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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR AP RE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 17-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 2045 dell'anno 2020
OGGETTO
Differenze retributive
TRA
, rappr.to e difeso dall'Avv. Michele Marra Parte_1 C.F._1
(cf ), giusto mandato rilasciato su foglio separato dal ricorso C.F._2 introduttivo telematico, elett.te dom.to presso il suo studio. ricorrente
E
Controparte_1
(C.F./P.I. ), in p.l.r.p.t. Direttore Generale Dott. P.IVA_1 Controparte_2 elett.te dom.to presso la sede legale dell'Ente in Caserta (CE) alla Via F. Palasciano, snc, rapp.ta e dif.sa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Chiara Di Biase
(C.F. ) dall'Avv. Antimo D'Alessandro (C.F. C.F._3
) e ME NO (cod. fisc.: C.F._4 C.F._5 che la rappresentano e difendono giusta procure in atti. resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 23-03-2020, il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva riconoscersi il pagamento della somma di euro 14.102,20 a titolo di differenze retributive non percepite negli ultimi 5 anni di lavoro fino al collocamento in pensione … sempre in relazione a quanto sopra esposto, dichiarare il 1 diritto del lavoratore ad ottenere l'ulteriore importo di euro 28.204,40 a titolo di risarcimento del danno patito in relazione al mancato accantonamento di tali somme sui contributi degli ultimi dieci anni da versare al fondo pensionistico e quindi a titolo di danno subito dal lavoratore che percepisce per tale inadempimento una pensione inferiore … condannarsi l'AORN di Caserta al pagamento della somma complessiva di euro 42.306,60
a titolo di differenze economiche e retributive per euro 14.102,20 ed a titolo di risarcimento danni per la somma di euro 28.204,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria…
A fondamento della domanda, il ricorrente assumeva di essere stato assunto con la qualifica di “Infermiere Generico” e di avere sempre rivestito tale ruolo;
di essere stato collocato in Cat. C a far data dal 01.01.2005, con qualifica di “Infermiere Generico
Esperto”; di essere stato collocato in quiescenza con inquadramento in Cat. C livello economico C1 del corrispondente CCNL Comparto Sanità; che la AORN convenuta aveva errato nel calcolo della retribuzione a lui spettante, posto che dalle buste paga emergeva una differenza tra voci fisse tra somma lorda mensile percepita pari ad euro
1.875,20 rispetto alla somma effettivamente spettante di euro 2.077,56 con una differenza mensile spettante al ricorrente pari ad euro 201,46 al mese che moltiplicata per 14 mensilità annuali determina un importo complessivo non versato di euro
2.2.820,14 e moltiplicato per gli ultimi 5 anni una retribuzione dovuta pari ad euro
14.102,20 oltre interessi e rivalutazione;
assumeva inoltre di aver subìto un danno quantificato in €.28.204,40 quale contribuzione oramai prescritta e non versata e quindi quale risarcimento danno sul montante previdenziale e pensionistico spettantegli.
Si costituiva l'AORN convenuta, eccependo con varie argomentazioni l'infondatezza della domanda – in subordine, eccependo la prescrizione delle somme asseritamente dovute - di cui chiedeva il rigetto.
A seguito di vari rinvii della causa, disposti dal precedente magistrato titolare del procedimento, a seguito del suo trasferimento presso altro Ufficio Giudiziario, questo
Presidente, nell'ottica della definizione dei giudizi con pendenza ultratriennale, ne disponeva la riassegnazione a sé medesimo.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è infondata e va respinta.
Il CCNL Comparto Sanità relativo al triennio 2016 – 2018 con l'Allegata Tabella B introduce i nuovi valori del trattamento economico costituto da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dalle fasce retributive. 2 Parte ricorrente era inquadrato nella Categoria C – Livello Economico C/1 e, considerato quanto previsto dalla Tabella in allegato al Contratto Collettivo, la retribuzione globale annua spettante al Sig. per 12 mensilità, a cui aggiungere la Pt_1
13°, è fissata nell'importo di:
a) € 21.069,48 dal 01.01.2016 al 01.01.2017;
b) € 21.253,08 dal 01.01.2017 al 01.04.2018;
c) € 21.753,48 dal 04.01.2018 alla data di cessazione del rapporto.
Dalla produzione documentale versata in atti emerge che il ricorrente ha percepito per il mese di Maggio 2018, ossia la mensilità che utilizza per verificare la correttezza delle erogazioni, uno stipendio base di € 1.624,15 a cui l'Azienda ha provveduto a sommare le seguenti voci accessorie:
a) € 13,11 per Indennità Vacanza Contrattuale (cd. IVC);
b) € 71,53 per valore comune indennità di qualificazione professionale;
c) € 52,61 per fascia retributiva superiore;
d) € 36,45 per R.I.A.;
e) € 14,63 per incremento R.I.A.
Dunque, così come disposto dalla Tabella B richiamata, per la posizione economica
C/1 e con decorrenza dal 01.04.2018, lo stipendio tabellare calcolato su 12 mensilità è pari ad € 21.753,48 comprensivi dello stipendio tabellare, dal valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dalle fasce retributive.
Il raffronto matematico della busta paga del e dei valori economici di cui al Pt_1
CCNL di Categoria consente di affermare la correttezza e la legittimità della condotta dell'azienda convenuta, come da calcoli che seguono:
- € 21.753,48 suddivisi per 12 mensilità sono pari ad € 1.812,79 dal 01.04.2018;
- l'importo di € 1.812,79 è onnicomprensivo delle voci accessorie indicate ai punti supra b), c), ossia dello stipendio tabellare, del valore comune della ex indennità di qualificazione e della fascia retributiva;
- gli importi corrispondenti alle voci summenzionate, pari ad € 71,53 per valore comune indennità di qualificazione professionale e ad € 52,61 per fascia retributiva superiore, devono essere detratti dalla cifra onnicomprensiva di € 1.812,79 che, matematicamente, diviene pari ad € 1.688,75 (a far data dal 01.04.2018); all'importo di € 1.688,75 (ottenuto dal frazionamento per 12 di € 21.753,48 – rif.
Tabella B CCNL) devono essere sommati € 13,11 (indennità di vacanza contrattuale conglobata – rif. Tabella C CCNL) per un totale di €.1.699,37 ossia quanto già
3 corrisposto al in busta paga (cfr. buste paga Giugno 2018 e successive). Pt_1
Per contro, il ricorrente, fa riferimento ai valori indicati nella Tabella C allegata al
CCNL di Categoria, che sono già incrementati della indennità di vacanza contrattuale poiché inglobata nell'importo annuo predeterminato contrattualmente, assume di avere diritto (nuovamente) a somme in realtà già corrisposte.
Infatti, la “Tabella B” definisce il trattamento economico spettante a ciascuna categoria e/o posizione, precisando le annualità di riferimento e specificando che i valori inclusi negli importi (lordi) indicati sono costituti dallo stipendio tabellare, dal valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dalle fasce retributive a cui deve aggiungersi l'indennità di vacanza contrattuale.
La “Tabella C” invece determina il trattamento economico spettante a ciascuna categoria e/o posizione, precisando le annualità di riferimento e specificando che dal
2010 nello stipendio tabellare e nelle fasce retributive è già conglobata anche la ex indennità di qualificazione professionale (cd. IVC).
Quindi parte ricorrente ha semplicemente operato una errata sommatoria delle singole voci stipendiali accessorie (fisse) cumulandole con il trattamento economico già comprensivo delle stesse come in precedenza indicato, pervenendo alla conclusione della spettanza di incrementi che in realtà, alla stregua dei valori di cui alla Tabella B già gli sono stati riconosciuti.
Alla stregua delle considerazioni espresse, nulla è dovuto al ricorrente sulla base della domanda come formulata;
di conseguenza alcun danno da omessa contribuzione può ritenersi verificato alla stregua della correttezza delle erogazioni retributive operate dalla AORN convenuta. Pertanto la domanda va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' Pt_1 Controparte_1
, con ricorso depositato in data 23-03-2020, così provvede:
[...]
• Rigetta la domanda;
• Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi €.1.200,00
Santa Maria Capua Vetere 17-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR AP RE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 17-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 2045 dell'anno 2020
OGGETTO
Differenze retributive
TRA
, rappr.to e difeso dall'Avv. Michele Marra Parte_1 C.F._1
(cf ), giusto mandato rilasciato su foglio separato dal ricorso C.F._2 introduttivo telematico, elett.te dom.to presso il suo studio. ricorrente
E
Controparte_1
(C.F./P.I. ), in p.l.r.p.t. Direttore Generale Dott. P.IVA_1 Controparte_2 elett.te dom.to presso la sede legale dell'Ente in Caserta (CE) alla Via F. Palasciano, snc, rapp.ta e dif.sa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Chiara Di Biase
(C.F. ) dall'Avv. Antimo D'Alessandro (C.F. C.F._3
) e ME NO (cod. fisc.: C.F._4 C.F._5 che la rappresentano e difendono giusta procure in atti. resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 23-03-2020, il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva riconoscersi il pagamento della somma di euro 14.102,20 a titolo di differenze retributive non percepite negli ultimi 5 anni di lavoro fino al collocamento in pensione … sempre in relazione a quanto sopra esposto, dichiarare il 1 diritto del lavoratore ad ottenere l'ulteriore importo di euro 28.204,40 a titolo di risarcimento del danno patito in relazione al mancato accantonamento di tali somme sui contributi degli ultimi dieci anni da versare al fondo pensionistico e quindi a titolo di danno subito dal lavoratore che percepisce per tale inadempimento una pensione inferiore … condannarsi l'AORN di Caserta al pagamento della somma complessiva di euro 42.306,60
a titolo di differenze economiche e retributive per euro 14.102,20 ed a titolo di risarcimento danni per la somma di euro 28.204,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria…
A fondamento della domanda, il ricorrente assumeva di essere stato assunto con la qualifica di “Infermiere Generico” e di avere sempre rivestito tale ruolo;
di essere stato collocato in Cat. C a far data dal 01.01.2005, con qualifica di “Infermiere Generico
Esperto”; di essere stato collocato in quiescenza con inquadramento in Cat. C livello economico C1 del corrispondente CCNL Comparto Sanità; che la AORN convenuta aveva errato nel calcolo della retribuzione a lui spettante, posto che dalle buste paga emergeva una differenza tra voci fisse tra somma lorda mensile percepita pari ad euro
1.875,20 rispetto alla somma effettivamente spettante di euro 2.077,56 con una differenza mensile spettante al ricorrente pari ad euro 201,46 al mese che moltiplicata per 14 mensilità annuali determina un importo complessivo non versato di euro
2.2.820,14 e moltiplicato per gli ultimi 5 anni una retribuzione dovuta pari ad euro
14.102,20 oltre interessi e rivalutazione;
assumeva inoltre di aver subìto un danno quantificato in €.28.204,40 quale contribuzione oramai prescritta e non versata e quindi quale risarcimento danno sul montante previdenziale e pensionistico spettantegli.
Si costituiva l'AORN convenuta, eccependo con varie argomentazioni l'infondatezza della domanda – in subordine, eccependo la prescrizione delle somme asseritamente dovute - di cui chiedeva il rigetto.
A seguito di vari rinvii della causa, disposti dal precedente magistrato titolare del procedimento, a seguito del suo trasferimento presso altro Ufficio Giudiziario, questo
Presidente, nell'ottica della definizione dei giudizi con pendenza ultratriennale, ne disponeva la riassegnazione a sé medesimo.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è infondata e va respinta.
Il CCNL Comparto Sanità relativo al triennio 2016 – 2018 con l'Allegata Tabella B introduce i nuovi valori del trattamento economico costituto da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dalle fasce retributive. 2 Parte ricorrente era inquadrato nella Categoria C – Livello Economico C/1 e, considerato quanto previsto dalla Tabella in allegato al Contratto Collettivo, la retribuzione globale annua spettante al Sig. per 12 mensilità, a cui aggiungere la Pt_1
13°, è fissata nell'importo di:
a) € 21.069,48 dal 01.01.2016 al 01.01.2017;
b) € 21.253,08 dal 01.01.2017 al 01.04.2018;
c) € 21.753,48 dal 04.01.2018 alla data di cessazione del rapporto.
Dalla produzione documentale versata in atti emerge che il ricorrente ha percepito per il mese di Maggio 2018, ossia la mensilità che utilizza per verificare la correttezza delle erogazioni, uno stipendio base di € 1.624,15 a cui l'Azienda ha provveduto a sommare le seguenti voci accessorie:
a) € 13,11 per Indennità Vacanza Contrattuale (cd. IVC);
b) € 71,53 per valore comune indennità di qualificazione professionale;
c) € 52,61 per fascia retributiva superiore;
d) € 36,45 per R.I.A.;
e) € 14,63 per incremento R.I.A.
Dunque, così come disposto dalla Tabella B richiamata, per la posizione economica
C/1 e con decorrenza dal 01.04.2018, lo stipendio tabellare calcolato su 12 mensilità è pari ad € 21.753,48 comprensivi dello stipendio tabellare, dal valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dalle fasce retributive.
Il raffronto matematico della busta paga del e dei valori economici di cui al Pt_1
CCNL di Categoria consente di affermare la correttezza e la legittimità della condotta dell'azienda convenuta, come da calcoli che seguono:
- € 21.753,48 suddivisi per 12 mensilità sono pari ad € 1.812,79 dal 01.04.2018;
- l'importo di € 1.812,79 è onnicomprensivo delle voci accessorie indicate ai punti supra b), c), ossia dello stipendio tabellare, del valore comune della ex indennità di qualificazione e della fascia retributiva;
- gli importi corrispondenti alle voci summenzionate, pari ad € 71,53 per valore comune indennità di qualificazione professionale e ad € 52,61 per fascia retributiva superiore, devono essere detratti dalla cifra onnicomprensiva di € 1.812,79 che, matematicamente, diviene pari ad € 1.688,75 (a far data dal 01.04.2018); all'importo di € 1.688,75 (ottenuto dal frazionamento per 12 di € 21.753,48 – rif.
Tabella B CCNL) devono essere sommati € 13,11 (indennità di vacanza contrattuale conglobata – rif. Tabella C CCNL) per un totale di €.1.699,37 ossia quanto già
3 corrisposto al in busta paga (cfr. buste paga Giugno 2018 e successive). Pt_1
Per contro, il ricorrente, fa riferimento ai valori indicati nella Tabella C allegata al
CCNL di Categoria, che sono già incrementati della indennità di vacanza contrattuale poiché inglobata nell'importo annuo predeterminato contrattualmente, assume di avere diritto (nuovamente) a somme in realtà già corrisposte.
Infatti, la “Tabella B” definisce il trattamento economico spettante a ciascuna categoria e/o posizione, precisando le annualità di riferimento e specificando che i valori inclusi negli importi (lordi) indicati sono costituti dallo stipendio tabellare, dal valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dalle fasce retributive a cui deve aggiungersi l'indennità di vacanza contrattuale.
La “Tabella C” invece determina il trattamento economico spettante a ciascuna categoria e/o posizione, precisando le annualità di riferimento e specificando che dal
2010 nello stipendio tabellare e nelle fasce retributive è già conglobata anche la ex indennità di qualificazione professionale (cd. IVC).
Quindi parte ricorrente ha semplicemente operato una errata sommatoria delle singole voci stipendiali accessorie (fisse) cumulandole con il trattamento economico già comprensivo delle stesse come in precedenza indicato, pervenendo alla conclusione della spettanza di incrementi che in realtà, alla stregua dei valori di cui alla Tabella B già gli sono stati riconosciuti.
Alla stregua delle considerazioni espresse, nulla è dovuto al ricorrente sulla base della domanda come formulata;
di conseguenza alcun danno da omessa contribuzione può ritenersi verificato alla stregua della correttezza delle erogazioni retributive operate dalla AORN convenuta. Pertanto la domanda va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' Pt_1 Controparte_1
, con ricorso depositato in data 23-03-2020, così provvede:
[...]
• Rigetta la domanda;
• Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi €.1.200,00
Santa Maria Capua Vetere 17-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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