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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12697 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 23.09.2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(CF ) rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dagli avv.ti Rosalba Tinto e Maria Grazia Pollini presso il cui studio è elettivamente domiciliato, sito in Aversa alla via Corcioni n. 56, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentata difesa dall'Avv. Luigi Maria CP_1 C.F._2
Arzillo preso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in S. Maria C. V. alla via Santagata n. 73, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 23.09.2024 i procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. in data 01.10.2024 esprimeva parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.11.2021 il sig. deduceva che: - in data 01.04.1993 presso Parte_1
il Comune di Teverola, aveva contratto matrimonio concordatario con la sig.ra e che CP_1
Per_ dalla loro unione erano nati due figli, , il 05.06.1994, e il 02.08.1995; - con decreto del Per_1
09.12.2004 depositato in cancelleria in data 13.01.2005 il Tribunale di Santa Maria C.V. aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
-la separazione prevedeva l'assegnazione della casa coniugale al sig. in quanto di proprietà della famiglia dello stesso, l'affido condiviso dei Parte_1
figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre,
l'obbligo per il marito di versare in favore della sig.ra la somma pari ad euro 400,00 a CP_1
titolo di mantenimento dei due figli e la somma pari ad euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie;
- la separazione era durata ininterrottamente;
- i figli erano divenuti economicamente indipendenti, in quanto risultava arruolato nel corpo della Polizia di Stato e viveva stabilmente Per_1
Per_ in Sicilia e la figlia era sposata da diversi anni e risultava dipendente presso un centro estetico sito in Gricignano di Aversa;
- le condizioni economiche di esso istante erano peggiorate, in quanto a fronte di una retribuzione mensile netta, quale dipendente della Polizia Penitenziaria, pari a circa euro 1.300,00 per 13 mensilità, era onerato da una consistente mole di debiti ed in particolare dalla rata pari ad euro 125,00 per la cessione Dynamica retail spa, con scadenza 2026, dalla rata di euro
150,00 per il Prestito Unicredit, inoltre era gravato da una forte posizione debitoria nei confronti di
- la sig.ra pur non avendo mai lavorato né in costanza di matrimonio né CP_2 CP_1
successivamente alla separazione, godeva della casa ove viveva e sicuramente aveva altri cespiti produttivi di reddito.
Pertanto, chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- revocarsi l'obbligo previsto a carico di esso istante di versare il mantenimento per i figli e per la moglie;
- non riconoscere alcun assegno divorzile in favore della moglie.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la sig.ra la quale pur non opponendosi alla CP_1
domanda di divorzio deduceva che: - le condizioni economiche pattuite in sede di separazione erano inadeguate alle effettive esigenze della famiglia;
- il resistente non aveva correttamente ottemperato ai propri obblighi di mantenimento, disinteressandosi dei figli e della moglie ed omettendo di adeguare l'importo dell'assegno di mantenimento secondo gli indici Istat;
- essa resistente, stante l'inadempimento del marito, aveva dovuto azionare diverse procedure esecutive e chiedere il pagamento diretto del mantenimento al datore di lavoro del ricorrente;
- sin dalla separazione essa deducente si era dovuta occupare da sola dei figli e per detto motivo non aveva potuto cercare lavoro, ricevendo aiuto economico da parte dei propri familiari;
- il ricorrente percepiva uno stipendio lordo di euro 3.000,00 pari ad un importo netto di euro 1.700,00; - essa deducente soffriva di patologie ortopediche relative alla schiena, al ginocchio e alla spalla che le causavano lunghe degenze a letto e le rendevano impossibile cercare un lavoro.
Per detti motivi chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e riconoscersi in favore di essa deducente un assegno divorzile pari ad euro 700,00 mensili.
All'esito dell'udienza di comparizione del 18.05.2022 il Presidente f.f., dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con provvedimento del 24.05.2022 emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - revoca l'obbligo del sig. di versare il Parte_1
mantenimento per i figli e;
- dispone che il sig. versi per il mantenimento Per_1 Per_2 Parte_1 della moglie la somma mensile di € 300,00, soggetta a rivalutazione monetaria; quindi, rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore fissando all'uopo l'udienza del 18.01.2023.
Quivi le parti insistevano sulle proprie domande ed eccezioni e concessi i termini di cui all'art. 183,
6 comma, il G.I. con ordinanza del 17.07.2023 ammetteva l'interrogatorio formale deferito dalla resistente nei confronti del ricorrente nei limiti ivi indicati, disattendeva le altre istanze di ammissione delle prove orali articolate dalla parte e disponeva le indagini da parte della GdF sulle effettive condizioni economiche dei coniugi.
Espletata l'attività istruttoria ammessa, all'esito dell'udienza cartolare del 23.09.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M. apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata con decreto n. cron. 144/2005 del Tribunale di Santa Maria C.V. del 13.01.2005.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (il 17.11.2004), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Il Collegio osserva che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti, la registrazione è stata effettuata nella parte I, sicché deve ritenersi che trattasi di matrimonio civile e non già concordatario.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio ritiene che debba essere confermata in via definitiva la Per_ revoca dell'obbligo del ricorrente di concorrere al mantenimento dei figli ed versando Per_1 in favore della resistente la somma mensile di € 400,00, in quanto è indiscusso che gli stessi, oramai maggiorenni, abbiano raggiunto la propria indipendenza economica come dedotto dal ricorrente e non contestato dalla resistete che, invero, non ha avanzato istanze di mantenimento per i figli.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile in favore della moglie, incentrandosi la valutazione della debenza dell'invocato assegno sulla relativa funzione assistenziale.
In via preliminare il Collegio ritiene di dover disattendere l'istanza di ammissione delle prove orali articolate dalla resistente nella memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. in quanto reputa che i capitoli ivi articolati attenevano a circostanze o generiche (A, B, G, K, O), o irrilevanti ai fini della decisione (C,
N), o implicanti valutazioni non demandabili a testi (D, E, F, K, M), o da provare per tabulas (G, H,
I, J, L).
Tanto premesso il Collegio osserva che l'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla
L. n. 74 del 1987 prevede tra l'altro che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Di recente è intervenuta in materia la sentenza della Corte di Cassazione, che il Collegio ritiene di condividere, che alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, così richiedendo l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cass.
SSUU n. 18287/2018).
Le Sezioni Unite hanno confermato che: a) il parametro (della conservazione) del tenore di vita non ha più cittadinanza nel nostro sistema;
b) l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente l'assegno, mentre in passato si poneva l'onere di provare l'insussistenza delle relative condizioni a carico del coniuge potenzialmente obbligato;
c) l'assegno svolge una finalità (anche o principalmente) assistenziale.
Per altro verso, le Sezioni Unite hanno: a) evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell'assegno, nei casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. n. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del 2019); b) le Sezioni Unite non hanno condiviso la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione (quantum debeatur) dell'assegno, in tal modo innovando rispetto al precedente orientamento consolidato, con l'effetto che per l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive devono applicarsi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Da quanto premesso risulta essere stata confermata la imprescindibile finalità assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa.
In tutti i casi in cui l'assegno non sia riconosciuto, non ricorrendo in concreto le condizioni per valorizzare la predetta funzione compensativa, è perché il coniuge richiedente si trova in condizioni di "autosufficienza economica" (cfr. Cass. n. 6386 del 2019).
È opportuno precisare che l'assegno non è comunque dovuto qualora entrambi i coniugi non abbiano mezzi propri adeguati per vivere dignitosamente, pure in presenza di un relativo squilibrio delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
La funzione assistenziale dell'assegno, come si è detto, può anche concorrere con (o essere assorbita dalla) funzione compensativa-perequativa, a determinate condizioni, entrambe costituenti espressione della solidarietà post-coniugale valorizzata dalle Sezioni Unite nella sentenza citata.
Il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma (art. 5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto.
Nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell'assegno nel mutato contesto.
Un esito interpretativo di questo genere si risolverebbe in una imposizione patrimoniale priva di causa, che sarebbe arduo giustificare in nome della solidarietà post-coniugale.
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso concreto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della documentazione allegata e delle risultanze delle indagini eseguite dalla G.d.F., è emerso che il sig. come lavoratore dipendente ha percepito per l'anno d'imposta 2022 (ultima Parte_1
dichiarazione in atti) un reddito lordo di euro 31.919,25, è gravato da una situazione debitoria con l'Agenzia delle Entrate di € 12.293,68, nonché dalle spese mensili di euro 125,00 per la cessione
Dynamica Retail S.P.A. con scadenza 12/2026, di euro 345,00 per prestito Unicredit S.P.A. con scadenza 12/2040 e di euro 225,00 a titolo di recupero obbligatorio don scadenza 05/2025 ( v. gli accertamenti GdF depositati il 07/12/2023, la documentazione relativa alla posizione reddituale e patrimoniale allegata al ricorso introduttivo e alla memoria integrativa ed i cedolini allegati con la seconda memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c.).
La sig.ra invece, risulta proprietaria di 4 appartamenti siti in Teverola e precisamente CP_1 titolare della piena proprietaria dell'immobile ove vive, nonché della comproprietà per la quota di 1/3 di due appartamenti e per la quota di ½ di un altro appartamento, immobili che non risultano produttivi di rendita, inoltre è indiscusso che, allo stato, non svolga attività lavorativa e che durante la vita matrimoniale (durata sino alla separazione del 2004), non ha mai svolto attività lavorativa, mentre risulta documentalmente provato che dopo la sperazione ha lavorato come bracciante agricola per 51 giorni rispettivamente nel 2008, nel 2009 e nel 2010 percependo un reddito in media di circa euro
2.200,00 per ciascun anno e che successivamente ha lavorato come badante per due anni (cfr. estratto allegato dalla G.d.F. e dichiarazioni rese da entrambe le parti in sede presidenziale). Ebbene, alla luce di quanto emerso risulta evidente una disparità tra le parti in ordine alle entrate di cui le stesse possono disporre, posto che il ricorrente svolge stabile attività lavorativa con uno stipendio mensile netto di circa euro 2.000,00, mentre la resistente, munita della sola licenza media, non ha mai svolto attività lavorativa durante il matrimonio e dopo la sperazione ha svolto solo per alcuni anni attività saltuarie come bracciante agricola e badante, senza maturare specifiche professionalità, non riuscendo, quindi a raggiungere una reale autosufficienza economica.
Peraltro, la debenza dell'invocato assegno divorzile è determinata anche dalla considerazione che la resistente è una donna oramai di quasi 54 anni il cui inserimento nel modo del lavoro è reso ancora più difficile dalla mancanza di specifiche professionalità e dalle problematiche ortopediche come documentate da certificati medici in atti (v. certificato relativi agli accertamenti del 2022 alla colonna vertebrale, alle ginocchia e alle braccia) e dalla circostanza che anche dopo la separazione, la stessa ha provveduto in via prevalente alle esigenze dei figli a fronte di un inadempimento del marito dei propri obblighi di concorrere al mantenimento della prole, come risulta dall'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento disposto nei confronti del datore di lavoro del Parte_1
Per detti motivi il Collegio reputa che sussistano i presupposti per rinascere il diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile.
Quanto all'ammontare dell'assegno in questione, alla luce delle condizioni economiche dei coniugi come sopra illustrate e della durata della convivenza coniugale (circa dieci anni fino all'intervento della pronuncia di separazione), tenuto conto che non sono stati offerti elementi per dare corpo alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno stesso, non avendo la ricorrente neppure dedotto di avere rinunciato a “concrete” occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, il Tribunale ritiene congruo prevedere che il sig. sia obbligato a versare a Parte_1
favore della sig.ra a titolo di assegno divorzile, la somma minimale di euro 300,00 mensili, CP_1
somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, il Collegio ritiene che le spese vadano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 01.04.1993 in Giugliano in Campania (Na), tra , nato a [...] il Parte_1 26.03.1970, e nata ad [...] il [...] (Atto n. 2, parte I, S. A, Atti di CP_1
Matrimonio dell'anno 1993);
B) revoca in via definitiva, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo del sig. di Parte_1
Per_ contribuire al mantenimento dei figli ed come stabilito in sede di separazione;
Per_1
C) dispone che il sig. versi alla sig.ra la somma mensile di € Parte_1 CP_1
300,00 a titolo di assegno divorzile, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Giugliano in Campania (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
E) spese compensate.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 28.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12697 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 23.09.2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(CF ) rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dagli avv.ti Rosalba Tinto e Maria Grazia Pollini presso il cui studio è elettivamente domiciliato, sito in Aversa alla via Corcioni n. 56, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentata difesa dall'Avv. Luigi Maria CP_1 C.F._2
Arzillo preso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in S. Maria C. V. alla via Santagata n. 73, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 23.09.2024 i procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. in data 01.10.2024 esprimeva parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.11.2021 il sig. deduceva che: - in data 01.04.1993 presso Parte_1
il Comune di Teverola, aveva contratto matrimonio concordatario con la sig.ra e che CP_1
Per_ dalla loro unione erano nati due figli, , il 05.06.1994, e il 02.08.1995; - con decreto del Per_1
09.12.2004 depositato in cancelleria in data 13.01.2005 il Tribunale di Santa Maria C.V. aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
-la separazione prevedeva l'assegnazione della casa coniugale al sig. in quanto di proprietà della famiglia dello stesso, l'affido condiviso dei Parte_1
figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre,
l'obbligo per il marito di versare in favore della sig.ra la somma pari ad euro 400,00 a CP_1
titolo di mantenimento dei due figli e la somma pari ad euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie;
- la separazione era durata ininterrottamente;
- i figli erano divenuti economicamente indipendenti, in quanto risultava arruolato nel corpo della Polizia di Stato e viveva stabilmente Per_1
Per_ in Sicilia e la figlia era sposata da diversi anni e risultava dipendente presso un centro estetico sito in Gricignano di Aversa;
- le condizioni economiche di esso istante erano peggiorate, in quanto a fronte di una retribuzione mensile netta, quale dipendente della Polizia Penitenziaria, pari a circa euro 1.300,00 per 13 mensilità, era onerato da una consistente mole di debiti ed in particolare dalla rata pari ad euro 125,00 per la cessione Dynamica retail spa, con scadenza 2026, dalla rata di euro
150,00 per il Prestito Unicredit, inoltre era gravato da una forte posizione debitoria nei confronti di
- la sig.ra pur non avendo mai lavorato né in costanza di matrimonio né CP_2 CP_1
successivamente alla separazione, godeva della casa ove viveva e sicuramente aveva altri cespiti produttivi di reddito.
Pertanto, chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- revocarsi l'obbligo previsto a carico di esso istante di versare il mantenimento per i figli e per la moglie;
- non riconoscere alcun assegno divorzile in favore della moglie.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la sig.ra la quale pur non opponendosi alla CP_1
domanda di divorzio deduceva che: - le condizioni economiche pattuite in sede di separazione erano inadeguate alle effettive esigenze della famiglia;
- il resistente non aveva correttamente ottemperato ai propri obblighi di mantenimento, disinteressandosi dei figli e della moglie ed omettendo di adeguare l'importo dell'assegno di mantenimento secondo gli indici Istat;
- essa resistente, stante l'inadempimento del marito, aveva dovuto azionare diverse procedure esecutive e chiedere il pagamento diretto del mantenimento al datore di lavoro del ricorrente;
- sin dalla separazione essa deducente si era dovuta occupare da sola dei figli e per detto motivo non aveva potuto cercare lavoro, ricevendo aiuto economico da parte dei propri familiari;
- il ricorrente percepiva uno stipendio lordo di euro 3.000,00 pari ad un importo netto di euro 1.700,00; - essa deducente soffriva di patologie ortopediche relative alla schiena, al ginocchio e alla spalla che le causavano lunghe degenze a letto e le rendevano impossibile cercare un lavoro.
Per detti motivi chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e riconoscersi in favore di essa deducente un assegno divorzile pari ad euro 700,00 mensili.
All'esito dell'udienza di comparizione del 18.05.2022 il Presidente f.f., dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con provvedimento del 24.05.2022 emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - revoca l'obbligo del sig. di versare il Parte_1
mantenimento per i figli e;
- dispone che il sig. versi per il mantenimento Per_1 Per_2 Parte_1 della moglie la somma mensile di € 300,00, soggetta a rivalutazione monetaria; quindi, rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore fissando all'uopo l'udienza del 18.01.2023.
Quivi le parti insistevano sulle proprie domande ed eccezioni e concessi i termini di cui all'art. 183,
6 comma, il G.I. con ordinanza del 17.07.2023 ammetteva l'interrogatorio formale deferito dalla resistente nei confronti del ricorrente nei limiti ivi indicati, disattendeva le altre istanze di ammissione delle prove orali articolate dalla parte e disponeva le indagini da parte della GdF sulle effettive condizioni economiche dei coniugi.
Espletata l'attività istruttoria ammessa, all'esito dell'udienza cartolare del 23.09.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M. apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata con decreto n. cron. 144/2005 del Tribunale di Santa Maria C.V. del 13.01.2005.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (il 17.11.2004), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Il Collegio osserva che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti, la registrazione è stata effettuata nella parte I, sicché deve ritenersi che trattasi di matrimonio civile e non già concordatario.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio ritiene che debba essere confermata in via definitiva la Per_ revoca dell'obbligo del ricorrente di concorrere al mantenimento dei figli ed versando Per_1 in favore della resistente la somma mensile di € 400,00, in quanto è indiscusso che gli stessi, oramai maggiorenni, abbiano raggiunto la propria indipendenza economica come dedotto dal ricorrente e non contestato dalla resistete che, invero, non ha avanzato istanze di mantenimento per i figli.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile in favore della moglie, incentrandosi la valutazione della debenza dell'invocato assegno sulla relativa funzione assistenziale.
In via preliminare il Collegio ritiene di dover disattendere l'istanza di ammissione delle prove orali articolate dalla resistente nella memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. in quanto reputa che i capitoli ivi articolati attenevano a circostanze o generiche (A, B, G, K, O), o irrilevanti ai fini della decisione (C,
N), o implicanti valutazioni non demandabili a testi (D, E, F, K, M), o da provare per tabulas (G, H,
I, J, L).
Tanto premesso il Collegio osserva che l'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla
L. n. 74 del 1987 prevede tra l'altro che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Di recente è intervenuta in materia la sentenza della Corte di Cassazione, che il Collegio ritiene di condividere, che alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, così richiedendo l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cass.
SSUU n. 18287/2018).
Le Sezioni Unite hanno confermato che: a) il parametro (della conservazione) del tenore di vita non ha più cittadinanza nel nostro sistema;
b) l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente l'assegno, mentre in passato si poneva l'onere di provare l'insussistenza delle relative condizioni a carico del coniuge potenzialmente obbligato;
c) l'assegno svolge una finalità (anche o principalmente) assistenziale.
Per altro verso, le Sezioni Unite hanno: a) evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell'assegno, nei casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. n. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del 2019); b) le Sezioni Unite non hanno condiviso la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione (quantum debeatur) dell'assegno, in tal modo innovando rispetto al precedente orientamento consolidato, con l'effetto che per l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive devono applicarsi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Da quanto premesso risulta essere stata confermata la imprescindibile finalità assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa.
In tutti i casi in cui l'assegno non sia riconosciuto, non ricorrendo in concreto le condizioni per valorizzare la predetta funzione compensativa, è perché il coniuge richiedente si trova in condizioni di "autosufficienza economica" (cfr. Cass. n. 6386 del 2019).
È opportuno precisare che l'assegno non è comunque dovuto qualora entrambi i coniugi non abbiano mezzi propri adeguati per vivere dignitosamente, pure in presenza di un relativo squilibrio delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
La funzione assistenziale dell'assegno, come si è detto, può anche concorrere con (o essere assorbita dalla) funzione compensativa-perequativa, a determinate condizioni, entrambe costituenti espressione della solidarietà post-coniugale valorizzata dalle Sezioni Unite nella sentenza citata.
Il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma (art. 5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto.
Nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell'assegno nel mutato contesto.
Un esito interpretativo di questo genere si risolverebbe in una imposizione patrimoniale priva di causa, che sarebbe arduo giustificare in nome della solidarietà post-coniugale.
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso concreto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della documentazione allegata e delle risultanze delle indagini eseguite dalla G.d.F., è emerso che il sig. come lavoratore dipendente ha percepito per l'anno d'imposta 2022 (ultima Parte_1
dichiarazione in atti) un reddito lordo di euro 31.919,25, è gravato da una situazione debitoria con l'Agenzia delle Entrate di € 12.293,68, nonché dalle spese mensili di euro 125,00 per la cessione
Dynamica Retail S.P.A. con scadenza 12/2026, di euro 345,00 per prestito Unicredit S.P.A. con scadenza 12/2040 e di euro 225,00 a titolo di recupero obbligatorio don scadenza 05/2025 ( v. gli accertamenti GdF depositati il 07/12/2023, la documentazione relativa alla posizione reddituale e patrimoniale allegata al ricorso introduttivo e alla memoria integrativa ed i cedolini allegati con la seconda memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c.).
La sig.ra invece, risulta proprietaria di 4 appartamenti siti in Teverola e precisamente CP_1 titolare della piena proprietaria dell'immobile ove vive, nonché della comproprietà per la quota di 1/3 di due appartamenti e per la quota di ½ di un altro appartamento, immobili che non risultano produttivi di rendita, inoltre è indiscusso che, allo stato, non svolga attività lavorativa e che durante la vita matrimoniale (durata sino alla separazione del 2004), non ha mai svolto attività lavorativa, mentre risulta documentalmente provato che dopo la sperazione ha lavorato come bracciante agricola per 51 giorni rispettivamente nel 2008, nel 2009 e nel 2010 percependo un reddito in media di circa euro
2.200,00 per ciascun anno e che successivamente ha lavorato come badante per due anni (cfr. estratto allegato dalla G.d.F. e dichiarazioni rese da entrambe le parti in sede presidenziale). Ebbene, alla luce di quanto emerso risulta evidente una disparità tra le parti in ordine alle entrate di cui le stesse possono disporre, posto che il ricorrente svolge stabile attività lavorativa con uno stipendio mensile netto di circa euro 2.000,00, mentre la resistente, munita della sola licenza media, non ha mai svolto attività lavorativa durante il matrimonio e dopo la sperazione ha svolto solo per alcuni anni attività saltuarie come bracciante agricola e badante, senza maturare specifiche professionalità, non riuscendo, quindi a raggiungere una reale autosufficienza economica.
Peraltro, la debenza dell'invocato assegno divorzile è determinata anche dalla considerazione che la resistente è una donna oramai di quasi 54 anni il cui inserimento nel modo del lavoro è reso ancora più difficile dalla mancanza di specifiche professionalità e dalle problematiche ortopediche come documentate da certificati medici in atti (v. certificato relativi agli accertamenti del 2022 alla colonna vertebrale, alle ginocchia e alle braccia) e dalla circostanza che anche dopo la separazione, la stessa ha provveduto in via prevalente alle esigenze dei figli a fronte di un inadempimento del marito dei propri obblighi di concorrere al mantenimento della prole, come risulta dall'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento disposto nei confronti del datore di lavoro del Parte_1
Per detti motivi il Collegio reputa che sussistano i presupposti per rinascere il diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile.
Quanto all'ammontare dell'assegno in questione, alla luce delle condizioni economiche dei coniugi come sopra illustrate e della durata della convivenza coniugale (circa dieci anni fino all'intervento della pronuncia di separazione), tenuto conto che non sono stati offerti elementi per dare corpo alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno stesso, non avendo la ricorrente neppure dedotto di avere rinunciato a “concrete” occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, il Tribunale ritiene congruo prevedere che il sig. sia obbligato a versare a Parte_1
favore della sig.ra a titolo di assegno divorzile, la somma minimale di euro 300,00 mensili, CP_1
somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, il Collegio ritiene che le spese vadano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 01.04.1993 in Giugliano in Campania (Na), tra , nato a [...] il Parte_1 26.03.1970, e nata ad [...] il [...] (Atto n. 2, parte I, S. A, Atti di CP_1
Matrimonio dell'anno 1993);
B) revoca in via definitiva, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo del sig. di Parte_1
Per_ contribuire al mantenimento dei figli ed come stabilito in sede di separazione;
Per_1
C) dispone che il sig. versi alla sig.ra la somma mensile di € Parte_1 CP_1
300,00 a titolo di assegno divorzile, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Giugliano in Campania (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
E) spese compensate.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 28.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro