Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 316/2022 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. ), RT C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Alberto Caruso,
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, via B. Guzzardi n. 27
APPELLANTE
CONTRO
- nata a [...] il [...] (C.F. e Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
, rappresentate e difese, per procura in atti, dall'avvocato C.F._3
Enrico La Pergola, elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Catania, Piazza
Ludovico Ariosto n. 25
APPELLATE ED APPELLANTI INCIDENTALI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3497/2021 pubblicata il 3.8.2021, resa nel procedimento n. 19240/2018 R.G., definitivamente pronunciando, accoglieva in
condannava in solido e , al pagamento Controparte_1 Controparte_2
in favore delle prime di euro 1.500,07 oltre accessori. Rigettava la domanda svolta da avente ad oggetto il risarcimento del danno per deterioramento RT
di merce. Compensava per metà le spese di lite e condannava in solido
[...]
e al pagamento della rimanente metà. CP_1 Controparte_2
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 24.2.2022. RT
Si sono costituite e ed hanno chiesto: Controparte_1 Controparte_2
a) l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc;
b) ritenere e dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio e, per l'effetto, ordinare ai sensi dell'art. 331 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di E_
; c) ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1812 c.c., il
[...]
difetto di legittimazione passiva di e rispetto CP_1 Controparte_2
alla domanda risarcitoria formulata dal signor;
nel merito: d) RT
ritenere e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto dal signor RT
; e) per l'effetto, confermare in parte qua la sentenza impugnata;
f) condannare
[...]
il signor alla refusione in favore delle signore e RT CP_1 [...]
di spese e compensi del presente grado di appello, oltre rimborso Controparte_2
spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
e hanno proposto, altresì, appello Controparte_1 Controparte_2
incidentale e chiesto l'ammissione di prova testimoniale, spese vinte.
All'udienza del 18.3.2024, svoltasi a trattazione cartolare, venivano depositate note scritte e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 La Corte, con sentenza n. 1391 pubblicata il 23.9.2024, non definitivamente pronunciando, rigettava l'appello proposto da e, con separata RT
ordinanza, depositata in pari data, disponeva depositarsi in giudizio la prova dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di E_
adempimento depositato il 24.10.2024.
All'udienza del 18.11.2024, svoltasi a trattazione cartolare, venivano depositate note scritte e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla Corte non rimane altro che pronunciarsi in ordine al motivo di appello incidentale proposto da e , con il quale Controparte_1 Controparte_2
si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha statuito sulle spese di lite.
Sostengono le appellanti che il primo Giudice ha compensato per metà le spese di lite, condannandole al pagamento della rimanente metà, senza specificare se la disposizione è rivolta solo a o ad entrambi gli attori. In E_
ogni caso, la statuizione risulta errata.
Qualora infatti si ritenesse che la condanna fosse disposta solo in favore di il parziale accoglimento della domanda risarcitoria di E_
avrebbe giustificato una compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in quanto la domanda risarcitoria spiegata (euro 10.688,09) si è rivelata di importo spropositato (importo accolto di euro 1.500,079, quest'ultimo quasi pari a quello offerto dalle odierne esponenti con pec del 19.07.2018 (doc. 10 a comparsa di primo grado) prima dell'introduzione del giudizio di merito.
3 Qualora invece la condanna debba intendersi disposta in favore di entrambi gli attori,
la statuizione sarebbe in ogni caso erronea ed illogica in considerazione del fatto che
è risultato totalmente soccombente. RT
Il Tribunale di prime cure, pertanto, avrebbe dovuto in ogni caso condannare alla refusione integrale delle spese di lite in favore di e RT CP_1
in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c. Controparte_2
Il motivo è infondato, per quanto di seguito si espone.
Osserva la Corte che, se si considera la somma dell'importo della condanna richiesto da (euro 1,669,00) e quello liquidato a favore di RT E_
(euro 1.500,00), essa non eccede il valore dello scaglione utilizzato dal
[...]
primo giudice ed il risultato che, in concreto, si raggiunge, è quello previsto dalla giurisprudenza in materia, a mente della quale le posizioni delle diverse parti,
autonome, sono considerate distintamente (Cass., n. 6850/1993).
Quindi, tra e e le RT Controparte_1 Controparte_2
spese sono state integralmente compensate, nell'esercizio della discrezionalità
propria del giudice per il caso in cui vi sia obiettiva incertezza in punto di fatto
(Cass., lav., 12/09/2024, n.24529 e n. 23917 del 2023) come si evince dalla motivazione della della sentenza non definitiva, sopra emarginata.
Quanto alle spese liquidate tra le parti e le signore E_
, nel rispetto del principio di soccombenza e delle distinte posizioni, sopra CP_1
richiamato, correttamente il primo giudice ha tenuto altresì conto del parziale accoglimento della domanda, il che ha giustificato la parziale compensazione e in ogni caso non si giustificherebbe la richiesta ulteriore compensazione tenuto conto di quanto liquidato per danni, del costo delle opere che sono state ordinate in sede cautelare ed anche della circostanza che ha dovuto far E_
4 ricorso anche alla giurisdizione cautelare a causa della totale incuria dimostrata dalle
Giuffrè.
Per queste ragioni l'appello incidentale deve essere rigettato.
*****
Rimangono infine da regolare le spese di lite di questo grado che si compensano integralmente attesa la reciproca soccombenza, tenuto conto, naturalmente, dell'esito dell'appello principale proposto da . RT
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, in solido, a carico di e dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del Controparte_1 Controparte_2
D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 316/2022 R.G.,
rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 3497/2021 pubblicata il
[...]
3.8.2021, resa nel procedimento n. 19240/2018 R.G.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione in solido, a carico di e , dell'art. 13, commi 1 bis e quater, Controparte_1 Controparte_2
del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania il 9 gennaio 2024, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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