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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/06/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 126/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ida Lettieri in virtù di mandato a Parte_1
margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio della stessa domiciliata;
- APPELLANTE -
E
in persona del procuratore speciale, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Giuseppe Favale in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliato;
NONCHE'
1 , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giuseppe Galgano in Controparte_2
virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLATI -
E
; _3
- APPELLATO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 7-1-2021 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 594/2020 emessa in data 11-12-2020, con la quale il Giudice di pace di Potenza aveva rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa proposta nei confronti di di e di Controparte_1 _3 P_
, in qualità rispettivamente di assicuratore, proprietario e conducente del
[...]
veicolo Mitsubishi AJ targata PZ346442 sul quale la danneggiata viaggiava
2 quale terzo trasportato e che in data 13-2-2017, mentre procedeva in Potenza alla
Via Madonna del Carmine, a causa di un'errata manovra del suo conducente era finito fuori strada.
In particolare, l'appellante lamentava carenza di motivazione e deduceva che erroneamente e senza argomentare sufficientemente il Giudice di pace aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova della sua presenza all'interno dell'autovettura condotta da , omettendo di valutare che l'articolo Controparte_2
141 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 prevede a carico del terzo trasportato l'onere di provare soltanto il verificarsi di un sinistro nel quale è rimasto coinvolto il veicolo del vettore e non anche le concrete modalità dell'incidente o la responsabilità del conducente del mezzo.
censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Parte_1
prime cure non aveva tenuto conto del comportamento processuale dei convenuti e , che erano rimasti contumaci e, quindi, non _3 Controparte_2
avevano contestato i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, non aveva valorizzato l'esito dell'interrogatorio formale deferito a , che non Controparte_2
si era presentato per renderlo, sicchè i relativi capitoli di prova su cui l'interrogatorio formale era stato ammesso avrebbero dovuto essere considerati ammessi, aveva omesso di considerare le risultanze della documentazione in atti e, in particolare, del modulo di constatazione amichevole, sottoscritto dal conducente del veicolo, da cui risultava la presenza di sul veicolo, Parte_1
del referto del Pronto soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza e delle dichiarazioni rese da all'incaricato della compagnia assicuratrice Controparte_2
e, infine, senza alcuna motivazione aveva ritenuto inattendibili i testimoni escussi nel corso del giudizio, in quanto trasportati sullo stesso veicolo.
3 Alla luce di tali doglianze, chiedeva che, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, venisse accertata la responsabilità nella causazione dell'incidente del conducente del veicolo Mitsubishi AJ e che, per l'effetto, i convenuti venissero condannati al risarcimento in suo favore del danno non patrimoniale subito nella misura di euro 3.500,00 o nella misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente fino al soddisfo, oltre che al pagamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1-4-2021 si costituiva in giudizio che in via preliminare eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'articolo 342 c.p.c.; sempre in via preliminare eccepiva l'improponibilità della domanda proposta da
, che non era riconducibile all'azione diretta prevista dall'articolo Parte_1
141 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, essendo coinvolto nel sinistro soltanto il veicolo sul quale il danneggiato deduceva di essere trasportato;
eccepiva, poi,
l'inammissibilità della domanda nuova proposta per la prima volta in appello nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo assicurato e l'inesistenza della procura ad litem rilasciata dall'appellante al procuratore costituito;
nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22-6-2021 si costituiva in giudizio , il quale riconosceva la presenza di a Controparte_2 Parte_1
bordo del veicolo da lui condotto, ammetteva che l'autovettura era uscita fuori strada a causa del fondo stradale viscido e chiedeva l'accoglimento dell'appello proposto dalla danneggiata e la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento in suo favore delle spese processuali.
4 L'appellata non si costituiva in giudizio e, acquisita la prova del _3
perfezionamento della notifica dell'atto di citazione eseguita nei suoi confronti,
veniva dichiarata contumace.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 Aprile
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito occorre osservare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che il Giudice deve valutare indipendentemente dall'eventuale doglianza sollevata dalle parti, che l'appello proposto da Pt_1
è ammissibile sotto il profilo della tempestività.
[...]
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17
della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 - il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
L'appello è stato proposto con atto di citazione notificato in data 7-1-2021 e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c., che,
quando la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente, decorre dalla
5 pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 11-12-2020
e, quindi, deve ritenersi tempestivo.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla compagnia assicuratrice sotto il profilo della violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio di appello, in quanto instaurato con atto di citazione notificato dopo il trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge di conversione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 187 dell'11-8-2012, in attuazione della norma transitoria dettata dall'articolo 54 comma 2 del decreto-
legge n. 83 del 2012.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c., con un orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli
articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel
senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in
considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o
che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017). Ritiene
6 questo Giudice che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha escluso che fosse stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro e della presenza di Parte_1
sul veicolo condotto da ), ma anche le relative doglianze, da cui Controparte_2
peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado.
Prima di esaminare il merito dell'impugnazione deve essere esaminata e disattesa anche l'eccezione di difetto di ius postulandi in capo al procuratore costituito per l'appellante che è stata sollevata da sotto il profilo della Controparte_1
mancata produzione in giudizio dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado contenente la procura ad litem rilasciata da al suo difensore e della Parte_1
mancata autenticazione della sottoscrizione apposta dall'attrice in primo grado in calce al mandato conferito al suo procuratore.
Quanto al primo aspetto, nel fascicolo di parte di relativo al Parte_1
giudizio di primo grado prodotto al n. 5 nel fascicolo di parte dell'appellante risulta allegato l'atto di citazione a margine del quale è stato rilasciato da Pt_1
il mandato ad litem in favore dell'avv. Ida Lettieri.
[...]
Quanto all'autentica della sottoscrizione apposta dalla parte in calce al mandato,
se è vero che la sottoscrizione del difensore per autentica della sottoscrizione apposta da in calce al mandato non risulta apposta subito dopo la Parte_1
suddetta sottoscrizione del conferente, è anche vero che l'avv. Ida Lettieri ha sottoscritto l'atto di citazione a margine del quale è stato conferito il mandato difensivo dall'attrice e secondo il consolidato e condivisibile orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità l'articolo 83 terzo comma c.p.c., nella parte in
cui richiede per la procura speciale alle liti conferita in calce o a margine di
determinati atti la certificazione da parte del difensore dell'autografia della
7 sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato..sia quando la firma si trovi
subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica” o “vera”) sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura
del testo del documento nel quale il mandato si inserisce (Corte di cassazione n.
25032 del 2005 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 28004 del 2021).
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 594/2020 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 11-12-2020,
con la quale il Giudice di prime cure, all'esito del giudizio risarcitorio instaurato dal traportato sul veicolo Mitsubishi AJ di proprietà di , condotto _3
da e assicurato per la RCA presso ha Controparte_2 Controparte_1
rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'attrice sul presupposto che non fosse stata fornita dalla danneggiata la prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata.
ha allegato a fondamento della domanda risarcitoria proposta di Parte_1
essere rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre viaggiava come terzo trasportato a bordo dell'autovettura Mitsubishi AJ condotta da P_
, di proprietà di e assicurata per la RCA con
[...] _3 Controparte_1
richiamando soltanto nell'atto di appello l'articolo 141 del Codice delle
[...]
assicurazioni quale riferimento normativo applicabile.
La compagnia assicuratrice ha eccepito l'improponibilità della domanda diretta proposta dal terzo trasportato ai sensi dell'articolo 141 del Codice delle assicurazioni sotto il profilo del coinvolgimento nel sinistro di un unico veicolo.
L'articolo 141 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di fornire al terzo trasportato danneggiato in un sinistro stradale uno strumento di tutela snello ed efficace in attuazione del suddetto principio vulneratus ante omnia reficiendus,
consente allo stesso di ottenere il risarcimento dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, nei limiti del massimale minimo di legge, salva
8 l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito.
La ratio della norma, quindi, è quella di privilegiare in tema di allocazione del rischio l'interesse del terzo trasportato ad avvalersi di uno strumento di tutela snello ed aggiuntivo, che gli consente di rivolgersi al soggetto a lui sicuramente noto (assicuratore del vettore) e lo esonera dall'onere della prova circa la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente: il terzo trasportato ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno, nei limiti del massimale minimo di legge, dall'assicuratore del vettore, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (accertamento che è differito alla fase successiva di rivalsa fra le compagnie assicuratrici) sulla base della dimostrazione del mero nesso di causalità fra la circolazione del veicolo assicurato e l'evento lesivo nel senso che può limitarsi a dimostrare che si è verificato un incidente nel quale è rimasto coinvolto il veicolo assicurato sul quale egli viaggiava come terzo trasportato.
La prevalente giurisprudenza di legittimità con orientamento che è stato confermato da una recente pronuncia delle Sezioni Unite e che appare condivisibile, in quanto conforme al dettato normativo, esclude che il terzo trasportato possa ricorrere all'azione diretta ex articolo 141 del Codice delle assicurazioni al di fuori delle ipotesi in cui nel sinistro siano stati coinvolti, pur in mancanza di una collisione, almeno due veicoli (in tal senso Corte di cassazione n. 25033 del 2019, Corte di cassazione n. 17963 del 2021 e Corte di cassazione
Sezioni Unite n. 35318 del 2022).
A tale conclusione si perviene sulla base della valorizzazione del tenore letterale della norma dettata dall'articolo 141, che al comma 1 consente al terzo di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” e ai commi 3 e 4 prevede che l'impresa di assicurazione del responsabile civile possa intervenire
9 nel giudizio ed estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo del vettore, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, e che l'assicuratore che ha pagato abbia diritto di rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile: il riferimento testuale ad una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro e a due diverse imprese di assicurazione non ha valenza meramente descrittiva, ma costituisce un indice significativo della volontà del legislatore di circoscrivere l'esperibilità dell'azione diretta ex articolo 141 del Codice delle assicurazioni all'ipotesi di coinvolgimento nell'incidente di almeno due veicoli.
Al dato testuale si aggiunge, poi, un'argomentazione di natura logica: se la norma in questione assicura una tutela rafforzata al terzo trasportato, in quanto gli consente di ottenere il risarcimento del danno indipendentemente dall'accertamento della responsabilità del sinistro, la cui ricostruzione potrebbe ritardare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria, non vi sarebbe ragione di ammettere il ricorso alla tutela rafforzata e celere ivi prevista nel caso in cui il veicolo coinvolto nell'incidente sia soltanto quello sul quale viaggiava il danneggiato.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi inammissibile l'azione diretta esercitata dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore nel caso in cui sia rimasto coinvolto nell'incidente soltanto il veicolo sul quale il danneggiato viaggiava.
D'altra parte, però, posto che la previsione della tutela rafforzata apprestata dall'articolo 141 del Codice delle assicurazioni non ha privato il terzo trasportato della possibilità di esercitare l'azione diretta ordinaria nei confronti dell'assicuratore e del responsabile civile prevista dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni, come può desumersi dallo stesso dettato normativo (l'articolo
141 prevede la possibilità per l'assicuratore del responsabile civile di intervenire volontariamente nel giudizio, riconoscendo la responsabilità del proprio
10 assicurato, e consente al terzo trasportato di chiedere all'assicuratore del responsabile civile il risarcimento del danno eccedente il massimale minimo previsto dalla legge), né della possibilità di esercitare l'azione risarcitoria ordinaria disciplinata dall'articolo 2054 c.c. nei confronti del responsabile civile
(si vedano sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 2008 e la sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 2008) e posto che - in attuazione del principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e del principio della ragionevole durata del processo - nel caso in cui manchino i presupposti per il ricorso alla tutela rafforzata prevista dall'articolo 141 il Giudice deve verificare se il danneggiato abbia espressamente rifiutato di avvalersi delle azioni risarcitorie ordinarie, quanto meno in via subordinata (in tal senso in motivazione Corte di cassazione Sezioni Unite n. 35318 del 2022 e Corte di cassazione n. 17963 del
2021), occorre valutare in concreto se la domanda risarcitoria proposta dal terzo trasportato, rimasto danneggiato in un sinistro nel quale è stato coinvolto soltanto il veicolo del vettore, possa essere ricondotta o meno al paradigma dell'azione diretta ex articolo 144 del Codice delle assicurazioni.
Premesso che nel caso che ci occupa sulla qualificazione giuridica della domanda non si è formato il giudicato implicito, non avendo il Giudice di prime cure proceduto ad un esplicito inquadramento della domanda risarcitoria proposta da
, occorre evidenziare che l'attrice in primo grado ha allegato Parte_1
nell'atto introduttivo del giudizio che l'autovettura di proprietà di _3
sulla quale era trasportata, mentre procedeva in Via Madonna del Carmine di
Potenza, era uscita fuori strada a causa di un'erronea manovra del conducente;
pertanto, una volta allegati dal danneggiato, trasportato sull'unico veicolo coinvolto nel sinistro, il danno e il nesso di causalità con l'incidente, oltre che la responsabilità del vettore nella causazione del sinistro, la domanda dallo stesso proposta debba essere qualificata come azione diretta ex articolo 144 del Codice
11 delle assicurazioni.
Tanto premesso, nel merito l'appello proposto da appare infondato Parte_1
e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Nella sentenza impugnata il Giudice di pace ha ritenuto che l'attrice in primo grado, sulla quale gravava il relativo onus probandi, non abbia fornito la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, dal momento che, da un lato, in assenza di elementi di riscontro, la mancata comparizione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale deferitogli non Controparte_2
poteva assumere la valenza di ficta confessio e, dall'altro, i testi escussi nel corso del giudizio, in quanto terzi trasportati sullo stesso veicolo sul quale l'attrice avrebbe viaggiato al momento del sinistro, erano incapaci a deporre ai sensi dell'articolo 246 c.p.c.
lamenta che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto Parte_1
delle seguenti emergenze processuali: il comportamento processuale tenuto dal proprietario e dal conducente del veicolo sul quale viaggiava, che erano rimasti contumaci e, pertanto, non avevano contestato i fatti allegati a fondamento della domanda, l'esito dell'interrogatorio formale deferito al convenuto P_
, che non si era presentato per renderlo, le deposizioni rese dai testi escussi
[...]
nel corso del giudizio e le risultanze della documentazione in atti (modulo di constatazione amichevole di incidente, sottoscritto dal conducente del veicolo,
referto del Pronto soccorso e dichiarazioni rese da all'incaricato Controparte_2
della compagnia assicuratrice).
Quanto al primo aspetto, sebbene sul punto il Giudice di pace non abbia argomentato in modo esplicito, occorre rilevare che elementi di prova in ordine alle modalità dell'incidente e alla presenza di sul veicolo condotto Parte_1
da non potevano essere desunti dal comportamento processuale Controparte_2
tenuto da entrambi i convenuti, che non si era costituiti in giudizio e, quindi, non
12 avevano contestato i fatti allegati dall'attrice a fondamento della domanda.
Infatti, la contumacia del convenuto rappresenta un dato neutro sul piano processuale, non rende incontestati i fatti principale allegati dalla controparte,
essendo subordinata l'operatività del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. alla costituzione in giudizio della parte interessata (stante l'esplicito riferimento ivi contenuto alla “parte costituita”), non introduce alcuna deroga all'ordinario regime di riparto dell'onere probatorio e non costituisce neanche un comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116 primo comma c.p.c. al fine di trarne argomenti di prova ai danni della parte contumace (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 14860 del 2013 e nello stesso senso ex
plurimis Corte di cassazione n. 42035 del 2021).
Pertanto, correttamente il Giudice di pace ha trascurato in sede di valutazione del materiale probatorio a sua disposizione il dato neutro della contumacia del proprietario e del conducente del veicolo.
Anche la mancata comparizione del convenuto a rendere Controparte_2
l'interrogatorio formale deferitogli dall'attrice in primo grado sulla dinamica del sinistro e sulla presenza di sul veicolo è stato correttamente Parte_1
valutata dal Giudice di primo grado: infatti, la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito dall'altra parte o la mancata comparizione a rendere l'interrogatorio costituisce sul piano probatorio un elemento rimesso al libero apprezzamento del Giudice, che può negare ad esso rilevanza se non risulta suffragato dal concorso di altre risultanze processuali.
L'articolo 232 c.p.c. prevede che se la parte non si presenta o rifiuta di
rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni elemento di prova,
può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio: l'inciso contenuto nella norma in esame “valutato ogni altro elemento di prova” induce a ritenere che alla mancata comparizione della parte cui sia stato deferito interrogarlo
13 formale o alla mancata risposta l'articolo 232 c.p.c., a differenza della corrispondente disposizione del codice abrogato (articolo 218 del codice di procedura civile del 1985), non ricollega l'effetto automatico di una ficta
confessio dei fatti capitolati, non imponendo, pertanto, al Giudice di considerare tale comportamento come piena prova dei fatti dedotti, ma consente al Giudice di valutare i fatti oggetto dell'interrogatorio unitamente ad altri elementi istruttori che ex se non siano idonei a fornire piena prova dei fatti controversi (Corte di cassazione n. 6769 del 1982; Corte di cassazione n. 4796 del 1988, Corte di cassazione n. 1805 del 1996 e Corte di cassazione n. 11233 del 1997).
Dal momento che nel caso che ci occupa dall'istruttoria svolta non erano emersi elementi di prova sufficienti a suffragare la ricostruzione della dinamica dell'incidente descritta dalla danneggiata nell'atto introduttivo del giudizio e la sua qualità di trasportata articolata nei capitoli di prova sui quali il conducente del veicolo avrebbe dovuto essere interrogato, appare condividibile il mancato riconoscimento, da parte del Giudice di prime cure, di alcuna valenza sul piano probatorio al suddetto comportamento processuale tenuto dal convenuto contumace.
Correttamente, poi, il Giudice di pace ha ritenuto inutilizzabile ai fini della decisione - a fronte della specifica eccezione tempestivamente sollevata da
[...]
non essendo la stessa incapacità rilevabile di ufficio (si veda Controparte_1
in tal senso Corte di cassazione Sezioni Unite n. 9456 del 2023) - la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio a mezzo dei testimoni Testimone_1
e , in quanto incapaci a deporre ai sensi dell'articolo 246 c.p.c. Testimone_2
I testi e hanno dichiarato di essere trasportati sul Testimone_2 Testimone_1
veicolo condotto da , unitamente a , al momento Controparte_2 Parte_1
del sinistro e di avere riportato a causa dell'incidente riportato lesioni personali;
mentre il teste ha riferito di non essere stato risarcito, nonostante Testimone_2
14 l'azione risarcitoria intrapresa, il teste ha dichiarato di avere Testimone_1
ottenuto il risarcimento del danno dall'assicurazione (si vedano le dichiarazioni rese da e riportate nel verbale di udienza del 5-2-2020 e la Testimone_2
deposizione resa da e riportata nel verbale di udienza del 16-9- Testimone_1
2020): l'interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio cui fa riferimento l'articolo 246 c.p.c. e che rende il testimone incapace a deporre si identifica con l'interesse a proporre la domanda o a contraddirvi e la giurisprudenza di legittimità, con orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, è concorde nel ritenere che il soggetto che è rimasto danneggiato in un sinistro stradale deve ritenersi titolare di un interesse non di mero fatto, ma giuridicamente rilevante, in quanto concreto ed attuale, all'esito della lite e, quindi, incapace a deporre anche nell'ipotesi in cui il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno sia prescritto o estinto (per adempimento del relativo obbligo ad opera del responsabile o per rinuncia..), in quanto egli conserva l'interesse ad intervenire nel giudizio da altri promosso contro il potenziale responsabile per far valere il diritto al risarcimento dei danni a decorso occulto o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento
(Corte di cassazione n. 19121 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n.
12660 del 2018, Corte di cassazione n. 19258 del 2015), sicchè il Giudice di pace ha correttamente ritenuto entrambi i testi escussi incapaci a deporre, con la precisazione che nessuna rilevanza può essere attribuita, al fine di escludere la suddetta incapacità in capo al trasportato , rimasto danneggiato nel Testimone_1
sinistro, alla circostanza riferita dallo stesso testimone dell'integrale risarcimento del danno subito nell'incidente per cui è causa.
Quanto alle prove documentali, sebbene il Giudice di pace non abbia motivato sul punto, ritiene questo Giudice che dalle stesse non possa ricavarsi la prova dei fatti
15 costitutivi della domanda risarcitoria e che, pertanto, la relativa doglianza sollevata dall'appellante debba essere disattesa.
In relazione al modulo di constatazione amichevole di incidente, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 143 secondo comma del Decreto legislativo n. 209 del 2005, che attribuisce al suddetto documento, ove sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, l'efficacia di prova presuntiva iuris tantum, salva la prova contraria fornita dall'assicuratore, che l'incidente si è verificato nelle circostanze,
con le modalità e con le conseguenze ivi descritte.
Pertanto, nell'ipotesi in cui in seguito al sinistro i conducenti abbiano sottoscritto il modello CAI e indicato in esso la dinamica dell'incidente e le conseguenze che ne sono derivate, opera a carico dell'assicuratore una presunzione relativa di veridicità delle relative risultanze, che può essere superata soltanto con l'acquisizione della prova contraria.
La presunzione iuris tantum di veridicità prevista dall'articolo 143 del Decreto
legislativo n. 209 del 2005, però, in quanto incentrata sulla concorde allegazione,
ad opera delle parti interessate, della dinamica dell'incidente e delle relative conseguenze, presuppone che il modulo di constatazione amichevole di incidente sia redatto in caso di scontro fra due o più veicoli e sia sottoscritto dai relativi conducenti, laddove nel caso che ci occupa il documento inerisce ad un sinistro nel quale è rimasto coinvolto un unico veicolo, sicchè deve essere esclusa l'operatività della presunzione relativa di veridicità prevista dall'articolo 143 del
Decreto legislativo n. 209 del 2005 e al modulo in atti non è riconducibile alcuna efficacia di prova nei confronti dell'assicuratore e del responsabile civile e, in realtà, neanche nei confronti del conducente del veicolo, quale confessione stragiudiziale resa alla parte, in quanto non contiene il riconoscimento di fatti sfavorevoli al dichiarante in ordine alla riconducibilità al suo comportamento del
16 verificarsi del sinistro: infatti, nel suddetto modulo, come nella Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di appello, riferisce che la perdita di controllo dell'autovettura da lui condotta sarebbe stata imputabile alle condizioni del manto stradale e non alla sua condotta di guida negligente o imprudente (si veda il modulo di constatazione amichevole depositato al n. 13 nel fascicolo di parte dell'attrice relativo al giudizio di primo grado prodotto sub 5 nel fascicolo di parte appellante relativo al giudizio di appello).
lamenta, poi, che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente Parte_1
omesso di valutare le emergenze del referto redatto dal Pronto soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza e le dichiarazioni spontanee di contenuto confessorio rese dal conducente del veicolo, . Controparte_2
Quanto al referto redatto in data 13-2-2017 dal sanitario in servizio presso il
Pronto soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza (si veda il documento prodotto al n. 9 nel fascicolo di parte dell'attrice in primo grado allegato al n. 5 nel fascicolo di parte dell'appellante relativo al giudizio di primo grado), ad esso nessuna valenza sul piano probatorio appare riconducibile né quanto alla dinamica del sinistro né quanto alla presenza di sul veicolo, essendo la sua Parte_1
efficacia probatoria privilegiata circoscritta ai fatti accertati direttamente dal medico e, quindi, all'esito degli accertamenti specialistici effettuati e non estensibile alle dichiarazioni rese dal paziente circa la riconducibilità delle lesioni lamentate ad uno specifico fatto dannoso.
Invece, le dichiarazioni spontanee rese da sono state prodotte da Controparte_2
soltanto unitamente all'atto di appello (si veda il documento Parte_1
prodotto al n. 3 nel fascicolo di parte dell'appellante) e dall'appellato P_
al momento della sua costituzione nel giudizio di appello (si veda il
[...]
17 documento prodotto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e, quindi,
non sono utilizzabili ai fini della decisione.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 345 terzo comma c.p.c. nella formulazione introdotta dall'articolo 46 diciottesimo comma della legge n. 69 del 2009 con la modifica apportata dall'articolo 54 primo comma lettera 0b) del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, che ha soppresso la possibilità di deroga al divieto di produzione di nuovi documenti in appello nel caso in cui il Collegio li ritenga indispensabili per la decisione della causa, posto che il presente giudizio è stato introdotto in primo grado dopo l'entrata in vigore della suddetta riforma, sicchè
opera il divieto di produrre nuovi documenti in appello, salvo che la parte
dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per
causa ad essa non imputabile.
Infine, deve essere esaminata la valenza che può essere attribuita alle dichiarazioni rese nel corso del giudizio di appello dall'appellato , Controparte_2
che si è costituito in giudizio ed ha sostanzialmente aderito alla domanda risarcitoria proposta in primo grado da , dichiarando che nelle Parte_1
circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado egli era alla guida dell'autovettura Mitsubishi AJ sulla quale viaggiava quale trasportata quando, a causa del fondo stradale Parte_1
viscido, era uscito fuori strada.
Ritiene questo Giudice che alla descrizione della dinamica del sinistro contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, nella quale l'appellato riferisce che la perdita di controllo dell'autovettura da lui condotta sarebbe stata imputabile alle condizioni del manto stradale e non alla sua condotta di guida negligente o imprudente, non sia riconducibile efficacia di confessione giudiziale, in quanto non contiene il riconoscimento di fatti sfavorevoli al dichiarante in ordine alla
18 riconducibilità al suo comportamento del verificarsi del sinistro.
In ogni caso, anche se si volesse attribuire alle suddette ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata dall'appellato nel giudizio di appello efficacia di confessione giudiziale, in quanto relative a fatti sfavorevoli al dichiarante contenute in uno scritto difensivo che reca anche la sottoscrizione della parte a margine dell'atto, la domanda proposta dall'appellante nei confronti dell'assicuratore non potrebbe essere accolta in adesione all'orientamento consolidato seguito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di efficacia della confessione resa da uno dei litisconsorti facoltativi nel caso di azione diretta esercitata dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, del responsabile civile e del conducente del veicolo, secondo il quale, premesso che in tal caso il conducente è litisconsorte facoltativo, la confessione dallo stesso resa ha valore di prova legale nei confronti del confitente, ma non nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore, in quanto il primo non ha il potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo ad altri distinti soggetti del rapporto processuale (si veda in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 8458 del
2004).
Alla luce delle suesposte considerazioni, anche se con le precisazioni e le integrazioni del percorso argomentativo seguito dal Giudice di pace, l'appello proposto da appare infondato e deve essere rigettato. Parte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo Giudice che nei rapporti fra l'appellante, da un lato, e e Controparte_1 P_
, dall'altro, in considerazione della integrazione in questa sede del percorso
[...]
argomentativo seguito dal Giudice di prime cure, ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensarle interamente fra le parti.
Invece nei rapporti fra l'appellante e l'appellata la mancata _3
costituzione in giudizio della parte vittoriosa rende ultronea la pronuncia sulle
19 spese del giudizio in applicazione del principio, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la condanna alle spese processuali
a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una
diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere
un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo
diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace
vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha
sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Corte di cassazione n. 7361 del
2023).
Al rigetto dell'appello consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1
quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 7-1-2021, da avverso la sentenza n. Parte_1
594/2020 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 11-12-2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa interamente le spese del giudizio di appello nei rapporti fra Pt_1
, da un lato, e e , dall'altro;
[...] Controparte_1 Controparte_2
20 - nulla per le spese nei rapporti fra l'appellante e l'appellata ; _3
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002.
Potenza, 4-6-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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