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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/11/2024, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
1.10.2024, assunto in decisione in data 28.10.2024 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Annamaria Castoldi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Paderno Dugnano
(MI), Via S. Carlo n. 33;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Gazzola (PC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1.- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.- I figli minori e vengono affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la residenza della madre in (cap. 20814) Varedo (MB), Via Monte Grappa n.
2. I genitori eserciteranno, in via disgiunta, la responsabilità genitoriale sui minori quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi di permanenza dei figli con ciascun genitore e, in via congiunta, quella attinente alle questioni di natura straordinaria.
3.- Salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e , con le Per_1 Per_2 seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal giovedì, dall'uscita delle rispettive scuole sino al lunedì mattina, riaccompagnandoli a scuola;
- nella settimana il cui week-end è di spettanza della madre, il giovedì dall'uscita dalla scuola sino al venerdì mattina avendo cura di andare a ritirarli e riportarli alle rispettive scuole;
in ogni caso, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desiderino padre e figli e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, previa comunicazione alla madre nelle 24 ore precedenti;
- per i soli mesi di luglio ed agosto, i minori saranno collocati, quindicinalmente, in via alternata presso l'uno o l'altro genitore e precisamente, dal 01.07. al 15.07., con la madre e dal 16.07. al 31.07. con il padre;
dal
01.08. al 15.08., con la madre e dal 16.08. al 31.08. con il padre.
Nei predetti periodi, i genitori trascorreranno con i figli le rispettive vacanze, avendo cura di comunicare all'altro genitore la località prescelta;
- durante le vacanze natalizie il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli, in via alternata con la madre, dal 24.12. al 31.12., ovvero dal 31.12. al 06.01., avendo peraltro cura di far trascorrere ai minori, di anno in anno, in via alternata con l'uno o con l'altro genitore, la Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, nonché il
31.12. e l'01.01 di ogni anno;
- parimenti per le vacanze pasquali i genitori concordano che i figli trascorrano, in via alternata di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con l'uno o con l'altro genitore.
4.- Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2 Parte_1 dei figli e , l'importo mensile di € 2.000,00.= (€ 1.000,00.= per ciascun figlio), per 12 mensilità, Per_1 Per_2 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese - a mezzo di bonifico bancario - sul c/c intestato alla sig.ra pagina 2 di 6 Detta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT- Costo Vita, a decorrere Parte_1 dall'anno successivo la data della sentenza di separazione.
5.- Il padre si farà carico, inoltre, integralmente di tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, secondo il Protocollo del Tribunale di Monza, che qui di seguito si ritrascrive.
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo.
Spese mediche: a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco) nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative etc..) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accantonamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal servizio sanitario nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); Spese scolastiche e di istruzione: a) iscrizioni o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche ed informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazione scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo.
Ogni altra spesa non compresa tra quella sopra indicate è soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si indicano:
Spese mediche: a) esame diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o ortodentiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato, d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Altre spese: a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione ed oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizioni, frequenza e materiale didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore, d) iscrizione, frequenza e materiale didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso al sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
pagina 3 di 6 Ogni spesa, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggi whatsapp), con un anticipo di almeno quindici giorni - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere effettuata l'attività dalla quale derivi la spesa. Nella suddetta prescritta comunicazione dovranno essere quantificati espressamente e dettagliatamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso motivato. In mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine di sette giorni l'altro genitore, ove lo ritenga, potrà produrre diversi preventivi,
a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere e in ordine alle predette spese straordinarie dovranno essere effettuati con cadenza mensile prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese, è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggi whatsapp), con i relativi giustificativi almeno 15 gg prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario. In tal caso, il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad €. 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi, versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine di consentire eventuali deduzione e detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà tempestivamente richiedere e/o mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
6.- Il sig. si impegna, altresì, a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 stessa, la somma mensile di € 1.000,00.=, somma che dovrà essere annualmente rivalutata in base all'indice
ISTAT- Costo Vita, a decorrere dall'anno successivo la data della sentenza di separazione.
7.- Il sig. si farà, inoltre, carico di corrispondere la rata mensile del mutuo a tasso fisso, contratto dalle Pt_2 parti con Banca Mediolanum per l'acquisto della casa famigliare, oltre a tutte le spese condominiali, di natura ordinaria e straordinaria, relative al predetto immobile, obbligandosi a versare la relativa provvista sul conto corrente Banca Mediolanum n. 001 1019759-7 cointestato alle parti. Il sig. rinuncia, in via definitiva ed irrevocabile, a richiedere alla sig.ra Pt_2 Parte_1 la quota parte delle rate del mutuo che lo stesso ha già versato e che verserà in futuro, anche nell'interesse della moglie, sino alla vendita dell'immobile famigliare con contestuale estinzione del mutuo, ovvero, sino alla scadenza naturale del mutuo e conseguente estinzione dello stesso, ogni eccezione previamente rimossa.
Le spese relative alle, utenze dell'immobile famigliare (luce e telefono) e degli abbonamenti TV (pay tv) saranno, invece, integralmente a carico della sig.ra Parte_1
pagina 4 di 6 8.- Il sig. si obbliga - entro il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione Pt_2
- ad acquistare, a proprie spese e con rinuncia ad ogni rivendicazione a riguardo, una nuova autovettura, per un valore massimo di non oltre € 50.000,00.=, da intestare alla sig.ra che la stessa utilizzerà Parte_1 anche per i trasferimenti dei figli. Il sig. si obbliga, inoltre, a farsi integralmente carico di tutti i costi di Pt_2 manutenzione del predetto veicolo, ordinari (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: tagliandi periodici, revisione veicolo, controlli periodici del motore e delle sue componenti, compresi i pneumatici, ecc…) e straordinari (sempre a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: interventi correttivi e di riparazione, sostituzione di componenti usurate o danneggiate, riparazione a seguito di incidenti, diagnostica e risoluzione di guasti, aggiornamenti e modifiche, ecc..), a semplice richiesta della sig.ra previa presentazione Parte_1 dei relativi preventivi di spesa da parte della stessa.
9.- I coniugi autorizzano sin d'ora e reciprocamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
10.- Spese legali compensate.
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 26.7.2008 a Gazzola Parte_1 Parte_2
(PC);
- Dall'unione sono nati in data 18.3.2012 e , in data 12.2.2015; Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
28.10.2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 18.3.2012 e , 12.2.2015) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 1.10.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Gazzola in data 26.7.2008 (Atto n. 50, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Gazzola), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Gazzola, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 31.10.2024
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
1.10.2024, assunto in decisione in data 28.10.2024 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Annamaria Castoldi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Paderno Dugnano
(MI), Via S. Carlo n. 33;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Gazzola (PC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1.- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.- I figli minori e vengono affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la residenza della madre in (cap. 20814) Varedo (MB), Via Monte Grappa n.
2. I genitori eserciteranno, in via disgiunta, la responsabilità genitoriale sui minori quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi di permanenza dei figli con ciascun genitore e, in via congiunta, quella attinente alle questioni di natura straordinaria.
3.- Salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e , con le Per_1 Per_2 seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal giovedì, dall'uscita delle rispettive scuole sino al lunedì mattina, riaccompagnandoli a scuola;
- nella settimana il cui week-end è di spettanza della madre, il giovedì dall'uscita dalla scuola sino al venerdì mattina avendo cura di andare a ritirarli e riportarli alle rispettive scuole;
in ogni caso, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desiderino padre e figli e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, previa comunicazione alla madre nelle 24 ore precedenti;
- per i soli mesi di luglio ed agosto, i minori saranno collocati, quindicinalmente, in via alternata presso l'uno o l'altro genitore e precisamente, dal 01.07. al 15.07., con la madre e dal 16.07. al 31.07. con il padre;
dal
01.08. al 15.08., con la madre e dal 16.08. al 31.08. con il padre.
Nei predetti periodi, i genitori trascorreranno con i figli le rispettive vacanze, avendo cura di comunicare all'altro genitore la località prescelta;
- durante le vacanze natalizie il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli, in via alternata con la madre, dal 24.12. al 31.12., ovvero dal 31.12. al 06.01., avendo peraltro cura di far trascorrere ai minori, di anno in anno, in via alternata con l'uno o con l'altro genitore, la Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, nonché il
31.12. e l'01.01 di ogni anno;
- parimenti per le vacanze pasquali i genitori concordano che i figli trascorrano, in via alternata di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con l'uno o con l'altro genitore.
4.- Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2 Parte_1 dei figli e , l'importo mensile di € 2.000,00.= (€ 1.000,00.= per ciascun figlio), per 12 mensilità, Per_1 Per_2 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese - a mezzo di bonifico bancario - sul c/c intestato alla sig.ra pagina 2 di 6 Detta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT- Costo Vita, a decorrere Parte_1 dall'anno successivo la data della sentenza di separazione.
5.- Il padre si farà carico, inoltre, integralmente di tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, secondo il Protocollo del Tribunale di Monza, che qui di seguito si ritrascrive.
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo.
Spese mediche: a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco) nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative etc..) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accantonamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal servizio sanitario nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); Spese scolastiche e di istruzione: a) iscrizioni o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche ed informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazione scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo.
Ogni altra spesa non compresa tra quella sopra indicate è soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si indicano:
Spese mediche: a) esame diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o ortodentiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato, d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Altre spese: a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione ed oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizioni, frequenza e materiale didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore, d) iscrizione, frequenza e materiale didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso al sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
pagina 3 di 6 Ogni spesa, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggi whatsapp), con un anticipo di almeno quindici giorni - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere effettuata l'attività dalla quale derivi la spesa. Nella suddetta prescritta comunicazione dovranno essere quantificati espressamente e dettagliatamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso motivato. In mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine di sette giorni l'altro genitore, ove lo ritenga, potrà produrre diversi preventivi,
a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere e in ordine alle predette spese straordinarie dovranno essere effettuati con cadenza mensile prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese, è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggi whatsapp), con i relativi giustificativi almeno 15 gg prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario. In tal caso, il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad €. 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi, versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine di consentire eventuali deduzione e detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà tempestivamente richiedere e/o mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
6.- Il sig. si impegna, altresì, a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 stessa, la somma mensile di € 1.000,00.=, somma che dovrà essere annualmente rivalutata in base all'indice
ISTAT- Costo Vita, a decorrere dall'anno successivo la data della sentenza di separazione.
7.- Il sig. si farà, inoltre, carico di corrispondere la rata mensile del mutuo a tasso fisso, contratto dalle Pt_2 parti con Banca Mediolanum per l'acquisto della casa famigliare, oltre a tutte le spese condominiali, di natura ordinaria e straordinaria, relative al predetto immobile, obbligandosi a versare la relativa provvista sul conto corrente Banca Mediolanum n. 001 1019759-7 cointestato alle parti. Il sig. rinuncia, in via definitiva ed irrevocabile, a richiedere alla sig.ra Pt_2 Parte_1 la quota parte delle rate del mutuo che lo stesso ha già versato e che verserà in futuro, anche nell'interesse della moglie, sino alla vendita dell'immobile famigliare con contestuale estinzione del mutuo, ovvero, sino alla scadenza naturale del mutuo e conseguente estinzione dello stesso, ogni eccezione previamente rimossa.
Le spese relative alle, utenze dell'immobile famigliare (luce e telefono) e degli abbonamenti TV (pay tv) saranno, invece, integralmente a carico della sig.ra Parte_1
pagina 4 di 6 8.- Il sig. si obbliga - entro il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione Pt_2
- ad acquistare, a proprie spese e con rinuncia ad ogni rivendicazione a riguardo, una nuova autovettura, per un valore massimo di non oltre € 50.000,00.=, da intestare alla sig.ra che la stessa utilizzerà Parte_1 anche per i trasferimenti dei figli. Il sig. si obbliga, inoltre, a farsi integralmente carico di tutti i costi di Pt_2 manutenzione del predetto veicolo, ordinari (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: tagliandi periodici, revisione veicolo, controlli periodici del motore e delle sue componenti, compresi i pneumatici, ecc…) e straordinari (sempre a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: interventi correttivi e di riparazione, sostituzione di componenti usurate o danneggiate, riparazione a seguito di incidenti, diagnostica e risoluzione di guasti, aggiornamenti e modifiche, ecc..), a semplice richiesta della sig.ra previa presentazione Parte_1 dei relativi preventivi di spesa da parte della stessa.
9.- I coniugi autorizzano sin d'ora e reciprocamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
10.- Spese legali compensate.
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 26.7.2008 a Gazzola Parte_1 Parte_2
(PC);
- Dall'unione sono nati in data 18.3.2012 e , in data 12.2.2015; Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
28.10.2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 18.3.2012 e , 12.2.2015) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 1.10.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Gazzola in data 26.7.2008 (Atto n. 50, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Gazzola), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Gazzola, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 31.10.2024
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 6 di 6