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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2729/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2729/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
COSTANTINI ROBERTA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. TORTOLINI CP_1 C.F._2
ROMINA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 6.5.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge con cui ha contratto matrimonio CP_1
nel Comune di Montecassiano in data 30.12.1995 (doc. 1 parte attrice- atto n. 1 p. II s. A 1996, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Montecassiano) e dalla cui unione è nato in data [...] il figlio , maggiorenne ed indipendente economicamente. Per_1
Egli in particolare ha dedotto che:
- in data 04.11.21 la comunicava – mediante l'invio di raccomandata- allo la CP_1 Pt_1
sua volontà di separarsi (doc. n. 6 si parte attrice), pertanto il ricorrente, dal novembre 2021, si allontanava, seppur inizialmente in via provvisoria, dall'abitazione coniugale, senza farvi più ritorno;
- i coniugi lavoravano insieme presso la ditta F.L. di per la gestione del Parte_1 reparto di macelleria collocato all'interno di un supermercato e che da giugno 2019 la resistente non vi ha più prestato attività lavorativa;
- la casa coniugale, di comproprietà dei coniugi nella misura del 50%, era abitata e goduta esclusivamente dalla resistente e, considerata la maggiore età nonché l'indipendenza economica del figlio , verrebbero meno i presupposti dell'assegnazione della stessa alla resistente;
Per_1
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza in data 8.01.2024 alla resistente CP_1
quest'ultima costituitasi in giudizio in vista dell'udienza di comparizione delle parti del
[...]
29.04.2024, non si opponeva alla pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
In particolare, la resistente ha dedotto che la crisi coniugale tra i coniugi sarebbe sorta a causa delle relazioni extraconiugali intrattenute dal ricorrente e, in generale, ad un comportamento dello stesso di disinteresse dal punto di vista affettivo nei confronti della coniuge, e che, per fronteggiare i problemi di coppia, i quali si riversavano anche nell'ambito lavorativo, la resistente iniziava un percorso di terapia
(doc. 3 e doc. 4 all. comparsa di costituzione e risposta); in via riconvenzionale, la resistente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, l'assegno di mantenimento a suo favore sulla base dello squilibrio reddituale esistente tra le parti nonché liquidazione della quota di partecipazione all'azienda familiare
(nella misura del 49%), costituita nel 2008 da parte dei coniugi, nella forma della ditta individuale, di pagina 2 di 4 cui il è titolare al 51% ( atto notarile del 22.04.2008 registrato a Macerata al n. 4411 Serie 1T, Pt_1
doc. n. 2 all. alla comparsa di costituzione e risposta).
All'udienza del 1.07.2024, effettuato il rilievo quanto all'assenza di connessione per le domande di contenuto meramente economico-patrimoniale, il Giudice, sentite le parti, tentava la conciliazione
(rinviando all'udienza del 8.10.2024 per consentire alle stesse di valutare la proposta conciliativa) ed erano addottati provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., con i quali il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente e poneva a carico dello quale contributo al Pt_1 mantenimento della moglie l'assegno di euro 700 euro con rivalutazione ISTAT da CP_1
corrispondere alla resistente entro il 30 di ogni mese.
Manifestata la volontà di pronuncia sullo status di separazione personale dei coniugi sia da parte ricorrente (con il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024) che da parte resistente (con la memoria ex art. 473 bis. 17 depositata in data 29.04.2024) il Giudice, con ordinanza del 10.05.2025, si riservava di riferire al Collegio in ordine alla pronuncia sullo status.
***
La domanda di pronuncia della separazione ex art. 151, primo comma, c.c. va accolta in quanto sussistono i presupposti richiesti dalla legge.
Difatti, i presupposti richiesti per la pronuncia di separazione sono ampiamente dimostrati negli atti difensivi: la coabitazione tra le parti è difatti venuta meno dal novembre 2021 ( e vi è pertanto separazione di fatto tra le stesse) in quanto il ricorrente, dopo essersi allontanato da casa non vi ha fatto più ritorno e vive nell'appartamento di Porto Recanati in Corso G. Matteotti, mentre parte resistente è rimasta, unitamente al figlio , nella casa coniugale, sita in Montecassiano in Viale Zaccagnini Per_1
62/B.
Peraltro, sia parte ricorrente che parte resistente hanno chiesto la pronuncia sullo status, dunque è incontestato che la comunione di vita sia ormai divenuta intollerabile.
Va quindi pronunciata la sentenza di separazione tra i coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , CP_1
pagina 3 di 4 - Pronuncia la separazione personale dei coniugi i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Montecassiano in data 30/12/1995 (registro atti di matrimonio del
Comune di Montecassiano dell'anno 1996 atto n.1 parte II serie A)
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
- Spese al definitivo
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2729/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
COSTANTINI ROBERTA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. TORTOLINI CP_1 C.F._2
ROMINA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 6.5.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge con cui ha contratto matrimonio CP_1
nel Comune di Montecassiano in data 30.12.1995 (doc. 1 parte attrice- atto n. 1 p. II s. A 1996, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Montecassiano) e dalla cui unione è nato in data [...] il figlio , maggiorenne ed indipendente economicamente. Per_1
Egli in particolare ha dedotto che:
- in data 04.11.21 la comunicava – mediante l'invio di raccomandata- allo la CP_1 Pt_1
sua volontà di separarsi (doc. n. 6 si parte attrice), pertanto il ricorrente, dal novembre 2021, si allontanava, seppur inizialmente in via provvisoria, dall'abitazione coniugale, senza farvi più ritorno;
- i coniugi lavoravano insieme presso la ditta F.L. di per la gestione del Parte_1 reparto di macelleria collocato all'interno di un supermercato e che da giugno 2019 la resistente non vi ha più prestato attività lavorativa;
- la casa coniugale, di comproprietà dei coniugi nella misura del 50%, era abitata e goduta esclusivamente dalla resistente e, considerata la maggiore età nonché l'indipendenza economica del figlio , verrebbero meno i presupposti dell'assegnazione della stessa alla resistente;
Per_1
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza in data 8.01.2024 alla resistente CP_1
quest'ultima costituitasi in giudizio in vista dell'udienza di comparizione delle parti del
[...]
29.04.2024, non si opponeva alla pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
In particolare, la resistente ha dedotto che la crisi coniugale tra i coniugi sarebbe sorta a causa delle relazioni extraconiugali intrattenute dal ricorrente e, in generale, ad un comportamento dello stesso di disinteresse dal punto di vista affettivo nei confronti della coniuge, e che, per fronteggiare i problemi di coppia, i quali si riversavano anche nell'ambito lavorativo, la resistente iniziava un percorso di terapia
(doc. 3 e doc. 4 all. comparsa di costituzione e risposta); in via riconvenzionale, la resistente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, l'assegno di mantenimento a suo favore sulla base dello squilibrio reddituale esistente tra le parti nonché liquidazione della quota di partecipazione all'azienda familiare
(nella misura del 49%), costituita nel 2008 da parte dei coniugi, nella forma della ditta individuale, di pagina 2 di 4 cui il è titolare al 51% ( atto notarile del 22.04.2008 registrato a Macerata al n. 4411 Serie 1T, Pt_1
doc. n. 2 all. alla comparsa di costituzione e risposta).
All'udienza del 1.07.2024, effettuato il rilievo quanto all'assenza di connessione per le domande di contenuto meramente economico-patrimoniale, il Giudice, sentite le parti, tentava la conciliazione
(rinviando all'udienza del 8.10.2024 per consentire alle stesse di valutare la proposta conciliativa) ed erano addottati provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., con i quali il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente e poneva a carico dello quale contributo al Pt_1 mantenimento della moglie l'assegno di euro 700 euro con rivalutazione ISTAT da CP_1
corrispondere alla resistente entro il 30 di ogni mese.
Manifestata la volontà di pronuncia sullo status di separazione personale dei coniugi sia da parte ricorrente (con il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024) che da parte resistente (con la memoria ex art. 473 bis. 17 depositata in data 29.04.2024) il Giudice, con ordinanza del 10.05.2025, si riservava di riferire al Collegio in ordine alla pronuncia sullo status.
***
La domanda di pronuncia della separazione ex art. 151, primo comma, c.c. va accolta in quanto sussistono i presupposti richiesti dalla legge.
Difatti, i presupposti richiesti per la pronuncia di separazione sono ampiamente dimostrati negli atti difensivi: la coabitazione tra le parti è difatti venuta meno dal novembre 2021 ( e vi è pertanto separazione di fatto tra le stesse) in quanto il ricorrente, dopo essersi allontanato da casa non vi ha fatto più ritorno e vive nell'appartamento di Porto Recanati in Corso G. Matteotti, mentre parte resistente è rimasta, unitamente al figlio , nella casa coniugale, sita in Montecassiano in Viale Zaccagnini Per_1
62/B.
Peraltro, sia parte ricorrente che parte resistente hanno chiesto la pronuncia sullo status, dunque è incontestato che la comunione di vita sia ormai divenuta intollerabile.
Va quindi pronunciata la sentenza di separazione tra i coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , CP_1
pagina 3 di 4 - Pronuncia la separazione personale dei coniugi i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Montecassiano in data 30/12/1995 (registro atti di matrimonio del
Comune di Montecassiano dell'anno 1996 atto n.1 parte II serie A)
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
- Spese al definitivo
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 4 di 4