Versione
7 agosto 1929
7 agosto 1929
>
Versione
18 maggio 1939
18 maggio 1939
>
Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 14.
La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa puo' essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.
La trascrizione puo' essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuo' per tre mesi dopo revocata l'interdizione. (1) ((2))
Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 24 aprile 1939, n. 640 ha disposto (con l'art. 89, comma 1) che "Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929, n. 847 , e' ridotto a un mese. La riduzione non si applica se al momento della entrata in vigore del codice il termine e' cominciato a decorrere". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 ha disposto (con l'art. 115, comma 1 dell'Allegato) che "Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929 n. 847 , e' ridotto a un mese".
La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa puo' essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.
La trascrizione puo' essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuo' per tre mesi dopo revocata l'interdizione. (1) ((2))
Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 24 aprile 1939, n. 640 ha disposto (con l'art. 89, comma 1) che "Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929, n. 847 , e' ridotto a un mese. La riduzione non si applica se al momento della entrata in vigore del codice il termine e' cominciato a decorrere". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 ha disposto (con l'art. 115, comma 1 dell'Allegato) che "Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929 n. 847 , e' ridotto a un mese".
Commentari • 6
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 27.83612
I. Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'articolo 14 della legge 27 maggio 1929, n. 847 è ridotto a un mese. II. Il capo primo della legge suddetta è abrogato.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/1986, n. 7392Provvedimento: […] Ne' il successivo acquisto, retroattivo - da parte di quest'ultimo - della qualità di coniuge, per effetto della trascrizione tardiva di precedente matrimonio religioso contratto con il defunto conduttore, è comunque opponibile ai terzi (come i figli di primo letto del conduttore), che abbiano nel frattempo acquistato iure hereditario la proprietà e il godimento della abitazione (art. 14 legge n. 847/1929). ( Conf 7133/83, mass n 431733).*Leggi di più...
- locazione·
- durata della locazione·
- art. 6 legge 27 luglio 1978 n. 392·
- morte dello inquilino·
- successione nel contratto di locazione