CA
Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/06/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone di:
Dott. Alberto Nicola FILARDO Presidente
Dott. Fabrizio COSENTINO Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa BARILLARI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1063 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Nicastro e residente in [...];
(C.F. ), nato il [...] a Parte_2 C.F._2
Cosenza e residente in [...], rappresenti e difesi dall' Avv. Massimiliano Carnovale.
APPELLANTI
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
residente in [...], c.f. , C.F._3 elettivamente domiciliato in Catanzaro, Corso Giuseppe Mazzini, n. 74, presso lo studio dell'avv. Francesco Izzo (c.f. ) C.F._4
APPELLATO
con sede in Lamezia Controparte_2
Terme, Via del Progresso s.n.c., C.F. , in persona del suo P.IVA_1
legale rappresentante protempore, (C.F. Controparte_3
) e (C.F. C.F._5 Controparte_2
), tutte rappresentate e difese, giusta procura C.F._6
allegata ai sensi degli artt. 83, III co. c.p.c. e 10 D.P.R. 123/2001 alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, dall'Avv. Massimo
Manfredonia del Foro di Roma (C.F.: ) ed C.F._7
elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via del Corso n.
4;
APPELLATA
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 CP_3
[...]
APPELLATI
OGGETTO: simulazione contrattuale pag. 2/12 CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Nell'interesse del Sig. con la Parte_1
presente nota di trattazione scritta ci si riporta integralmente a tutti i propri scritti difensivi e nei verbali di udienza.
Si insiste altresì nell'accoglimento del proprio atto di appello e nelle proprie conclusioni che si precisano riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi qui da intendersi integralmente riportati e trascritti e richiamati anche per relationem.
Si chiede il rigetto delle domande, eccezioni e conclusioni avversarie perché inammissibili e irrilevanti.
Si chiede che la causa venga incamerata in decisione con assegnazione dei termini”.
Per Aversa: “L'avv. Francesco Izzo, nell'interesse dell'appellato
, nel riportarsi integralmente al contenuto ed alle Controparte_1
conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, si oppone ad ogni eventuale richiesta avversaria anche a contenuto istruttorio (siccome inammissibile e comunque irrilevante) e precisa le conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposte e chiedendo, comunque, il rigetto integrale dell'appello con tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese e competenze del giudizio”.
Per Azienda Agricola: “L Controparte_2
la Sig.ra e la Sig.ra - in
[...] Controparte_3 Controparte_2
pag. 3/12 ossequio al provvedimento del 10 dicembre 2024, con il quale è stata disposta la trattazione cartolare dell'udienza del 25 febbraio 2025 - nel riportarsi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri precedenti scritti difensivi, precisano le proprie conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta nel presente grado di appello, e segnatamente insistono perché Codesta On.le Corte di
Appello voglia rigettare l'appello proposto dai Sigg. e Pt_1 Pt_2
in quanto inammissibile ed infondato per tutte le ragioni esposte, con vittoria di spese e competenze. Si chiede altresì che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi”.
pag. 4/12
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Con atto notificato 6.4.2016 e Parte_1 Parte_2
citavano in giudizio la sua società Controparte_1 CP_4
e l Controparte_5 Controparte_2
sostenendo che:
- era stato stipulato un contratto preliminare di vendita tra promittente venditore, e promissari Controparte_5 Pt_1 Pt_2
acquirenti;
- il contratto definitivo veniva stipulato, però, tra le eredi
( nelle more decedeva) soci amministratori della CP_5 CP_5
Azienda Agicola LL Cosentini e C. e Controparte_1
acquirente nominato dal , quale persona designata all'acquisto; Pt_1
- tra le parti, in realtà, era intervenuto un accordo simulatorio con obbligo di ritrasferimento del bene dall al e al CP_1 Pt_1 Pt_2
veri acquirenti;
- non aveva adempiuto a tale accordo, mancando di CP_1
provvedere al trasferimento del bene pro quota a e Pt_1 Pt_2
procurando un danno agli attori;
- sussistevano i presupposti per l'accertamento della simulazione dell'atto per interposizione fittizia e per la condanna al risarcimento del danno a carico dell CP_1
In particolare, si sosteneva che i reali acquirenti dovevano essere dichiarati nella misura del 35%, nella misura del 15%, la Pt_1 Pt_2
pag. 5/12 società per il restante 50%, distinguendo tra diverse indicazioni CP_4
particellari.
Diversificata era anche la richiesta risarcitoria, con 288mila euro per e 122mila euro per Pt_1 Pt_2
2.
Il tribunale rigettava la domanda, per difetto di prova.
In tema di accertamento della simulazione di trasferimento di immobili, l'unica prova valutabile è quella scritta, ossia la controdichiarazione (quale patto contestuale aggiunto o contrario al documento traslativo); non è ammissibile né la prova testimoniale, né
l'interrogatorio formale e neppure i documenti presentati (preliminare di vendita, dichiarazione di nomina del terzo acquirente, bonifici bancari, altri contratti conclusi con la medesima parte venditrice), che in ogni caso appaiono equivoci rispetto alla dedotta simulazione relativa e non conducenti sul fatto che la nomina del terzo acquirente sia stata fittizia e non reale.
3.
e propongono appello, per i seguenti motivi: Pt_1 Pt_2
a) carenza di motivazione: la sentenza appare stringata e priva di ragionamento giuridico;
b) il preliminare costituisce la controdichiarazione e il contratto definitivo l'atto simulato;
dal preliminare emerge chiaramente la nomina di un apparente acquirente, ossia l' in luogo degli altri CP_1
due veri acquirenti e , che avrebbero versato il prezzo;
Pt_2 Pt_1
pag. 6/12 c) la simulazione sarebbe comunque provata da altra documentazione (bonifici e missive, altri contratti di compravendita), non valorizzata dal primo giudice.
Gli appellanti in sostanza ripropongono quanto sostenuto in primo grado, sul litisconsorzio necessario (oggi superato perché tutte le parti sono citate in appello), sull'imprescrittibilità dell'azione e sul proprio diritto ad ottenere il trasferimento del bene ed il risarcimento del danno.
Non si è costituita era già Controparte_4 Controparte_5
deceduto, si sono costitute quali Controparte_2 Controparte_3
amministratrici della società azienda agricola ma non in proprio.
4.
L'appello è infondato.
Non è assolutamente contrastata dagli odierni appellante l'annotazione fatta in sentenza, circa l'indispensabilità della prova per iscritto dell'accordo simulatorio, attraverso la c.d. controdichiarazione, necessariamente trilaterale (v. sul punto, da ultimo, Cassazione n.
18049/2022).
Il preliminare non può essere considerato equivalente, essendo in esso presente il solo come contraente, indicando di voler Pt_1
acquistare per sé o per altra persona da nominare un lotto di circa sei ettari, compromesso da in allegato all'atto vi è un Controparte_5
foglio con le firme di , e di quest'ultimo in Pt_1 Pt_2 CP_1
qualità di amministratore unico della società autoindicatisi CP_4
“quali compartecipi ai costi e ai ricavi dell'affare”, senza data e senza pag. 7/12 accettazione del promittente venditore. Al definitivo comparirà il solo in proprio e non quale amministratore della Controparte_1
società, assumendo di aver pagato già in anticipo il prezzo di 40mila euro con bonifico Banca LA di RO, emesso nella stessa data dell'atto; viene riportato anche il codice di riferimento dell'operazione
(CRO).
L'allegato al preliminare non può essere considerato alla stregua di una controdichiarazione, non essendo espressamente dichiarato che, qualora al definitivo comparisse persona diversa dal promissario acquirente, tale atto sarebbe da considerare fittizio. Tra l'altro, nel suo scarno dichiarato, non risultano nemmeno definite le quote dei compartecipi, per come diversificate nell'atto di citazione.
Manca dunque il supporto di una valida controdichiarazione, a sostegno della domanda, essendo necessaria oltretutto l'adesione del terzo contrente, al fine di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente (Cassazione, n.
27189/2024; v. anche Id., n. 22950/2019).
La prova di un accordo simulatorio o di una mera intestazione fiduciaria non può quindi essere raggiunta attraverso l'esibizione di lettere/diffida indirizzate ad rimaste senza risposta, circa gli CP_1
eventuali accordi interni intervenuti tra le parti, in relazione agli interessi coinvolti nell'affare.
Né sono prove univoche i pagamenti effettuati da su Pt_1
conti degli eredi sul presupposto di una simulazione del CP_5
prezzo dichiarato al definitivo stipulato in data 8.11.2005: un bonifico di 21.975,00 euro l'8.11.2005, altro bonifico di 61.974,82 euro del pag. 8/12 16/20.10.2003. Nessuno dei due importi corrisponde al prezzo dichiarato, né alle modalità del pagamento, poiché nell'atto si parla di assegno bancario tratto sulla Banca LA di RO (con indicazione specifica del CRO), mentre il pagamento della prima somma – la sola tra le due che porta la stessa data del rogito, ma priva di indicazione della causale – proviene da un conto acceso presso San
Paolo/Banco di Napoli. Il secondo bonifico è di molto precedente, ponendosi oltre un anno dopo la stipula del compromesso di vendita, e prima di due anni la stipula del definitivo;
il pagamento reca in causale un generico “per pagam. rata terreno in Lamezia Terme”, e potrebbe essere correlato ad un pagamento anticipato da parte di , unico Pt_1
originario promissario acquirente, ma non essendo egli comparso al definitivo, il pagamento di quella somma non può essere prova di un accordo simulatorio, potendo al più essere oggetto di una richiesta restitutoria, ove emergesse la prova del mancato perfezionamento dell'accordo, addebitale al promittente venditore, o ai suoi successori mortis causa. Non è nemmeno escluso che il pagamento possa riferirsi ad altra transazione avvenuta tra le parti, attesa l'esistenza di plurimi contratti di vendita di terreni conclusi tra loro.
D'altro canto, la comunicazione di del Parte_1
18.10.2005, trasmessa al notaio rogante, con indicazione di CP_1
quale soggetto che sarebbe stato presente alla stipula del rogito, avvenuta circa venti giorni dopo, è anch'esso elemento inconsistente, risultando già dal preliminare che riservava di nominare Pt_1
eventuale terza persona per la stipula del definitivo (contratto con persona da nominare).
pag. 9/12 Il contratto per persona da nominare è un normalissimo contratto al cui interno viene inserita una clausola (la cosiddetta nomina successiva>) in forza della quale lo stipulante - colui cioè che firma il contratto - si riserva la facoltà di nominare successivamente un'altra persona (fisica o giuridica), che acquisterà tutti i diritti e i doveri nascenti dal contratto stesso con effetto retroattivo, ossia a partire dalla stipula stessa. Così facendo si evita semplicemente di dover stipulare un secondo contratto per trasferire la proprietà del bene al terzo, con i conseguenti oneri fiscali e notarili del doppio passaggio di proprietà.
Pertanto, la comunicazione effettuata a parte venditrice della persona designata per la stipula del definitivo nulla è in grado di dire sui reali accordi sottostanti alla firma del contratto.
La presenza nella produzione di parte appellante di altri precedenti atti di compravendita di terreni da o dai Controparte_5
suoi figli a e , non indica alcunché sul diverso Pt_2 Pt_1
regolamento dei rapporti tra le parti, né si comprende il motivo per cui successivamente si sia scelta una strada diversa, attraverso una stipula di un preliminare con il solo , e poi al definitivo con Pt_1 CP_1
restando defilato nella vicenda Pt_2
Riassumendo, il patto fiduciario non è provato dalla mera indicazione di persona designata per l'acquisto del bene alla stipula del definitivo;
il pagamento della somma di euro 21.975,00 effettuato nella stessa data del rogito, non copre il costo reale dell'affare e nulla spiega sul contenuto degli accordi intervenuti tra le parti, non potendosi ricorre a congetture non fondate sugli atti di causa;
il pagamento della somma pag. 10/12 di euro 61.974,82 risalente ad ottobre del 2003 con indicazione di pagamento di una rata relativa a , è privo di concreta causale e non si comprende a quale attto di compravendita possa essere riferito, posto che le parti risultano avere intrattenuto vari rapporti nel corso degli anni;
il fatto che fosse legale CP_1
rappresentante della società ancora una volta nulla dice sugli CP_4
accordi intervenuti tra le parti;
così come neutre ed indifferenti a fini probatori appaiono le plurime transazioni intervenute con la famiglia nei precedenti anni 1997, 1999 e 2000. CP_5
5.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo, secondo valore dichiarato (indeterminabile), complessità bassa, le quattro fasi, parametri medi.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'obbligo di versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 1334/2018 emessa il 7.11.2018 dal Tribunale di Lamezia
Terme, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
pag. 11/12 - respinge l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidati i compensi in euro 9.991,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, in favore di e Controparte_1 Controparte_2
ciascuno;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1 quater dpr n. 115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.6. 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone di:
Dott. Alberto Nicola FILARDO Presidente
Dott. Fabrizio COSENTINO Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa BARILLARI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1063 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Nicastro e residente in [...];
(C.F. ), nato il [...] a Parte_2 C.F._2
Cosenza e residente in [...], rappresenti e difesi dall' Avv. Massimiliano Carnovale.
APPELLANTI
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
residente in [...], c.f. , C.F._3 elettivamente domiciliato in Catanzaro, Corso Giuseppe Mazzini, n. 74, presso lo studio dell'avv. Francesco Izzo (c.f. ) C.F._4
APPELLATO
con sede in Lamezia Controparte_2
Terme, Via del Progresso s.n.c., C.F. , in persona del suo P.IVA_1
legale rappresentante protempore, (C.F. Controparte_3
) e (C.F. C.F._5 Controparte_2
), tutte rappresentate e difese, giusta procura C.F._6
allegata ai sensi degli artt. 83, III co. c.p.c. e 10 D.P.R. 123/2001 alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, dall'Avv. Massimo
Manfredonia del Foro di Roma (C.F.: ) ed C.F._7
elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via del Corso n.
4;
APPELLATA
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 CP_3
[...]
APPELLATI
OGGETTO: simulazione contrattuale pag. 2/12 CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Nell'interesse del Sig. con la Parte_1
presente nota di trattazione scritta ci si riporta integralmente a tutti i propri scritti difensivi e nei verbali di udienza.
Si insiste altresì nell'accoglimento del proprio atto di appello e nelle proprie conclusioni che si precisano riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi qui da intendersi integralmente riportati e trascritti e richiamati anche per relationem.
Si chiede il rigetto delle domande, eccezioni e conclusioni avversarie perché inammissibili e irrilevanti.
Si chiede che la causa venga incamerata in decisione con assegnazione dei termini”.
Per Aversa: “L'avv. Francesco Izzo, nell'interesse dell'appellato
, nel riportarsi integralmente al contenuto ed alle Controparte_1
conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, si oppone ad ogni eventuale richiesta avversaria anche a contenuto istruttorio (siccome inammissibile e comunque irrilevante) e precisa le conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposte e chiedendo, comunque, il rigetto integrale dell'appello con tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese e competenze del giudizio”.
Per Azienda Agricola: “L Controparte_2
la Sig.ra e la Sig.ra - in
[...] Controparte_3 Controparte_2
pag. 3/12 ossequio al provvedimento del 10 dicembre 2024, con il quale è stata disposta la trattazione cartolare dell'udienza del 25 febbraio 2025 - nel riportarsi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri precedenti scritti difensivi, precisano le proprie conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta nel presente grado di appello, e segnatamente insistono perché Codesta On.le Corte di
Appello voglia rigettare l'appello proposto dai Sigg. e Pt_1 Pt_2
in quanto inammissibile ed infondato per tutte le ragioni esposte, con vittoria di spese e competenze. Si chiede altresì che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi”.
pag. 4/12
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Con atto notificato 6.4.2016 e Parte_1 Parte_2
citavano in giudizio la sua società Controparte_1 CP_4
e l Controparte_5 Controparte_2
sostenendo che:
- era stato stipulato un contratto preliminare di vendita tra promittente venditore, e promissari Controparte_5 Pt_1 Pt_2
acquirenti;
- il contratto definitivo veniva stipulato, però, tra le eredi
( nelle more decedeva) soci amministratori della CP_5 CP_5
Azienda Agicola LL Cosentini e C. e Controparte_1
acquirente nominato dal , quale persona designata all'acquisto; Pt_1
- tra le parti, in realtà, era intervenuto un accordo simulatorio con obbligo di ritrasferimento del bene dall al e al CP_1 Pt_1 Pt_2
veri acquirenti;
- non aveva adempiuto a tale accordo, mancando di CP_1
provvedere al trasferimento del bene pro quota a e Pt_1 Pt_2
procurando un danno agli attori;
- sussistevano i presupposti per l'accertamento della simulazione dell'atto per interposizione fittizia e per la condanna al risarcimento del danno a carico dell CP_1
In particolare, si sosteneva che i reali acquirenti dovevano essere dichiarati nella misura del 35%, nella misura del 15%, la Pt_1 Pt_2
pag. 5/12 società per il restante 50%, distinguendo tra diverse indicazioni CP_4
particellari.
Diversificata era anche la richiesta risarcitoria, con 288mila euro per e 122mila euro per Pt_1 Pt_2
2.
Il tribunale rigettava la domanda, per difetto di prova.
In tema di accertamento della simulazione di trasferimento di immobili, l'unica prova valutabile è quella scritta, ossia la controdichiarazione (quale patto contestuale aggiunto o contrario al documento traslativo); non è ammissibile né la prova testimoniale, né
l'interrogatorio formale e neppure i documenti presentati (preliminare di vendita, dichiarazione di nomina del terzo acquirente, bonifici bancari, altri contratti conclusi con la medesima parte venditrice), che in ogni caso appaiono equivoci rispetto alla dedotta simulazione relativa e non conducenti sul fatto che la nomina del terzo acquirente sia stata fittizia e non reale.
3.
e propongono appello, per i seguenti motivi: Pt_1 Pt_2
a) carenza di motivazione: la sentenza appare stringata e priva di ragionamento giuridico;
b) il preliminare costituisce la controdichiarazione e il contratto definitivo l'atto simulato;
dal preliminare emerge chiaramente la nomina di un apparente acquirente, ossia l' in luogo degli altri CP_1
due veri acquirenti e , che avrebbero versato il prezzo;
Pt_2 Pt_1
pag. 6/12 c) la simulazione sarebbe comunque provata da altra documentazione (bonifici e missive, altri contratti di compravendita), non valorizzata dal primo giudice.
Gli appellanti in sostanza ripropongono quanto sostenuto in primo grado, sul litisconsorzio necessario (oggi superato perché tutte le parti sono citate in appello), sull'imprescrittibilità dell'azione e sul proprio diritto ad ottenere il trasferimento del bene ed il risarcimento del danno.
Non si è costituita era già Controparte_4 Controparte_5
deceduto, si sono costitute quali Controparte_2 Controparte_3
amministratrici della società azienda agricola ma non in proprio.
4.
L'appello è infondato.
Non è assolutamente contrastata dagli odierni appellante l'annotazione fatta in sentenza, circa l'indispensabilità della prova per iscritto dell'accordo simulatorio, attraverso la c.d. controdichiarazione, necessariamente trilaterale (v. sul punto, da ultimo, Cassazione n.
18049/2022).
Il preliminare non può essere considerato equivalente, essendo in esso presente il solo come contraente, indicando di voler Pt_1
acquistare per sé o per altra persona da nominare un lotto di circa sei ettari, compromesso da in allegato all'atto vi è un Controparte_5
foglio con le firme di , e di quest'ultimo in Pt_1 Pt_2 CP_1
qualità di amministratore unico della società autoindicatisi CP_4
“quali compartecipi ai costi e ai ricavi dell'affare”, senza data e senza pag. 7/12 accettazione del promittente venditore. Al definitivo comparirà il solo in proprio e non quale amministratore della Controparte_1
società, assumendo di aver pagato già in anticipo il prezzo di 40mila euro con bonifico Banca LA di RO, emesso nella stessa data dell'atto; viene riportato anche il codice di riferimento dell'operazione
(CRO).
L'allegato al preliminare non può essere considerato alla stregua di una controdichiarazione, non essendo espressamente dichiarato che, qualora al definitivo comparisse persona diversa dal promissario acquirente, tale atto sarebbe da considerare fittizio. Tra l'altro, nel suo scarno dichiarato, non risultano nemmeno definite le quote dei compartecipi, per come diversificate nell'atto di citazione.
Manca dunque il supporto di una valida controdichiarazione, a sostegno della domanda, essendo necessaria oltretutto l'adesione del terzo contrente, al fine di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente (Cassazione, n.
27189/2024; v. anche Id., n. 22950/2019).
La prova di un accordo simulatorio o di una mera intestazione fiduciaria non può quindi essere raggiunta attraverso l'esibizione di lettere/diffida indirizzate ad rimaste senza risposta, circa gli CP_1
eventuali accordi interni intervenuti tra le parti, in relazione agli interessi coinvolti nell'affare.
Né sono prove univoche i pagamenti effettuati da su Pt_1
conti degli eredi sul presupposto di una simulazione del CP_5
prezzo dichiarato al definitivo stipulato in data 8.11.2005: un bonifico di 21.975,00 euro l'8.11.2005, altro bonifico di 61.974,82 euro del pag. 8/12 16/20.10.2003. Nessuno dei due importi corrisponde al prezzo dichiarato, né alle modalità del pagamento, poiché nell'atto si parla di assegno bancario tratto sulla Banca LA di RO (con indicazione specifica del CRO), mentre il pagamento della prima somma – la sola tra le due che porta la stessa data del rogito, ma priva di indicazione della causale – proviene da un conto acceso presso San
Paolo/Banco di Napoli. Il secondo bonifico è di molto precedente, ponendosi oltre un anno dopo la stipula del compromesso di vendita, e prima di due anni la stipula del definitivo;
il pagamento reca in causale un generico “per pagam. rata terreno in Lamezia Terme”, e potrebbe essere correlato ad un pagamento anticipato da parte di , unico Pt_1
originario promissario acquirente, ma non essendo egli comparso al definitivo, il pagamento di quella somma non può essere prova di un accordo simulatorio, potendo al più essere oggetto di una richiesta restitutoria, ove emergesse la prova del mancato perfezionamento dell'accordo, addebitale al promittente venditore, o ai suoi successori mortis causa. Non è nemmeno escluso che il pagamento possa riferirsi ad altra transazione avvenuta tra le parti, attesa l'esistenza di plurimi contratti di vendita di terreni conclusi tra loro.
D'altro canto, la comunicazione di del Parte_1
18.10.2005, trasmessa al notaio rogante, con indicazione di CP_1
quale soggetto che sarebbe stato presente alla stipula del rogito, avvenuta circa venti giorni dopo, è anch'esso elemento inconsistente, risultando già dal preliminare che riservava di nominare Pt_1
eventuale terza persona per la stipula del definitivo (contratto con persona da nominare).
pag. 9/12 Il contratto per persona da nominare è un normalissimo contratto al cui interno viene inserita una clausola (la cosiddetta nomina successiva>) in forza della quale lo stipulante - colui cioè che firma il contratto - si riserva la facoltà di nominare successivamente un'altra persona (fisica o giuridica), che acquisterà tutti i diritti e i doveri nascenti dal contratto stesso con effetto retroattivo, ossia a partire dalla stipula stessa. Così facendo si evita semplicemente di dover stipulare un secondo contratto per trasferire la proprietà del bene al terzo, con i conseguenti oneri fiscali e notarili del doppio passaggio di proprietà.
Pertanto, la comunicazione effettuata a parte venditrice della persona designata per la stipula del definitivo nulla è in grado di dire sui reali accordi sottostanti alla firma del contratto.
La presenza nella produzione di parte appellante di altri precedenti atti di compravendita di terreni da o dai Controparte_5
suoi figli a e , non indica alcunché sul diverso Pt_2 Pt_1
regolamento dei rapporti tra le parti, né si comprende il motivo per cui successivamente si sia scelta una strada diversa, attraverso una stipula di un preliminare con il solo , e poi al definitivo con Pt_1 CP_1
restando defilato nella vicenda Pt_2
Riassumendo, il patto fiduciario non è provato dalla mera indicazione di persona designata per l'acquisto del bene alla stipula del definitivo;
il pagamento della somma di euro 21.975,00 effettuato nella stessa data del rogito, non copre il costo reale dell'affare e nulla spiega sul contenuto degli accordi intervenuti tra le parti, non potendosi ricorre a congetture non fondate sugli atti di causa;
il pagamento della somma pag. 10/12 di euro 61.974,82 risalente ad ottobre del 2003 con indicazione di pagamento di una rata relativa a , è privo di concreta causale e non si comprende a quale attto di compravendita possa essere riferito, posto che le parti risultano avere intrattenuto vari rapporti nel corso degli anni;
il fatto che fosse legale CP_1
rappresentante della società ancora una volta nulla dice sugli CP_4
accordi intervenuti tra le parti;
così come neutre ed indifferenti a fini probatori appaiono le plurime transazioni intervenute con la famiglia nei precedenti anni 1997, 1999 e 2000. CP_5
5.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo, secondo valore dichiarato (indeterminabile), complessità bassa, le quattro fasi, parametri medi.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'obbligo di versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 1334/2018 emessa il 7.11.2018 dal Tribunale di Lamezia
Terme, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
pag. 11/12 - respinge l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidati i compensi in euro 9.991,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, in favore di e Controparte_1 Controparte_2
ciascuno;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1 quater dpr n. 115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.6. 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 12/12