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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/12/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza non definitiva nella causa civile iscritta al n. 1277 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Maletta, presso il cui studio, in Parte_1
Rende (CS), via Cosenza n. 7, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
attore
contro rappresentato e difeso dall'avv. Laura Carratelli, presso il cui studio, in Controparte_1
Cosenza, via Sabotino n. 55, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuto
nonché contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Pugliese, presso il cui studio, in Controparte_2
Bisignano (CS), vico I del Principe n. 19, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuto
nonché contro rappresentata e difesa dall'avv. Nadja Alessio, presso il cui studio, in Controparte_3
Cosenza, via Monte Santo n. 100, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
convenuta
avente ad oggetto: scioglimento comunione e divisione ereditaria – nullità testamento;
conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 novembre 2025, celebrata a trattazione cartolare, si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. In via principale dichiarare aperta la successione legittima della sig.ra e quella testamentaria del sig. Persona_1 [...]
e quindi procedere alla divisione dell'asse ereditario secondo il progetto di divisione Per_2 dallo stesso predisposto con il testamento del 18 Gennaio 2018 e tenuto conto delle contestazioni fatte dai coeredi e al citato testamento con assegnazione agli CP_2 CP_1 stessi, sulla massa ereditaria del de cuius , della sola quota di legittima per Persona_2 come disposto sempre in testamento e previo rendimento dei conti da parte sempre dei citati eredi e in relazione ai beni di cui stanno già godendo sempre a decorrere dalla CP_2 CP_1
1 data dell'apertura della successione.
2. In via subordinata dichiarare aperta la successione legittima della sig.ra e quella testamentaria del sig. e quindi Persona_1 Persona_2 procedere alla divisione dell'asse ereditario secondo il progetto di divisione dallo stesso predisposto con il testamento del 18 Gennaio 2018 previo rendimento dei conti da parte degli eredi e in relazione al godimento dei beni sopra indicati dalla data CP_2 CP_1 dell'apertura della successione.
3. Riconoscere a favore del sig. il prelievo e/o Parte_1 la corresponsione, da porre a carico della massa ereditaria, delle spese sostenute per la pubblicazione del testamento e delle spese funerarie, per come sopra meglio indicate. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”; per il convenuto “Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - Controparte_1 ritenuta la nullità delle disposizioni testamentarie di perché concernenti beni Persona_2 non di proprietà del de cuius, e la conseguente inapplicabilità degli artt. 733 e ss. c.c., procedere alla divisione dell'asse ereditario da quest'ultimo relitto per i soli beni di sua esclusiva proprietà (porzioni di fabbricato in Catasto al foglio 7, p.lla 246 sub 4, 10 e 14, e al foglio 7 p.lla 246 sub 5, 11 e 16), e, nel caso di ritenuta validità delle sole disposizioni inerenti tali beni, comunque previa verifica – tenuto conto anche delle donazioni effettuate in vita - della sussistenza di lesioni delle quote spettanti ai legittimari e conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, disponendo i necessari conguagli, eventualmente attingibili - con l'assenso dei condividenti - dalle quote spettanti ai coeredi dalla divisione legittima dell'asse ereditario di;
- procedere alla divisione dell'asse ereditario di Persona_1 Per_1
previa stima del valore dei beni e redazione di relativo progetto secondo le rispettive
[...] quote ereditarie (porzioni di fabbricato in Catasto al foglio 7 p.lla 189 sub1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; al foglio 7, p.lle 296 sub 8 e sub 9; al foglio 9 p.lle 42 e 646); - rigettare la domanda di rendiconto avanzata nei propri confronti, perché inammissibile e infondata. Con vittoria di spese e compensi di lite”; per il convenuto : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraris rejectis: - in via Controparte_2 preliminare ed assorbente, rigettare il ricorso in quanto improcedibile per mancata produzione della documentazione ipocatastale e/o mancata produzione di documentazione aggiornata all'apertura della successione di nonché per inesistenza del petitum e della Persona_2 causa petendi;
- in subordine e nel merito dichiarare nulle le disposizioni del testamento di
nella parte in cui dispone delle quote facenti parte della comunione ereditaria Persona_2 formatasi sui beni dell'eredità di , per i motivi esposti in narrativa;
- rigettarsi la Persona_1 domanda di rendiconto in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in estremo subordine nominare un CTU per la ricostruzione della massa ereditaria comprensiva delle donazioni operate dal de cuius , delle donazioni indirette al momento non considerate, Persona_2 del valore dei beni aziendali e del valore dell'avviamento dell'azienda nonché Persona_2 per la diversa valutazione dei cespiti ereditari oggetto della presente istanza rapportata al valore venale in commercio dei beni oggetto di divisione onde addivenire alla divisione dei cespiti ereditari in comunione provenienti dalla successione legittima di . Con Persona_1 vittoria di spese, diritti e competenze della presente procedura, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”; per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria Controparte_3 domanda, eccezione e deduzione disattesa: - accertare e dichiarare la nullità parziale del testamento pubblico del defunto limitatamente alle disposizioni testamentarie Persona_2 in cui il testatore dispone in favore degli eredi della piena proprietà di immobili di cui è comproprietario solo di quote di comproprietà e precisamente relativamente agli immobili siti in Montalto Uffugo e censiti in catasto urbano al foglio 7 particella 189 subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, foglio 7 particella 296 subalterni 8 e 9 ed ai terreni censiti in catasto terreni al foglio 9 particelle 42 e 46; - accertare e dichiarare che le medesime disposizioni e le conseguenti
2 attribuzioni rimangono comunque valide ed efficaci per le quote effettivamente spettanti al testatore sugli stessi beni;
- conseguentemente accertare e dichiarare la Persona_2 validità di tale testamento relativamente alle disposizioni testamentarie in cui il testatore istituisce eredi i figli , , e Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 secondo le quote di diritto risultanti da tutte le attribuzioni;
- accertare e dichiarare la validità del testamento relativamente disposizioni testamentarie con le quali il testatore attribuisce al figlio la piena proprietà degli immobili siti in Montalto Uffugo, via Controparte_1
EP VE n. 56, censiti in catasto fabbricato al foglio 7 particella 246 subalterni 4, 10 e 14, ed al figlio la piena proprietà degli immobili siti in Montalto Uffugo, via Controparte_2
EP VE n. 56, censiti in catasto fabbricato al foglio 7 particella 246 subalterni 5, 11 e 16; - accertare e dichiarare che la divisione dei beni ereditari per come effettuata da Per_2 con il testamento in oggetto, sebbene riferita alla piena proprietà degli stessi beni, è
[...] comunque una disposizione valida in quanto costituisce, ai sensi dell'art. 733 c.c, una mera indicazione del defunto per la formazione delle quote ereditarie di ciascun erede che tiene conto dello stato di fatto e del possesso effettivo dei beni in oggetto da parte degli stessi eredi;
- conseguentemente dichiarare aperta la successione legittima della sig.ra e quella Persona_1 testamentaria del sig. , e quindi procedere allo scioglimento della comunione Persona_2 dei beni facenti parte dell'eredità dei defunti sopraindicati tra parte ricorrente Parte_1
e parti resistenti , e secondo il progetto Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 di divisione predisposto da con il testamento del 18 gennaio 2018, previo Persona_2 rendimento dei conti da parte degli eredi e per il Controparte_2 Controparte_1 godimento esclusivo dei beni sopraindicati dalla data di apertura di ciascuna delle due successioni. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 cpc”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, premetteva di essere erede, unitamente ai germani , Parte_1 CP_1
e della madre deceduta il 30.09.2009, e del padre , deceduto CP_2 CP_3 Persona_1 Per_2 il 17 marzo 2020, rappresentando che quest'ultimo, con testamento pubblico del 18.01.2018, aveva disposto sia dei beni di sua esclusiva proprietà, che della quota spettante sull'eredità della coniuge, istituendo eredi tutti i figli, e predisponendo, anche in ragione delle donazioni ricevute, in vita, da e un progetto divisionale dettagliato, esplicato anche in allegata Pt_1 CP_3 rappresentazione grafica, con la ulteriore precisazione che, qualora o non CP_1 CP_2 avessero accettato le sue ultime volontà, impugnando il testamento, ai medesimi sarebbe spettata la sola quota di riserva, con devoluzione agli altri due eredi, in egual misura, di quella disponibile;
propugnava il suo diritto al rimborso, pro quota, delle spese sostenute per il funerale del padre e la pubblicazione del testamento, e, premettendo il mancato riscontro, degli altri germani, alla sua richiesta di dar corso alle volontà del testatore, anche in sede di mediazione obbligatoria, rappresentava che nel patrimonio del de cuius era presente anche un conto corrente bancario, e che nondimeno i germani e continuavano a godere, in CP_2 CP_1 via esclusiva, di alcuni cespiti immobiliari dell'asse ereditario, invocando preliminare adempimento del relativo obbligo di rendiconto, e concludendo per la declaratoria di apertura della successione di entrambi i genitori e di scioglimento della comunione secondo il progetto divisionale predisposto dal padre nel testamento pubblico, con riconoscimento del suo diritto di credito nei confronti della massa, vinte le spese di lite.
3 Costituitosi in giudizio, eccepiva che il padre, nel testamento Controparte_1 pubblico, aveva disposto anche della quota di spettanza dell'eredità della madre in comunione indivisa con i figli, eccedendo, con le attribuzioni fatte alla sorella la quota di cui CP_3 avrebbe potuto disporre, evenienza di cui si doveva tener conto nella divisione dell'asse materno;
rappresentava che la causa non era di pronta soluzione, con conseguente necessità di mutare il rito sommario, e contestava l'inammissibilità dell'istanza di rendiconto, sia perché il possesso esclusivo dei beni preesistente e risalente nel tempo, sia in ragione del simmetrico possesso esclusivo di altri beni dal parte dell'attore; chiedeva quindi che si procedesse alla divisione secondo il progetto del padre, ma solo per i beni di esclusiva proprietà del medesimo, mentre quella della madre richiedeva la formazione dell'asse, la stima dei beni e la conseguente redazione di apposito progetto, concludendo di conseguenza.
, nel costituirsi in giudizio, premetteva di non opporsi alla divisione Controparte_2 predisposta dal padre nel testamento, ma solo per i beni di sua esclusiva proprietà, necessitando invece di separato accordo quella della madre;
nel merito, nondimeno, rappresentava la necessità di tener conto delle donazioni ricevute, in vita, dai germani e alla cui Pt_1 CP_3 società (Casama s.r.l.) era stata già effettuata, nel 2005, una vendita simulata, in realtà donazione, di un terreno edificabile;
eccepiva, in ogni caso, l'improcedibilità della domanda attorea per omessa produzione della documentazione ipocatastale relativa ai beni ereditari, nonché la parziale nullità del testamento del padre, nella parte in cui disponeva di beni non di sua proprietà esclusiva, con conseguente necessità, prima della successione del padre, di definire quella della madre premorta;
respingeva l'istanza di rendiconto, siccome ciascun erede, ed anche l'attore, nel possesso esclusivo di alcuni cespiti ereditari, e concludeva invocando, in via principale, la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, ovvero, in subordine, quella di nullità parziale del testamento, o, in ulteriore subordine, la nomina di CTU per la ricostruzione della massa ereditaria, comprensiva delle donazioni, dirette ed indirette, operate dal padre, e previa valutazione del valore dell'azienda a lui intestata, ed altresì dei beni della madre premorta.
dal canto suo, evidenziava l'erronea imputazione, nel ricorso Controparte_3 introduttivo, di beni in realtà del germano con conseguente necessità di corretta Pt_1 valutazione della circostanza, associandosi alla richiesta di rendiconto ai germani e CP_2
per il godimento esclusivo dei beni a far data dalla morte del padre e di quella della CP_1 madre;
concludeva affinché, aperte le successioni di entrambi i genitori, e rendicontato il possesso esclusivo dai ridetti germani, si procedesse alla divisione secondo il progetto predisposto dal padre nel testamento pubblico, vinte le spese di lite. Mutato il rito, l'attore, nella prima memoria 171 ter c.p.c., modificava le conclusioni come in epigrafe, producendo, in allegato alla seconda memoria, la documentazione ipocatastale relativa ai cespiti ereditari, e propugnando la validità del testamento pubblico, siccome avente ad oggetto le proprietà esclusive del de cuius ed altresì le quote di diritto al medesimo spettanti dell'asse della coniuge premorta. Il convenuto dal canto suo, sosteneva l'inapplicabilità, alle Controparte_1 disposizioni testamentarie, dell'art. 733 c.c., e modificava quindi le conclusioni, rassegnando quelle ritrascritte in epigrafe. Ritenuta la necessità di decidere con sentenza le questioni preliminari prospettate dalle parti, il Tribunale fissava l'udienza dell'11 novembre 2025, a trattazione cartolare, alla quale rimetteva la causa in decisione. Tanto premesso in fatto, è evidente, nel caso di specie, la volontà dell'attore di tenere insieme le successioni della madre e del padre, peraltro mutuata da quella espressa a chiare lettere, dal padre, nel testamento pubblico per Notaio del 18 gennaio 2018. Per_3
4 L'intento di era infatti quello - dichiarato - di evitare contrasti tra i Persona_2 figli in sede successoria, e, per perseguirlo, lo stesso ha inteso non solo disporre dei suoi beni, quanto anche di quelli della coniuge, premorta, Persona_1
Il de cuius ha fatto tuttavia ciò senza che la successione della coniuge fosse mai stata aperta, e tampoco definita, premettendo di voler disporre, con il testamento, non solo dei beni di sua esclusiva proprietà, quanto anche delle quote di diritto a lui spettanti sugli immobili in proprietà della – o in comproprietà con la - defunta coniuge, ma procedendo alla attribuzione specifica, ai figli, di tutti i beni, ossia anche di quelli su cui vantava unicamente una quota di comunione ereditaria indivisa con i figli in seguito al decesso della moglie , Persona_1 premurandosi di allegare addirittura una rappresentazione grafica della sua volontà divisoria degli immobili, di cui predisposta anche la futura parcellizzazione tra i figli. Siffatta evenienza [ammessa, in ultima analisi, anche dalla difesa attorea, che, in comparsa conclusionale, ha propugnato una invero irrilevante – e comunque insussistente, atteso che anche la coerede ha finito per invocare la nullità del testamento del padre in CP_3 relazione alla disposizione degli immobili in comunione ereditaria indivisa della madre – volontà a maggioranza dei comunisti di validazione del testamento eventualmente nullo] è oltremodo comprovata dalle risultanze documentali (le visure allegate dalle parti), in base alle quali – segnatamente - il testatore risulta titolare di diritti solo per 8/12 del fabbricato censito in N.C.E.U. del Comune di Montalto Uffugo al foglio di mappa n. 189, p.lle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8, nonché del terreno censito in N.C.T. al mappale n. 9, p.lle nn. 42 e 646, i cui 4/12 quindi in comproprietà indivisa con i figli, mentre invece del fabbricato censito in N.C.E.U., sempre del Comune di Montalto Uffugo, al foglio n. 7, p.lla n. 296 sub 8 e 9, siccome originariamente in proprietà esclusiva di il de cuius rimane titolare della quota ideale di 1/3, Persona_1 spettando i 2/3 residui ai figli. Non solo. In ossequio al prefato intento di evitare contrasti, ha ammonito i figli di Persona_2 cui presagiva la volontà di non sottostare alla volontà testamentaria, ossia gli odierni convenuti e , che, qualora essi non avessero accettato la divisione da lui predisposta, CP_2 CP_1 decidendo, anche disgiuntamente, di impugnare il testamento, sarebbero incorsi in sua sorta di parziale diseredatio, vedendosi attribuita la sola quota di riserva spettante, e rimanendo invece devoluta quella disponibile ai fratelli e secondo il testatore, più precisamente, ove Pt_1 CP_3 impugnato il testamento, sarebbe stato estromesso nell'attribuzione fatta delle porzioni CP_2 immobiliari distinte con i subalterni 10, 14 e 15, e da quella della porzione CP_1 immobiliare distinta con il subalterno 17. Il testatore, quindi, chiosava affermando che restava inteso che, anche in caso di impugnazione del testamento, dovevano essere rispettate tutte le sue indicazioni date in ordine alla ripartizione dei singoli beni, al premesso fine di evitare contrasti tra i figli in sede successoria. Ciò posto, dell'attribuzione testamentaria dei beni di cui solo comproprietario il comune de cuius hanno eccepito la nullità i convenuti coeredi e Persona_2 Controparte_1
, invocandone la relativa declaratoria, senza tuttavia spiegare formale domanda Controparte_2 riconvenzionale in tal senso, eccezione cui ha aderito, in corso di causa, anche la convenuta
. Controparte_3
Le richieste di tutti i convenuti vanno quindi intese come eccezioni riconvenzionali, che, secondo la giurisprudenza, si distinguono dalle vere e proprie domande riconvenzionali perché consistono in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, sono finalizzate esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte, e non anche alla diretta attribuzione di un bene della vita (Cass. nn. 31010/2023, 4131/2024, 16162/2025).
5 Nel caso di specie, con l'eccezione di nullità del testamento, i ridetti convenuti – di cui non dimostrata, per inciso, l'accettazione e l'esecuzione spontanea delle ultime volontà del padre, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 590 c.c., come propugnato dalla difesa attorea - hanno invece inteso chiaramente disinnescare la richiesta del germano di attribuzione dei beni secondo la divisione voluta, dal padre, nel testamento pubblico. Pt_1
Trattasi invero, come pacifico tra le parti, di nullità parziale, e non totale del testamento. Come è noto, il favor testatoris impone la classificazione tassativa delle ipotesi di nullità dell'atto di ultima volontà, che, in ultima analisi, sono solo quelle che mettono in dubbio la provenienza dell'atto dal de cuius, mentre fondano l'istanza di annullamento i vizi della volontà, di incapacità di disporre per testamento e i vizi formali c.d. non determinanti. Nella maggior parte dei casi, invece, il legislatore si è limitato a comminare l'inefficacia di determinate disposizioni testamentarie, declinando il principio vitiatus sed non vitiat, ossia riconoscendo la validità di tutte le altre ultime volontà. Su tali basi, quello alla odierna attenzione rappresenta un caso del tutto peculiare. Per il nostro ordinamento giuridico, il testamento rappresenta l'unico strumento con cui il testatore può disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere, potendo contenere le disposizioni di carattere patrimoniale aventi ad oggetto la dismissione del patrimonio di cui è titolare del diritto di proprietà. Nulla quaestio, quindi, in relazione all'attribuzione testamentaria, ai figli istituiti eredi, odierni contendenti, dei beni in proprietà esclusiva del de cuius ; quelle Persona_2 disposizioni sono sicuramente valida ed efficace espressione dell'ultima volontà. Il problema si pone, invece, per l'assegnazione, ai medesimi figli, delle proprietà esclusive della - o in comunione con la – coniuge fatta dal de cuius Persona_1 contestualmente nel medesimo testamento pubblico, nell'intento dichiarato, come visto, di risolvere definitivamente non solo la sua successione, quanto anche quella della moglie, al fine di prevenire contrasti tra i figli. È possibile per il de cuius attribuire un bene di cui non sia titolare, e che quindi, al momento della confezione del testamento per atto pubblico dal notaio, ed altresì a quello dell'apertura della successione, ossia della morte del testatore, non sia parte del suo patrimonio? Il nostro legislatore offre invero un'unica possibilità di assegnare per atto di ultima volontà un bene altrui, che è quella dell'attribuzione a titolo particolare: la norma di riferimento è l'art. 651 c.c., rubricata come legato di cosa altrui. Questo istituto codicistico, nondimeno, richiede, ai fini della sua validità, due specifici requisiti: la dichiarazione del testatore avente ad oggetto la volontà di attribuire un bene o un diritto all'interno del testamento, ed altresì un'ulteriore dichiarazione, da cui emerge la consapevolezza dell'altruità del bene. In assenza di questa ultima dichiarazione, il legislatore significativamente – considerato il prefato favor – commina la sanzione massima della nullità alla disposizione testamentaria, che, di conseguenza, non potrà produrre alcun effetto. La dichiarazione della consapevolezza dell'alienità del bene non richiede particolari solennità, rimanendo il testatore libero di utilizzare la forma a lui più consona;
in giurisprudenza, quindi, si è ritenuta sufficiente qualsiasi dichiarazione scritta da parte del testatore, come ad esempio, un precedente testamento, anche se revocato, una sua lettera, e finanche un appunto da lui sottoscritto;
la dichiarazione può nondimeno essere anche anteriore al testamento o successiva allo stesso, purché vi sia un riferimento alla volontà principe di attribuire il bene, anche se, al fine di evitare la nullità della disposizione, la giurisprudenza ritiene preferibile il suo inserimento nel testamento. Possono verificarsi, nella prassi, due casi particolari: il testatore dispone di un bene che nel suo immaginario appartiene ad altri, ma in realtà il bene è già nel suo patrimonio: in questo
6 caso l'attribuzione testamentaria produrrà ugualmente i suoi effetti ed il legato è valido;
il testatore dispone di un bene che crede erroneamente sia di sua proprietà, mentre in realtà appartiene ad altri: in assenza di consapevolezza di altruità del bene, l'assegnazione è priva di effetti. Su tali premesse, nel caso di specie, a dispetto della enunciazione di voler disporre delle quote di diritto a lui spettanti sugli altri immobili in proprietà – o in comproprietà - con la moglie, e quindi con i figli, in ragione del precedente decesso di , Persona_1 Per_2
attribuisce ai figli istituiti eredi la proprietà esclusiva di tutti gli immobili, operando,
[...] come premesso, la definitiva divisione dell'intero patrimonio relitto, anche dalla coniuge premorta. Il tutto senza dichiarare, neppure per inciso, la consapevolezza dell'altruità di quei beni, ed anzi affermando espressamente di voler disporre solo dei suoi diritti, ed imponendo invece ai figli, come visto, la divisione anche dei beni in comunione per successione di Persona_1 secondo i suoi desiderata. Sovviene, al riguardo, l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza, laddove, in un caso simile a quello alla odierna attenzione, ossia di un legato avente ad oggetto porzione immobiliare non appartenente in via esclusiva al testatore, in quanto facente parte di fabbricato in comunione ereditaria, ne ha dichiarato la nullità, affermando che il legato di specie deve avere ad oggetto un bene determinato di cui il testatore era in vita esclusivo proprietario, e che tale evenienza non ricorreva nell'ipotesi di quote ereditarie di cui non effettuata alcuna divisione (Cass. n. 5485/2002). Ora, se l'inefficacia del legato per la parte della cosa non di spettanza del testatore non osta all'immediata efficacia reale per la parte di cosa o per il diritto spettante al testatore, come disciplinato dall'art. 652 c.c., il principio secondo cui è tuttavia radicalmente nullo il legato di cosa parzialmente altrui quando abbia per oggetto non il bene unico in comproprietà ma (come nel caso in esame) una cosa determinata facente parte di una più ampia comunione indivisa, pur affermato dalla citata giurisprudenza senza specificare perché un bene determinato facente parte di una comunione non sia pur sempre da considerarsi esso stesso in comunione e pro quota di spettanza del testatore, trova tuttavia conferma nella nota pronuncia delle Sezioni Unite in materia di donazione, considerata valida se avente ad oggetto la quota di partecipazione ad una comunione, mentre invece ritenuta nulla per difetto di causa laddove riguardi la quota di un singolo bene compreso nella massa ancora indivisa, in quanto fino a divisione il bene non può considerarsi entrato a far parte del patrimonio del disponente (Cass. SSUU n. 5068/2016: “la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante;
tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare”). Da tale pronuncia si inferisce un principio di portata generale, che, riferito al legato di cosa parzialmente altrui, conduce anche per la disposizione mortis causa avente ad oggetto bene determinato facente parte di più ampia comunione indivisa, alla medesima conclusione di Cass. n. 5485/2002 citata. Ergo, la divisione ereditaria fatta nel testamento pubblico da , ed Persona_2 imposta ai figli mediante attribuzione anche dei beni in comunione pro indiviso con i figli dell'asse di , rimane nulla in quanto legato di cosa altrui. Persona_1
Bisogna ora considerare quali eventuali ulteriori ricadute sono collegate a tale statuizione.
7 Sotto un primo profilo, sebbene – come premesso - il testamento debba considerarsi valido per ogni altra sua disposizione, il coacervo tra i coeredi deve necessariamente essere risolto attraverso la preliminare divisione dell'asse ereditario della madre perché Persona_1 solo in seguito a quell'operazione sarà possibile formare il patrimonio di , e Persona_2
(ri)valutare le sue attribuzioni ai figli, anche delle quote di sua spettanza, specificate in seguito alla divisione, dell'eredità della coniuge premorta. Si consideri, al riguardo, la diversa natura delle successioni oggetto di causa: quella di è ab intestato, mentre quella di per testamento. Persona_1 Persona_2
Ove entrambe le successioni ab intestato, si sarebbe forse potuto procedere ad unica consulenza tecnica d'ufficio di accertamento dell'asse di entrambi i genitori, e poi formazione delle quote di spettanza dei figli, al netto delle donazioni eventualmente ricevute in vita da ciascuno di essi. Invece, la disposizione per testamento dei suoi beni, comprensivi delle quote ereditarie della coniuge premorta, fatta da , impedisce un'unica valutazione divisoria tra i Persona_2 figli, ed impone invece, come premesso, che prima siano formate e divise le quote della successione di ivi compresa quella del coniuge, e poi si valutino, sulla base di Persona_1 esse, le attribuzioni fatte da quest'ultimo ai figli nel testamento pubblico. Si tenga presente, al riguardo, che la volontà espressa dal de cuius significativamente a chiusura del testamento, come premesso, era quella di far sopravvivere il rispetto delle indicazioni date in ordine alla ripartizione dei singoli beni … anche in caso di impugnazione del testamento; nei limiti del possibile, ossia della validità di quella divisione, la volontà del testatore va quindi preservata, e tale rilievo rafforza la necessità di procedere prima alla divisione dei beni della coniuge premorta, in seguito alla quale sarà specificata la quota di appartenenza al de cuius, e soltanto in seguito valutare la sua successione testamentaria. A maggior ragione ove si consideri l'ulteriore disposizione di , Persona_2 immediatamente precedente a quella testé richiamata, a mente della quale, qualora la divisione dei beni da lui predisposta, non fosse stata accettata dai figli e/o , ovvero nel CP_1 CP_2 caso in cui gli stessi avessero deciso, anche disgiuntamente, di impugnare il testamento, al soggetto impugnante, ovvero ad entrambi, sarebbe spettata la sola quota di riserva;
in tal caso, la quota disponibile attribuita nella divisione … a e sarebbe stata devoluta in CP_1 CP_2 egual misura agli altri figli e;
più precisamente, sarebbero stati estromessi Pt_1 CP_3 nell'attribuzione come … fatta a le porzioni immobiliari distinte con i subalterni 10, 14 e CP_2
15, ovvero, nell'attribuzione della porzione immobiliare come … fatta a la porzione CP_1 immobiliare distinta con il subalterno 17. Per calcolare le quote di riserva e disponibile del testatore, è necessaria in evidenza la prodromica soluzione della successione della coniuge premorta. Di quella disposizione testamentaria, invero, i convenuti e paventano la CP_1 CP_2 nullità, assumendo che il testatore non può privare il beneficiario di un suo diritto, qual è quello di impugnare l'atto di ultima volontà. L'assunto, per quanto suggestivo, non può tuttavia essere condiviso. Ed infatti, a ben vedere, non ha affatto inteso privare i figli e Persona_2 CP_2
del diritto di impugnare il testamento, ma ha semplicemente previsto quell'evenienza, CP_1 esercizio di un diritto dei suoi eredi, quale evento futuro – di cui, in evidenza, non poteva avere contezza al momento della redazione del testamento – condizionante ex post la sua concreta volontà istitutiva di erede. In buona sostanza, il de cuius non ha imposto alcun onere modale ai figli ed eredi CP_2
e (“non dovete impugnare il testamento”), ma si è limitato a condizionarne CP_1
l'istituzione, come fatta, alla loro eventuale impugnazione del testamento, prevedendo
8 (legittimamente), per tale ipotesi, una riduzione delle disposizioni a loro favore, peraltro non generica, ma, come visto, specifica. Così inquadrata, la condizione, che è risolutiva nel senso che risolve la precedente attribuzione, modificandola in altra al suo avveramento, non può essere considerata illecita, perché non viola norme imperative, o di ordine pubblico o buon costume, non rappresenta l'unico motivo della disposizione, né impone all'erede attività illecite o, pur lecite, limitative della sua libertà personale (non può essere considerata tale, in evidenza, la scelta di impugnare o meno il testamento), né, da ultimo, si pone in insanabile contrasto con l'istituzione effettuata. È quindi clausola perfettamente valida. Del resto, l'obbligo di non impugnare il testamento non è questione nuova, ed è stata risolta dalla giurisprudenza riservandogli proprio il trattamento della condizione risolutiva a carattere sanzionatorio (c.d. poena nomine), soggetta all'unico limite incidente sulla validità, evidenziato, di non essere impossibile o illecita ex art. 634 c.c. (Cass. nn. 12340/1991, 1180/1966). Il nostro ordinamento prevede infatti, in linea generale, che la volontà testamentaria possa esplicarsi nel modo più ampio possibile, e, dunque, anche mediante l'eventuale apposizione di una condizione, sia sospensiva che risolutiva, ex art. 633 c.c. Nello specifico, laddove apposta dal testatore una condizione, al suo avveramento gli effetti retroagiscono, in base al disposto di cui all'art. 646 c.c., di tal ché, se la condizione è risolutiva (parzialmente, nel caso di specie), si evita la violazione del principio semel heres semper heres. Ecco dunque che, una volta risolta la successione della madre, i convenuti e CP_2
parteciperanno, a quella del padre, nei limiti delle rispettive quote legittime dal de CP_1 cuius imposti per il caso, verificatosi, in cui avessero impugnato il testamento, come fatto, seppur mediante un'eccezione riconvenzionale, nel presente giudizio. Su tali premesse, rimangono, alle questioni preliminari alla divisione ereditaria (rectius: alle divisioni, prima di e poi di ), le contrapposte domande di Persona_1 Persona_2 rendiconto, nonché le pretese di collazione delle donazioni (anche eventualmente dissimulate) e di rimborso delle spese funerarie e di successione sostenute dall'attore. Il loro scrutinio va nondimeno differito al prosieguo del giudizio. La necessità di separata decisione sulle successioni, ab intestato e testamentaria, rispettivamente di e , impone, infatti, che siano specificati dalle Persona_1 Persona_2 parti gli obblighi di rendicontazione del possesso esclusivo dei beni dell'uno e dell'altro asse ereditario. Peraltro, come è noto, tra coeredi, la resa dei conti, di cui all'art. 723 c.c., può essere anche operazione inserita nel procedimento divisorio, e quindi strumentale al calcolo, nella ripartizione dei frutti, delle eventuali eccedenze attive o passive della gestione, ed alla definizione conseguente di tutti i rapporti inerenti alla comunione, oltre che costituire obbligo a sé stante, fondato, a pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria od a mandato ad amministrare (Cass. nn. 6358/1993, 22063/2017). Nel caso di specie, considerato che la successione di risale nel tempo, il Persona_1 possesso esclusivo dei beni facenti parte della stessa, una volta specificato dalle parti, ed eventualmente acclarato con l'istruttoria di causa, potrà formare oggetto del quesito peritale di formazione delle rispettive quote divisorie, così come la valutazione delle donazioni ricevute in vita dai coeredi, ed il rimborso delle spese funerarie, o di altre, ove documentate o altrimenti dimostrate. È opportuno, in evidenza, il differimento della decisione sulle spese di lite alla sentenza definitiva.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, pronunciando sentenza parziale nella causa rubricata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara aperte le successioni di nata il [...] a [...], e Persona_1 deceduta in Cosenza il 30.09.2009, nonché di , nato a [...] il Persona_2
12.02.1938, e deceduto in Cosenza il 17.03.2020, con devoluzione rispettivamente ab intestato e per testamento delle relative eredità;
- dichiara la nullità del testamento pubblico redatto per Notaio il 18.01.2018 da Persona_4
, nella parte in cui il de cuius dispone per divisione dei beni di in Persona_2 Persona_1 comunione ereditaria pro indiviso con i figli, segnatamente degli immobili siti in Montalto Uffugo (CS) e censiti in N.C.E.U. al foglio 7 particella 189 subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, foglio 7 particella 296 subalterni 8 e 9, ed ai terreni censiti in N.C.T. al foglio 9 particelle 42 e 46;
- differisce la pronuncia sulle spese di lite alla decisione definitiva sullo scioglimento della comunione ereditaria e sulla divisione;
- rimette la causa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza.
Così deciso in Cosenza il 7 dicembre 2025
Il giudice
NO BL
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Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza non definitiva nella causa civile iscritta al n. 1277 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Maletta, presso il cui studio, in Parte_1
Rende (CS), via Cosenza n. 7, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
attore
contro rappresentato e difeso dall'avv. Laura Carratelli, presso il cui studio, in Controparte_1
Cosenza, via Sabotino n. 55, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuto
nonché contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Pugliese, presso il cui studio, in Controparte_2
Bisignano (CS), vico I del Principe n. 19, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuto
nonché contro rappresentata e difesa dall'avv. Nadja Alessio, presso il cui studio, in Controparte_3
Cosenza, via Monte Santo n. 100, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
convenuta
avente ad oggetto: scioglimento comunione e divisione ereditaria – nullità testamento;
conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 novembre 2025, celebrata a trattazione cartolare, si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. In via principale dichiarare aperta la successione legittima della sig.ra e quella testamentaria del sig. Persona_1 [...]
e quindi procedere alla divisione dell'asse ereditario secondo il progetto di divisione Per_2 dallo stesso predisposto con il testamento del 18 Gennaio 2018 e tenuto conto delle contestazioni fatte dai coeredi e al citato testamento con assegnazione agli CP_2 CP_1 stessi, sulla massa ereditaria del de cuius , della sola quota di legittima per Persona_2 come disposto sempre in testamento e previo rendimento dei conti da parte sempre dei citati eredi e in relazione ai beni di cui stanno già godendo sempre a decorrere dalla CP_2 CP_1
1 data dell'apertura della successione.
2. In via subordinata dichiarare aperta la successione legittima della sig.ra e quella testamentaria del sig. e quindi Persona_1 Persona_2 procedere alla divisione dell'asse ereditario secondo il progetto di divisione dallo stesso predisposto con il testamento del 18 Gennaio 2018 previo rendimento dei conti da parte degli eredi e in relazione al godimento dei beni sopra indicati dalla data CP_2 CP_1 dell'apertura della successione.
3. Riconoscere a favore del sig. il prelievo e/o Parte_1 la corresponsione, da porre a carico della massa ereditaria, delle spese sostenute per la pubblicazione del testamento e delle spese funerarie, per come sopra meglio indicate. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”; per il convenuto “Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - Controparte_1 ritenuta la nullità delle disposizioni testamentarie di perché concernenti beni Persona_2 non di proprietà del de cuius, e la conseguente inapplicabilità degli artt. 733 e ss. c.c., procedere alla divisione dell'asse ereditario da quest'ultimo relitto per i soli beni di sua esclusiva proprietà (porzioni di fabbricato in Catasto al foglio 7, p.lla 246 sub 4, 10 e 14, e al foglio 7 p.lla 246 sub 5, 11 e 16), e, nel caso di ritenuta validità delle sole disposizioni inerenti tali beni, comunque previa verifica – tenuto conto anche delle donazioni effettuate in vita - della sussistenza di lesioni delle quote spettanti ai legittimari e conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, disponendo i necessari conguagli, eventualmente attingibili - con l'assenso dei condividenti - dalle quote spettanti ai coeredi dalla divisione legittima dell'asse ereditario di;
- procedere alla divisione dell'asse ereditario di Persona_1 Per_1
previa stima del valore dei beni e redazione di relativo progetto secondo le rispettive
[...] quote ereditarie (porzioni di fabbricato in Catasto al foglio 7 p.lla 189 sub1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; al foglio 7, p.lle 296 sub 8 e sub 9; al foglio 9 p.lle 42 e 646); - rigettare la domanda di rendiconto avanzata nei propri confronti, perché inammissibile e infondata. Con vittoria di spese e compensi di lite”; per il convenuto : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraris rejectis: - in via Controparte_2 preliminare ed assorbente, rigettare il ricorso in quanto improcedibile per mancata produzione della documentazione ipocatastale e/o mancata produzione di documentazione aggiornata all'apertura della successione di nonché per inesistenza del petitum e della Persona_2 causa petendi;
- in subordine e nel merito dichiarare nulle le disposizioni del testamento di
nella parte in cui dispone delle quote facenti parte della comunione ereditaria Persona_2 formatasi sui beni dell'eredità di , per i motivi esposti in narrativa;
- rigettarsi la Persona_1 domanda di rendiconto in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in estremo subordine nominare un CTU per la ricostruzione della massa ereditaria comprensiva delle donazioni operate dal de cuius , delle donazioni indirette al momento non considerate, Persona_2 del valore dei beni aziendali e del valore dell'avviamento dell'azienda nonché Persona_2 per la diversa valutazione dei cespiti ereditari oggetto della presente istanza rapportata al valore venale in commercio dei beni oggetto di divisione onde addivenire alla divisione dei cespiti ereditari in comunione provenienti dalla successione legittima di . Con Persona_1 vittoria di spese, diritti e competenze della presente procedura, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”; per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria Controparte_3 domanda, eccezione e deduzione disattesa: - accertare e dichiarare la nullità parziale del testamento pubblico del defunto limitatamente alle disposizioni testamentarie Persona_2 in cui il testatore dispone in favore degli eredi della piena proprietà di immobili di cui è comproprietario solo di quote di comproprietà e precisamente relativamente agli immobili siti in Montalto Uffugo e censiti in catasto urbano al foglio 7 particella 189 subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, foglio 7 particella 296 subalterni 8 e 9 ed ai terreni censiti in catasto terreni al foglio 9 particelle 42 e 46; - accertare e dichiarare che le medesime disposizioni e le conseguenti
2 attribuzioni rimangono comunque valide ed efficaci per le quote effettivamente spettanti al testatore sugli stessi beni;
- conseguentemente accertare e dichiarare la Persona_2 validità di tale testamento relativamente alle disposizioni testamentarie in cui il testatore istituisce eredi i figli , , e Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 secondo le quote di diritto risultanti da tutte le attribuzioni;
- accertare e dichiarare la validità del testamento relativamente disposizioni testamentarie con le quali il testatore attribuisce al figlio la piena proprietà degli immobili siti in Montalto Uffugo, via Controparte_1
EP VE n. 56, censiti in catasto fabbricato al foglio 7 particella 246 subalterni 4, 10 e 14, ed al figlio la piena proprietà degli immobili siti in Montalto Uffugo, via Controparte_2
EP VE n. 56, censiti in catasto fabbricato al foglio 7 particella 246 subalterni 5, 11 e 16; - accertare e dichiarare che la divisione dei beni ereditari per come effettuata da Per_2 con il testamento in oggetto, sebbene riferita alla piena proprietà degli stessi beni, è
[...] comunque una disposizione valida in quanto costituisce, ai sensi dell'art. 733 c.c, una mera indicazione del defunto per la formazione delle quote ereditarie di ciascun erede che tiene conto dello stato di fatto e del possesso effettivo dei beni in oggetto da parte degli stessi eredi;
- conseguentemente dichiarare aperta la successione legittima della sig.ra e quella Persona_1 testamentaria del sig. , e quindi procedere allo scioglimento della comunione Persona_2 dei beni facenti parte dell'eredità dei defunti sopraindicati tra parte ricorrente Parte_1
e parti resistenti , e secondo il progetto Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 di divisione predisposto da con il testamento del 18 gennaio 2018, previo Persona_2 rendimento dei conti da parte degli eredi e per il Controparte_2 Controparte_1 godimento esclusivo dei beni sopraindicati dalla data di apertura di ciascuna delle due successioni. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 cpc”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, premetteva di essere erede, unitamente ai germani , Parte_1 CP_1
e della madre deceduta il 30.09.2009, e del padre , deceduto CP_2 CP_3 Persona_1 Per_2 il 17 marzo 2020, rappresentando che quest'ultimo, con testamento pubblico del 18.01.2018, aveva disposto sia dei beni di sua esclusiva proprietà, che della quota spettante sull'eredità della coniuge, istituendo eredi tutti i figli, e predisponendo, anche in ragione delle donazioni ricevute, in vita, da e un progetto divisionale dettagliato, esplicato anche in allegata Pt_1 CP_3 rappresentazione grafica, con la ulteriore precisazione che, qualora o non CP_1 CP_2 avessero accettato le sue ultime volontà, impugnando il testamento, ai medesimi sarebbe spettata la sola quota di riserva, con devoluzione agli altri due eredi, in egual misura, di quella disponibile;
propugnava il suo diritto al rimborso, pro quota, delle spese sostenute per il funerale del padre e la pubblicazione del testamento, e, premettendo il mancato riscontro, degli altri germani, alla sua richiesta di dar corso alle volontà del testatore, anche in sede di mediazione obbligatoria, rappresentava che nel patrimonio del de cuius era presente anche un conto corrente bancario, e che nondimeno i germani e continuavano a godere, in CP_2 CP_1 via esclusiva, di alcuni cespiti immobiliari dell'asse ereditario, invocando preliminare adempimento del relativo obbligo di rendiconto, e concludendo per la declaratoria di apertura della successione di entrambi i genitori e di scioglimento della comunione secondo il progetto divisionale predisposto dal padre nel testamento pubblico, con riconoscimento del suo diritto di credito nei confronti della massa, vinte le spese di lite.
3 Costituitosi in giudizio, eccepiva che il padre, nel testamento Controparte_1 pubblico, aveva disposto anche della quota di spettanza dell'eredità della madre in comunione indivisa con i figli, eccedendo, con le attribuzioni fatte alla sorella la quota di cui CP_3 avrebbe potuto disporre, evenienza di cui si doveva tener conto nella divisione dell'asse materno;
rappresentava che la causa non era di pronta soluzione, con conseguente necessità di mutare il rito sommario, e contestava l'inammissibilità dell'istanza di rendiconto, sia perché il possesso esclusivo dei beni preesistente e risalente nel tempo, sia in ragione del simmetrico possesso esclusivo di altri beni dal parte dell'attore; chiedeva quindi che si procedesse alla divisione secondo il progetto del padre, ma solo per i beni di esclusiva proprietà del medesimo, mentre quella della madre richiedeva la formazione dell'asse, la stima dei beni e la conseguente redazione di apposito progetto, concludendo di conseguenza.
, nel costituirsi in giudizio, premetteva di non opporsi alla divisione Controparte_2 predisposta dal padre nel testamento, ma solo per i beni di sua esclusiva proprietà, necessitando invece di separato accordo quella della madre;
nel merito, nondimeno, rappresentava la necessità di tener conto delle donazioni ricevute, in vita, dai germani e alla cui Pt_1 CP_3 società (Casama s.r.l.) era stata già effettuata, nel 2005, una vendita simulata, in realtà donazione, di un terreno edificabile;
eccepiva, in ogni caso, l'improcedibilità della domanda attorea per omessa produzione della documentazione ipocatastale relativa ai beni ereditari, nonché la parziale nullità del testamento del padre, nella parte in cui disponeva di beni non di sua proprietà esclusiva, con conseguente necessità, prima della successione del padre, di definire quella della madre premorta;
respingeva l'istanza di rendiconto, siccome ciascun erede, ed anche l'attore, nel possesso esclusivo di alcuni cespiti ereditari, e concludeva invocando, in via principale, la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, ovvero, in subordine, quella di nullità parziale del testamento, o, in ulteriore subordine, la nomina di CTU per la ricostruzione della massa ereditaria, comprensiva delle donazioni, dirette ed indirette, operate dal padre, e previa valutazione del valore dell'azienda a lui intestata, ed altresì dei beni della madre premorta.
dal canto suo, evidenziava l'erronea imputazione, nel ricorso Controparte_3 introduttivo, di beni in realtà del germano con conseguente necessità di corretta Pt_1 valutazione della circostanza, associandosi alla richiesta di rendiconto ai germani e CP_2
per il godimento esclusivo dei beni a far data dalla morte del padre e di quella della CP_1 madre;
concludeva affinché, aperte le successioni di entrambi i genitori, e rendicontato il possesso esclusivo dai ridetti germani, si procedesse alla divisione secondo il progetto predisposto dal padre nel testamento pubblico, vinte le spese di lite. Mutato il rito, l'attore, nella prima memoria 171 ter c.p.c., modificava le conclusioni come in epigrafe, producendo, in allegato alla seconda memoria, la documentazione ipocatastale relativa ai cespiti ereditari, e propugnando la validità del testamento pubblico, siccome avente ad oggetto le proprietà esclusive del de cuius ed altresì le quote di diritto al medesimo spettanti dell'asse della coniuge premorta. Il convenuto dal canto suo, sosteneva l'inapplicabilità, alle Controparte_1 disposizioni testamentarie, dell'art. 733 c.c., e modificava quindi le conclusioni, rassegnando quelle ritrascritte in epigrafe. Ritenuta la necessità di decidere con sentenza le questioni preliminari prospettate dalle parti, il Tribunale fissava l'udienza dell'11 novembre 2025, a trattazione cartolare, alla quale rimetteva la causa in decisione. Tanto premesso in fatto, è evidente, nel caso di specie, la volontà dell'attore di tenere insieme le successioni della madre e del padre, peraltro mutuata da quella espressa a chiare lettere, dal padre, nel testamento pubblico per Notaio del 18 gennaio 2018. Per_3
4 L'intento di era infatti quello - dichiarato - di evitare contrasti tra i Persona_2 figli in sede successoria, e, per perseguirlo, lo stesso ha inteso non solo disporre dei suoi beni, quanto anche di quelli della coniuge, premorta, Persona_1
Il de cuius ha fatto tuttavia ciò senza che la successione della coniuge fosse mai stata aperta, e tampoco definita, premettendo di voler disporre, con il testamento, non solo dei beni di sua esclusiva proprietà, quanto anche delle quote di diritto a lui spettanti sugli immobili in proprietà della – o in comproprietà con la - defunta coniuge, ma procedendo alla attribuzione specifica, ai figli, di tutti i beni, ossia anche di quelli su cui vantava unicamente una quota di comunione ereditaria indivisa con i figli in seguito al decesso della moglie , Persona_1 premurandosi di allegare addirittura una rappresentazione grafica della sua volontà divisoria degli immobili, di cui predisposta anche la futura parcellizzazione tra i figli. Siffatta evenienza [ammessa, in ultima analisi, anche dalla difesa attorea, che, in comparsa conclusionale, ha propugnato una invero irrilevante – e comunque insussistente, atteso che anche la coerede ha finito per invocare la nullità del testamento del padre in CP_3 relazione alla disposizione degli immobili in comunione ereditaria indivisa della madre – volontà a maggioranza dei comunisti di validazione del testamento eventualmente nullo] è oltremodo comprovata dalle risultanze documentali (le visure allegate dalle parti), in base alle quali – segnatamente - il testatore risulta titolare di diritti solo per 8/12 del fabbricato censito in N.C.E.U. del Comune di Montalto Uffugo al foglio di mappa n. 189, p.lle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8, nonché del terreno censito in N.C.T. al mappale n. 9, p.lle nn. 42 e 646, i cui 4/12 quindi in comproprietà indivisa con i figli, mentre invece del fabbricato censito in N.C.E.U., sempre del Comune di Montalto Uffugo, al foglio n. 7, p.lla n. 296 sub 8 e 9, siccome originariamente in proprietà esclusiva di il de cuius rimane titolare della quota ideale di 1/3, Persona_1 spettando i 2/3 residui ai figli. Non solo. In ossequio al prefato intento di evitare contrasti, ha ammonito i figli di Persona_2 cui presagiva la volontà di non sottostare alla volontà testamentaria, ossia gli odierni convenuti e , che, qualora essi non avessero accettato la divisione da lui predisposta, CP_2 CP_1 decidendo, anche disgiuntamente, di impugnare il testamento, sarebbero incorsi in sua sorta di parziale diseredatio, vedendosi attribuita la sola quota di riserva spettante, e rimanendo invece devoluta quella disponibile ai fratelli e secondo il testatore, più precisamente, ove Pt_1 CP_3 impugnato il testamento, sarebbe stato estromesso nell'attribuzione fatta delle porzioni CP_2 immobiliari distinte con i subalterni 10, 14 e 15, e da quella della porzione CP_1 immobiliare distinta con il subalterno 17. Il testatore, quindi, chiosava affermando che restava inteso che, anche in caso di impugnazione del testamento, dovevano essere rispettate tutte le sue indicazioni date in ordine alla ripartizione dei singoli beni, al premesso fine di evitare contrasti tra i figli in sede successoria. Ciò posto, dell'attribuzione testamentaria dei beni di cui solo comproprietario il comune de cuius hanno eccepito la nullità i convenuti coeredi e Persona_2 Controparte_1
, invocandone la relativa declaratoria, senza tuttavia spiegare formale domanda Controparte_2 riconvenzionale in tal senso, eccezione cui ha aderito, in corso di causa, anche la convenuta
. Controparte_3
Le richieste di tutti i convenuti vanno quindi intese come eccezioni riconvenzionali, che, secondo la giurisprudenza, si distinguono dalle vere e proprie domande riconvenzionali perché consistono in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, sono finalizzate esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte, e non anche alla diretta attribuzione di un bene della vita (Cass. nn. 31010/2023, 4131/2024, 16162/2025).
5 Nel caso di specie, con l'eccezione di nullità del testamento, i ridetti convenuti – di cui non dimostrata, per inciso, l'accettazione e l'esecuzione spontanea delle ultime volontà del padre, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 590 c.c., come propugnato dalla difesa attorea - hanno invece inteso chiaramente disinnescare la richiesta del germano di attribuzione dei beni secondo la divisione voluta, dal padre, nel testamento pubblico. Pt_1
Trattasi invero, come pacifico tra le parti, di nullità parziale, e non totale del testamento. Come è noto, il favor testatoris impone la classificazione tassativa delle ipotesi di nullità dell'atto di ultima volontà, che, in ultima analisi, sono solo quelle che mettono in dubbio la provenienza dell'atto dal de cuius, mentre fondano l'istanza di annullamento i vizi della volontà, di incapacità di disporre per testamento e i vizi formali c.d. non determinanti. Nella maggior parte dei casi, invece, il legislatore si è limitato a comminare l'inefficacia di determinate disposizioni testamentarie, declinando il principio vitiatus sed non vitiat, ossia riconoscendo la validità di tutte le altre ultime volontà. Su tali basi, quello alla odierna attenzione rappresenta un caso del tutto peculiare. Per il nostro ordinamento giuridico, il testamento rappresenta l'unico strumento con cui il testatore può disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere, potendo contenere le disposizioni di carattere patrimoniale aventi ad oggetto la dismissione del patrimonio di cui è titolare del diritto di proprietà. Nulla quaestio, quindi, in relazione all'attribuzione testamentaria, ai figli istituiti eredi, odierni contendenti, dei beni in proprietà esclusiva del de cuius ; quelle Persona_2 disposizioni sono sicuramente valida ed efficace espressione dell'ultima volontà. Il problema si pone, invece, per l'assegnazione, ai medesimi figli, delle proprietà esclusive della - o in comunione con la – coniuge fatta dal de cuius Persona_1 contestualmente nel medesimo testamento pubblico, nell'intento dichiarato, come visto, di risolvere definitivamente non solo la sua successione, quanto anche quella della moglie, al fine di prevenire contrasti tra i figli. È possibile per il de cuius attribuire un bene di cui non sia titolare, e che quindi, al momento della confezione del testamento per atto pubblico dal notaio, ed altresì a quello dell'apertura della successione, ossia della morte del testatore, non sia parte del suo patrimonio? Il nostro legislatore offre invero un'unica possibilità di assegnare per atto di ultima volontà un bene altrui, che è quella dell'attribuzione a titolo particolare: la norma di riferimento è l'art. 651 c.c., rubricata come legato di cosa altrui. Questo istituto codicistico, nondimeno, richiede, ai fini della sua validità, due specifici requisiti: la dichiarazione del testatore avente ad oggetto la volontà di attribuire un bene o un diritto all'interno del testamento, ed altresì un'ulteriore dichiarazione, da cui emerge la consapevolezza dell'altruità del bene. In assenza di questa ultima dichiarazione, il legislatore significativamente – considerato il prefato favor – commina la sanzione massima della nullità alla disposizione testamentaria, che, di conseguenza, non potrà produrre alcun effetto. La dichiarazione della consapevolezza dell'alienità del bene non richiede particolari solennità, rimanendo il testatore libero di utilizzare la forma a lui più consona;
in giurisprudenza, quindi, si è ritenuta sufficiente qualsiasi dichiarazione scritta da parte del testatore, come ad esempio, un precedente testamento, anche se revocato, una sua lettera, e finanche un appunto da lui sottoscritto;
la dichiarazione può nondimeno essere anche anteriore al testamento o successiva allo stesso, purché vi sia un riferimento alla volontà principe di attribuire il bene, anche se, al fine di evitare la nullità della disposizione, la giurisprudenza ritiene preferibile il suo inserimento nel testamento. Possono verificarsi, nella prassi, due casi particolari: il testatore dispone di un bene che nel suo immaginario appartiene ad altri, ma in realtà il bene è già nel suo patrimonio: in questo
6 caso l'attribuzione testamentaria produrrà ugualmente i suoi effetti ed il legato è valido;
il testatore dispone di un bene che crede erroneamente sia di sua proprietà, mentre in realtà appartiene ad altri: in assenza di consapevolezza di altruità del bene, l'assegnazione è priva di effetti. Su tali premesse, nel caso di specie, a dispetto della enunciazione di voler disporre delle quote di diritto a lui spettanti sugli altri immobili in proprietà – o in comproprietà - con la moglie, e quindi con i figli, in ragione del precedente decesso di , Persona_1 Per_2
attribuisce ai figli istituiti eredi la proprietà esclusiva di tutti gli immobili, operando,
[...] come premesso, la definitiva divisione dell'intero patrimonio relitto, anche dalla coniuge premorta. Il tutto senza dichiarare, neppure per inciso, la consapevolezza dell'altruità di quei beni, ed anzi affermando espressamente di voler disporre solo dei suoi diritti, ed imponendo invece ai figli, come visto, la divisione anche dei beni in comunione per successione di Persona_1 secondo i suoi desiderata. Sovviene, al riguardo, l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza, laddove, in un caso simile a quello alla odierna attenzione, ossia di un legato avente ad oggetto porzione immobiliare non appartenente in via esclusiva al testatore, in quanto facente parte di fabbricato in comunione ereditaria, ne ha dichiarato la nullità, affermando che il legato di specie deve avere ad oggetto un bene determinato di cui il testatore era in vita esclusivo proprietario, e che tale evenienza non ricorreva nell'ipotesi di quote ereditarie di cui non effettuata alcuna divisione (Cass. n. 5485/2002). Ora, se l'inefficacia del legato per la parte della cosa non di spettanza del testatore non osta all'immediata efficacia reale per la parte di cosa o per il diritto spettante al testatore, come disciplinato dall'art. 652 c.c., il principio secondo cui è tuttavia radicalmente nullo il legato di cosa parzialmente altrui quando abbia per oggetto non il bene unico in comproprietà ma (come nel caso in esame) una cosa determinata facente parte di una più ampia comunione indivisa, pur affermato dalla citata giurisprudenza senza specificare perché un bene determinato facente parte di una comunione non sia pur sempre da considerarsi esso stesso in comunione e pro quota di spettanza del testatore, trova tuttavia conferma nella nota pronuncia delle Sezioni Unite in materia di donazione, considerata valida se avente ad oggetto la quota di partecipazione ad una comunione, mentre invece ritenuta nulla per difetto di causa laddove riguardi la quota di un singolo bene compreso nella massa ancora indivisa, in quanto fino a divisione il bene non può considerarsi entrato a far parte del patrimonio del disponente (Cass. SSUU n. 5068/2016: “la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante;
tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare”). Da tale pronuncia si inferisce un principio di portata generale, che, riferito al legato di cosa parzialmente altrui, conduce anche per la disposizione mortis causa avente ad oggetto bene determinato facente parte di più ampia comunione indivisa, alla medesima conclusione di Cass. n. 5485/2002 citata. Ergo, la divisione ereditaria fatta nel testamento pubblico da , ed Persona_2 imposta ai figli mediante attribuzione anche dei beni in comunione pro indiviso con i figli dell'asse di , rimane nulla in quanto legato di cosa altrui. Persona_1
Bisogna ora considerare quali eventuali ulteriori ricadute sono collegate a tale statuizione.
7 Sotto un primo profilo, sebbene – come premesso - il testamento debba considerarsi valido per ogni altra sua disposizione, il coacervo tra i coeredi deve necessariamente essere risolto attraverso la preliminare divisione dell'asse ereditario della madre perché Persona_1 solo in seguito a quell'operazione sarà possibile formare il patrimonio di , e Persona_2
(ri)valutare le sue attribuzioni ai figli, anche delle quote di sua spettanza, specificate in seguito alla divisione, dell'eredità della coniuge premorta. Si consideri, al riguardo, la diversa natura delle successioni oggetto di causa: quella di è ab intestato, mentre quella di per testamento. Persona_1 Persona_2
Ove entrambe le successioni ab intestato, si sarebbe forse potuto procedere ad unica consulenza tecnica d'ufficio di accertamento dell'asse di entrambi i genitori, e poi formazione delle quote di spettanza dei figli, al netto delle donazioni eventualmente ricevute in vita da ciascuno di essi. Invece, la disposizione per testamento dei suoi beni, comprensivi delle quote ereditarie della coniuge premorta, fatta da , impedisce un'unica valutazione divisoria tra i Persona_2 figli, ed impone invece, come premesso, che prima siano formate e divise le quote della successione di ivi compresa quella del coniuge, e poi si valutino, sulla base di Persona_1 esse, le attribuzioni fatte da quest'ultimo ai figli nel testamento pubblico. Si tenga presente, al riguardo, che la volontà espressa dal de cuius significativamente a chiusura del testamento, come premesso, era quella di far sopravvivere il rispetto delle indicazioni date in ordine alla ripartizione dei singoli beni … anche in caso di impugnazione del testamento; nei limiti del possibile, ossia della validità di quella divisione, la volontà del testatore va quindi preservata, e tale rilievo rafforza la necessità di procedere prima alla divisione dei beni della coniuge premorta, in seguito alla quale sarà specificata la quota di appartenenza al de cuius, e soltanto in seguito valutare la sua successione testamentaria. A maggior ragione ove si consideri l'ulteriore disposizione di , Persona_2 immediatamente precedente a quella testé richiamata, a mente della quale, qualora la divisione dei beni da lui predisposta, non fosse stata accettata dai figli e/o , ovvero nel CP_1 CP_2 caso in cui gli stessi avessero deciso, anche disgiuntamente, di impugnare il testamento, al soggetto impugnante, ovvero ad entrambi, sarebbe spettata la sola quota di riserva;
in tal caso, la quota disponibile attribuita nella divisione … a e sarebbe stata devoluta in CP_1 CP_2 egual misura agli altri figli e;
più precisamente, sarebbero stati estromessi Pt_1 CP_3 nell'attribuzione come … fatta a le porzioni immobiliari distinte con i subalterni 10, 14 e CP_2
15, ovvero, nell'attribuzione della porzione immobiliare come … fatta a la porzione CP_1 immobiliare distinta con il subalterno 17. Per calcolare le quote di riserva e disponibile del testatore, è necessaria in evidenza la prodromica soluzione della successione della coniuge premorta. Di quella disposizione testamentaria, invero, i convenuti e paventano la CP_1 CP_2 nullità, assumendo che il testatore non può privare il beneficiario di un suo diritto, qual è quello di impugnare l'atto di ultima volontà. L'assunto, per quanto suggestivo, non può tuttavia essere condiviso. Ed infatti, a ben vedere, non ha affatto inteso privare i figli e Persona_2 CP_2
del diritto di impugnare il testamento, ma ha semplicemente previsto quell'evenienza, CP_1 esercizio di un diritto dei suoi eredi, quale evento futuro – di cui, in evidenza, non poteva avere contezza al momento della redazione del testamento – condizionante ex post la sua concreta volontà istitutiva di erede. In buona sostanza, il de cuius non ha imposto alcun onere modale ai figli ed eredi CP_2
e (“non dovete impugnare il testamento”), ma si è limitato a condizionarne CP_1
l'istituzione, come fatta, alla loro eventuale impugnazione del testamento, prevedendo
8 (legittimamente), per tale ipotesi, una riduzione delle disposizioni a loro favore, peraltro non generica, ma, come visto, specifica. Così inquadrata, la condizione, che è risolutiva nel senso che risolve la precedente attribuzione, modificandola in altra al suo avveramento, non può essere considerata illecita, perché non viola norme imperative, o di ordine pubblico o buon costume, non rappresenta l'unico motivo della disposizione, né impone all'erede attività illecite o, pur lecite, limitative della sua libertà personale (non può essere considerata tale, in evidenza, la scelta di impugnare o meno il testamento), né, da ultimo, si pone in insanabile contrasto con l'istituzione effettuata. È quindi clausola perfettamente valida. Del resto, l'obbligo di non impugnare il testamento non è questione nuova, ed è stata risolta dalla giurisprudenza riservandogli proprio il trattamento della condizione risolutiva a carattere sanzionatorio (c.d. poena nomine), soggetta all'unico limite incidente sulla validità, evidenziato, di non essere impossibile o illecita ex art. 634 c.c. (Cass. nn. 12340/1991, 1180/1966). Il nostro ordinamento prevede infatti, in linea generale, che la volontà testamentaria possa esplicarsi nel modo più ampio possibile, e, dunque, anche mediante l'eventuale apposizione di una condizione, sia sospensiva che risolutiva, ex art. 633 c.c. Nello specifico, laddove apposta dal testatore una condizione, al suo avveramento gli effetti retroagiscono, in base al disposto di cui all'art. 646 c.c., di tal ché, se la condizione è risolutiva (parzialmente, nel caso di specie), si evita la violazione del principio semel heres semper heres. Ecco dunque che, una volta risolta la successione della madre, i convenuti e CP_2
parteciperanno, a quella del padre, nei limiti delle rispettive quote legittime dal de CP_1 cuius imposti per il caso, verificatosi, in cui avessero impugnato il testamento, come fatto, seppur mediante un'eccezione riconvenzionale, nel presente giudizio. Su tali premesse, rimangono, alle questioni preliminari alla divisione ereditaria (rectius: alle divisioni, prima di e poi di ), le contrapposte domande di Persona_1 Persona_2 rendiconto, nonché le pretese di collazione delle donazioni (anche eventualmente dissimulate) e di rimborso delle spese funerarie e di successione sostenute dall'attore. Il loro scrutinio va nondimeno differito al prosieguo del giudizio. La necessità di separata decisione sulle successioni, ab intestato e testamentaria, rispettivamente di e , impone, infatti, che siano specificati dalle Persona_1 Persona_2 parti gli obblighi di rendicontazione del possesso esclusivo dei beni dell'uno e dell'altro asse ereditario. Peraltro, come è noto, tra coeredi, la resa dei conti, di cui all'art. 723 c.c., può essere anche operazione inserita nel procedimento divisorio, e quindi strumentale al calcolo, nella ripartizione dei frutti, delle eventuali eccedenze attive o passive della gestione, ed alla definizione conseguente di tutti i rapporti inerenti alla comunione, oltre che costituire obbligo a sé stante, fondato, a pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria od a mandato ad amministrare (Cass. nn. 6358/1993, 22063/2017). Nel caso di specie, considerato che la successione di risale nel tempo, il Persona_1 possesso esclusivo dei beni facenti parte della stessa, una volta specificato dalle parti, ed eventualmente acclarato con l'istruttoria di causa, potrà formare oggetto del quesito peritale di formazione delle rispettive quote divisorie, così come la valutazione delle donazioni ricevute in vita dai coeredi, ed il rimborso delle spese funerarie, o di altre, ove documentate o altrimenti dimostrate. È opportuno, in evidenza, il differimento della decisione sulle spese di lite alla sentenza definitiva.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, pronunciando sentenza parziale nella causa rubricata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara aperte le successioni di nata il [...] a [...], e Persona_1 deceduta in Cosenza il 30.09.2009, nonché di , nato a [...] il Persona_2
12.02.1938, e deceduto in Cosenza il 17.03.2020, con devoluzione rispettivamente ab intestato e per testamento delle relative eredità;
- dichiara la nullità del testamento pubblico redatto per Notaio il 18.01.2018 da Persona_4
, nella parte in cui il de cuius dispone per divisione dei beni di in Persona_2 Persona_1 comunione ereditaria pro indiviso con i figli, segnatamente degli immobili siti in Montalto Uffugo (CS) e censiti in N.C.E.U. al foglio 7 particella 189 subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, foglio 7 particella 296 subalterni 8 e 9, ed ai terreni censiti in N.C.T. al foglio 9 particelle 42 e 46;
- differisce la pronuncia sulle spese di lite alla decisione definitiva sullo scioglimento della comunione ereditaria e sulla divisione;
- rimette la causa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza.
Così deciso in Cosenza il 7 dicembre 2025
Il giudice
NO BL
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