno scoperto su cui insiste altro piccolo fabbricato. Lascio a Mia figlia di primo letto Persona_3
il terreno con soprastante fabbricato rurale sito in Castel Sant'Elia località Oliveto. A mio
[...] marito lascio l'usufrutto generale vitalizio su tutta la mia eredità con esonero da Persona_4
cauzione e inventario Revoco con il presente testamento ogni mia precedente eventuale disposizione testamentaria”; che, a seguito del decesso della de cuius, il testamento veniva pubblicato in data
15.3.2016 con verbale di passaggio agli atti tra vivi del testamento pubblico (Rep. Archivio n. 3762,
Rep. Notaio n. 34721 e Rep. Notaio atti U.V. n. 100); che in data 8.2.2018 era stata presentata dichiarazione di successione e domanda di voltura catastali (Protocollo telematico
18020817281754120 estremi di registrazione volume 8888 numero 8859 anno 2018); che il compendio immobiliare facente parti della comunione ereditaria intercorrente tra le odierne parti risultava composto da diversi beni immobili così individuati: 1) Foglio 34, Particella 400, Sub 1, magazzino al piano terra, categoria catastale C/2, Classe 3, Consistenza mq 28, Superficie catastale mq 47, rendita catastale € 85,32 quota di possesso 1/2 , piena proprietà. 2) Foglio 34, Particella 400,
Sub 5, abitazione al piano secondo, categoria catastale A/3, Classe 2, vani 4,5, Superficie catastale mq 91, rendita catastale € 453,19 quota di possesso 1/2 , piena proprietà; 3) Foglio 34, Particella 400,
Sub 6, magazzino al piano terra, categoria catastale C/6, Classe 4, Consistenza mq 10, Superficie catastale mq 14, rendita catastale € 25,82 quota di possesso 1/2 , piena proprietà; 4) Foglio 34,
Particella 400, Sub 7, abitazione al piano terra, categoria catastale A/3, Classe 1, vani 2, Superficie catastale mq 30, rendita catastale € 170,43 quota di possesso 1/2 , piena proprietà; 5) Foglio 34,
Particella 400, Sub 8, abitazione al piano secondo, categoria catastale A/3, Classe 2, vani 5,5,
Superficie catastale mq 90, rendita catastale € 553,90 quota di possesso 1/2 , piena proprietà; 6) Foglio
34, Particella 400, Sub 9, magazzino al PT, categoria catastale C/2, Classe 3, Consistenza mq 27,
Superficie catastale mq 35, rendita catastale € 82,27 quota di possesso 1/2, piena proprietà; che l'odierna convenuta aveva goduto, dall'avvenuto decesso della sig.ra all'attualità, in Per_1
modo esclusivo di tali beni estromettendo completamente il sig. dalla gestione degli Parte_1 stessi e senza riconoscere a quest'ultimo alcuna quota dei frutti derivanti da tali ben né l'indennità di occupazione;
che lo stesso ricorrente aveva incaricato, in data 23.07.2018, il Geom. Persona_5
di redigere una perizia avente ad oggetto la relazione di stima del compendio immobiliare con
[...]
un progetto divisionale;
che vano era risultato il tentativo di mediazione, svoltosi in data 9.11.2018, stante la mancata partecipazione della sig.ra Controparte_1
Ciò premesso, concludeva chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria mediante divisione giudiziale, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e all'Ufficio erariale di dare corso alla relativa voltura catastale ed alle eventuali rettifiche dalle quali emergesse la necessità in corso di causa, nonché di ordinare alla convenuta di presentare una rendicontazione della gestione di tutti i beni comuni con la restituzione pro quota delle somme maturate e dei frutti prodotti, la condanna della medesima al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione, nonché la restituzione delle spese già sostenute dal ricorrente, anche per conto della convenuta, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale, pur aderendo alla domanda di divisione, contestava Controparte_1
tutto quanto dedotto e richiesto dall'attore in quanto infondato, rappresentando che l'attore aveva la totale disponibilità dei beni oggetto di divisione. Deduceva, che la de cuius con il marito, sig. Per_4
genitori di entrambe le parti, avevano fissato la propria residenza coniugale al secondo piano
[...] della palazzina sita in IT ST alla via Marco Polo n. 7; che, nel 1980, quando l'odierna convenuta aveva contratto matrimonio con il sig. gli stessi avevano chiesto Parte_3
alla coppia di andare a vivere nel medesimo stabile alloggiando al primo piano;
che l'odierna convenuta e il marito avevano affrontato ingenti spese necessarie alla completa ristrutturazione ed ampliamento del primo piano e nello specifico: rimozione dei tramezzi e sostituzione degli stessi, realizzazione di una cucina, rifacimento di pavimenti e porte, installazione degli impianti idrico, elettrico e gas;
che anche l'attore aveva vissuto nella medesima palazzina, ma al secondo piano con i genitori, almeno fino a1 1993 quando, sposatosi, si era trasferito in altra abitazione;
che il sig. Per_4
in vita muratore, in occasione del matrimonio del figlio, aveva completamente ristrutturato
[...]
l'abitazione in cui il era andato a vivere con la moglie ricevendo, peraltro, anche la somma di Pt_1
Lire 20.000.000,00 per affrontare le prime spese;
che, all'attualità, il piano terra della palazzina risultava composto: da un garage di 10 mq in uso all'attore e da un secondo garage/magazzino, di 38 mq, in parte occupato da attrezzi e materiali appartenuti ai genitori delle parti e in parte utilizzato dal marito della convenuta come parcheggio coperto;
che a seguito del decesso della de cuius (il sig. premoriva alla moglie nel 2004) l'attore disattivava tutte le utenze, tanto del piano terra Persona_4 che del secondo piano, eccezion fatta per il garage a lui in uso, e prendeva possesso dell'abitazione, sita al secondo piano, che era stata dei genitori;
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo che il Tribunale adito disponesse lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti e rigettasse le restanti domande di condanna avanzate dall'attore nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Concessi i richiesti termini per il deposito di memorie istruttorie, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e, acquisito l'elaborato peritale ove veniva individuati dal ctu due Progetti di divisione, all'udienza del 2 marzo 2023 parte attrice manifestava la volontà di aderire al primo Progetto e alla relativa valutazione estimativa dei beni richiedendo l'assegnazione dei beni individuati quali componenti il lotto 2, mentre parte convenuta riteneva la soluzione elaborata dall'ausiliario del giudice di cui al primo Progetto di divisione, inadeguata in quanto comportante necessariamente la costruzione di un secondo ingresso per l'immobile di cui al piano terra (piano primo). Disposta la comparizione personale del consulente tecnico d'ufficio, geom. per Testimone_1
chiarimenti e per valutare ulteriori soluzioni in un'ottica conciliativa, alla successiva udienza,
l'ausiliario del Giudice dava atto che, in parziale adesione alle osservazione del ctp di parte convenuta in relazione ai valori assegnati ai beni in sede di stima (avendo invero assegnato al sub 8 un valore unitario di €/mq830 in luogo degli originari €/mq900, nonché incrementato il valore dell'appartamento posto al piano superiore di € 1.000 per la presenza della soffitta) aveva già redatto, come depositato nell'elaborato peritale del 29-30.11.2022, un progetto di divisione (secondo Progetto di divisione) con la previsione di due lotti, con zona comune di accesso ed una differenza di valore a conguaglio pari ad € 8.045,00, mentre l'attore, con il proprio ctp, proponevano un ulteriore distinto progetto divisionale, con una differenza a conguaglio dei valore dei due lotti di soli € 1.390,00 avendo invero attribuito al lotto indicato quale n. 2, ma individuabile come colore della piantina allagata con il lotto 1, anche la “dispensa”, vale a dire il sub 7, di valore pari a € 8.740,00 in modo tale da sostanzialmente annullare la misura del conguaglio. Dopo ampia e lunga discussione, le parti congiuntamente chiedevano che venisse formulato al ctu un quesito integrativo volto a individuare soluzioni transattive quanto alla divisibilità dell'immobile e verifica della fattibilità e dei costi necessari (cfr. verbale udienza del 16.3.2023).
Depositata l'integrazione richiesta, ove verificata la difficoltà di raggiungimento di un accordo,
l'ausiliario del giudice dava atto che le parti si erano orientate sulla possibilità “di acquisto/vendita con “estrazione a sorte”, in cui uno compera la quota dell'altro” (cfr. integrazione elaborato peritale depositato in data 31.5.2023), alla successiva udienza come rinviata i procuratori delle parti congiuntamente davano atto che i loro assistiti avevano definitivamente accantonano l'ipotesi della estrazione a sorte e della vendita dell'intero compendio immobiliare ad uno dei due condividenti e si impegnano a trovare, all'interno dei progetti già redatti e prospettati dal consulente tecnico d'ufficio e dai rispettivi ctp, una soluzione equilibrata per entrambe le parti ai fini di risolvere la controversia in maniera bonaria. Rifiutata l'ulteriore proposta avanzata dal sig. parte convenuta si Parte_1
rendeva disponibile ad acquistare la quota della comunione ereditari del fratello per come determinata da quest'ultimo (c.d. lotto 2), chiedendo, in caso di rifiuto della proposta, fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. L'attore rifiutava la proposta pervenutagli e formulava una controproposta poi rifiutata dalla convenuta la quale, all'udienza successiva, proponeva un progetto divisionale consistente nell'assegnazione in suo favore di tutto il complesso immobiliare oggetto del giudizio con obbligo in capo alla stessa di corrispondere all'attore la metà del prezzo stimato dal Ctu.
Rilevato il mancato raggiungimento dell'accordo, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettate, dunque, le prove orali articolate dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. ridotto a giorni 20 quanto alle comparse conclusionali
(20 + 20).
2. L'odierno giudizio ha ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti e sorta in forza dell'atto di ultima volontà della sig.ra (nata a [...] in Persona_1
data 19 gennaio 1924 e deceduta a IT ST in data 1 novembre 2015), la quale, con testamento pubblico, ha lasciato la proprietà del compendio immobiliare sito in IT ST Via
Marco Polo n. 7 alle odierne parti.
Lo stesso, come desumibile dalla relazione notarile depositata dal ricorrente e accertato dal ctu, risulta così composto: “Al piano seminterrato del fabbricato principale ci sono due box auto con grado di finitura scarso, uno ha la porta e gli intonaci parzialmente fatti, l'altro non ha nulla, n'è intonaci n'è porta” (Foglio 34 particella 400, sub 1 e sub 6); “Allo stesso piano ma con ingresso da altro lato del fabbricato si trova un altro magazzino, (censito come abitazione) pieno di oggetti in ordine, in pratica una piccola dispensa“ (Foglio 34 particella 400, sub 7); “Al piano terra si trova il primo appartamento nel quale si può accedere sia dal vano scala comune, sia dal giardino esterno. È composto da un ampio salone che ne determina la zona giorno, due camere, un bagno. Esterno al fabbricato ma comunicante con questo appartamento si trova la cucina ed altro locale da poter destinare ad altro bagno. Questi due ambienti, che sono stati realizzati in tempi successivi al fabbricato principale, sono stati oggetto di condono. Hanno una struttura muraria più sottile e sono coperti in ondulino del tipo eternit.” (Foglio 34 particella 400, sub 8); “Al piano primo, si trova il secondo appartamento nel quale si può accedere solo dal vano scala comune” (Foglio 34 particella
400, sub 5). Completano la proprietà: 1) due ampi balconi che si estendono su tutto il fronte del fabbricato lato strada in corrispondenza dei due appartamenti 2) “un magazzino-taverna con struttura muraria in tufo e copertura con ondulino tipo eternit” sito in un angolo del giardino e dunque staccato dal fabbricato principale (Foglio 34 particella 400, sub 9) e 3) “una superficie residua tutta attorno che ne costituisce una corte privata destinata a giardino con fiori ed alberi di vario genere”.
Con riferimento alla valutazione dell'intero compendio immobiliare, non corrispondente a quanto inizialmente prospettato dall'attore, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato il valore complessivo di detto bene per la somma di € 140.390,00. Sotto questo profilo le doglianze del consulente tecnico di parte della convenuta, volte a lamentare l'irragionevolezza della valutazione che non avrebbe tenuto in debito conto le differenze di valore esistenti tra l'immobile un tempo adibito ad abitazione della de cuius e l'appartamento abitato dalla resistente, all'interno di quest'ultimo, della differenza di valore tra la parte oggetto di ampliamento laterale e successivo condono edilizio rispetto alla parte già ricompresa in origine nel fabbricato, sono risultate prive di pregio tenuto conto dei chiarimenti resi dall'ausiliario del giudice il quale ha precisato di aver valutato tali elementi e di aver stabilito il valore del bene immobile abitato dalla convenuta (sub 8) anche in ragione delle “condizioni di vetustà migliori” e “del valore aggiunto di avere affianco un ampio giardino idoneamente comunicante con la zona di condono (per intenderci) e quindi una fruibilità e comodità che l'appartamento al piano primo non ha”.
Così ricostruito il bene oggetto della divisione per cui è stato promosso il presente giudizio e il suo valore, risultato poi condiviso da entrambe le parti che sulla base dello stesso hanno formulato diverse proposte transattive, tutte risultate vane, va rigettata la domanda esperita dalla convenuta che in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto l'assegnazione ex art. 720 c.c. dell'intero immobile con l'obbligo di corrispondere l'importo di €. 70.195,00 (settantamilacentonovantacinque/00), pari al
50% del valore complessivo del bene all'attore. Tale pretesa, sebbene ammissibile in quanto non soggetta a preclusioni temporali nell'ambito di un giudizio di divisione, richiede il presupposto della indivisibilità del bene e la titolarità della quota maggiore da parte del richiedente l'attribuzione.
Con riferimento al primo profilo dell'indivisibilità si rileva che la giurisprudenza di legittimità ritiene che questa ricorra “non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero” (Cass. Sent. 3635/2007), circostanza che, tuttavia, nel caso de quo, non può dirsi sussistente avendo il ctu nell'elaborato peritale accertato la comoda divisibilità dell'immobile. Assunto, peraltro, da ritenersi condiviso anche dai consulenti tecnici di parte i quali, nel corso del giudizio hanno formulato numerosi progetti divisionali. Del resto, il concetto di indivisibilità, di cui al richiamato art. 720 c.c., come desumibile dal tenore letterale della norma e dalla giurisprudenza in precedenza richiamata, ha natura oggettiva e pertanto non può dipendere né da ipotesi di elevata litigiosità tra le parti né risentire di interessi e/o aspettative specifici che i comunisti possono avere rispetto ad alcuni singoli beni della comunione.
Peraltro, a difettare, nel caso di specie, è altresì il secondo presupposto vale a dire la titolarità di una quota maggiore da parte del coerede che richiede l'attribuzione, essendo indubbio, considerata la chiarezza della scheda testamentaria, che le parti siano comproprietarie del bene pervenutogli in eredità, ognuno per la quota della metà.
Ciò posto, venendo, dunque, alla formazione delle quote, si ritiene di dover condividere il progetto divisionale n. 2 elaborato dal professionista incaricato dal giudice (cfr. elaborato peritale depositato in data 29-30.11.2022) e pertanto dividere la comunione in due lotti così composti: LOTTO 1, per un valore complessivo di € 78.040,00 da assegnarsi alla convenuta Controparte_1
ricomprendente:
1) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 1 avente un valore di € 11.200,00 (mq
28,00 x €/mq 400)
2) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 7 avente un valore di € 8.740,00 (mq
21,76 x €/mq 400);
3) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 8 avente un valore di € 58.100,00 (mq
70,00 x €/mq 830)
4) una porzione di giardino esterno della superficie di mq 136 circa da determinarsi per come disegnata nella “Planimetria con schema di 2° Progetto di divisione” allegato all'elaborato peritale per un valore complessivo di € 61.950,00, da assegnarsi all'attore Per_6 Parte_4
ricomprendente:
1) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 5 avente un valore di € 43.700,00 (mq
61,00 x €/mq 700)
2) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 6 avente un valore di € 4.000,00 (mq
10,00 x €/mq 400);
3) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 9 avente un valore complessivo di €
14.250,00 (mq 28,50 x €/mq 500)
4) una porzione di giardino esterno della superficie di mq 181 circa da determinarsi per come disegnata nella “Planimetria con schema di 2° Progetto di divisione” allegato all'elaborato peritale.
La superficie residua, non compresa in nessuno dei due lotti, rimane indivisa tra le parti al fine di consentire l'accesso alla proprietà, e si prevede conguaglio di € 8.045,00 a carico della convenuta e in favore dell'attore.
L'esposto piano divisionale elaborato dal ctu, infatti, tiene in debito conto gli interessi delle parti rispetto ai singoli beni della comunione, garantendo da un lato alla convenuta la possibilità di continuare a vivere presso la sua abitazione senza, tuttavia, pregiudicare il diritto del ricorrente a vedersi attribuiti parte dei beni ereditari devoluti con il testamento materno.
La soluzione prospettata, peraltro, appare preferibile rispetto a quella formulata dal ctu nel primo progetto divisionale riportato nel medesimo elaborato peritale in ragione tanto della necessità di evitare l'apertura di un secondo accesso dalla strada sulla proprietà, tanto del possibile costo dell'opera quanto della natura privata della via Marco Polo sulla quale le odierne parti vantano solamente un diritto di servitù. Così divisa la proprietà del compendio immobiliare, occorre ora affrontare le ulteriori domande esperite dall'attore volte ad ottenere la condanna della convenuta alla presentazione di un rendiconto relativo alla gestione passata dei beni in comunione, alla restituzione pro quota delle somme maturate e dei frutti prodotti dai medesimi beni costituenti la comunione ereditaria nonché volte ad ottenere il pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione.
Ebbene, dette domande, che possono trattarsi congiuntamente, devono essere in parte rigettate.
Invero, le stesse si fondano sul presupposto che la convenuta avrebbe posto in essere una serie di condotte ostruzionistiche finalizzate ad impedire al sig. l'accesso e il godimento di Parte_1 parti della proprietà, come i magazzini, il giardino e l'appartamento un tempo abitato da genitori, documentato dallo stesso, sulla base di materiale fotografico, peraltro non specificatamente disconosciuto ex art. 2712 c.c. dalla convenuta, la quale, a sua volta, ha inteso dimostrare l'infondatezza della pretesa attorea, e dunque l'avvenuto accesso del alla proprietà, versando Pt_1
in atti, fotografie ritraenti lo stesso sui luoghi di causa le quali sono state ritualmente Pt_1 disconosciute da quest'ultimo.
Al riguardo, giova premettere quanto affermato, ai sensi dell'art. 2712 c.c., dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha stabilito che “la fotografia non disconosciuta costituisce prova legale della sua conformità alle cose e luoghi rappresentati, sicchè il giudice non può prendere in considerazione prove contrarie alle risultanze di quella legale” purché le riproduzioni fotografiche siano conformi alla cosa o al fatto rappresentato e la fotografia stessa dimostri quanto affermato, con la conseguenza che, laddove un soggetto faccia valere in giudizio non solo delle circostanze di luogo ma anche delle circostanze di tempo, dalla fotografia “deve emergere anche il dato temporale (cfr. Cass. n.
20943/2009).
Nel caso di specie, anche a voler ritenere che il materiale fotografico, versato da entrambe le parti, ritragga luoghi facenti parti della proprietà, questo è da ritenersi inidoneo a provare alcunché dal momento che non contiene alcun riferimento temporale tanto in ordine alla presenza dei beni della convenuta che ostruiscono il godimento del bene da parte del fratello (vd. fotografie depositate dall'attore) tanto con riferimento alla presenza del sig. all'interno della proprietà (vd. Parte_1
fotografie depositate dalla convenuta).
Al contrario può accogliersi la domanda, esperita dall'attore nei confronti convenuta, di condanna alla restituzione delle spese da lui sostenute, per l'intero, relative al bene immobile per cui vi è giudizio. Lo stesso ha, infatti, documentato pagamenti in favore dell'Erario, mediante il deposito di copia dei modelli di pagamento unificato, a titolo di imposta municipale sugli immobili per il periodo intercorrente tra il 2015 e il 2021, per la complessiva somma di € 6.049,00 (€ 558,00 per l'anno 2021
+ € 558,00, € 283,00 per l'anno 2020 + € 186,00 per l'anno 2015 + € 558,00 ed € 558,00 per l'anno 2016 + € 558,00 ed € 558,00 per l'anno 2017 + € 558,00 ed € 558,00 per l'anno 2018 + € 558,00 ed
€ 558,00 per l'anno 2018) rispetto alla quale parte convenuta nulla ha specificatamente eccepito;
parte convenuta deve dunque essere condannata alla restituzione della metà delle somme corrisposte, individuate dunque nell'importo di € 3.024,50.
Le spese di lite devono ritenersi interamente compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti nonché della natura del giudizio.
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, devono invece porsi a carico delle parti nella misura della metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
A) dato atto della successione testamentaria di nata a [...] il Persona_1
19.1.1924 e deceduta in IT ST il 1.11.2015, in forza del testamento pubblico del
7.12.1995, per atto del Notaio dott. di IT ST (Rep. Notaio atti Persona_2
U.V. n.100) pubblicato, in data 15.3.2016, con verbale di passaggio agli atti tra vivi a cura del conservatore dell'Archivio Distrettuale di Viterbo dott. , Rep. Archivio n. 3762 e Rep. Per_7
Notaio n. 34721 e Rep. Notaio atti U.V. n. 100, accerta che la comunione ereditaria tra le parti è costituita dai seguenti beni immobili siti in agro del comune di IT ST e identificati:
1. Foglio 34, Particella 400, Sub 1, magazzino al piano terra, categoria catastale C/2, Classe
3, Consistenza mq 28, Superficie catastale mq 47, rendita catastale € 85,32 quota di possesso 1/2, piena proprietà.
2. Foglio 34, Particella 400, Sub 5, abitazione al piano secondo, categoria catastale A/3,
Classe 2, vani 4,5, Superficie catastale mq 91, rendita catastale € 453,19 quota di possesso
1/2, piena proprietà;
3. Foglio 34, Particella 400, Sub 6, magazzino al piano terra, categoria catastale C/6, Classe
4, Consistenza mq 10, Superficie catastale mq 14, rendita catastale € 25,82 quota di possesso 1/2, piena proprietà;
4. Foglio 34, Particella 400, Sub 7, abitazione al piano terra, categoria catastale A/3, Classe
1, vani 2, Superficie catastale mq 30, rendita catastale € 170,43 quota di possesso 1/2 , piena proprietà;
5. Foglio 34, Particella 400, Sub 8, abitazione al piano secondo, categoria catastale A/3,
Classe 2, vani 5,5, Superficie catastale mq 90, rendita catastale € 553,90 quota di possesso
1/2, piena proprietà;
6. Foglio 34, Particella 400, Sub 9, magazzino al PT, categoria catastale C/2, Classe 3,
Consistenza mq 27, Superficie catastale mq 35, rendita catastale € 82,27 quota di possesso
1/2, piena proprietà;
B) accerta il diritto di comunione secondo le quote testamentarie di 1/2 in favore di e Parte_1 di 1/2 in favore di del suddetto patrimonio (pari a € 70.195,00 quanto a 1/2 in Controparte_1 favore dell'attore, e pari a € 70.195,00, quanto a 1/2 in favore della convenuta);
C) dispone lo scioglimento della comunione gravante sui citati immobili secondo il progetto elaborato richiamato in parte motiva e redatto nella consulenza tecnica d'ufficio (cfr. pagg. 6 e 7 relazione peritale depositata dall'arch. in data 29-30.11.2022) di cui al 2° Testimone_1
Progetto di divisione e, per l'effetto
1. attribuisce a la piena proprietà dei seguenti immobili per un valore Parte_1 complessivo di € 61.950,00:
1) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 5 avente un valore di €
43.700,00 (mq 61,00 x €/mq 700)
2) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 6 avente un valore di €
4.000,00 (mq 10,00 x €/mq 400);
3) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 9 avente un valore complessivo di € 14.250,00 (mq 28,50 x €/mq 500)
4) una porzione di giardino esterno della superficie di mq 181 circa da determinarsi per come disegnata nella “Planimetria con schema di 2° Progetto di divisione” allegato all'elaborato peritale.
2. Attribuisce a la piena proprietà dei seguenti immobili per un valore Controparte_1 complessivo di € 78.040,00:
1) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 1 avente un valore di €
11.200,00 (mq 28,00 x €/mq 400)
2) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 7 avente un valore di €
8.740,00 (mq 21,76 x €/mq 400);
3) Il bene immobile di cui al Foglio 34 particella 400, sub 8 avente un valore di €
58.100,00 (mq 70,00 x €/mq 830)
4) una porzione di giardino esterno della superficie di mq 136 circa da determinarsi per come disegnata nella “Planimetria con schema di 2° Progetto di divisione” allegato all'elaborato peritale
D) dispone che corrisponda all'attore la somma di € 8.045,00 a titolo Controparte_1 Parte_1
di conguaglio per il minor valore dei beni allo stesso assegnato, fermi, in mancanza, gli effetti di cui all'art. 2817 c.c.;
E) accoglie l'azione di condanna alla restituzione pro quota delle spese avanzata dall'attore e per l'effetto condanna al pagamento in favore di della somma € Controparte_1 Parte_1
3.024,50 oltre interessi come per legge
F) rigetta le altre domande avanzate dall'attore;
G) compensa tra le parti integralmente le spese di lite;
H) pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente in capo alle parti Pt_1
e nella misura del 50% ciascuno;
[...] CP_1
I) ordina al Conservatore dei RR II competente di trascrivere la sentenza con esonero da responsabilità.
Così deciso in Viterbo, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa. Caterina Mastropasqua