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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/12/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente Estensore Dott. Franco Davini - Consigliere Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa di appello contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 2878 del 7 novembre 2024, pubblicata il 13.11.2024 emessa dal Tribunale di Genova, Sesta Sezione Civile nel procedimento n.
2611/2022 R.G.A.C.,
promossa da:
(P.I. P.IVA 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1
LV IS e dall'avv. Giovanna Oreste
Appellante -
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano (C.F/P.I. P.IVA_2 Controparte_1
Guerriero e dall'avv. Francesca Reggianini
Appellata -
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, “NEL MERITO: Accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati e per quanto rilevabile d'ufficio, il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2878 del Tribunale di Genova del 7 novembre 2024 pubblicata il 13.11.2024 – rep. n. 3007/2024 del
13.11.2024, per tutti i motivi esposti con il presente atto e per quelli indicati nelle conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione e precisate con memoria 183 c. 6 c.c. I termine e che di seguito si riportano: a) in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Genova per esser competente ex artt. 19 e 20 cpc il Tribunale di Cosenza a conoscere la controversia per cui è causa, con conseguente annullamento della sentenza n. 2878/ 2024 e revoca del decreto ingiuntivo n. 400/2022, R.G. n. 933/2022; b) nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che l' non è debitrice di alcuna Parte 1
somma nei confronti di controparte per tutte le motivazioni articolate nell'atto di opposizione e nelle note autorizzate oltre che nel presente atto, e quivi ripetute e trascritte e, in accoglimento dell'atto di appello annullare la sentenza n. 2878/2024 e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare e/o revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 400/2022, R.G. n. 933/2022, con ogni conseguenziale statuizione di legge;
c) dichiarare, comunque, non dovuti gli interessi moratori di cui al D.Lgs 231/2002 e gli interessi ex art. 1284 c.
4. c.c. per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con riforma della statuizione sulle spese legali e condanna al pagamento delle spese per il doppio grado del giudizio." Con riserva di ogni altro diritto, azione e ragione.
Per l'appellata: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Genova n° 2878/2024 del 7/11/2024 pubblicata il
13/11/2024, RG 2611/2022. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio".
FATTO 1. La causa ha per oggetto l'opposizione proposta dalla Parte_1
(d'ora in avanti anche contro il decreto ingiuntivo n. 400/2020 emesso in favore Parte_2
per € 288.620,00 per fatture insolute, di cui € 159.205,29 per servizi di Controparte_2
e forniture di reagenti di analisi cliniche, € 129.415,67 a titolo di note di debito per interessi moratori su ritardati pagamenti di altro materiale sempre relativo ad analisi cliniche. Il decreto
Parte ingiuntivo condannava altresì la al pagamento degli interessi come da domanda, oltre spese processuali.
2. L'opponente eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale di Genova a favore del
Tribunale di Cosenza, luogo dove ha la propria sede legale ex art. 19 c.p.c., nonché luogo in cui
è sorta l'obbligazione e/o dove avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Secondo l'opponente il Tribunale di Cosenza sarebbe stato il foro esclusivamente competente, altresì, quale luogo della sede della tesoreria deputata al pagamento ex art. 5, comma 1 d.l. 25 novembre 1989 n. 382, conv. in l. 25 gennaio 1990 n. 8.
3. Nel merito, eccepiva l'assenza dei requisiti per la concessione del decreto ingiuntivo mancando la prova della sussistenza del contratto rispetto al quale le fatture erano state emesse, la cui forma scritta era richiesta ad substantiam e all'esito di una procedura di evidenza pubblica,
l'assenza della prova del ritardo dei pagamenti nonché dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni. Rispetto alla somma di € 129.415,67 inseriti nella nota di debito, deduceva l'assenza di prova del ritardo del pagamento delle prestazioni e della data di scadenza del pagamento delle prestazioni. Inoltre, deduceva l'avvenuto pagamento in corso di causa di talune fatture oggetto di ingiunzione per l'importo di € 120.401,61 come da ordinativo prodotto. Per il resto delle fatture azionate, ribadiva l'assenza di prova sull'esistenza di un contratto a monte, contestava l'applicabilità della normativa sulle transazioni commerciali, di cui al D.lgs. n. 231/2002 ritenendo che quelle eseguite dalla parte opposta non fossero transazioni commerciali.
dando atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa 4. Si costituiva Controparte_1 "
di € 120.401,61. Affermava la competenza del Tribunale di Genova che era il luogo di Parte conclusione del contratto, ossia la sede di Controparte_1 chiedeva la condanna della al pagamento della restante parte del capitale e delle ulteriori somme di cui al decreto ingiuntivo.
5. La sentenza di primo grado, previa dichiarazione di competenza del Tribunale di Genova, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, dava atto del pagamento parziale da parte dell'opponente, revocava il decreto ingiuntivo oggetto del giudizio e dichiarava la prescrizione Parte di una parte del credito;
condannava quindi la a corrispondere alla Controparte_2
€ 38.803,68 su cui erano fatti decorrere gli interessi ex d.lgs. 231/2002, nonché a corrispondere, sulla somma già pagata gli interessi determinati ex d.lgs. 231/2002; condannava altresì
l'opponente al pagamento in favore della CP_2 della somma di € 126.561,17.
6. Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello la Parte_2 Parte
7. Con il primo motivo di appello, la riproponeva l'eccezione di incompetenza per territorio. Parte
8. Con il secondo motivo di appello la lamentava che il Tribunale avesse applicato gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sulla somma pagata di 120.401,61, impugnava la condanna al pagamento di € 38.803,68 oltre interessi ex medesimo decreto e la condanna al pagamento di € 126.561,00 di cui alle note di debito. Rispetto all'importo di 120.401,61, riteneva non potersi applicare la disciplina d.lgs. 231/2002 non trattandosi di transazioni commerciali. Inoltre, riteneva che i contratti alla base delle richieste delle CP_2
Parte fossero nulli: secondo la per i contratti conclusi dalle Aziende sanitarie, data la loro natura di ODP, si doveva procedere a una gara pubblica in qualità di amministrazione aggiudicatrice e i contratti dovevano essere conclusi in forma scritta richiesta ad substantiam. Mancando un contratto valido alla base, non erano dovute, secondo l'appellante, le somme oggetto di sorte capitale e quelle pretese a titolo di interessi. Rispetto alla condanna al pagamento di €
38.803,68 riproponeva l'argomento secondo cui mancava la conclusione di un contratto valido. Parte Affermava, peraltro, che non era stata dimostrata la volontà dell' di concludere i contratti
in quanto la volontà di concludere tali contratti non era stata manifestata da un soggetto munito di potere rappresentativo e quindi in grado di vincolare l'amministrazione. Gli atti in questione, infatti, non provengono dall'organo investito della rappresentanza legale dell'ente, ma dai singoli responsabili di settore. Parte 9. Con il terzo motivo di appello, la contestava la condanna al pagamento di €126.561,17 relativa alle note di debito di interessi moratori. Riteneva infatti che la somma traesse origine da fatture per note di debito di interessi predisposte unilateralmente dalla controparte che nulla provavano sulla fondatezza del credito perché non erano stati prodotti i contratti alla base.
Inoltre, affermava, pur a voler ritenere esistente il contratto, comunque non era stata data prova della avvenuta esecuzione delle prestazioni.
Parte 10. Con il quarto motivo di appello, la lamentava la erronea valutazione in ordine alla propria soccombenza.
che chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. 11. Si costituiva la Controparte_2
12. Con ordinanza del 21.11.2025 la causa era trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il primo motivo di appello, relativo alla questione di competenza, deve essere rigettato dovendosi dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Genova.
Il luogo in cui vi è l'ufficio della tesoreria dell'ente debitore ha natura di foro non esclusivo. Come stabilito dalla Corte di Cassazione "secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, il principio secondo cui, nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.lgs. n. 77 del 1995, in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento;
inoltre, pur non venendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principio si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario (Cass., ord., 7/05/2012, n. 6882; Cass. 25/05/2005, n. 11016; con l'ordinanza
12/01/2015, n. 270 questa Corte ha pure precisato che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, le norme di contabilità degli enti pubblici che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, pur valendo ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis anche in deroga alle regole dell'art. 1182 cod. civ., non rendono tale foro esclusivo, né inderogabile (Cass., ord., 20/08/2003, n. 12289; Cass. 30/08/2004, n. 17424; Cass. 8/02/2007, n. 2758; Cass., ord., 7/05/2012, n. 6882), ma esso rappresenta soltanto un foro concorrente con gli altri applicabili ai sensi degli artt. 19 e 20 cod. proc. civ. (Cass., ord.,
12/04/2005, n. 7514); pertanto, il creditore di un'amministrazione comunale che intenda agire in giudizio per la tutela del suo credito non perde il diritto di scelta previsto dall'art. 20 cod. proc. civ., tra il forum solutionis, che si radica nel luogo ove si trova la Tesoreria comunale, il forum contractus, nel quale l'obbligazione è sorta (v. su tale specifico punto, Cass., 12 aprile 2005, n.
7514; Cass., 30/08/2004, n. 17424 e Cass. 14/06/1995, n. 6691)" (Cass., Sez. VI, 21.11.2018, n.
1121).
Invero, il suddetto foro è concorrente con quello di Genova, indicato esattamente come luogo di conclusione del contratto.
Infatti, parte delle fatture azionate nel monitorio traggono origine da gare di licitazioni privata: in seguito alla pubblicazione del bando di gara, la CP_2 aveva presentato offerte (presenti
Parte agli atti) e la con comunicazioni successive (tutte prodotte in primo grado) aveva comunicato l'aggiudicazione. Nel caso di specie, il luogo di conclusione del contratto è dove chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. La ricezione dell'avvenuta aggiudicazione
è quindi avvenuta presso la sede di in Genova, dove quindi è stato concluso il CP_2
contratto ex art. 1326 c.c.
In ogni caso il Tribunale di Genova era competente perché forum destinatae solutionis, dove il creditore, ossia la aveva la sua sede. Quindi il richiamo è all'art. 1182 co. 3 c.c.CP_2
secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Per gli altri crediti oggetto di ingiunzione il Tribunale di Genova era comunque competente in base alla disciplina della connessione per cumulo di domande ex art. 104 c.p.c.
Nel merito l'appello deve essere rigettato.
Con riferimento al secondo motivo, è stata dimostrata la debenza della sorte capitale per € Parte 38.803,68. Ciò in quanto tra la sono stati validamente conclusi contratti di e la CP_2
fornitura.
Si ritiene, infatti, correttamente osservata la forma contrattuale stabilita ad substantiam.
Giova in merito ricordare che tale forma contrattuale adottata è pienamente legittima ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, che sancisce che "I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali". Ciò è stato peraltro più volte confermato anche dalle pronunce della Suprema per laCorte la quale ha affermato che: "Il requisito della forma scritta, richiesta "ad substantiam", stipulazione dei contratti della P.A., nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17, r.d. n. 2440 del 1923." (Cass. Civ. Sez. I, 27/10/2017, n.25631).
Premessa la validità dei contratti oggetto di causa, la ha diritto al pagamento della CP_3
restante sorte capitale di € 38.803,68. La prova della debenza si trae dalle produzioni documentali
Parte del primo grado e cioè: fatture, estratti autentici notarili, ordini di materiale provenienti dalla e documenti di trasporto attestanti la consegna della merce, offerte della CP_2 e comunicazioni di aggiudicazione.
In merito alla mancata produzione delle delibere di aggiudicazione e la non provenienza della documentazione da parte di un organo munito di poteri rappresentativi si afferma quanto segue.
L'eccezione della non riferibilità al legale rappresentate è tardiva. In ogni caso, sul punto, si rileva Parte che la documentazione è riferibile alla perché firmata dal presidente facente funzioni della
Parte Unità operativa complessa acquisizione beni e servizi, una struttura organizzativa interna dell' deputata alla gestione degli approvvigionamenti.
In merito alla debenza degli interessi nella misura più elevata ex d.lgs. 231/2002, questi sono dovuti sia sulla somma già pagata di € 120.401,61 che su quella ancora dovuta di 38.803,68 perché
l'oggetto del contratto rientra nel concetto di "transazioni commerciali", trattandosi di servizi e forniture, quindi tipiche transazioni commerciali. Stando infatti al dettato normativo, sono transazioni commerciali “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo" e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge con evidenza che tutte le fatture azionate hanno ad oggetto proprio la consegna di merci o prestazioni di servizi.
Gli interessi così determinati sono dovuti dalla domanda al saldo.
Quanto al terzo motivo di appello, deve essere rigettato e si ritiene dovuta la somma di €126.561,17 la cui debenza è dimostrata dalla allegazione delle specifiche di tutte le fatture, la loro scadenza, la data di avvenuto pagamento in ritardo, giorni di ritardo, tasso di interesse applicato, con importo per Parte ogni fattura. La inoltre, non ha contestato la debenza di tali somme, avendo contestato solo il Parte ha pagato le somme dovute e non titolo contrattuale posto che, peraltro, in corso di rapporto, la ha mai contestato le asserite mancanze di consegna del materiale.
La somma è dovuta con applicazione dell'interesse ex 1284 comma 4 dalla domanda giudiziale sino al saldo.
Rispetto al quarto motivo, anche alla luce di quanto affermato, il Tribunale ha correttamente applicato il principio della soccombenza nella liquidazione delle spese del primo grado del giudizio.
Stante quanto premesso, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado del giudizio devono essere poste interamente a carico della parte appellante, in virtù del principio della soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
P.Q.M.
definitamente pronunciando nella causa di appello contro la sentenza del Tribunale di Genova n.
2878 del 7 novembre 2024, pubblicata il 13.11.2024 emessa dal Tribunale di Genova, Sesta Sezione
Civile, nel procedimento n. 2611/2022 R.G.A.C., promossa da:
Parte_1
Appellante -
[...]
Controparte_1
Appellata - così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 8.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Genova, 30 novembre 2025
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Francesca Fondacone
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Marcello Castiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente Estensore Dott. Franco Davini - Consigliere Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa di appello contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 2878 del 7 novembre 2024, pubblicata il 13.11.2024 emessa dal Tribunale di Genova, Sesta Sezione Civile nel procedimento n.
2611/2022 R.G.A.C.,
promossa da:
(P.I. P.IVA 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1
LV IS e dall'avv. Giovanna Oreste
Appellante -
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano (C.F/P.I. P.IVA_2 Controparte_1
Guerriero e dall'avv. Francesca Reggianini
Appellata -
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, “NEL MERITO: Accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati e per quanto rilevabile d'ufficio, il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2878 del Tribunale di Genova del 7 novembre 2024 pubblicata il 13.11.2024 – rep. n. 3007/2024 del
13.11.2024, per tutti i motivi esposti con il presente atto e per quelli indicati nelle conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione e precisate con memoria 183 c. 6 c.c. I termine e che di seguito si riportano: a) in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Genova per esser competente ex artt. 19 e 20 cpc il Tribunale di Cosenza a conoscere la controversia per cui è causa, con conseguente annullamento della sentenza n. 2878/ 2024 e revoca del decreto ingiuntivo n. 400/2022, R.G. n. 933/2022; b) nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che l' non è debitrice di alcuna Parte 1
somma nei confronti di controparte per tutte le motivazioni articolate nell'atto di opposizione e nelle note autorizzate oltre che nel presente atto, e quivi ripetute e trascritte e, in accoglimento dell'atto di appello annullare la sentenza n. 2878/2024 e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare e/o revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 400/2022, R.G. n. 933/2022, con ogni conseguenziale statuizione di legge;
c) dichiarare, comunque, non dovuti gli interessi moratori di cui al D.Lgs 231/2002 e gli interessi ex art. 1284 c.
4. c.c. per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con riforma della statuizione sulle spese legali e condanna al pagamento delle spese per il doppio grado del giudizio." Con riserva di ogni altro diritto, azione e ragione.
Per l'appellata: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Genova n° 2878/2024 del 7/11/2024 pubblicata il
13/11/2024, RG 2611/2022. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio".
FATTO 1. La causa ha per oggetto l'opposizione proposta dalla Parte_1
(d'ora in avanti anche contro il decreto ingiuntivo n. 400/2020 emesso in favore Parte_2
per € 288.620,00 per fatture insolute, di cui € 159.205,29 per servizi di Controparte_2
e forniture di reagenti di analisi cliniche, € 129.415,67 a titolo di note di debito per interessi moratori su ritardati pagamenti di altro materiale sempre relativo ad analisi cliniche. Il decreto
Parte ingiuntivo condannava altresì la al pagamento degli interessi come da domanda, oltre spese processuali.
2. L'opponente eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale di Genova a favore del
Tribunale di Cosenza, luogo dove ha la propria sede legale ex art. 19 c.p.c., nonché luogo in cui
è sorta l'obbligazione e/o dove avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Secondo l'opponente il Tribunale di Cosenza sarebbe stato il foro esclusivamente competente, altresì, quale luogo della sede della tesoreria deputata al pagamento ex art. 5, comma 1 d.l. 25 novembre 1989 n. 382, conv. in l. 25 gennaio 1990 n. 8.
3. Nel merito, eccepiva l'assenza dei requisiti per la concessione del decreto ingiuntivo mancando la prova della sussistenza del contratto rispetto al quale le fatture erano state emesse, la cui forma scritta era richiesta ad substantiam e all'esito di una procedura di evidenza pubblica,
l'assenza della prova del ritardo dei pagamenti nonché dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni. Rispetto alla somma di € 129.415,67 inseriti nella nota di debito, deduceva l'assenza di prova del ritardo del pagamento delle prestazioni e della data di scadenza del pagamento delle prestazioni. Inoltre, deduceva l'avvenuto pagamento in corso di causa di talune fatture oggetto di ingiunzione per l'importo di € 120.401,61 come da ordinativo prodotto. Per il resto delle fatture azionate, ribadiva l'assenza di prova sull'esistenza di un contratto a monte, contestava l'applicabilità della normativa sulle transazioni commerciali, di cui al D.lgs. n. 231/2002 ritenendo che quelle eseguite dalla parte opposta non fossero transazioni commerciali.
dando atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa 4. Si costituiva Controparte_1 "
di € 120.401,61. Affermava la competenza del Tribunale di Genova che era il luogo di Parte conclusione del contratto, ossia la sede di Controparte_1 chiedeva la condanna della al pagamento della restante parte del capitale e delle ulteriori somme di cui al decreto ingiuntivo.
5. La sentenza di primo grado, previa dichiarazione di competenza del Tribunale di Genova, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, dava atto del pagamento parziale da parte dell'opponente, revocava il decreto ingiuntivo oggetto del giudizio e dichiarava la prescrizione Parte di una parte del credito;
condannava quindi la a corrispondere alla Controparte_2
€ 38.803,68 su cui erano fatti decorrere gli interessi ex d.lgs. 231/2002, nonché a corrispondere, sulla somma già pagata gli interessi determinati ex d.lgs. 231/2002; condannava altresì
l'opponente al pagamento in favore della CP_2 della somma di € 126.561,17.
6. Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello la Parte_2 Parte
7. Con il primo motivo di appello, la riproponeva l'eccezione di incompetenza per territorio. Parte
8. Con il secondo motivo di appello la lamentava che il Tribunale avesse applicato gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sulla somma pagata di 120.401,61, impugnava la condanna al pagamento di € 38.803,68 oltre interessi ex medesimo decreto e la condanna al pagamento di € 126.561,00 di cui alle note di debito. Rispetto all'importo di 120.401,61, riteneva non potersi applicare la disciplina d.lgs. 231/2002 non trattandosi di transazioni commerciali. Inoltre, riteneva che i contratti alla base delle richieste delle CP_2
Parte fossero nulli: secondo la per i contratti conclusi dalle Aziende sanitarie, data la loro natura di ODP, si doveva procedere a una gara pubblica in qualità di amministrazione aggiudicatrice e i contratti dovevano essere conclusi in forma scritta richiesta ad substantiam. Mancando un contratto valido alla base, non erano dovute, secondo l'appellante, le somme oggetto di sorte capitale e quelle pretese a titolo di interessi. Rispetto alla condanna al pagamento di €
38.803,68 riproponeva l'argomento secondo cui mancava la conclusione di un contratto valido. Parte Affermava, peraltro, che non era stata dimostrata la volontà dell' di concludere i contratti
in quanto la volontà di concludere tali contratti non era stata manifestata da un soggetto munito di potere rappresentativo e quindi in grado di vincolare l'amministrazione. Gli atti in questione, infatti, non provengono dall'organo investito della rappresentanza legale dell'ente, ma dai singoli responsabili di settore. Parte 9. Con il terzo motivo di appello, la contestava la condanna al pagamento di €126.561,17 relativa alle note di debito di interessi moratori. Riteneva infatti che la somma traesse origine da fatture per note di debito di interessi predisposte unilateralmente dalla controparte che nulla provavano sulla fondatezza del credito perché non erano stati prodotti i contratti alla base.
Inoltre, affermava, pur a voler ritenere esistente il contratto, comunque non era stata data prova della avvenuta esecuzione delle prestazioni.
Parte 10. Con il quarto motivo di appello, la lamentava la erronea valutazione in ordine alla propria soccombenza.
che chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. 11. Si costituiva la Controparte_2
12. Con ordinanza del 21.11.2025 la causa era trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il primo motivo di appello, relativo alla questione di competenza, deve essere rigettato dovendosi dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Genova.
Il luogo in cui vi è l'ufficio della tesoreria dell'ente debitore ha natura di foro non esclusivo. Come stabilito dalla Corte di Cassazione "secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, il principio secondo cui, nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.lgs. n. 77 del 1995, in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento;
inoltre, pur non venendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principio si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario (Cass., ord., 7/05/2012, n. 6882; Cass. 25/05/2005, n. 11016; con l'ordinanza
12/01/2015, n. 270 questa Corte ha pure precisato che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, le norme di contabilità degli enti pubblici che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, pur valendo ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis anche in deroga alle regole dell'art. 1182 cod. civ., non rendono tale foro esclusivo, né inderogabile (Cass., ord., 20/08/2003, n. 12289; Cass. 30/08/2004, n. 17424; Cass. 8/02/2007, n. 2758; Cass., ord., 7/05/2012, n. 6882), ma esso rappresenta soltanto un foro concorrente con gli altri applicabili ai sensi degli artt. 19 e 20 cod. proc. civ. (Cass., ord.,
12/04/2005, n. 7514); pertanto, il creditore di un'amministrazione comunale che intenda agire in giudizio per la tutela del suo credito non perde il diritto di scelta previsto dall'art. 20 cod. proc. civ., tra il forum solutionis, che si radica nel luogo ove si trova la Tesoreria comunale, il forum contractus, nel quale l'obbligazione è sorta (v. su tale specifico punto, Cass., 12 aprile 2005, n.
7514; Cass., 30/08/2004, n. 17424 e Cass. 14/06/1995, n. 6691)" (Cass., Sez. VI, 21.11.2018, n.
1121).
Invero, il suddetto foro è concorrente con quello di Genova, indicato esattamente come luogo di conclusione del contratto.
Infatti, parte delle fatture azionate nel monitorio traggono origine da gare di licitazioni privata: in seguito alla pubblicazione del bando di gara, la CP_2 aveva presentato offerte (presenti
Parte agli atti) e la con comunicazioni successive (tutte prodotte in primo grado) aveva comunicato l'aggiudicazione. Nel caso di specie, il luogo di conclusione del contratto è dove chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. La ricezione dell'avvenuta aggiudicazione
è quindi avvenuta presso la sede di in Genova, dove quindi è stato concluso il CP_2
contratto ex art. 1326 c.c.
In ogni caso il Tribunale di Genova era competente perché forum destinatae solutionis, dove il creditore, ossia la aveva la sua sede. Quindi il richiamo è all'art. 1182 co. 3 c.c.CP_2
secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Per gli altri crediti oggetto di ingiunzione il Tribunale di Genova era comunque competente in base alla disciplina della connessione per cumulo di domande ex art. 104 c.p.c.
Nel merito l'appello deve essere rigettato.
Con riferimento al secondo motivo, è stata dimostrata la debenza della sorte capitale per € Parte 38.803,68. Ciò in quanto tra la sono stati validamente conclusi contratti di e la CP_2
fornitura.
Si ritiene, infatti, correttamente osservata la forma contrattuale stabilita ad substantiam.
Giova in merito ricordare che tale forma contrattuale adottata è pienamente legittima ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, che sancisce che "I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali". Ciò è stato peraltro più volte confermato anche dalle pronunce della Suprema per laCorte la quale ha affermato che: "Il requisito della forma scritta, richiesta "ad substantiam", stipulazione dei contratti della P.A., nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17, r.d. n. 2440 del 1923." (Cass. Civ. Sez. I, 27/10/2017, n.25631).
Premessa la validità dei contratti oggetto di causa, la ha diritto al pagamento della CP_3
restante sorte capitale di € 38.803,68. La prova della debenza si trae dalle produzioni documentali
Parte del primo grado e cioè: fatture, estratti autentici notarili, ordini di materiale provenienti dalla e documenti di trasporto attestanti la consegna della merce, offerte della CP_2 e comunicazioni di aggiudicazione.
In merito alla mancata produzione delle delibere di aggiudicazione e la non provenienza della documentazione da parte di un organo munito di poteri rappresentativi si afferma quanto segue.
L'eccezione della non riferibilità al legale rappresentate è tardiva. In ogni caso, sul punto, si rileva Parte che la documentazione è riferibile alla perché firmata dal presidente facente funzioni della
Parte Unità operativa complessa acquisizione beni e servizi, una struttura organizzativa interna dell' deputata alla gestione degli approvvigionamenti.
In merito alla debenza degli interessi nella misura più elevata ex d.lgs. 231/2002, questi sono dovuti sia sulla somma già pagata di € 120.401,61 che su quella ancora dovuta di 38.803,68 perché
l'oggetto del contratto rientra nel concetto di "transazioni commerciali", trattandosi di servizi e forniture, quindi tipiche transazioni commerciali. Stando infatti al dettato normativo, sono transazioni commerciali “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo" e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge con evidenza che tutte le fatture azionate hanno ad oggetto proprio la consegna di merci o prestazioni di servizi.
Gli interessi così determinati sono dovuti dalla domanda al saldo.
Quanto al terzo motivo di appello, deve essere rigettato e si ritiene dovuta la somma di €126.561,17 la cui debenza è dimostrata dalla allegazione delle specifiche di tutte le fatture, la loro scadenza, la data di avvenuto pagamento in ritardo, giorni di ritardo, tasso di interesse applicato, con importo per Parte ogni fattura. La inoltre, non ha contestato la debenza di tali somme, avendo contestato solo il Parte ha pagato le somme dovute e non titolo contrattuale posto che, peraltro, in corso di rapporto, la ha mai contestato le asserite mancanze di consegna del materiale.
La somma è dovuta con applicazione dell'interesse ex 1284 comma 4 dalla domanda giudiziale sino al saldo.
Rispetto al quarto motivo, anche alla luce di quanto affermato, il Tribunale ha correttamente applicato il principio della soccombenza nella liquidazione delle spese del primo grado del giudizio.
Stante quanto premesso, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado del giudizio devono essere poste interamente a carico della parte appellante, in virtù del principio della soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
P.Q.M.
definitamente pronunciando nella causa di appello contro la sentenza del Tribunale di Genova n.
2878 del 7 novembre 2024, pubblicata il 13.11.2024 emessa dal Tribunale di Genova, Sesta Sezione
Civile, nel procedimento n. 2611/2022 R.G.A.C., promossa da:
Parte_1
Appellante -
[...]
Controparte_1
Appellata - così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 8.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Genova, 30 novembre 2025
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Francesca Fondacone
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Marcello Castiglione