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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/09/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile
Il Giudice monocratico, dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8140 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2016, posta in deliberazione, a seguito dell'udienza cartolare del 17/04/25, svoltasi mediante trattazione scritta, con provvedimento del 14/05/25, con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche, e vertente
TRA
- .IVA ), con sede in Trinitapoli, via Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
Settembrini, n. 21, in persona del l.r.p.t. e in qualità di titolare della ditta Controparte_1 individuale “Destwind” (P.IVA ), corrente in Trinitapoli, via Martiri di via Fani, n. P.IVA_2
100, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Piazzolla (pec: ; Email_1
- , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonietta de Lillo e Nunzia De Parte_5
Bari;
- attori -
E
- (P.IVA ), in persona del p.t., con l'avv. Raffaele Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
Pio Zuffrano, in forza di deliberazione della giunta comunale n. 39 del 26 giugno 2017 e conseguente mandato (pec: Email_2
- convenuto –
E
- (C.F. ), con l'avv. Michele Piazzolla (pec: Controparte_4 C.F._2
Email_1
- interventore ex art. 110 e 111 c.p.c. -
§§§
1 Oggetto: azione di ripetizione di indebito
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori sopra indicati hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, il pure sopra indicato, al fine di sentire accogliere le CP_2 seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria tesi ed istanza, condannare il CP_2
in persona del sindaco pro tempore, […], alla restituzione della somma di € 11.000,00 per
[...] ciascuno degli attori, così per un totale di € 66.000,00, ovvero di quell'altro importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali, dalla data della messa in mora al soddisfo. Vinte le spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”
Si è costituito il Comune vocato al fine di respingere in toto la detta domanda restitutoria, eccependo preliminarmente l'improcedibilità per mancato svolgimento della negoziazione assistita,
l'improcedibilità dell'azione per violazione dell'art. 10 della Convenzione;
l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda introduttiva per violazione dell'art. 8 della convezione;
l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c. e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda per le ragioni espresse negli atti di causa.
La causa è stata istruita mediante acquisizioni documentali e mediante prove orali e, dopo diversi rinvii, all'udienza cartolare su indicata, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta depositate e la causa è stata trattenuta in decisione, con il provvedimento pure in epigrafe indicato, con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
Depositate le dette comparse la causa può essere decisa.
§§§
Gli attori nel proprio atto introduttivo hanno premesso che:
- in forza di sei distinte convenzioni sottoscritte in data 18/11/2008 con il convenuto (una CP_2 per ciascuno degli attori originari ma di contenuto sovrapponibile), aventi ad oggetto, tra l'altro, le misure di compensazione in favore del per la realizzazione, l'esercizio, la Controparte_2 gestione e la manutenzione di un impianto eolico da 6 MW (sei pale fino ad 1 MWp) da realizzare nell'agro dell'ente convenuto, gli attori ebbero a versare ciascuno, a titolo di “anticipazione dei canoni da corrispondere al , la somma di € 10.000,00, oltre a € 1.000,00 a titolo Controparte_2 di diritti di segreteria per il rilascio del permesso di costruire, e così per un totale complessivo di €
2 66.000,00 per tutti gli istanti;
- poiché gli impianti eolici non sono stati mai realizzati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma delle convenzioni stipulate, le somme versate di cui sopra avrebbero dovuto essere restituite, con maggiorazione di interessi al tasso legale dalla data della richiesta fino all'effettiva restituzione;
ciò premesso, non avendo provveduto il spontaneamente a quanto sopra, gli attori sono CP_2 stati costretti ad adire il giudice al fine di ottenere coattivamente la detta restituzione.
Costituitosi il oltre ad eccepire l'improcedibilità per mancata esperimento della CP_2 negoziazione assistita, poi regolarmente posta in essere, con esito negativo, su disposizione del giudice, ha in sostanza eccepito nel merito:
1) l'improcedibilità dell'azione, per violazione degli artt. 3, 8 e/o 10 delle convenzioni, causa di improcedibilità in realtà non ulteriormente argomentata, in particolare nella comparsa conclusionale;
2) l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda introduttiva, per violazione dell'art. 8 delle convezioni, rectius l'infondatezza della domanda per inesistenza dei motivi di recesso dalle convenzioni medesime e quindi del diritto alle restituzioni;
3) la non debenza delle restituzioni in forza di alcune norme vigenti e, in particolare, dell'art. 1, comma 953 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145);
4) l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c.
§§§
A fronte di quanto sopra, va preliminarmente dichiarata comunque inammissibile la domanda (da ritenersi autonoma rispetto alle altre connesse benché formulate in unico atto) della Parte_1 essendo stata la stessa introdotta da soggetto già estinto.
[...]
Come emerge dalla visura camerale depositata da al momento della costituzione Controparte_4 in proprio quale successore della società cancellata dal registro delle imprese, la detta cancellazione si è avuta in data 30/01/2015, ben prima dunque della notifica dell'atto di citazione e dell'iscrizione a ruolo nel corso del 2016.
La cancellazione della società dal registro delle imprese estingue inevitabilmente la persona giuridica e diviene dunque inammissibile la domanda spiegata dal medesimo soggetto estinto in quanto ormai privo della legittimazione ad agire in giudizio.
Né è possibile postulare che l'intervento successivo nel medesimo giudizio del socio, che di dichiari successore nei rapporti giuridici ancora non risolti in sede di liquidazione della società, possa sanare la causa di inammissibilità originaria della domanda.
3 §§§
Al contempo è intervenuto anche ex art. 111 c.p.c. quale successore a titolo Controparte_4 particolare degli originari attori , e Parte_2 Parte_3 Pt_4 Parte_4
, come da atto di cessione dei crediti del 28/12/2022, depositato in giudizio in data Parte_5
12/04/2023.
Al riguardo va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I,
22/10/2009, n. 22424), “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (anche Trib. Bari, Sez. I, 12/05/2015, n. 2171 e Trib. Napoli, Sent.
14/02/2022 n. 1583).
L'intervento spiegato dal cessionario è avvenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare degli attori sopra indicati relativamente al credito da quest'ultima fatto valere nei confronti del convenuto. CP_2
La cessione del credito, infatti, risulta essere avvenuta nella pendenza del giudizio di primo grado.
Si tratta di intervento non riconducibile alle tipologie di cui all'art. 105 c.p.c., quanto piuttosto di intervento volontario sui generis, che può anche avvenire in appello.
Né può ritenersi tardiva, in quanto rimessa dopo la maturazione delle preclusioni di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la produzione documentale diretta a dimostrare la cessione di credito.
Tuttavia, è inammissibile la sostituzione degli attori originari, come intenderebbe l'interveniente, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 111, comma 3 c.p.c.: il cessionario è intervenuto nel processo, nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso, ma non vi è stato il consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante. Di talché, ai sensi del quarto comma della medesima norma, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e, dunque, nei confronti dei suindicati attori originari, benché questi non abbiano ritenuto di presentare le comparse conclusionali e pur spiegando la sentenza i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare.
§§§
Fermo quanto sopra, le domande dei restanti attori originari vanno accolte nei limiti di cui subito sotto.
Non appaiono fondate infatti le eccezioni formulate dal convenuto. CP_2
4 Non si rinvengono innanzitutto cause di improcedibilità dell'azione.
Nel merito risulta infondata la pretesa del di non rimborsare quanto versato dagli attori in CP_2 esecuzione di convenzioni chiaramente condizionate, quanto agli esborsi compensativi, all'effettiva realizzazione degli impianti eolici.
L'azione spiegata dagli attori è inquadrabile nella restituzione di indebito a seguito di avvenuta risoluzione del contratto per recesso di uno dei contraenti e, pertanto, innanzitutto soggetta sicuramente all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Si tratta, come esplicitato nelle convenzioni, di versamenti costituenti anticipazioni su quanto sarebbe stato dovuto al dagli attori, in termini di compensazione ambientale, a seguito CP_2 dell'effettiva realizzazione di impianti impattanti sul territorio.
Il tenta, a questo punto, di ricostruire l'esistenza di un obbligo, contratto dagli attori con CP_2
l'Amministrazione comunale, per la realizzazione degli impianti eolici, inadempiuto il quale non sarebbe il a dover resituire alcunché, anche se poi il non si spinge a nessuna CP_2 CP_2 richiesta risarcitoria per l'asserito inadempimento.
In realtà, le convenzioni non hanno previsto alcun obbligo di realizzazione degli impianti in capo agli odierni attori, ma solo regolato le condizioni per la loro eventuale realizzazione, per cui non può parlarsi di inadempimento.
Al contempo, non appare conferente al caso di specie la norma di cui dell'art. 1, comma 953 della
Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), che non può essere letta in alcun modo come norma che autorizzi il trattenimento dei contributi di compensazione ambientale in caso di non realizzazione degli impianti.
Infine, la non realizzazione degli impianti era sicuramente compresa nell'art. 8 delle convenzioni quale causa di legittimo recesso dalle stesse degli attori, se, come dovuto, interpretato secondo buona fede.
Hanno allegato e dimostrato gli attori che gli impianti eolici non sono mai stati realizzati, sia perché gli agenti non hanno ottenuto le necessarie autorizzazioni dagli enti preposti, sia perché è occorso un imprevisto aumento dei costi e degli adempimenti necessari per l'allacciamento degli impianti eolici alla rete elettrica gestita da Enel Distribuzione S.p.A., come da documentazione in atti inerente ai preventivi formulati ai singoli attori dalla detta società, contenente cifre di non poco momento.
Anche i testi sentiti, in particolare l'arch. , hanno confermato la complessità delle procedure Per_1 da attivare, compreso l'esproprio necessario per la realizzazione dei cavidotti idonei a raggiungere la cabina della società incaricata della gestione della rete elettrica.
5 In definitiva gli attori hanno fornito prova sufficiente della non pretestuosità delle ragioni che hanno condotto all'abbandono del progetto di realizzazione degli impianti eolici, anche dopo il rilascio del permesso di costruire da parte del convenuto. CP_2
Ai sensi dell'art. 8 delle omologhe convenzioni, gli attori avevano dunque facoltà di recedere dalle stesse in particolare in caso di:
a) mancato ottenimento dei permessi richiesti per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto/i ovvero in caso di successiva revoca o annullamento,
b) impedimento o aggravio della realizzazione, esercizio, gestione, manutenzione e finanziamento dell'impianto/i; che appare proprio essere quanto accaduto nel caso di specie.
Al valido recesso degli attori e alla mancata realizzazione degli impianti eolici doveva dunque necessariamente seguire la restituzione di quanto anticipato dagli attori medesimi in previsione invece della realizzazione ed effettivo esercizio degli impianti.
Resta da risolvere poi la questione relativa alla prova di quanto effettivamente versato dagli attori, esclusa comunque la er quanto sopra evidenziato. Parte_1
Al riguardo soccorre tuttavia la nota proveniente dal e da questo non contestata, nota del CP_2
19.04.2017 (prot. 2594) a firma del responsabile del servizio di ragioneria, in risposta alla formale istanza degli attori (depositata in atti dall'avv. in data 29.03.2018 in allegato alla memoria CP_4 ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.).
Dagli ordinativi di incasso allegati alla detta nota, tutti provenienti dal medesimo ente convenuto, emerge quanto versato da ciascun attore, che quindi costituisce oggetto dell'obbligo restitutorio.
Anche dall'interrogatorio formale del Sindaco p.t. è emersa la riscossione di una somma complessiva molto vicina a quanto attestato dalla detta nota (€ 41.000 rispetto agli € 49.000 emergenti dalla nota).
Spettano agli istanti gli interessi moratori sulle dette somme dalla data di messa in mora, ma non la rivalutazione, trattandosi di debito per restituzione di una somma già liquida e quindi di debito di valuta.
§§§
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore degli attori che hanno ottenuto condanna, sulla base dei vigenti parametri, tenuto conto del valore dei crediti effettivamente riconosciuti, al punto minimo data la non particolare complessità della controversia e dell'istruttoria (nonché per le parti , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
la mancata presentazione delle memorie conclusive), ma con l'aumento previsto Parte_5
6 dall'art. 4, co. 2 DM 55/14 in caso di pluralità di parti.
Vanno compensate le spese rispetto alla stante la pronuncia di Parte_1 inammissibilità ma tenuto conto dell'accertato versamento anche da parte della detta società degli oneri di compensazione.
Vanno compensate anche le spese con riguardo all'intervento ex art. 111 c.p.c. del CP_4
[...]
p.q.m.
il Tribunale adito, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara innammissibile la domanda della e quella conseguente del socio Parte_1 unico intervenuto, stante l'avvenuta estinzione della società prima della presentazione della domanda.
2) Condanna il alla restituzione delle seguenti somme a favore degli attori Controparte_2 sottoindicati:
- (titolare dell'impresa individuale Destwind), la somma di € 6.000,00; Controparte_1
- , la somma di € 6.000,00== Parte_2
- , la somma di € 11.000,00== Parte_3
- , la somma di € 1.000,00== Parte_4
- , la somma di € 6.000,00== Parte_5
Le dette somme dovranno essere maggiorate degli interessi, in misura legale, dalla data di messa in mora (12/03/14) fino all'effettivo soddisfo.
3) Condanna il a rifondere le spese di lite in favore di , che Controparte_2 Controparte_1 liquida, oltre al rimborso del C.U., in € 2.540,00 per onorari, oltre a rimb. forf. s.g. (15%) e oltre a iva e cpa se e come dovute per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) Condanna il a rifondere le spese di lite in favore delle parti Controparte_2 Parte_2
, e , in solido fra loro, che
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 liquida, oltre al rimborso del C.U., in € 4.826,00 per onorari, oltre a rimb. forf. s.g. (15%) e oltre a iva e cpa se e come dovute per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
5) Compensa le spese di lite rispetto alle altre parti del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso lì 02/09/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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