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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/09/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 630/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/02/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]3 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. PERSOGLIA GIORGIA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]3 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. CAMEROTTO FRANCESCO presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il giorno 24/10/2011 (atto n. 270, p. I, anno
2011).
In comunione legale dei beni.
FATTO
Il GN ha adito il Tribunale chiedendo la pronuncia di separazione personale fra i Parte_1 coniugi. La GNa si è costituita in giudizio fornendo la propria versione dei fatti che Parte_2 hanno determinato il fallimento della vita coniugale e chiedendo la pronuncia di separazione con addebito al marito e l'attribuzione di un assegno di mantenimento.
All'udienza del 16/07/2025, sentite le parti e dopo ampia discussione, il Giudice ha proposto una conciliazione. Alla successiva udienza del 06/08/2025 la parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per precisare congiuntamente le conclusioni, poi riportate nelle note in sostituzione di udienza:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati di letto e di mensa, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. Nulla per il mantenimento dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. Disporre e/o dare atto che la GNa rinunci a tutte le proprie pretese avanzate in questa Parte_2 sede con i propri atti difensivi, ed in particolar modo alla domanda di addebito, nonché a quella sollevata in via riconvenzionale ed avente ad oggetto il risarcimento del danno;
4. Obbligare la GNa a trasferire al GN o ad altro soggetto terzo che verrà dallo Parte_2 Parte_1 stesso indicato entro la data del rogito, da effettuarsi entro il 31.10.2025, la quota di nuda proprietà pari a ½ dell'immobile sito in Trieste, via San Francesco n. 27, così identificato: In Comune Censuario a Trieste: alla
Partita Tavolare 60952 (sessantamilanovecentocinquanta due), corpo tavolare primo, Unità Condominiale costituita dall'ufficio sito al secondo piano della casa civico n. 27 di via San Francesco, marcato "8" in linea tratto punto nel piano archiviato in atti tavolari sub Giornal Numero 2007/1992, con le congiunte 26/1000
(ventisei/millesime) parti indivise della particella catastale 954/2 (novecentocinquantaquattro/due) censita nel corpo tavolare secondo della Partita Ta- volare 4883 (quattromilaottocentottantatre) - fondo e parti comuni dell'edificio; alla Partita Tavolare 60985 (sessantamilanovecentottantacinque), corpo tavolare primo, Unità Condominiale costituita dalla cantina sita al seminterrato della stessa casa, marcata "41" in linea tratto punto nel piano sopracitato, con la congiunta 1/1000 (una/millesima) parte indivisa della sopracitata particella catastale 954/2; Al Catasto Fabbricati – Comune di Trieste: Ufficio: sezione V, foglio
12, particella 954/2, subalterno 91, via San Francesco d'Assisi n. 27, piano 2, zona censuaria 1, categoria pagina 2 di 4 A/10, classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale metri quadrati 105, rendita catastale Euro 2.513,85
(duemilacinquecentotredici virgola ottantacinque), ai sensi del D.M. 701/1994; cantina: Sezione V, foglio 12, particella 954/2, subalterno 41, via San Francesco d'Assisi n. 27, piano S1, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 12, metri quadrati 5, rendita catastale Euro 15,49 (quindici virgola quarantanove). Con la specifica che le spese ordinarie e straordinarie inerenti all'immobile de quo, maturate e maturande sino alla data effettiva del rogito, rimarranno ad esclusivo carico del GN , ivi incluse quelle notarili relative Parte_1 alla stipula dell'atto di compravendita. A fronte di detto trasferimento, che verrà formalizzato innanzi al
Notaio che verrà scelto dal GN entro il 31.10.2025, quest'ultimo si obbliga a corrispondere alla Parte_1 GNa , che accetta, l'importo complessivo di € 56.000,00, di cui 28.000,00 entro e non oltre il Parte_2
20.08.2025, ed € 28.000,00, in sede di rogito;
5. Disporre e/o dare atto che la GNa rilasci l'appartamento sito in Trieste, via Toti n. 3, entro Parte_2
e non oltre il 31.10.2025. Le spese inerenti l'utilizzo dell'immobile (a titolo d'esempio le utenze, la TARI, le spese condominiali ordinarie) maturate sino a quella data, verranno sostenute nella misura della metà tra i coniugi;
6. Disporre che i coniugi si concedano il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti;
7. Spese di lite compensate”.
Le parti hanno quindi chiesto che la causa sia quindi rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio, trascorsi i termini di legge.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Trieste il 24/10/2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronunzia di divorzio;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trieste, il giorno 8 settembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/02/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]3 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. PERSOGLIA GIORGIA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]3 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. CAMEROTTO FRANCESCO presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il giorno 24/10/2011 (atto n. 270, p. I, anno
2011).
In comunione legale dei beni.
FATTO
Il GN ha adito il Tribunale chiedendo la pronuncia di separazione personale fra i Parte_1 coniugi. La GNa si è costituita in giudizio fornendo la propria versione dei fatti che Parte_2 hanno determinato il fallimento della vita coniugale e chiedendo la pronuncia di separazione con addebito al marito e l'attribuzione di un assegno di mantenimento.
All'udienza del 16/07/2025, sentite le parti e dopo ampia discussione, il Giudice ha proposto una conciliazione. Alla successiva udienza del 06/08/2025 la parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per precisare congiuntamente le conclusioni, poi riportate nelle note in sostituzione di udienza:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati di letto e di mensa, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. Nulla per il mantenimento dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. Disporre e/o dare atto che la GNa rinunci a tutte le proprie pretese avanzate in questa Parte_2 sede con i propri atti difensivi, ed in particolar modo alla domanda di addebito, nonché a quella sollevata in via riconvenzionale ed avente ad oggetto il risarcimento del danno;
4. Obbligare la GNa a trasferire al GN o ad altro soggetto terzo che verrà dallo Parte_2 Parte_1 stesso indicato entro la data del rogito, da effettuarsi entro il 31.10.2025, la quota di nuda proprietà pari a ½ dell'immobile sito in Trieste, via San Francesco n. 27, così identificato: In Comune Censuario a Trieste: alla
Partita Tavolare 60952 (sessantamilanovecentocinquanta due), corpo tavolare primo, Unità Condominiale costituita dall'ufficio sito al secondo piano della casa civico n. 27 di via San Francesco, marcato "8" in linea tratto punto nel piano archiviato in atti tavolari sub Giornal Numero 2007/1992, con le congiunte 26/1000
(ventisei/millesime) parti indivise della particella catastale 954/2 (novecentocinquantaquattro/due) censita nel corpo tavolare secondo della Partita Ta- volare 4883 (quattromilaottocentottantatre) - fondo e parti comuni dell'edificio; alla Partita Tavolare 60985 (sessantamilanovecentottantacinque), corpo tavolare primo, Unità Condominiale costituita dalla cantina sita al seminterrato della stessa casa, marcata "41" in linea tratto punto nel piano sopracitato, con la congiunta 1/1000 (una/millesima) parte indivisa della sopracitata particella catastale 954/2; Al Catasto Fabbricati – Comune di Trieste: Ufficio: sezione V, foglio
12, particella 954/2, subalterno 91, via San Francesco d'Assisi n. 27, piano 2, zona censuaria 1, categoria pagina 2 di 4 A/10, classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale metri quadrati 105, rendita catastale Euro 2.513,85
(duemilacinquecentotredici virgola ottantacinque), ai sensi del D.M. 701/1994; cantina: Sezione V, foglio 12, particella 954/2, subalterno 41, via San Francesco d'Assisi n. 27, piano S1, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 12, metri quadrati 5, rendita catastale Euro 15,49 (quindici virgola quarantanove). Con la specifica che le spese ordinarie e straordinarie inerenti all'immobile de quo, maturate e maturande sino alla data effettiva del rogito, rimarranno ad esclusivo carico del GN , ivi incluse quelle notarili relative Parte_1 alla stipula dell'atto di compravendita. A fronte di detto trasferimento, che verrà formalizzato innanzi al
Notaio che verrà scelto dal GN entro il 31.10.2025, quest'ultimo si obbliga a corrispondere alla Parte_1 GNa , che accetta, l'importo complessivo di € 56.000,00, di cui 28.000,00 entro e non oltre il Parte_2
20.08.2025, ed € 28.000,00, in sede di rogito;
5. Disporre e/o dare atto che la GNa rilasci l'appartamento sito in Trieste, via Toti n. 3, entro Parte_2
e non oltre il 31.10.2025. Le spese inerenti l'utilizzo dell'immobile (a titolo d'esempio le utenze, la TARI, le spese condominiali ordinarie) maturate sino a quella data, verranno sostenute nella misura della metà tra i coniugi;
6. Disporre che i coniugi si concedano il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti;
7. Spese di lite compensate”.
Le parti hanno quindi chiesto che la causa sia quindi rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio, trascorsi i termini di legge.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Trieste il 24/10/2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronunzia di divorzio;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trieste, il giorno 8 settembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli
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