Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/05/2025, n. 10539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10539 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10539/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13118/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13118 del 2024, proposto da
NO CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Falco e Tiziana Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione - ADER, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
del provvedimento Giudice dell'Esecuzione civile di restituzione somme indebitamente pignorate
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione;
Vista la memoria del 16 aprile 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il presente ricorso, notificato e depositato rispettivamente nelle date 2 e 4 dicembre 2024, il Sig. CO NO ha agito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito, “ADER”) per l’ottemperanza dell’ordinanza emessa dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale Ordinario di Velletri ai sensi dell’624, co. 3 c.p.c., con la quale era stata dichiarata l’estinzione del pignoramento presso terzi iscritto sub R.G.E. n. 2569/22 e ordinata la liberazione del compendio pignorato, costituito dal credito vantato dal ricorrente nei confronti del Comune di Ardea e pari ad euro 43.775,00;
- la parte lamenta che dette somme non sono state a tutt’oggi svincolate, nonostante il provvedimento di estinzione sia divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini;
- l’ADER si è costituita in giudizio documentando l’avvenuta restituzione delle somme dovute al ricorrente con bonifico del 19 dicembre 2024 (cfr. deposito documentale del 22 aprile 2025), chiedendo che sia dichiarata “ l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ” (v. memoria del 26 aprile 2025);
- con memoria del 16 aprile 2025 e successiva memoria di replica del 29 aprile 2025 il ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza virtuale;
- alla camera di consiglio del 13 maggio 2025 la causa è stata chiamata in discussione e trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- pur essendo acclarata e incontestata tra le parti l’avvenuta soddisfazione della pretesa creditoria vantata dal ricorrente, non è possibile procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ossia alla pronuncia di una sentenza di merito che, per sua natura, presuppone l’esistenza delle condizioni previste per la rituale proposizione della domanda giudiziale (nella specie, dell’azione di ottemperanza), sussistendo piuttosto gli estremi per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse;
- ciò alla luce dell’orientamento giurisprudenziale, che il Collegio reputa condivisibile, secondo cui “l’ordinanza emessa dal G.E. ai sensi dell’art. 624 comma 3 c.p.c. contiene una statuizione di natura strettamente processuale e non di accertamento del diritto fatto valere, limitandosi a dichiarare l’estinzione del giudizio per mancata attività delle parti successivamente alla sospensione del processo esecutivo. In tale pronuncia (…) lo svincolo delle somme pignorate (…) assume un rilievo puramente accessorio e/o consequenziale alla statuizione in rito, «scollegato» da un accertamento della pretesa sostanziale. Ne deriva che il titolo di cui si chiede l’esecuzione non è azionabile con il ricorso per ottemperanza che (…) deve essere dichiarato inammissibile”, sul presupposto che “l’art. 112, comma 2, c.p.a. prevede, alla lett. c), l’esperibilità del giudizio di ottemperanza per gli «altri provvedimenti» equiparati alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Si deve trattare di provvedimenti che, ancorché differenti dalle sentenze, abbiano portata di accertamento, e dunque natura decisoria, nonché attitudine alla formazione della cosa giudicata ovvero ad avere effetti stabili, ciò che, ad esempio, va escluso (…) per l’ordinanza che sospende il processo esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c. che ha natura provvisoria e cautelare. Le sentenze di mero rito, di regola, non sono pertanto suscettibili di dare vita al giudicato sostanziale; «la forza del giudicato assiste, infatti, solamente le pronunce a contenuto decisorio di merito, vale a dire quelle che statuiscono in ordine all’esistenza delle posizioni soggettive tutelate e dedotte in giudizio, e non anche le statuizioni di carattere processuale, che producono effetti limitati al rapporto processuale» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2024 n. 7285 con ampi richiami giurisprudenziali)” (cfr. T.A.R. Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, 9 settembre 2024, n. 560);
- in conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- per le ragioni sopra esposte non vi sono i presupposti per disporre la condanna alle spese di lite a carico della resistente amministrazione, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, ravvisandosi piuttosto gli estremi per una loro compensazione, alla luce comunque dell’esito in rito dell’odierno giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse per le ragioni evidenziate in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO