Art. 2.
E' autorizzata, la concessione a favore del suddetto Museo di un contributo ordinario di lire 3.000.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54.
E' autorizzata, la concessione a favore del suddetto Museo di un contributo ordinario di lire 3.000.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54.