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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/09/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3195/2025 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale"
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Zecca, come da mandato in atti, Parte_1
e , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Gonnella, come da mandato Parte_2 in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.09.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2025 le parti esponevano:
• di aver contratto matrimonio in data 27.08.2016;
• di aver generato una figlia, nata in data [...];
• di aver interrotto la convivenza, stante l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.09.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate dalle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. la figlia minor sarà affidata ad entrambi i genitori nel reciproco rispetto e in armonia con le esigenze Per_1 della minore stessa;
ai sensi dell'art. 337 ter c.c, i genitori avranno l'obbligo di concordare le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della figliola ed alla scelta della loro residenza abituale, tenendo conto delle di lei capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni. Ogni genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria importanza durante il tempo in cui la figlia minore sarà presso ciascuno di essi. I genitori si faranno carico di tutte le esigenze alimentari, di studio e di svago dei figli nel tempo della loro permanenza presso ciascuno di essi;
2. l'abitazione familiare, situata in Gallipoli (LE), alla via Brindisi n. 23, di proprietà del sig. Parte_2
, sarà assegnata alla dott.ssa , genitore collocatario in via prevalente. La stessa vi risiederà,
[...] Parte_1 insieme alla figlia minore, fino al completamento dei lavori di ristrutturazione di altro immobile di sua esclusiva proprietà, il cui termine è previsto entro 18 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione di separazione. La sig.ra si impegna a volturare le utenze domestiche a suo nome nel termine di mesi due ed ad assolvere, per tutto il Pt_1 periodo di permanenza nella casa coniugale, alle spese di manutenzione ordinaria e condominiali dell'immobile;
3. Il dott. si impegna a corrispondere alla dott.ssa mediante bonifico Parte_2 Pt_1 bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia pari a
Euro 550,00 (cinquecentocinquanta,00). Tale importo sarà elevato a Euro 650,00 (seicentocinquanta,00) a decorrere dal momento in cui la minore si trasferirà con la madre presso la nuova abitazione di proprietà esclusiva di Per_1 quest'ultima. In ogni caso, l'importo del contributo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
4. le spese straordinarie relative alla figlia minore saranno sostenute da entrambi i genitori in parti uguali, ciascuno nella misura del 50%. Per la regolamentazione delle predette spese le parti si riportano al Protocollo adottato dal Tribunale di Lecce in materia che dichiarano di conoscere e approvare;
5. l'Assegno Unico per la figlia minore sarà suddiviso in parti uguali tra entrambi i genitori, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;
6. in ragione dell'affidamento condiviso con prevalente collocamento della minore presso la madre, il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia in modo tendenzialmente libero nel rispetto delle esigenze personali e scolastiche di e dei reciproci impegni e turni di lavoro del dott. presso Ospedale Vito Per_1 Parte_2
Fazzi di Lecce e sempre previo avviso alla madre e alla figlia. I genitori si impegnano reciprocamente a consentire alla minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro nonché con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale e comunque stabiliscono le seguenti modalità e tempi di permanenza, impegnandosi a comunicare eventuali impedimenti almeno 24 ore prima.
7. Per tali ragioni, il diritto/dovere di visita del dott sarà regolato come segue: Parte_2
- il padre incontrerà la minore ogni lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 20:30; Per_1
- a settimane alterne, durante il periodo scolastico, trascorrerà con il padre il fine settimana, dalle ore 15:00 del Per_1 sabato alle ore 20:30 della domenica. Durante le vacanze scolastiche, l'orario domenicale sarà esteso fino alle ore 21:00;
- in occasione delle festività natalizie, la minore trascorrerà alternativamente, a rotazione annuale tra i genitori, la vigilia di Natale (24 dicembre) con uno e il giorno di Natale (25 dicembre) con l'altro; lo stesso criterio si applicherà per la sera del 31 dicembre e il giorno di Capodanno (1° gennaio), nonché per la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. Per le altre festività nazionali e ponti festivi e feriali i genitori potranno concordare ulteriori giornate di visita sempre in considerazione della turnazione lavorativa del padre e nel rispetto delle esigenze personali della figlia;
- durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore almeno sette giorni continuativi, da concordarsi entro Per_1 il 31 maggio di ciascun anno;
8. il dott si impegna a rendere noto il proprio nuovo domicilio;
Parte_2
9. il dott si rende, altresì, disponibile a seconda dei propri impegni professionali, ad accompagnare Parte_2
e prelevare la figlia per lo svolgimento delle attività parascolastiche e ricreative (scuola di lingua inglese, danza, ecc.);
10. entrambi i coniugi, dichiarano di godere di propria adeguata indipendenza economica rinunciando espressamente a ogni eventuale pretesa di carattere economico/patrimoniale l'uno nei confronti dell'altro.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 27.08.2016 in
Gallipoli (Le) e trascritto nel registro di matrimonio di quel Comune al n. 41 parte II Serie A anno 2016, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 19.9.25
La Presidente Est.
dott.ssa Francesca Caputo