TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/12/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONTENZIOSO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE A
SEGUITO DI DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 870 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili), instaurata da:
– C.F. - nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via A. Anile
n. 3 presso lo studio dell'Avv. Antonello Bevilacqua – C.F. – giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– C.F. - nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._3 in via Montanara 20, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Corso Eroi di Sapri n. 115, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Domenico Murone - CF – dal quale è rappresentato e difeso CodiceFiscale_4 giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede–
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 16/12/2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 1° agosto 2024, la sig.ra esponeva di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con , in data 29.10.2016, in LE Antico (CZ) e che Controparte_1 Per_ Per_ dalla predetta unione nascevano due figlie, in data 09.03.2017 e in data 30.10.2021 – allo stato, dunque, ancora minorenni;
che, a causa di incompatibilità caratteriali e insanabili contrasti tra i coniugi, la serenità della vita matrimoniale precipitava irrimediabilmente, rendendo intollerabile la prosecuzione della 2
convivenza; che, vani erano risultati i tentativi di una definizione amichevole della vicenda.
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di “- Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che avrà pronunciato la separazione, e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Stabilire che il marito contribuisca al mantenimento delle figlie e versi, pertanto, mensilmente, alla moglie, la complessiva somma di € 700,00 (€ 350,00 per ogni bambina) anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
- Stabilire che entrambi i coniugi partecipino al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative).
- Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute delle due figlie tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
- Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, le minori saranno iscritte presso il domicilio della ricorrente in Corso Eroi di Sapri n. 66 di Lamezia Terme ove la ricorrente risiederà presso l'abitazione dei propri genitori, in attesa di reperire altra ed autonoma abitazione.
- Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere le figlie quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere le figlie almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
- Stabilire che la casa coniugale sita in via Montanara n. 20 di Lamezia Terme, immobile condotto in locazione dal marito, rimanga nella disponibilità di quest'ultimo con ogni arredo e corredo e disporre che l'altro genitore sia autorizzato ad allontanarsi con le figlie, asportando i propri beni personali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
All'udienza del 3 dicembre 2024, compariva davanti al Presidente del Tribunale – il qualità di GI della controversia in oggetto - la sola parte ricorrente, la quale - diversamente dal ricorso introduttivo - chiedeva l'affido esclusivo, a causa del totale disinteresse che il sig. manifestava nei riguardi delle figlie;
il CP_1
Presidente - preso atto della regolarità della notifica nei riguardi della parte resistente e della sua mancata costituzione in giudizio - ne dichiarava la contumacia.
All'esito di detta udienza, il Presidente - sempre nella citata qualità in esame - dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione, sia per l'assenza e la stessa contumacia della parte resistente, sia per l'assoluta espressa intransigenza ed indisponibilità in tal senso manifestata in udienza del coniuge presente. 3
A questo punto – allora - il Presidente tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il PM – avuti gli atti – emetteva parere favorevole, in data 02/09/2024 (vedi in atti).
Con sentenza emessa in data 03/12/2025, il Collegio così provvedeva: 1) DICHIARA la contumacia d CP_1
; 2) PRONUNCIA la separazione personale tra sig - C.F
[...] Controparte_1 C.F._3
- nato a [...] in data [...], e sig.r - C.F - Parte_1 C.F._1 nata a [...] in data [...] – matrimonio concordatario celebrato in data 29 ottobre 2016 in
LE Antico (CZ) - atto N. 32, P.2, S. A, anno 2016, Comune di LE Antico;
3) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente per l'annotazione; 4)
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
5) DISPONE l'affidamento condiviso Per_ Per_ delle minori e ai genitori, con collocazione presso il domicilio materno, e regola le frequentazioni tra padre e figlie come in parte motiva;
6) PONE a carico di , quale genitore non Controparte_1 collocatario, l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di € 400,00 Parte_1 Per_ Per_ (quattrocento,00), quale contributo al mantenimento delle figlie minori , entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
7) PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, necessarie per le Per_ Per_ figli;
8) DISPONE che la casa coniugale, sita in via Montanara n. 20 di Lamezia Terme, immobile condotto in locazione dal marito, rimanga nelle disponibilità di quest'ultimo; 9) DICHIARA inammissibile la domanda di parte ricorrente di recupero dei beni personali di proprietà della stessa presenti nella ex casa coniugale;
10) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore, dott. Giovanni GAROFALO per la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario cumulativamente avanzata;
11) DICHIARA che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso contenzioso e cumulativo per divorzio (vedi provvedimento in atti).
Con ordinanza pronunciata in pari data, inoltre – il Collegio così statuiva: “ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio, FISSANDO, quale data di udienza in prosecuzione
– IN PRESENZA - quella del 16 dicembre 2025, ore 9,00”.
Con memorie integrative in vista della predetta udienza, la parte ricorrente insisteva nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ribadiva le richieste formulate nel ricorso introduttivo del giudizio.
In data 11 dicembre 2025, si costituiva – tuttavia - il sig. nella presente procedura di divorzio, il CP_1 quale non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
in ogni caso, dato il suo trasferimento in altra regione e la evidente difficoltà di rispettare il regime di visita predeterminato, concludeva chiedendo:
” respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e e celebrato in LE Antico il 29 Controparte_1 Parte_1 ottobre 2016; - ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione nell'apposito registro della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne contrapposte parti processuali;
CONFERMARE l'affidamento condiviso delle figlie minori , nata a [...] il [...], Persona_3
e , nata a Lamezia Terme il [...], ad [...] i genitori, con prevalente collocazione CP_2 4
delle minori stesse presso l'abitazione di residenza o permanenza abituale della madre;
- PRONUNCIARE, in ogni caso, che nessun importo a titolo di mantenimento è dovuto da un coniuge all'altro vicendevolmente e che ciascun coniuge pertanto provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- STABILIRE che il sig.
: 1) quando si troverà a Lamezia Terme, vedrà e terrà con sé le figlie due giorni alla Controparte_1 settimana, dall'uscita di scuola e fino alle ore 19.30, il martedì e il giovedì; i giorni settimanali, con i relativi orari, in cui il padre starà con le figlie, potranno ovviamente subire variazioni in relazione a specifiche esigenze delle minori stesse e delle parti;
variazioni che dovranno essere previamente concordate dai genitori;
2) quando si troverà a Lamezia Terme, vedrà e terrà con sé le figlie, inoltre, il fine settimana, a settimane alterne, dal sabato all'uscita di scuola, dove le preleverà, con relativo pernottamento delle figlie presso la di lui abitazione o luogo di temporanea dimora, e fino alla domenica sera alle ore 19.00, quando le riaccompagnerà presso la residenza materna;
3) trascorrerà in maniera continuativa con le figlie 30 giorni con pernotto durante l'estate, nel luogo in cui si troverà a risiedere, da suddividere eventualmente in più periodi di almeno 10 gg consecutivi a far data dalla conclusione dell'anno scolastico nel mese di giugno e sino alla fine del mese di agosto, da concordarsi di anno in anno salvo diverso piano ferie delle parti e tenendosi in ogni caso conto anche delle esigenze delle parti, mentre il giorno di Ferragosto sarà trascorso dalle minori, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, sempre previo accordo tra gli stessi;
4) trascorrerà in maniera continuativa con le figlie almeno 7 giorni con pernotto durante le vacanze natalizie dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, con prelievo all'inizio del periodo e riaccompagno alla fine dello stesso delle minori nella residenza materna preferibilmente alle ore 19.00; 5) trascorrerà in maniera continuativa con le figlie 4 giorni durante le festività pasquali con pernotto, da giovedì santo e fino alla sera del lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, con le stesse modalità delle vacanze natalizie ed estive, con attribuzione del primo periodo per le festività pasquali successivo al deposito della presente comparsa al padre;
6) in occasione dei compleanni, ove dovesse trovarsi a Lamezia Terme, o comunque nel luogo in cui si trovano le minori, avrà diritto di vedere le proprie figlie minori con possibilità di festeggiare, compatibilmente con le esigenze delle minori stesse, separatamente nell'arco della stessa giornata a pranzo o a cena;
7) potrà comunicare telefonicamente con le proprie figlie quotidianamente nel rispetto dei diritti di privacy della sig.ra ed identico diritto con Parte_1 le medesime limitazioni il sig. riconoscerà a quest'ultima quando le figlie si troveranno con lui;
- CP_1
PORRE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 15 di ogni mese la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00) mensili, rivalutabile secondo legge, per il mantenimento di e;
- PORRE a carico di entrambi i genitori le spese Persona_3 CP_2 straordinarie relative ai figli nella misura del 50%, previa concertazione e documentazione delle stesse (vedi le conclusioni rassegnate di cui alla comparsa di costituzione e difesa in atti).
All'udienza del 16 dicembre 2025, era presente la parte ricorrente personalmente, unitamente al proprio procuratore già costituito in atti ed il solo difensore di parte resistente.
Introdotte delle parti, ciascuna di esse si riportava ai propri rispettivi scritti difensivi e faceva presente la sussistenza di un accordo sulle nuove condizioni.
Dunque, il Presidente del Tribunale – in qualità di giudice istruttore della controversia - dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ritenuta effettivamente la causa matura per la decisione, preso atto 5
delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente (vd. verbale ud. 16/12/2025), tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
IN DIRITTO
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, nella presente procedura introdotta in forma cumulativa, emessa in data 6 dicembre 2024 (vedi pronuncia in atti).
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti;
il PM sin dalla data del 19 dicembre 2024 ha infatti espresso parere favorevole nella scorsa procedura.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno ed essendo trascorso il tempo minimo per la procedibilità della domanda cumulativa, a far data dalla comparizione dinanzi al Giudice Delegato, avvenuta in data 3 dicembre 2024 e la stessa pronuncia della sentenza, mai peraltro impugnata (vedi attestazione in atti).
3. Quanto alle condizioni del divorzio, all'udienza del 16 dicembre 2025, parte resistente ha chiesto la conferma delle condizioni già contenute nella sentenza contumaciale di separazione (così come parte ricorrente nel ricorso introduttivo) con l'unica eccezione del periodo estivo, specificando che ”il padre sig possa Controparte_1 trattenere con sé le figlie per almeno 20 giorni nell'arco dei due mesi estivi, per un tempo non inferiore a dieci giorni per ciascun periodo, salvo diverso accordo tra i genitori”; condizione, quest'ultima, senza dubbio accoglibile, anche in virtù della mancata contestazione sul punto da parte del coniuge ricorrente.
4. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza di alcuna delle parti legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, nella causa civile di I grado, iscritta al n. 870 del 2024 del
Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili), instaurata da:
– C.F. - nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via A. Anile
n. 3 presso lo studio dell'Avv. Antonello Bevilacqua – C.F. – giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– C.F. - nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._3 in via Montanara 20, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Corso Eroi di Sapri n. 115, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Domenico Murone - CF – dal quale è rappresentato e difeso CodiceFiscale_4 giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- 6
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LE Antico (CZ) ed in data 29/10/2016, tra i coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra – C.F. Parte_1
- nata a [...] in data [...], e sig. – C.F. C.F._1 Controparte_1
- nato a [...] in data [...], alle medesime condizioni contenute C.F._3 nella sentenza di separazione e di seguito riportate, con l'unica modifica del regime di visita per il periodo estivo: Per_ Per_
- DISPONE l'affidamento condiviso delle minori e ai genitori, con collocazione presso il domicilio materno, e regola le frequentazioni tra padre e figlie nelle seguenti modalità: sempre precisando che il padre potrà vedere le figlie quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie e – IN OGNI CASO ed in mancanza di accordo con l'altro coniuge: - il Per_ Per_ padre potrà incontrare le figlie minori e - salvo differente accordo fra le parti e Per_ compatibilmente alle esigenze della piccola età della minore - due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola e sino alle ore 22:00; a fine settimana alternati il sabato o la domenica, prelevandolo presso l'abitazione materna dalle ore 10 del mattino, con rientro alle ore 20,00
- stante il disinteresse del padre dimostrato verso le figlie (non essendo intervenute contestazioni sul punto) nulla si dispone sul pernottamento presso l'abitazione del padre – salvo diverso accordo tra le parti e subordinatamente alle esigenze delle minori;
in merito alle vacanze natalizie, le bambine trascorreranno, in modo alternato col padre, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale, ossia, il Natale con il padre negli anni pari (e quindi la Vigilia negli anni dispari) con orari da concordarsi tra i le parti.
In modo alternato saranno anche le festività del 31 dicembre e del 1° gennaio, ossia negli anni dispari il Capodanno con il padre (e quindi la Vigilia negli pari), sempre con orari da concordarsi tra le parti;
le festività del 1 novembre, 8 dicembre e 6 gennaio verranno trascorse negli anni pari con il padre e con la madre negli anni dispari, mentre le festività del 25 aprile, 2 giugno e 1 maggio verranno trascorse con il padre gli anni dispari e con la madre gli anni pari con orari fissati dalle ore 10 alle ore
20:00; le vacanze pasquali seguono anch'esse il criterio dell'alternanza, dunque le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua negli anni dispari ed il giorno di Pasquetta negli anni pari e viceversa;
il giorno del loro compleanno le bambine lo trascorrerà con la madre, con diritto del padre di trascorrere con loro 2 ore dello stesso giorno, anche in tal caso da concordarsi preventivamente con la madre;
durante le vacanze estive, in seguito ad uno stabile rapporto creato tr , ogni anno le minore trascorreranno nel periodo estivo 20 giorni nell'arco dei due mesi CP_3 estivi (luglio e agosto), per un tempo non inferiore a dieci giorni per ciascun periodo, salvo diverso accordo tra i genitori, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Come premesso, i tempi e le modalità di frequentazione padre-figlie sopraindicati potranno essere – comunque - modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse tenuto conto, comunque, delle esigenze personali delle minori e dei loro preminenti interessi;
7
- PONE a carico di , quale genitore non collocatario, l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
l'assegno mensile di € 400,00 (quattrocento,00), quale contributo al Parte_1 Per_ Per_ mantenimento delle figlie minori e , entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
- PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, Per_ Per_ necessarie per le figlie;
- DISPONE che la casa coniugale, sita in via Montanara n. 20 di Lamezia Terme, immobile condotto in locazione dal marito, rimanga nelle disponibilità di quest'ultimo;
A) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LE Antico (CZ) – atto n. 32, parte II, serie A, anno 2016 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74:
B) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONTENZIOSO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE A
SEGUITO DI DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 870 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili), instaurata da:
– C.F. - nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via A. Anile
n. 3 presso lo studio dell'Avv. Antonello Bevilacqua – C.F. – giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– C.F. - nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._3 in via Montanara 20, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Corso Eroi di Sapri n. 115, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Domenico Murone - CF – dal quale è rappresentato e difeso CodiceFiscale_4 giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede–
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 16/12/2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 1° agosto 2024, la sig.ra esponeva di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con , in data 29.10.2016, in LE Antico (CZ) e che Controparte_1 Per_ Per_ dalla predetta unione nascevano due figlie, in data 09.03.2017 e in data 30.10.2021 – allo stato, dunque, ancora minorenni;
che, a causa di incompatibilità caratteriali e insanabili contrasti tra i coniugi, la serenità della vita matrimoniale precipitava irrimediabilmente, rendendo intollerabile la prosecuzione della 2
convivenza; che, vani erano risultati i tentativi di una definizione amichevole della vicenda.
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di “- Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che avrà pronunciato la separazione, e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Stabilire che il marito contribuisca al mantenimento delle figlie e versi, pertanto, mensilmente, alla moglie, la complessiva somma di € 700,00 (€ 350,00 per ogni bambina) anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
- Stabilire che entrambi i coniugi partecipino al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative).
- Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute delle due figlie tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
- Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, le minori saranno iscritte presso il domicilio della ricorrente in Corso Eroi di Sapri n. 66 di Lamezia Terme ove la ricorrente risiederà presso l'abitazione dei propri genitori, in attesa di reperire altra ed autonoma abitazione.
- Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere le figlie quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere le figlie almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
- Stabilire che la casa coniugale sita in via Montanara n. 20 di Lamezia Terme, immobile condotto in locazione dal marito, rimanga nella disponibilità di quest'ultimo con ogni arredo e corredo e disporre che l'altro genitore sia autorizzato ad allontanarsi con le figlie, asportando i propri beni personali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
All'udienza del 3 dicembre 2024, compariva davanti al Presidente del Tribunale – il qualità di GI della controversia in oggetto - la sola parte ricorrente, la quale - diversamente dal ricorso introduttivo - chiedeva l'affido esclusivo, a causa del totale disinteresse che il sig. manifestava nei riguardi delle figlie;
il CP_1
Presidente - preso atto della regolarità della notifica nei riguardi della parte resistente e della sua mancata costituzione in giudizio - ne dichiarava la contumacia.
All'esito di detta udienza, il Presidente - sempre nella citata qualità in esame - dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione, sia per l'assenza e la stessa contumacia della parte resistente, sia per l'assoluta espressa intransigenza ed indisponibilità in tal senso manifestata in udienza del coniuge presente. 3
A questo punto – allora - il Presidente tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il PM – avuti gli atti – emetteva parere favorevole, in data 02/09/2024 (vedi in atti).
Con sentenza emessa in data 03/12/2025, il Collegio così provvedeva: 1) DICHIARA la contumacia d CP_1
; 2) PRONUNCIA la separazione personale tra sig - C.F
[...] Controparte_1 C.F._3
- nato a [...] in data [...], e sig.r - C.F - Parte_1 C.F._1 nata a [...] in data [...] – matrimonio concordatario celebrato in data 29 ottobre 2016 in
LE Antico (CZ) - atto N. 32, P.2, S. A, anno 2016, Comune di LE Antico;
3) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente per l'annotazione; 4)
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
5) DISPONE l'affidamento condiviso Per_ Per_ delle minori e ai genitori, con collocazione presso il domicilio materno, e regola le frequentazioni tra padre e figlie come in parte motiva;
6) PONE a carico di , quale genitore non Controparte_1 collocatario, l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di € 400,00 Parte_1 Per_ Per_ (quattrocento,00), quale contributo al mantenimento delle figlie minori , entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
7) PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, necessarie per le Per_ Per_ figli;
8) DISPONE che la casa coniugale, sita in via Montanara n. 20 di Lamezia Terme, immobile condotto in locazione dal marito, rimanga nelle disponibilità di quest'ultimo; 9) DICHIARA inammissibile la domanda di parte ricorrente di recupero dei beni personali di proprietà della stessa presenti nella ex casa coniugale;
10) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore, dott. Giovanni GAROFALO per la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario cumulativamente avanzata;
11) DICHIARA che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso contenzioso e cumulativo per divorzio (vedi provvedimento in atti).
Con ordinanza pronunciata in pari data, inoltre – il Collegio così statuiva: “ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio, FISSANDO, quale data di udienza in prosecuzione
– IN PRESENZA - quella del 16 dicembre 2025, ore 9,00”.
Con memorie integrative in vista della predetta udienza, la parte ricorrente insisteva nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ribadiva le richieste formulate nel ricorso introduttivo del giudizio.
In data 11 dicembre 2025, si costituiva – tuttavia - il sig. nella presente procedura di divorzio, il CP_1 quale non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
in ogni caso, dato il suo trasferimento in altra regione e la evidente difficoltà di rispettare il regime di visita predeterminato, concludeva chiedendo:
” respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e e celebrato in LE Antico il 29 Controparte_1 Parte_1 ottobre 2016; - ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione nell'apposito registro della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne contrapposte parti processuali;
CONFERMARE l'affidamento condiviso delle figlie minori , nata a [...] il [...], Persona_3
e , nata a Lamezia Terme il [...], ad [...] i genitori, con prevalente collocazione CP_2 4
delle minori stesse presso l'abitazione di residenza o permanenza abituale della madre;
- PRONUNCIARE, in ogni caso, che nessun importo a titolo di mantenimento è dovuto da un coniuge all'altro vicendevolmente e che ciascun coniuge pertanto provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- STABILIRE che il sig.
: 1) quando si troverà a Lamezia Terme, vedrà e terrà con sé le figlie due giorni alla Controparte_1 settimana, dall'uscita di scuola e fino alle ore 19.30, il martedì e il giovedì; i giorni settimanali, con i relativi orari, in cui il padre starà con le figlie, potranno ovviamente subire variazioni in relazione a specifiche esigenze delle minori stesse e delle parti;
variazioni che dovranno essere previamente concordate dai genitori;
2) quando si troverà a Lamezia Terme, vedrà e terrà con sé le figlie, inoltre, il fine settimana, a settimane alterne, dal sabato all'uscita di scuola, dove le preleverà, con relativo pernottamento delle figlie presso la di lui abitazione o luogo di temporanea dimora, e fino alla domenica sera alle ore 19.00, quando le riaccompagnerà presso la residenza materna;
3) trascorrerà in maniera continuativa con le figlie 30 giorni con pernotto durante l'estate, nel luogo in cui si troverà a risiedere, da suddividere eventualmente in più periodi di almeno 10 gg consecutivi a far data dalla conclusione dell'anno scolastico nel mese di giugno e sino alla fine del mese di agosto, da concordarsi di anno in anno salvo diverso piano ferie delle parti e tenendosi in ogni caso conto anche delle esigenze delle parti, mentre il giorno di Ferragosto sarà trascorso dalle minori, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, sempre previo accordo tra gli stessi;
4) trascorrerà in maniera continuativa con le figlie almeno 7 giorni con pernotto durante le vacanze natalizie dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, con prelievo all'inizio del periodo e riaccompagno alla fine dello stesso delle minori nella residenza materna preferibilmente alle ore 19.00; 5) trascorrerà in maniera continuativa con le figlie 4 giorni durante le festività pasquali con pernotto, da giovedì santo e fino alla sera del lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, con le stesse modalità delle vacanze natalizie ed estive, con attribuzione del primo periodo per le festività pasquali successivo al deposito della presente comparsa al padre;
6) in occasione dei compleanni, ove dovesse trovarsi a Lamezia Terme, o comunque nel luogo in cui si trovano le minori, avrà diritto di vedere le proprie figlie minori con possibilità di festeggiare, compatibilmente con le esigenze delle minori stesse, separatamente nell'arco della stessa giornata a pranzo o a cena;
7) potrà comunicare telefonicamente con le proprie figlie quotidianamente nel rispetto dei diritti di privacy della sig.ra ed identico diritto con Parte_1 le medesime limitazioni il sig. riconoscerà a quest'ultima quando le figlie si troveranno con lui;
- CP_1
PORRE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 15 di ogni mese la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00) mensili, rivalutabile secondo legge, per il mantenimento di e;
- PORRE a carico di entrambi i genitori le spese Persona_3 CP_2 straordinarie relative ai figli nella misura del 50%, previa concertazione e documentazione delle stesse (vedi le conclusioni rassegnate di cui alla comparsa di costituzione e difesa in atti).
All'udienza del 16 dicembre 2025, era presente la parte ricorrente personalmente, unitamente al proprio procuratore già costituito in atti ed il solo difensore di parte resistente.
Introdotte delle parti, ciascuna di esse si riportava ai propri rispettivi scritti difensivi e faceva presente la sussistenza di un accordo sulle nuove condizioni.
Dunque, il Presidente del Tribunale – in qualità di giudice istruttore della controversia - dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ritenuta effettivamente la causa matura per la decisione, preso atto 5
delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente (vd. verbale ud. 16/12/2025), tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
IN DIRITTO
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, nella presente procedura introdotta in forma cumulativa, emessa in data 6 dicembre 2024 (vedi pronuncia in atti).
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti;
il PM sin dalla data del 19 dicembre 2024 ha infatti espresso parere favorevole nella scorsa procedura.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno ed essendo trascorso il tempo minimo per la procedibilità della domanda cumulativa, a far data dalla comparizione dinanzi al Giudice Delegato, avvenuta in data 3 dicembre 2024 e la stessa pronuncia della sentenza, mai peraltro impugnata (vedi attestazione in atti).
3. Quanto alle condizioni del divorzio, all'udienza del 16 dicembre 2025, parte resistente ha chiesto la conferma delle condizioni già contenute nella sentenza contumaciale di separazione (così come parte ricorrente nel ricorso introduttivo) con l'unica eccezione del periodo estivo, specificando che ”il padre sig possa Controparte_1 trattenere con sé le figlie per almeno 20 giorni nell'arco dei due mesi estivi, per un tempo non inferiore a dieci giorni per ciascun periodo, salvo diverso accordo tra i genitori”; condizione, quest'ultima, senza dubbio accoglibile, anche in virtù della mancata contestazione sul punto da parte del coniuge ricorrente.
4. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza di alcuna delle parti legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, nella causa civile di I grado, iscritta al n. 870 del 2024 del
Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili), instaurata da:
– C.F. - nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via A. Anile
n. 3 presso lo studio dell'Avv. Antonello Bevilacqua – C.F. – giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– C.F. - nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._3 in via Montanara 20, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Corso Eroi di Sapri n. 115, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Domenico Murone - CF – dal quale è rappresentato e difeso CodiceFiscale_4 giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- 6
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LE Antico (CZ) ed in data 29/10/2016, tra i coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra – C.F. Parte_1
- nata a [...] in data [...], e sig. – C.F. C.F._1 Controparte_1
- nato a [...] in data [...], alle medesime condizioni contenute C.F._3 nella sentenza di separazione e di seguito riportate, con l'unica modifica del regime di visita per il periodo estivo: Per_ Per_
- DISPONE l'affidamento condiviso delle minori e ai genitori, con collocazione presso il domicilio materno, e regola le frequentazioni tra padre e figlie nelle seguenti modalità: sempre precisando che il padre potrà vedere le figlie quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie e – IN OGNI CASO ed in mancanza di accordo con l'altro coniuge: - il Per_ Per_ padre potrà incontrare le figlie minori e - salvo differente accordo fra le parti e Per_ compatibilmente alle esigenze della piccola età della minore - due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola e sino alle ore 22:00; a fine settimana alternati il sabato o la domenica, prelevandolo presso l'abitazione materna dalle ore 10 del mattino, con rientro alle ore 20,00
- stante il disinteresse del padre dimostrato verso le figlie (non essendo intervenute contestazioni sul punto) nulla si dispone sul pernottamento presso l'abitazione del padre – salvo diverso accordo tra le parti e subordinatamente alle esigenze delle minori;
in merito alle vacanze natalizie, le bambine trascorreranno, in modo alternato col padre, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale, ossia, il Natale con il padre negli anni pari (e quindi la Vigilia negli anni dispari) con orari da concordarsi tra i le parti.
In modo alternato saranno anche le festività del 31 dicembre e del 1° gennaio, ossia negli anni dispari il Capodanno con il padre (e quindi la Vigilia negli pari), sempre con orari da concordarsi tra le parti;
le festività del 1 novembre, 8 dicembre e 6 gennaio verranno trascorse negli anni pari con il padre e con la madre negli anni dispari, mentre le festività del 25 aprile, 2 giugno e 1 maggio verranno trascorse con il padre gli anni dispari e con la madre gli anni pari con orari fissati dalle ore 10 alle ore
20:00; le vacanze pasquali seguono anch'esse il criterio dell'alternanza, dunque le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua negli anni dispari ed il giorno di Pasquetta negli anni pari e viceversa;
il giorno del loro compleanno le bambine lo trascorrerà con la madre, con diritto del padre di trascorrere con loro 2 ore dello stesso giorno, anche in tal caso da concordarsi preventivamente con la madre;
durante le vacanze estive, in seguito ad uno stabile rapporto creato tr , ogni anno le minore trascorreranno nel periodo estivo 20 giorni nell'arco dei due mesi CP_3 estivi (luglio e agosto), per un tempo non inferiore a dieci giorni per ciascun periodo, salvo diverso accordo tra i genitori, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Come premesso, i tempi e le modalità di frequentazione padre-figlie sopraindicati potranno essere – comunque - modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse tenuto conto, comunque, delle esigenze personali delle minori e dei loro preminenti interessi;
7
- PONE a carico di , quale genitore non collocatario, l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
l'assegno mensile di € 400,00 (quattrocento,00), quale contributo al Parte_1 Per_ Per_ mantenimento delle figlie minori e , entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
- PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, Per_ Per_ necessarie per le figlie;
- DISPONE che la casa coniugale, sita in via Montanara n. 20 di Lamezia Terme, immobile condotto in locazione dal marito, rimanga nelle disponibilità di quest'ultimo;
A) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LE Antico (CZ) – atto n. 32, parte II, serie A, anno 2016 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74:
B) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)