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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 19/09/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00746/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 19/09/2025
N. 01580 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00746/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RE OL, rappresentato e difeso dall'avvocato RE Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicoletta Ongaro, Federico Trento e Silvia Privato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN NO, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Sacchetto e RE
Zuccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 00746/2024 REG.RIC.
per l'accertamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del silenzio inadempimento del Comune di IA sul procedimento di decadenza della concessione di spazio acqueo n. 110707 PG/2023/0019766 avviato con istanza del 6 giugno 2023, prot. n. 275688/2023 e del conseguente obbligo dell'Amministrazione di adottare il provvedimento di decadenza, se del caso anche mediante la nomina di un commissario ad acta;
- del silenzio inadempimento del Comune di IA sul procedimento di decadenza della concessione di spazio acqueo n. 110707 PG/2023/0019766 avviato con istanza del 3 agosto 2023, e del conseguente obbligo dell'Amministrazione di adottare il provvedimento di decadenza, se del caso anche mediante la nomina di un commissario ad acta;
- del silenzio inadempimento del Comune di IA sul procedimento di decadenza della concessione di spazio acqueo n. 110707 PG/2023/0019766 avviato con istanza dell'1 febbraio 2024, prot. n. 58026/2024, e del conseguente obbligo dell'Amministrazione di adottare il provvedimento di decadenza, se del caso anche mediante la nomina di un commissario ad acta;
- del silenzio inadempimento del Comune di IA sul procedimento ex art. 2, co.
9-bis, L. n. 241/1990 del 4 marzo 2024.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 settembre 2024:
- per l'annullamento della nota del Comune di IA prot. n. 286831/2024 del 13 giugno 2024 (notificato in pari data) avente ad oggetto il rigetto delle istanze di decadenza della concessione di spazio acqueo n. 110707 PG/2023/0019766 avviato con istanza del 6 giugno 2023, prot. n. 275688/2023, n. 110707 PG/2023/0019766 avviato con istanza del 3 agosto 2023, n. 110707 PG/2023/0019766 avviato con istanza dell'1 febbraio 2024, prot. n. 58026/2024. N. 00746/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di IA e di AN NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., depositato il 12 giugno
2024, il signor RE OL ha chiesto a questo T.A.R. di accertare il silenzio inadempimento del Comune di IA rispetto a tre istanze di decadenza concernenti la concessione di occupazione di spazio acqueo n. 110707 del 12 gennaio 2023 nella titolarità della signora AN NO, nonché di condannare l'ente locale a concludere il procedimento di decadenza, con nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento.
2. Nel dettaglio, con la prima istanza del 6 giugno 2023, il ricorrente – proprietario esclusivo del piano terra dell'immobile sito a IA, San Polo n. 2347 (campiello
Sant'Agostin), comprensivo di androne terminante su un canale navigabile, nonché titolare della concessione di occupazione di specchio acqueo n. 54067 dell'1 ottobre
2012, posta in aderenza alla porta d'acqua del palazzo – ha rappresentato che l'imbarcazione della signora NO, proprietaria di un'unità immobiliare nel medesimo fabbricato e titolare di una servitù di passaggio sull'androne al pianto terra, non rispetterebbe né la distanza di 3 metri dalla porta d'acqua, né la distanza di 30 centimetri dall'imbarcazione collegata alla concessione confinante (n. 30242/2007), con conseguente violazione dell'art. 9 (rectius: art. 4, comma 9) del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di IA (d'ora innanzi, solo Regolamento). N. 00746/2024 REG.RIC.
Con la seconda istanza del 3 agosto 2023, il ricorrente ha denunciato la sostituzione
(a partire dal 18 luglio 2023), senza previa autorizzazione, del natante in legno connesso alla concessione della signora NO con altra imbarcazione, con conseguente violazione dell'art. 4, comma 2, del Regolamento.
Con la terza istanza dell'1 febbraio 2024, il ricorrente ha nuovamente richiesto al
Comune di IA di dichiarare decaduta la concessione in esame ai sensi del medesimo art. 4, comma 2, del Regolamento, in quanto non regolarmente utilizzata per un periodo superiore a sei mesi (dato che l'imbarcazione autorizzata non avrebbe occupato lo spazio acqueo dal 18 luglio 2023 al 23 gennaio 2024).
3. Con memoria di costituzione depositata il 13 giugno 2024, il Comune di IA ha dato atto di aver respinto in pari data (con nota prot. n. 0286831) le tre istanze di decadenza. In ragione di ciò, ha eccepito l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
Nello specifico, l'Amministrazione ha ritenuto insussistenti le cause di decadenza denunciate a fronte degli accertamenti sullo stato dei luoghi compiuti dalla Polizia
Locale, da cui sarebbe emerso che lo spazio acqueo fosse occupato dall'imbarcazione autorizzata (cfr. comunicazione del 29 febbraio 2024) e che la distanza del medesimo natante dallo stipite della porta d'acqua del signor OL fosse pari a 3,33 metri (cfr. verbale di verifica del 7 giugno 2024).
4. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 30 settembre 2024, il signor OL ha chiesto l'annullamento del summenzionato provvedimento di rigetto delle istanze di decadenza, formulando le seguenti censure.
I) Con riguardo all'istanza del 6 giugno 2023:
a) “Violazione dell'art. 4, co. 9 del Regolamento per la circolazione acquea nel
Comune di IA; Eccesso di potere sotto il profilo del Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, Contraddittorietà tra più atti; Difetto di motivazione, Difetto di istruttoria”, perché l'Amministrazione avrebbe misurato erroneamente la distanza N. 00746/2024 REG.RIC.
dell'imbarcazione della controinteressata dalla proprietà del ricorrente, prendendo a riferimento lo stipite della porta d'acqua anziché la più estesa riva d'acqua;
b) “Violazione dell'art. 9, co. 1 del Regolamento per la circolazione acquea nel
Comune di IA; Eccesso di potere sotto il profilo del Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, Contraddittorietà tra più atti; Assenza di motivazione, Assenza di istruttoria”, perché l'Amministrazione avrebbe del tutto omesso di accertare il rispetto della distanza minima di 30 centimetri tra l'imbarcazione della controinteressata e quella del concessionario confinante.
II) Con riguardo alle istanze del 3 agosto 2023 e dell'1 febbraio 2024:
c) “Violazione dell'art. 4, co. 2, del Regolamento per la circolazione acquea nel
Comune di IA; Eccesso di potere sotto il profilo dell'omessa motivazione, omessa valutazione dei fatti, difetto di istruttoria”, perché l'Amministrazione non avrebbe svolto alcuna verifica né reso alcuna motivazione in ordine sia alla denunciata sostituzione del natante intestato alla signora NO con altra imbarcazione, sia alla mancata occupazione dello spazio acqueo per oltre sei mesi.
5. All'udienza camerale del 9 ottobre 2024, la causa, su concorde richiesta delle parti costituite, è stata cancellata dal ruolo della camera di consiglio a fronte della sopravvenuta adozione del provvedimento espresso, con fissazione dell'udienza pubblica del 7 maggio 2025 in relazione ai motivi aggiunti e con conversione del rito del silenzio in quello ordinario.
6. Con istanza del 25 novembre 2024, il ricorrente ha chiesto la riunione del ricorso in esame con quello iscritto al R.G. n. 355/2023, avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento prot. n. 19766 del 12 gennaio 2023 con cui il Comune di IA ha rilascio alla signora NO la concessione di spazio acqueo n. 110707 del 2023. Per il ricorrente, i due giudizi sarebbero connessi stante l'identità delle parti e dell'oggetto, avendo entrambi la finalità di far venire meno la concessione della controinteressata. N. 00746/2024 REG.RIC.
7. Con memoria depositata il 25 marzo 2023, si è costituita in giudizio la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
8. All'udienza pubblica del 7 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, deve essere respinta l'istanza di riunione dei ricorsi.
Al riguardo, va precisato che la riunione dei ricorsi attiene a una scelta facoltativa e discrezionale del Collegio giudicante, come si ricava chiaramente dalla formulazione testuale dell'art. 70 cod. proc. amm., e risponde a ragioni di mera opportunità in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché della prevenzione del rischio di contrasto tra giudicati (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2024, n. 1622).
Nel caso di specie, dette finalità risultano già pienamente soddisfatte attraverso la discussione di entrambi i ricorsi nella medesima udienza pubblica. Risulta quindi opportuno mantenere separate le due decisioni, anche per la parziale diversità delle parti ricorrenti (il ricorso iscritto al R.G. n. 355/2023 è stato infatti proposto anche dalla società OL Costruzioni Edilizie s.r.l.) e per la non completa sovrapponibilità delle questioni giuridiche oggetto dei due gravami.
10. Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., stante la successiva emanazione del provvedimento espresso da parte del Comune di
IA (oggetto dei motivi aggiunti).
A tal proposito, il ricorrente – seppur nel ricorso introduttivo avesse adombrato la possibilità che la nota prot. n. 286831 del 13 giugno 2024 non desse completa risposta alle istanze di decadenza del 3 agosto 2023 e dell'1 febbraio 2024, con eventuale perdurare in parte qua del silenzio inadempimento – ha in seguito chiarito come la predetta nota comportasse il pieno “rigetto delle istanze” (cfr. memoria depositata il 3 aprile 2025, p. 3), tant'è che lo stesso ricorrente ha richiesto, congiuntamente al
Comune resistente, la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio, con conseguente mutamento del rito del silenzio in quello ordinario. N. 00746/2024 REG.RIC.
Donde non permangono più dubbi circa la qualificazione della nota prot. n. 286831 del 13 giugno 2024 quale provvedimento espresso di rigetto delle tre istanze di decadenza sulle quali si era radicato il ricorso introduttivo avverso il silenzio: da ciò
l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse di quest'ultimo ricorso.
11. Passando all'esame dei motivi aggiunti, è infondata la prima censura con cui il ricorrente ha rilevato la violazione dell'art. 4, comma 9, del Regolamento poiché il
Comune di IA, per la verifica del rispetto della distanza di 3 metri, avrebbe preso come riferimento lo stipite della porta anziché la riva d'acqua, di superficie più estesa.
Ai sensi della citata disposizione, “la distanza minima tra occupazioni di spazi acquei non può essere inferiore a cm 30. In caso di occupazione in prossimità di rive pubbliche, dovrà essere lasciato libero uno spazio sufficiente per un agevole ormeggio di un'imbarcazione di m 12. Nel caso di rive d'acque private o porte d'acqua, la distanza di occupazione, da parte di terzi non proprietari o non aventi titolo all'utilizzo, non potrà essere inferiore a m 3,00 da ciascun lato misurabile dal limite della riva d'acqua privata o dallo stipite della porta d'acqua. Le dimensioni dello spazio o specchio acqueo concesso devono corrispondere almeno alle dimensioni dell'ingombro massimo dell'imbarcazione, propulsore compreso”.
Sul punto, è opportuno evidenziare che l'odierno ricorrente, nell'istanza di decadenza del 6 giugno 2023, ha rappresentato all'Amministrazione che “come già dimostrato nel procedimento pendente avanti al TAR Veneto RG 355/2023 l'imbarcazione della sig.ra NO: 1) non rispetta (rectius: continua a non rispettare) la distanza di metri
3 prescritta dal Regolamento (art. 9, co.1) risultando a tutt'oggi posta ad una distanza inferiore dalla porta d'acqua”.
Sicché il Comune di IA, nell'accertare lo stato dei luoghi, non poteva che prendere come riferimento per la misurazione della distanza di 3 metri la porta d'acqua, al fine di verificare la sussistenza dell'irregolarità per come puntualmente denunciata nell'istanza di revoca. N. 00746/2024 REG.RIC.
In ogni caso, va considerato come l'art. 4, comma 9, del Regolamento abbia la chiara finalità di impedire che il diritto di godimento di una riva o porta d'acqua – spettante al proprietario o agli aventi titolo all'utilizzo – possa essere limitato dalla concessione di uno spazio o specchio acqueo rilasciata a soggetti terzi: motivo per cui viene imposto il rispetto della distanza di almeno 3 metri dalla riva o dalla porta d'acqua.
Quanto alla definizione di “riva”, la stessa nota prot. n. 0286831 del 13 giugno 2024 qui impugnata ha ritenuto che essa corrisponda a una “sponda di terraferma lambita dall'acqua priva di muratura e di porta”. Una definizione non specificamente contestata dal ricorrente che ha immediate ricadute sul piano dell'applicazione dell'art. 4, comma 9, del Regolamento.
Ebbene, gli agenti della Polizia Locale, nel sopralluogo del 7 giugno 2024, hanno accertato che il natante della signora OL si trovasse a una distanza di 3,33 metri dalla porta d'acqua, precisando finanche che “la porta d'acqua di cui sopra, oltre la soglia, presenta degli scalini che s'inabissano nel rio di Sant'Agostin, il cui ingombro risulta ininfluente al fine della percorribilità del corridoio navigabile del rio medesimo”. Anche le foto allegate alla relazione tecnica depositata in causa dal ricorrente mostrano l'esistenza di alcuni scalini posti in aderenza alla facciata del palazzo e ubicati al di sotto della porta d'acqua, l'ultimo dei quali più sporgente rispetto agli stipiti, posto al livello del canale e soggetto a continue sommersioni.
Trattasi di gradini che – per quanto definiti “riva” dagli atti di compravendita immobiliare, allo specifico fine di stabilire i diritti dominicali sugli stessi – hanno perso la loro funzione di via d'accesso al palazzo, tant'è che sopra gli stessi è stato eretto un pontile (in continuità con la superficie del piano terra) che costituisce l'unica via esclusiva per attraversare la porta d'acqua.
Ciò esclude che tali gradini, perlopiù sommersi, possano costituire una riva d'acqua privata nel senso richiesto dall'art. 4, comma 9, del Regolamento, in quanto del tutto inidonei ad essere utilizzati per l'accesso al palazzo o anche solo per sostare sulla N. 00746/2024 REG.RIC.
sponda del canale. Di conseguenza, quandanche la concessione della controinteressata fosse posta a una distanza inferiore a 3 metri dagli scalini, comunque non ne limiterebbe in alcun modo l'utilizzo (già inesistente) da parte del proprietario, così come da parte degli utilizzatori del pontile.
D'altronde, a conferma dell'inesistenza di una riva prospicente la porta d'acqua, ai limitati fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 9, del Regolamento, milita anche il contenuto della concessione di occupazione di specchio acqueo rilasciata al signor
OL (n. 54067 dell'1 ottobre 2012), la cui ubicazione è stata stabilita, in modo eloquente, “in aderenza alla porta d'acqua di proprietà civ. 2347 di S. Polo”.
Peraltro, le suesposte considerazioni non contrastano con quanto affermato da questa
Sezione nella sentenza n. 675 del 9 maggio 2022, resa inter partes, avente ad oggetto il provvedimento del 6 agosto 2021 di “decadenza della concessione di spazio acqueo
n. int. 46206 PG 200725 del 12.05.2011, ubicata in Rio di Sant'Agostin a San Polo, assegnata alla Sig.ra NO AN, in quanto non rispetta la distanza minima dei mt. 3,00 tra l'occupazione dello stesso spazio acqueo e la porta d'acqua altrui proprietario”. Ivi, infatti, questa Sezione si è limitata a stabilire che l'imbarcazione della signora NO, laddove originariamente alloggiata, non rispettasse la distanza di
3 metri dalla porta d'acqua del palazzo (trovandosi a una distanza di 2,50 metri), così respingendo le censure di illegittimità dalla stessa proposte avverso il provvedimento di decadenza del Comune di IA. Ciò senza pronunciarsi in ordine alla correttezza del punto di inizio della misurazione assunto dal Comune, trattandosi di questione irrilevante ai fini del decidere, posto che l'inosservanza dei 3 metri dalla porta d'acqua comportava a fortiori l'inosservanza della medesima distanza dalla supposta riva.
Pertanto, deve concludersi che l'istruttoria svolta dall'Amministrazione – che ha accertato la distanza di 3,33 metri tra il natante e la porta d'acqua (cfr. sopralluogo del
7 giugno 2024) – sia idonea a dimostrare il corretto uso dello spazio acqueo da parte della controinteressata. N. 00746/2024 REG.RIC.
12. È inammissibile per carenza di interesse la seconda censura concernente il difetto di istruttoria in ordine al mancato rispetto della distanza minima di 30 centimetri tra l'imbarcazione della controinteressata e quella del concessionario confinante (il signor
Filippo US, titolare della concessione la n. 30242 del 2007).
È evidente infatti che l'eventuale mancato rispetto della distanza minima tra i natanti in discussione non possa arrecare alcun pregiudizio alla posizione giuridica soggettiva del ricorrente, titolare di una concessione di specchio acqueo situata in una porzione differente del canale.
In ogni caso, la censura è priva di pregio, posto che il Comune di IA ha rilasciato alla controinteressata la concessione n. 110707 del 12 gennaio 2023 – che invero costituisce il mero trasferimento dell'originaria concessione n. 200725 del 12 maggio
2011 – solo dopo aver acquisito il consenso del signor Filippo US all'arretramento della propria concessione. In sostanza, entrambe le concessioni hanno subito una traslazione, che ha lasciato invariata la distanza tra di esse, ma ha consentito il rispetto dei 3 metri tra l'imbarcazione della signora NO e la contigua porta d'acqua del ricorrente.
13. Da ultimo, è infondata anche la terza censura.
Nella tesi del ricorrente, il Comune di IA non avrebbe svolto alcuna verifica in ordine sia alla sostituzione del natante intestato alla signora NO con altra imbarcazione, oggetto dell'istanza di decadenza del 3 agosto 2023, sia alla mancata occupazione dello spazio acqueo per oltre sei mesi, oggetto dell'istanza di decadenza dell'1 febbraio 2024: in tal modo, l'Amministrazione avrebbe omesso di rilevare la violazione dell'art. 4, comma 2, del Regolamento da parte della controinteressata.
A tal riguardo, deve evidenziarsi che l'Amministrazione, tramite il Corpo di Polizia
Locale, ha accertato che “in data 26/02/2024 la concessione in oggetto risulta essere occupata dal natante «topo» autorizzato” (cfr. comunicazione del 29 febbraio 2024, N. 00746/2024 REG.RIC.
richiamata nel provvedimento impugnato e quindi costituente motivazione per relationem dello stesso).
Ne consegue che, al momento in cui è stato compiuto il sopralluogo, lo spazio acqueo concesso in uso alla signora NO era occupato dall'imbarcazione autorizzata.
D'altronde, è evidente che ogni verifica sullo stato dei luoghi compiuta dall'Amministrazione debba limitarsi a “fotografare” la situazione presente, non potendo accertate un fatto del passato.
Né l'Amministrazione avrebbe potuto verificare la sostituzione dell'imbarcazione utilizzando soltanto le foto allegate all'istanza del 3 agosto 2023 (doc. 9 depositato dal ricorrente), in quanto provenienti dalla stessa parte interessata alla decadenza, e quindi non vagliate in sede di contraddittorio, e comunque di scarsa risoluzione.
Quanto poi alla asserita mancata occupazione dello spazio acqueo dal 18 luglio 2023 al 23 gennaio 2024, il ricorrente non ha depositato in giudizio alcuna foto o video al fine di dimostrare la perdurante assenza dell'imbarcazione della signora NO nello spazio acqueo assegnato: sicché non vi sono elementi per confutare gli esiti dell'accertamento compiuto dal Comune.
14. Alla luce di quanto suesposto, il ricorso deve essere respinto.
15. Le peculiarità e la novità delle questioni oggetto della controversia giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00746/2024 REG.RIC.
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Alberto Ramon
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi
Pubblicato il 19/09/2025
N. 01580 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00746/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RE OL, rappresentato e difeso dall'avvocato RE Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicoletta Ongaro, Federico Trento e Silvia Privato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN NO, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Sacchetto e RE
Zuccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 00746/2024 REG.RIC.
per l'accertamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del silenzio inadempimento del Comune di IA sul procedimento di decadenza della concessione di spazio acqueo n. 110707 PG/2023/0019766 avviato con istanza del 6 giugno 2023, prot. n. 275688/2023 e del conseguente obbligo dell'Amministrazione di adottare il provvedimento di decadenza, se del caso anche mediante la nomina di un commissario ad acta;
- del silenzio inadempimento del Comune di IA sul procedimento di decadenza della concessione di spazio acqueo n. 110707 PG/2023/0019766 avviato con istanza del 3 agosto 2023, e del conseguente obbligo dell'Amministrazione di adottare il provvedimento di decadenza, se del caso anche mediante la nomina di un commissario ad acta;
- del silenzio inadempimento del Comune di IA sul procedimento di decadenza della concessione di spazio acqueo n. 110707 PG/2023/0019766 avviato con istanza dell'1 febbraio 2024, prot. n. 58026/2024, e del conseguente obbligo dell'Amministrazione di adottare il provvedimento di decadenza, se del caso anche mediante la nomina di un commissario ad acta;
- del silenzio inadempimento del Comune di IA sul procedimento ex art. 2, co.
9-bis, L. n. 241/1990 del 4 marzo 2024.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 settembre 2024:
- per l'annullamento della nota del Comune di IA prot. n. 286831/2024 del 13 giugno 2024 (notificato in pari data) avente ad oggetto il rigetto delle istanze di decadenza della concessione di spazio acqueo n. 110707 PG/2023/0019766 avviato con istanza del 6 giugno 2023, prot. n. 275688/2023, n. 110707 PG/2023/0019766 avviato con istanza del 3 agosto 2023, n. 110707 PG/2023/0019766 avviato con istanza dell'1 febbraio 2024, prot. n. 58026/2024. N. 00746/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di IA e di AN NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., depositato il 12 giugno
2024, il signor RE OL ha chiesto a questo T.A.R. di accertare il silenzio inadempimento del Comune di IA rispetto a tre istanze di decadenza concernenti la concessione di occupazione di spazio acqueo n. 110707 del 12 gennaio 2023 nella titolarità della signora AN NO, nonché di condannare l'ente locale a concludere il procedimento di decadenza, con nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento.
2. Nel dettaglio, con la prima istanza del 6 giugno 2023, il ricorrente – proprietario esclusivo del piano terra dell'immobile sito a IA, San Polo n. 2347 (campiello
Sant'Agostin), comprensivo di androne terminante su un canale navigabile, nonché titolare della concessione di occupazione di specchio acqueo n. 54067 dell'1 ottobre
2012, posta in aderenza alla porta d'acqua del palazzo – ha rappresentato che l'imbarcazione della signora NO, proprietaria di un'unità immobiliare nel medesimo fabbricato e titolare di una servitù di passaggio sull'androne al pianto terra, non rispetterebbe né la distanza di 3 metri dalla porta d'acqua, né la distanza di 30 centimetri dall'imbarcazione collegata alla concessione confinante (n. 30242/2007), con conseguente violazione dell'art. 9 (rectius: art. 4, comma 9) del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di IA (d'ora innanzi, solo Regolamento). N. 00746/2024 REG.RIC.
Con la seconda istanza del 3 agosto 2023, il ricorrente ha denunciato la sostituzione
(a partire dal 18 luglio 2023), senza previa autorizzazione, del natante in legno connesso alla concessione della signora NO con altra imbarcazione, con conseguente violazione dell'art. 4, comma 2, del Regolamento.
Con la terza istanza dell'1 febbraio 2024, il ricorrente ha nuovamente richiesto al
Comune di IA di dichiarare decaduta la concessione in esame ai sensi del medesimo art. 4, comma 2, del Regolamento, in quanto non regolarmente utilizzata per un periodo superiore a sei mesi (dato che l'imbarcazione autorizzata non avrebbe occupato lo spazio acqueo dal 18 luglio 2023 al 23 gennaio 2024).
3. Con memoria di costituzione depositata il 13 giugno 2024, il Comune di IA ha dato atto di aver respinto in pari data (con nota prot. n. 0286831) le tre istanze di decadenza. In ragione di ciò, ha eccepito l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
Nello specifico, l'Amministrazione ha ritenuto insussistenti le cause di decadenza denunciate a fronte degli accertamenti sullo stato dei luoghi compiuti dalla Polizia
Locale, da cui sarebbe emerso che lo spazio acqueo fosse occupato dall'imbarcazione autorizzata (cfr. comunicazione del 29 febbraio 2024) e che la distanza del medesimo natante dallo stipite della porta d'acqua del signor OL fosse pari a 3,33 metri (cfr. verbale di verifica del 7 giugno 2024).
4. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 30 settembre 2024, il signor OL ha chiesto l'annullamento del summenzionato provvedimento di rigetto delle istanze di decadenza, formulando le seguenti censure.
I) Con riguardo all'istanza del 6 giugno 2023:
a) “Violazione dell'art. 4, co. 9 del Regolamento per la circolazione acquea nel
Comune di IA; Eccesso di potere sotto il profilo del Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, Contraddittorietà tra più atti; Difetto di motivazione, Difetto di istruttoria”, perché l'Amministrazione avrebbe misurato erroneamente la distanza N. 00746/2024 REG.RIC.
dell'imbarcazione della controinteressata dalla proprietà del ricorrente, prendendo a riferimento lo stipite della porta d'acqua anziché la più estesa riva d'acqua;
b) “Violazione dell'art. 9, co. 1 del Regolamento per la circolazione acquea nel
Comune di IA; Eccesso di potere sotto il profilo del Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, Contraddittorietà tra più atti; Assenza di motivazione, Assenza di istruttoria”, perché l'Amministrazione avrebbe del tutto omesso di accertare il rispetto della distanza minima di 30 centimetri tra l'imbarcazione della controinteressata e quella del concessionario confinante.
II) Con riguardo alle istanze del 3 agosto 2023 e dell'1 febbraio 2024:
c) “Violazione dell'art. 4, co. 2, del Regolamento per la circolazione acquea nel
Comune di IA; Eccesso di potere sotto il profilo dell'omessa motivazione, omessa valutazione dei fatti, difetto di istruttoria”, perché l'Amministrazione non avrebbe svolto alcuna verifica né reso alcuna motivazione in ordine sia alla denunciata sostituzione del natante intestato alla signora NO con altra imbarcazione, sia alla mancata occupazione dello spazio acqueo per oltre sei mesi.
5. All'udienza camerale del 9 ottobre 2024, la causa, su concorde richiesta delle parti costituite, è stata cancellata dal ruolo della camera di consiglio a fronte della sopravvenuta adozione del provvedimento espresso, con fissazione dell'udienza pubblica del 7 maggio 2025 in relazione ai motivi aggiunti e con conversione del rito del silenzio in quello ordinario.
6. Con istanza del 25 novembre 2024, il ricorrente ha chiesto la riunione del ricorso in esame con quello iscritto al R.G. n. 355/2023, avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento prot. n. 19766 del 12 gennaio 2023 con cui il Comune di IA ha rilascio alla signora NO la concessione di spazio acqueo n. 110707 del 2023. Per il ricorrente, i due giudizi sarebbero connessi stante l'identità delle parti e dell'oggetto, avendo entrambi la finalità di far venire meno la concessione della controinteressata. N. 00746/2024 REG.RIC.
7. Con memoria depositata il 25 marzo 2023, si è costituita in giudizio la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
8. All'udienza pubblica del 7 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, deve essere respinta l'istanza di riunione dei ricorsi.
Al riguardo, va precisato che la riunione dei ricorsi attiene a una scelta facoltativa e discrezionale del Collegio giudicante, come si ricava chiaramente dalla formulazione testuale dell'art. 70 cod. proc. amm., e risponde a ragioni di mera opportunità in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché della prevenzione del rischio di contrasto tra giudicati (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2024, n. 1622).
Nel caso di specie, dette finalità risultano già pienamente soddisfatte attraverso la discussione di entrambi i ricorsi nella medesima udienza pubblica. Risulta quindi opportuno mantenere separate le due decisioni, anche per la parziale diversità delle parti ricorrenti (il ricorso iscritto al R.G. n. 355/2023 è stato infatti proposto anche dalla società OL Costruzioni Edilizie s.r.l.) e per la non completa sovrapponibilità delle questioni giuridiche oggetto dei due gravami.
10. Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., stante la successiva emanazione del provvedimento espresso da parte del Comune di
IA (oggetto dei motivi aggiunti).
A tal proposito, il ricorrente – seppur nel ricorso introduttivo avesse adombrato la possibilità che la nota prot. n. 286831 del 13 giugno 2024 non desse completa risposta alle istanze di decadenza del 3 agosto 2023 e dell'1 febbraio 2024, con eventuale perdurare in parte qua del silenzio inadempimento – ha in seguito chiarito come la predetta nota comportasse il pieno “rigetto delle istanze” (cfr. memoria depositata il 3 aprile 2025, p. 3), tant'è che lo stesso ricorrente ha richiesto, congiuntamente al
Comune resistente, la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio, con conseguente mutamento del rito del silenzio in quello ordinario. N. 00746/2024 REG.RIC.
Donde non permangono più dubbi circa la qualificazione della nota prot. n. 286831 del 13 giugno 2024 quale provvedimento espresso di rigetto delle tre istanze di decadenza sulle quali si era radicato il ricorso introduttivo avverso il silenzio: da ciò
l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse di quest'ultimo ricorso.
11. Passando all'esame dei motivi aggiunti, è infondata la prima censura con cui il ricorrente ha rilevato la violazione dell'art. 4, comma 9, del Regolamento poiché il
Comune di IA, per la verifica del rispetto della distanza di 3 metri, avrebbe preso come riferimento lo stipite della porta anziché la riva d'acqua, di superficie più estesa.
Ai sensi della citata disposizione, “la distanza minima tra occupazioni di spazi acquei non può essere inferiore a cm 30. In caso di occupazione in prossimità di rive pubbliche, dovrà essere lasciato libero uno spazio sufficiente per un agevole ormeggio di un'imbarcazione di m 12. Nel caso di rive d'acque private o porte d'acqua, la distanza di occupazione, da parte di terzi non proprietari o non aventi titolo all'utilizzo, non potrà essere inferiore a m 3,00 da ciascun lato misurabile dal limite della riva d'acqua privata o dallo stipite della porta d'acqua. Le dimensioni dello spazio o specchio acqueo concesso devono corrispondere almeno alle dimensioni dell'ingombro massimo dell'imbarcazione, propulsore compreso”.
Sul punto, è opportuno evidenziare che l'odierno ricorrente, nell'istanza di decadenza del 6 giugno 2023, ha rappresentato all'Amministrazione che “come già dimostrato nel procedimento pendente avanti al TAR Veneto RG 355/2023 l'imbarcazione della sig.ra NO: 1) non rispetta (rectius: continua a non rispettare) la distanza di metri
3 prescritta dal Regolamento (art. 9, co.1) risultando a tutt'oggi posta ad una distanza inferiore dalla porta d'acqua”.
Sicché il Comune di IA, nell'accertare lo stato dei luoghi, non poteva che prendere come riferimento per la misurazione della distanza di 3 metri la porta d'acqua, al fine di verificare la sussistenza dell'irregolarità per come puntualmente denunciata nell'istanza di revoca. N. 00746/2024 REG.RIC.
In ogni caso, va considerato come l'art. 4, comma 9, del Regolamento abbia la chiara finalità di impedire che il diritto di godimento di una riva o porta d'acqua – spettante al proprietario o agli aventi titolo all'utilizzo – possa essere limitato dalla concessione di uno spazio o specchio acqueo rilasciata a soggetti terzi: motivo per cui viene imposto il rispetto della distanza di almeno 3 metri dalla riva o dalla porta d'acqua.
Quanto alla definizione di “riva”, la stessa nota prot. n. 0286831 del 13 giugno 2024 qui impugnata ha ritenuto che essa corrisponda a una “sponda di terraferma lambita dall'acqua priva di muratura e di porta”. Una definizione non specificamente contestata dal ricorrente che ha immediate ricadute sul piano dell'applicazione dell'art. 4, comma 9, del Regolamento.
Ebbene, gli agenti della Polizia Locale, nel sopralluogo del 7 giugno 2024, hanno accertato che il natante della signora OL si trovasse a una distanza di 3,33 metri dalla porta d'acqua, precisando finanche che “la porta d'acqua di cui sopra, oltre la soglia, presenta degli scalini che s'inabissano nel rio di Sant'Agostin, il cui ingombro risulta ininfluente al fine della percorribilità del corridoio navigabile del rio medesimo”. Anche le foto allegate alla relazione tecnica depositata in causa dal ricorrente mostrano l'esistenza di alcuni scalini posti in aderenza alla facciata del palazzo e ubicati al di sotto della porta d'acqua, l'ultimo dei quali più sporgente rispetto agli stipiti, posto al livello del canale e soggetto a continue sommersioni.
Trattasi di gradini che – per quanto definiti “riva” dagli atti di compravendita immobiliare, allo specifico fine di stabilire i diritti dominicali sugli stessi – hanno perso la loro funzione di via d'accesso al palazzo, tant'è che sopra gli stessi è stato eretto un pontile (in continuità con la superficie del piano terra) che costituisce l'unica via esclusiva per attraversare la porta d'acqua.
Ciò esclude che tali gradini, perlopiù sommersi, possano costituire una riva d'acqua privata nel senso richiesto dall'art. 4, comma 9, del Regolamento, in quanto del tutto inidonei ad essere utilizzati per l'accesso al palazzo o anche solo per sostare sulla N. 00746/2024 REG.RIC.
sponda del canale. Di conseguenza, quandanche la concessione della controinteressata fosse posta a una distanza inferiore a 3 metri dagli scalini, comunque non ne limiterebbe in alcun modo l'utilizzo (già inesistente) da parte del proprietario, così come da parte degli utilizzatori del pontile.
D'altronde, a conferma dell'inesistenza di una riva prospicente la porta d'acqua, ai limitati fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 9, del Regolamento, milita anche il contenuto della concessione di occupazione di specchio acqueo rilasciata al signor
OL (n. 54067 dell'1 ottobre 2012), la cui ubicazione è stata stabilita, in modo eloquente, “in aderenza alla porta d'acqua di proprietà civ. 2347 di S. Polo”.
Peraltro, le suesposte considerazioni non contrastano con quanto affermato da questa
Sezione nella sentenza n. 675 del 9 maggio 2022, resa inter partes, avente ad oggetto il provvedimento del 6 agosto 2021 di “decadenza della concessione di spazio acqueo
n. int. 46206 PG 200725 del 12.05.2011, ubicata in Rio di Sant'Agostin a San Polo, assegnata alla Sig.ra NO AN, in quanto non rispetta la distanza minima dei mt. 3,00 tra l'occupazione dello stesso spazio acqueo e la porta d'acqua altrui proprietario”. Ivi, infatti, questa Sezione si è limitata a stabilire che l'imbarcazione della signora NO, laddove originariamente alloggiata, non rispettasse la distanza di
3 metri dalla porta d'acqua del palazzo (trovandosi a una distanza di 2,50 metri), così respingendo le censure di illegittimità dalla stessa proposte avverso il provvedimento di decadenza del Comune di IA. Ciò senza pronunciarsi in ordine alla correttezza del punto di inizio della misurazione assunto dal Comune, trattandosi di questione irrilevante ai fini del decidere, posto che l'inosservanza dei 3 metri dalla porta d'acqua comportava a fortiori l'inosservanza della medesima distanza dalla supposta riva.
Pertanto, deve concludersi che l'istruttoria svolta dall'Amministrazione – che ha accertato la distanza di 3,33 metri tra il natante e la porta d'acqua (cfr. sopralluogo del
7 giugno 2024) – sia idonea a dimostrare il corretto uso dello spazio acqueo da parte della controinteressata. N. 00746/2024 REG.RIC.
12. È inammissibile per carenza di interesse la seconda censura concernente il difetto di istruttoria in ordine al mancato rispetto della distanza minima di 30 centimetri tra l'imbarcazione della controinteressata e quella del concessionario confinante (il signor
Filippo US, titolare della concessione la n. 30242 del 2007).
È evidente infatti che l'eventuale mancato rispetto della distanza minima tra i natanti in discussione non possa arrecare alcun pregiudizio alla posizione giuridica soggettiva del ricorrente, titolare di una concessione di specchio acqueo situata in una porzione differente del canale.
In ogni caso, la censura è priva di pregio, posto che il Comune di IA ha rilasciato alla controinteressata la concessione n. 110707 del 12 gennaio 2023 – che invero costituisce il mero trasferimento dell'originaria concessione n. 200725 del 12 maggio
2011 – solo dopo aver acquisito il consenso del signor Filippo US all'arretramento della propria concessione. In sostanza, entrambe le concessioni hanno subito una traslazione, che ha lasciato invariata la distanza tra di esse, ma ha consentito il rispetto dei 3 metri tra l'imbarcazione della signora NO e la contigua porta d'acqua del ricorrente.
13. Da ultimo, è infondata anche la terza censura.
Nella tesi del ricorrente, il Comune di IA non avrebbe svolto alcuna verifica in ordine sia alla sostituzione del natante intestato alla signora NO con altra imbarcazione, oggetto dell'istanza di decadenza del 3 agosto 2023, sia alla mancata occupazione dello spazio acqueo per oltre sei mesi, oggetto dell'istanza di decadenza dell'1 febbraio 2024: in tal modo, l'Amministrazione avrebbe omesso di rilevare la violazione dell'art. 4, comma 2, del Regolamento da parte della controinteressata.
A tal riguardo, deve evidenziarsi che l'Amministrazione, tramite il Corpo di Polizia
Locale, ha accertato che “in data 26/02/2024 la concessione in oggetto risulta essere occupata dal natante «topo» autorizzato” (cfr. comunicazione del 29 febbraio 2024, N. 00746/2024 REG.RIC.
richiamata nel provvedimento impugnato e quindi costituente motivazione per relationem dello stesso).
Ne consegue che, al momento in cui è stato compiuto il sopralluogo, lo spazio acqueo concesso in uso alla signora NO era occupato dall'imbarcazione autorizzata.
D'altronde, è evidente che ogni verifica sullo stato dei luoghi compiuta dall'Amministrazione debba limitarsi a “fotografare” la situazione presente, non potendo accertate un fatto del passato.
Né l'Amministrazione avrebbe potuto verificare la sostituzione dell'imbarcazione utilizzando soltanto le foto allegate all'istanza del 3 agosto 2023 (doc. 9 depositato dal ricorrente), in quanto provenienti dalla stessa parte interessata alla decadenza, e quindi non vagliate in sede di contraddittorio, e comunque di scarsa risoluzione.
Quanto poi alla asserita mancata occupazione dello spazio acqueo dal 18 luglio 2023 al 23 gennaio 2024, il ricorrente non ha depositato in giudizio alcuna foto o video al fine di dimostrare la perdurante assenza dell'imbarcazione della signora NO nello spazio acqueo assegnato: sicché non vi sono elementi per confutare gli esiti dell'accertamento compiuto dal Comune.
14. Alla luce di quanto suesposto, il ricorso deve essere respinto.
15. Le peculiarità e la novità delle questioni oggetto della controversia giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00746/2024 REG.RIC.
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Alberto Ramon
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi