Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 8055/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8055/2023 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025, avente per oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Maria Garofano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Ostaglio n. 59/C;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata CP_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Luisa De Gregorio, presso il cui studio elettivamente domicilia in
IN EL (SA) alla via G. Almirante n. 59;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 27.03.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, parte ricorrente precisava le conclusioni, la causa era assunta in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.11.2023 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 10.08.2016 nel comune di Battipaglia (Sa) e che dalla loro CP_1
1
unione erano nati i figli (26.08.2016) e (07.10.2019), mentre l'altra figlia della Per_1 Per_2
ricorrente (03.04.2014) era stata adottata dal resistente, deducendo, altresì, che il Persona_3
resistente con decreto n. 775/23 reso dal Tribunale per i minori di Salerno era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale e, pertanto, lamentando condotte prevaricatrici e violente da parte del (nei cui confronti era stata emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari e CP_1
pronunciata sentenza di condanna), chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge con addebito alle condizioni di cui al ricorso e, decorso il termine di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente tardivamente che non si opponeva alla domanda di separazione spiegando, altresì, domanda di addebito.
All'esito della comparizione dei coniugi, il Giudice, preso atto delle conclusioni dei procuratori delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Con sentenza n. 1538/2024 pubbl. il 20/03/2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “2) dà atto della decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale, con esercizio da parte della ricorrente della responsabilità genitoriale sui figli minori;
3) dispone che il padre possa incontrare i minori, solo all'esito dell'espiazione della pena, previo percorso di sostegno alla genitorialità con esito positivo, con incontri protetti presso i
Servizi sociali;
4) Determina in € 150,00 l'assegno di mantenimento mensile che il resistente è tenuto
a corrispondere alla ricorrente per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5) Dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei minori;
6) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Alla udienza del giorno 27.03.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – solo parte ricorrente depositava le note sostitutive di udienza, confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui alla sentenza di separazione personale dei coniugi e depositando l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Il Presidente relatore riservava la decisione al Collegio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato per la separazione.
Ne segue che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Quanto alle ulteriori domande, nulla va disposto in ordine all'affido, considerato il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale emesso nei confronti di e, pertanto, in assenza CP_1
2 r.g. 8055/2023
di fatti sopravvenuti modificativi della situazione preesistente, il Tribunale ritiene equo confermare quanto stabilito in sede di separazione.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] Parte_1
(Fi) il 04.01.1993, C.F.: e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
15.11.1991, C.F.: , celebrato nel Comune di Battipaglia (Sa) in data C.F._2
10.08.2016 e trascritto nel Registro Atti Matrimonio del predetto comune al n. 30 P. I anno 2016;
2) conferma le condizioni stabilite in sede di separazione in ordine al mantenimento ed al diritto di visita;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Battipaglia (Sa) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
4) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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