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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1141/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
UR MARIA PIA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2094/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239025895822000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239025895822000 notificata il
12/02/2025 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione per la parte relativa alla cartella di pagamento n. 29320130017689770000, relativa a IRPEF per l'anno 2009 per € 1.682,01 oltre accessori.
Letti i motivi (nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto presupposto, decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo per superamento dei termini di legge, prescrizione delle somme richieste, interessi e sanzioni, anche considerando le proroghe Covid).
Lette le controdeduzioni dell'Ufficio.
Preso atto della mancata costituzione in giudizio di ADER.
Lette le memorie illustrative depositate dal ricorrente.
Ritenuto che all'odierna udienza la causa è stata spedita in decisione, osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Invero, in assenza di allegazioni di segno contrario, le eccezioni di decadenza e prescrizione sono fondate.
L'atto impugnato è un'intimazione di pagamento basata su una cartella asseritamente notificata nel 2013.
L'Amministrazione non ha prodotto alcuna prova della notificazione della cartella.
La giurisprudenza consolidata stabilisce che:
l'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto, che non consenta di presumere la legale conoscenza dell'atto, costituisce vizio insanabile, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento.
Pertanto, l'intimazione impugnata è nulla per mancanza di titolo.
Quanto alla decadenza dal potere impositivo, si osserva che ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/1973, l'Agenzia delle Entrate avebbe dovuto notificare la cartella entro 5 anni dalla esigibilità del tributo.
Per IRPEF 2009, tributo divenuto esigibile il 31/12/2010, il termine massimo per la notifica della cartella era il 31/12/2015.
L'intimazione notificata nel 2025 oltrepassa ampiamente questo termine. Pertanto, è maturata la decadenza.
Quanto alla prescrizione, giova ricordare che la prescrizione ordinaria delle somme tributarie è decennale, con decorrenza dalla scadenza dell'imposta o dalla notifica dell'atto valido.
Pertanto, poichè la cartella risalirebbe al 26/06/2013, il termine prescrizionale sarebbe maturato il 26/06/2022
(anche considerando proroga Covid di 542 giorni).
L'intimazione del 12/02/2025 è quindi tardiva e le somme richieste sono prescritte.
Tenuto conto della modesta entità della somma recata dall'atto, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado accoglie il ricorso;
annulla l'atto impugnato;
dichiara non dovute le somme richieste a titolo di IRPEF 2009 e relativi accessori, interessi e sanzioni;
compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026
IA IA SO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
UR MARIA PIA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2094/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239025895822000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239025895822000 notificata il
12/02/2025 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione per la parte relativa alla cartella di pagamento n. 29320130017689770000, relativa a IRPEF per l'anno 2009 per € 1.682,01 oltre accessori.
Letti i motivi (nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto presupposto, decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo per superamento dei termini di legge, prescrizione delle somme richieste, interessi e sanzioni, anche considerando le proroghe Covid).
Lette le controdeduzioni dell'Ufficio.
Preso atto della mancata costituzione in giudizio di ADER.
Lette le memorie illustrative depositate dal ricorrente.
Ritenuto che all'odierna udienza la causa è stata spedita in decisione, osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Invero, in assenza di allegazioni di segno contrario, le eccezioni di decadenza e prescrizione sono fondate.
L'atto impugnato è un'intimazione di pagamento basata su una cartella asseritamente notificata nel 2013.
L'Amministrazione non ha prodotto alcuna prova della notificazione della cartella.
La giurisprudenza consolidata stabilisce che:
l'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto, che non consenta di presumere la legale conoscenza dell'atto, costituisce vizio insanabile, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento.
Pertanto, l'intimazione impugnata è nulla per mancanza di titolo.
Quanto alla decadenza dal potere impositivo, si osserva che ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/1973, l'Agenzia delle Entrate avebbe dovuto notificare la cartella entro 5 anni dalla esigibilità del tributo.
Per IRPEF 2009, tributo divenuto esigibile il 31/12/2010, il termine massimo per la notifica della cartella era il 31/12/2015.
L'intimazione notificata nel 2025 oltrepassa ampiamente questo termine. Pertanto, è maturata la decadenza.
Quanto alla prescrizione, giova ricordare che la prescrizione ordinaria delle somme tributarie è decennale, con decorrenza dalla scadenza dell'imposta o dalla notifica dell'atto valido.
Pertanto, poichè la cartella risalirebbe al 26/06/2013, il termine prescrizionale sarebbe maturato il 26/06/2022
(anche considerando proroga Covid di 542 giorni).
L'intimazione del 12/02/2025 è quindi tardiva e le somme richieste sono prescritte.
Tenuto conto della modesta entità della somma recata dall'atto, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado accoglie il ricorso;
annulla l'atto impugnato;
dichiara non dovute le somme richieste a titolo di IRPEF 2009 e relativi accessori, interessi e sanzioni;
compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026
IA IA SO