Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00454/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01219/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2025, proposto da
SI AZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n.397/2025, pubblicata in data 8.5.2025, emessa dal Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro, avente ad oggetto il cd. compenso individuale accessorio .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa ST PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce dinanzi a questo T.A.R., ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza n.397/2025, pubblicata in data 8.5.2025, emessa dal Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, che ha condannato il Ministero dell’Istituzione e del Merito “ al pagamento € 933,70 in favore di parte ricorrente, oltre interessi dal dovuto al saldo ” a titolo di compenso individuale accessorio per le supplenze brevi e saltuarie effettuate negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
2. Ha esposto che la predetta sentenza, notificata all’Amministrazione in data 10 maggio 2025, non è stata appellata nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., ed è quindi passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti.
3. Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
4. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte.
5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
In caso di persistente inadempimento, ha chiesto nominarsi un commissario ad acta affinché provveda agli adempimenti sostitutivi, con condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
6. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
7. Con memoria depositata il 25 novembre 2025, la difesa di parte ricorrente ha fatto presente che, dopo la notifica del ricorso, il Ministero intimato ha dato integrale alla sentenza azionata; ha quindi chiesto l’adozione di provvedimento conseguente insistendo, peraltro, nella richiesta di condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, dal momento che l’adempimento è avvenuto soltanto dopo la notifica del ricorso.
8. Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Alla luce di quanto dedotto e richiesto dalla parte ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione, in corso di causa, dato piena esecuzione alla sentenza azionata.
10. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto che l’ottemperanza è avvenuta soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso in esame; va inoltre disposta la distrazione dei relativi emolumenti in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente in misura pari ad euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ED, Presidente
ST PE, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST PE | RO ED |
IL SEGRETARIO