Articolo 8 della Legge 19 aprile 1990, n. 85
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 maggio 1990
Art. 8. 1. Il raccoglitore del gioco del lotto che effettua il versamento dei proventi estrazionali della raccolta oltre il giorno di giovedi' della settimana successiva all'estrazione e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.
2. Non e' punibile il raccoglitore del gioco del lotto che abbia omesso di versare i proventi estrazionali della raccolta in misura non superiore alla meta' della somma dovuta entro il termine di cui al comma 1, quando compia il versamento integrativo entro sette giorni dal ricevimento di apposito avviso dell'ufficio competente.
Entrata in vigore il 12 maggio 1990
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