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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/05/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3688/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n.3688\2022 R.G.AA.CC., discussa oralmente e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.05.2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1
Zompì, con domicilio eletto presso il suo Studio, per mandato in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
rappresentata e difesa dal'Avv. Rossella Marinosci, con domicilio eletto presso il Controparte_1 suo studio, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta (in seguito Parte_1 indicata come “impresa”, per brevità), adiva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 31 marzo 2018 (e successive modifiche ed integrazioni) per esclusiva responsabilità della committente per le causali di cui in narrativa;
condannare, in ogni caso, al pronto pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 21.541,00, Controparte_1 oltre IVA, a titolo di pagamento dei lavori edili effettuati dall'appaltatrice per suo conto, ovvero di quell'altra somma che dovesse risultare dovuta a seguito della istruzione della causa;
condannarla altresì al risarcimento del danno, a titolo di mancato guadagno sulle opere non eseguite, nella misura che qui si indica in Euro 3.300,00, pari al 30% dell'importo dei lavori non eseguiti;
condannare la stessa alle spese di causa”. CP_1
Sosteneva che con contratto di appalto del 31.03.2028 la convenuta aveva incaricato l'impresa edile della realizzazione di un fabbricato in Torre San Giovanni di Ugento,come da permesso di costruire n.17 del
23.03.2018 rilasciato su progetto dell'Ing. a fronte del corrispettivo di Euro 45.000,00 da Persona_1 corrispondere in funzione dello stato di avanzamento dei lavori, con cui si era stabilito che i lavori sarebbero iniziati entro il 23.04.2018 e terminati il 13.07.2018.
Esponeva che la convenuta sin da subito, dopo la conclusione del prefato contratto, aveva ordinato all'impresa numerose e rilevanti modifiche delle opere progettate ed aveva impedito di dar corso a gran parte dei lavori appaltati, avendo provveduto alla demolizione di un preesistente fabbricato solo nel mese di novembre 2018.
Evidenziava che, nelle more, all'Ing. era subentrato nella direzione dei lavori il geom. Per_1 [...]
il quale aveva predisposto l'Ordine di Servizio n.1, in cui peraltro si dava erroneamente atto di un CP_2 sopralluogo con l'impresa mai avvenuto e con cui erano stati disposti lavori per la realizzazione di una recinzione fronte strada, il ripristino dell'intonaco ammalorato in corrispondenza dell'immobile adiacente e la demolizione di una porzione di solaio;
sosteneva che in data 24 gennaio 2019 si era tenuto un sopralluogo con il D.L. durante il quale, riferendosi i lavori stabiliti nel detto ordine di servizio ad opere differenti rispetto a quelle concordate, si era stabilito che l'impresa avrebbe indicato un preventivo di spesa, indicato forfettariamente in Euro 10.000,00 con racc.ta del 25.01.2019.
Con la detta raccomandata, inoltre, in considerazione dei lavori aggiuntivi e delle condizioni climatiche del periodo, l'Impresa aveva richiesto di rideterminare i termini di esecuzione del contratto, cosa che era avvenuta con scrittura privata del 30.01.2019, con cui era stato stabilito che i lavori dovevano iniziare il 04.03.2019 e terminare entro il 30.06.2019.
Sosteneva che era intervenuto l'ulteriore ordine di servizio n.2 del 15.04.2019, con cui lo stesso geom. CP_3 aveva precisato che si era in attesa della nomina da parte della committenza del direttore dei lavori strutturali per far fronte all'effettivo inizio dei lavori, a fronte del quale l'Impresa con pec del 29.04.2019 si era vista costretta a lamentare il mancato pagamento delle somme concordate per l'esecuzione dell'intonaco, già realizzato, e dell'acconto concordato, nonché a precisare che non avrebbe dato corso ad alcun lavoro prima di ricevere le dette somme.
Aggiungeva che in data 05.12.2019 perveniva l'Ordine di Servizio n.1 a firma dell'ing. , Persona_2 incaricato dalla committente solo il 03.12.2019, con cui veniva ordinata la ripresa dei lavori, riscontrato con raccomandata a mani del 16.12.2019, cui seguiva la diffida della committente a riprendere i lavori che, effettivamente riprendevano a seguito di contratto integrativo e modificativo del contratto di appalto del
13.03.2020 che stabiliva l'inizio dei lavori in data 16.03.2020 e l'ultimazione degli stessi entro e non oltre ottobre. Lamentava che a fronte delle fatture n.44 del 31.12.2018 di Euro 2.500,00, n.8 del 16.03.2020 di Euro
10.000,00, n.9 del 23.03.2020 di Euro 6.600,00, n.13 del 26.05.2020 di Euro 1.100,00, n.14 del 26.05.2020 di Euro 12.480,00 e n.26 del 27.08.21 di Euro 15.600,00, per complessivi Euro 48.530,00, la committente aveva versato la minore somma di Euro 30.500,00, restando debitrice della somma di Euro 21.541,00 oltre
IVA.
In data 15.10.2021 l'Impresa aveva ricevuto la comunicazione di risoluzione del contratto per mancato completamento dei lavori nel termine contrattuale, contestata con racc.ta del 05.11.2021, con cui si sosteneva l'inadempimento della convenuta al pagamento degli acconti secondo lo stato di avanzamento dei lavori e, precisamente, riguardo al pagamento dell'importo di Euro 19.000,0 previsto in contratto al completamento del getto della copertura del primo piano.
Si costituiva la quale, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e Controparte_1 dichiarare la intervenuta risoluzione del contratto di appalto integrativo e modificativo sottoscritto in data 13.03.2020; accertare e dichiarare l'inadempimento della rispetto al contratto di appalto Parte_1 integrativo e modificativo sottoscritto in data 13.03.2020; in via riconvenzionale, a titolo di penale e risarcimento del danno, condannare la al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1 dell'importo complessivo di Euro 26.000,00, salvo diverso importo che dovesse emergere nel corso del giudizio, da liquidare anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
compensare
qualsivoglia eventuale credito della nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1
con l'importo dovuto a quest'ultima a titolo di penale e risarcimento del danno;
accertare e dichiarare che nulla
[...]
é dovuto alla a titolo di risarcimento del danno;
con vittoria di spese e Parte_1 competenze di lite”.
Sosteneva che alla data di sottoscrizione del contratto del 31.03.2020, che prevedeva la consegna dei lavori al
30.10.2020, non residuava alcun credito dell'appaltatore, avendo provveduto al pagamento della fattura n.44 del 31.12.2018 di Euro 2.500,00 in cantanti il 19.04.2018 e della fattura n.8 del 16.03.2020 di Euro 10.000,00 con bonifico del 31.10.2020.
Lamentava che alla data del 30.10.2020 la aveva terminato solo il piano terra del fabbricato e Parte_1 che nel mese di febbraio 2021 risultavano realizzate la copertura del primo piano, la chiusura della cisterna e la scala esterna sopra la cisterna e che i lavori, fino al mese di maggio, quando era rientrata per decidere con l'appaltatore la posizione delle tramezzature, aveva constatato che non che oltre alle dette tramezzature occorreva completare il muro di recinzione, la pavimentazione solare, collocare i livellini di coronamento, i parapetti dei balconi e la pulizia del cantiere.
Sosteneva che alla data del 10.06.2021 non residuavano fatture non saldate e che delle successive fatture, emesse due mesi dopo la risoluzione del contratto, aveva avuto conoscenza solo in questa sede.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., escussi i testi e disposta CTU tecnica, precisate le conclusioni, la causa veniva infine trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. * * *
Giova premettere che nella fattispecie in esame non sussistono contestazioni in merito all'esistenza del rapporto contrattuale e alla qualità delle opere eseguite dalla , giacché si tratta Parte_1 di valutare la domanda di risoluzione del contratto, invero formulata da entrambe le parti, e da ciascuna parte per l'inadempimento dell'altra, fondata, da un lato sul mancato adempimento della convenuta al pagamento di quanto stabilito contrattualmente in base agli stati di avanzamento e, dall'altro, sul mancato rispetto del termine contrattuale per il completamento dei lavori.
L'Impresa, infatti, ha sostenuto che la é sempre rimasta arretrata con i pagamenti rispetto ai lavori CP_1 effettuati e che, da ultimo, non ha corrisposto l'importo di Euro 19.000,0 stabilito in contratto al completamento del getto della copertura del primo piano, precisando che detto importo era stato richiesto, invano, verbalmente anche per il tramite dell'Ing. , prima di emettere la fattura telematica n.26 del Per_2
27.08.2021, pervenuta alla convenuta due mesi prima della comunicazione di risoluzione del 15.10.2021, puntualizzando, altresì, che non aveva mai ricevuto l'asserita comunicazione di risoluzione del 10.06.2021.
E' pacifico che i lavori non sono terminati entro fine ottobre 2020, ma é altrettanto evidente che il termine di ultimazione dei lavori é stato più volte prorogato proprio a causa del comportamento della convenuta che fin dall'inizio del rapporto non solo ha tardato nel fare eseguire le opere di demolizione del vecchio fabbricato e nel nominare il direttore dei lavori strutturali ed ha apportato modifiche ed aggiunte ai lavori iniziali, ma ha pure ritardato il versamento degli acconti stabiliti ed il saldo dei lavori extracontrattuali eseguiti dall'appaltatore.
Al riguardo si osserva che la committente con raccomandata del 04.01.2020, pur diffidando l'Impresa a riprendere i lavori in oggetto, risultava già inadempiente al pagamento dell'acconto di Euro 10.000,00, stabilito contrattualmente e da versarsi all'inizio dei lavori, sollecitato con pec del 22.01.2020.
Ebbene, il detto importo, corrispondente alla fattura n. 8 del 16.03.2020 é stato corrisposto dalla convenuta solo in data 18.03.2020, palesando già con tale ritardo uno scarso interesse alla sollecita conclusione dei lavori, atteso che i pagamenti dovevano essere in linea con gli stati di avanzamento dei lavori.
Tale comportamento della convenuta, di ritardo nel pagamento degli acconti stabiliti, si é reiterato a fronte del pagamento delle fatture n.9 del 23.03.20, n.13 del 26.05.2020 e n.14 del 26.05.2020, atteso che il pagamento
é avvenuto solo in data 22.06.2020 e si é nuovamente ripresentato, da ultimo, allorché non ha corrisposto l'importo di cui alla fattura telematica n.26 del 27.08.2021, pervenuta alla stessa due mesi prima della comunicazione di risoluzione del 15.10.2021.
Né può attribuirsi, in ragione della precisa contestazione di parte attrice, alcun valore probatorio alla comunicazione di risoluzione del 10.06.2021 - priva di ricevuta di consegna - anche in considerazione del fatto che la mera conferma del capitolo n.11 delle memorie istruttorie da parte del teste , non é circostanziata Per_2 in termini di tempo, per cui non é possibile neppure stabilire la data dell'asserita consegna, che non può necessariamente coincidere con la data riportata sul detto documento, anche in considerazione del fatto che il teste Ing. ha sostenuto di aver richiesto al in data 16.06.2021 di proseguire i lavori Persona_2 Pt_1 su richiesta della . CP_1
Infine, che la committente abbia inoltrato la formale comunicazione di risoluzione in data 15.10.2021, corrobora la circostanza che fino a tale data alcuna comunicazione di risoluzione era stata inoltrata all Pt_2
D'altronde in sede di interrogatorio formale la convenuta ha ammesso che era stata realizzata la copertura del primo piano - eseguita, come riferito dal teste , il 10.01.2021 - limitandosi a sostenere di Testimone_1 non aver mai ricevuto la richiesta di pagamento dell'importo di Euro 19.000,00, stabilito proprio al completamento di tale fase di lavorazione, circostanza smentita dal teste geom. il quale ha Testimone_1 riferito: “ricordo che dopo la esecuzione del getto del primo piano, abbiamo riferito alla committente che il getto era stato effettuato e che poteva procedere al pagamento di quanto previsto in contratto”, aggiungendo, altresì, che la gli aveva risposto che vi avrebbe provveduto in occasione della sua successiva venuta CP_1 in Italia, prevista per maggio del 2021 e precisando che la stessa gli aveva pure riferito che in quella CP_1 occasione “avrebbe voluto apportare alcune modifiche alle tramezzature di tre o quattro vani” in previsione di una eventuale futura divisione del primo piano in due mini appartamenti.
Il detto teste, infine, ha riferito che ci furono due incontri durante i quali la insieme all'attrice CP_1 decisero le nuove tramezzature, precisando che l'Impresa lamentava di essere creditrice, mentre la CP_1
“diceva che avrebbe pagato tutto alla fine”.
Anche il teste Ing. ha confermato che le tramezzature nel mese di maggio 2021 non erano Persona_2 state realizzate, poiché “la committente veniva in Ugento nella terza decade di maggio 2021...”, precisando che i rimanenti lavori richiedevano solo quindici giorni lavorativi e che “le tramezzature dovevano essere realizzate necessariamente tutte contestualmente”.
Tali risultanze istruttorie consentono di affermare la sussistenza di un grave inadempimento imputabile proprio alla committente, in ragione del colpevole mancato pagamento della somma di Euro 19.000,00, stabilita al momento del getto del primo piano, che giustifica l' inadempimento dell'Impresa attrice, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, tenuto conto sia della cronologia dei fatti che del rapporto di dipendenza, sul piano causale, tra i reciproci comportamenti, a seguito di una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti.
Ciò stabilito, si può senz'altro passare all'esame delle somme dovute dalla convenuta all'attrice e, all'uopo, é determinante l'elaborato peritale a firma dell'Ing. le cui conclusioni vengono condivise Persona_3 da questo giudicante, poiché esenti da vizi logici o di metodo.
Il CTU ha esaminato minuziosamente le singole opere eseguite dalla Controparte_4
ed é giunto a determinare l'importo complessivo totale dei lavori eseguiti dalla ditta attrice in Euro
[...]
52.514,00, indicando il residuo credito, al netto dei pagamenti già eseguiti, in Euro 21.924,00 oltre IVA. In ultimo, va rilevato che parte attrice ha domandato, altresì, il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della convenuta. Tale domanda, tuttavia, non appare supportata da alcun elemento probatorio in ordine al presunto danno patito e, perciò, deve essere disattesa.
La domanda attorea, pertanto, andrà accolta nei limiti delle risultanze peritali.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste per intero a carico della convenuta nella misura già liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 31.03.2018 con relative successive integrazioni intercorso tra le parti per esclusiva responsabiltà della convenuta;
2) accertato che la é ancora creditrice della convenuta della Parte_1 somma di Euro 21.924,00 oltre IVA, condanna al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 della detta somma;
3) Condanna la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di
[...]
, che si liquidano in Euro 3.002,00, di cui Euro 264,00 per spese, oltre Parte_1 rimborso forfettario ed accessori di legge.
4) Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 30.05.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 30.05.2025
Il GOP
Avv. Carmela Convertini