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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/09/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 2232/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliere dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
GIÀ (C.F. Parte_1 Parte_2
, assistito e difeso dall'Avv. BONALUME PAOLO P.IVA_1 appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. BERTUZZO CORINTO FRANCESCO appellato oggetto: cessione del credito appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
839/23 del 3.5.2023
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Venezia, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata n. 839/23 pubblicata dal
Tribunale di Vicenza il 4 maggio 2023 nel giudizio, RG 3462/20 instaurato da
[...]
– nuova denominazione di nei confronti di Parte_1 Parte_2
e non notificata limitatamente ai capi con i quali il Controparte_1
Part Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la condanna di al pagamento dei seguenti crediti, i Controparte_1 quali costituiscono oggetto del presente appello:
• € 41.860,60 per sorte capitale, portati dalle fatture indicate nell'elenco che si produce sub doc. 1 e di seguito riepilogate,
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento della fattura, scadenza riportata nell'elenco riprodotto sub doc. 1
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 760 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 19 fatture costituenti la predetta sorte capitale oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui omesso pagamento ha generato il predetto importo IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti di condannare Parte_1 Controparte_1 CP_1
Part al relativo pagamento in favore di IN VIA Controparte_1 CP_1
SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti di della diversa somma ritenuta dovuta e, Controparte_1 per l'effetto, condannare a pagare a Controparte_1 Parte_1 la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora,
[...] anche per Note Debito, e interessi anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02. IN
OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n.
55/14, oltre CPA e successive”.
2 Conclusioni di parte appellata: “Il procuratore dell'appellata Controparte_1 chiede che, rigettata ogni contraria domanda, eccezione o istanza, DE
[...]
Ecc.ma Corte voglia: In via preliminare: 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto;
Nel merito e in via principale: 2) rigettare il gravame e comunque le domande tutte formulate dall'appellante, perché infondate;
3) con rifusione di spese e competenze del grado, oltre spese generali e accessori di legge, con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1bis, D.M. n. 55 del 2014”.
FATTO
Il Giudizio di primo grado. oggi , quale cessionaria pro soluto, Parte_2 Parte_1 conveniva in giudizio 7 al fine di sentirla condannare al pagamento CP_1 CP_1 in proprio favore della somma di €101.108,50 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3, relative a forniture di apparecchi medicali, farmaceutici, di diagnostica e prestazione di servizi relativi a prodotti ed apparecchi elettromedicali, oltre il pagamento:
- degli “interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di €
101.108,50, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) sino al saldo”;
-degli “interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi, nella misura “degli interessi legali di mora”ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n.192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.;
-dell'importo di € 2.680,00 per il mancato pagamento delle n. 67 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, secondo cui “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di
3 risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”;
-dell'importo di € 342.780,55 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale di € 101.108,50 – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' – nonché dell' Pt_3 Parte_4
, successivamente confluita nell' – di crediti diversi da quelli
[...] Pt_3 costituenti la predetta sorte capitale;
-gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle Note Debito;
-€ 228.320,00 pari a € 40 per ciascuna delle 5708 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
In corso di causa e dopo l'espletamento di CTU contabile, parte attrice riduceva le pretese per sorte capitale dagli euro 101.108,50 richiesti in atto di citazione prima ad a
€87.022,68 e successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, ad €
43.057,95.
Il Tribunale, aderendo alle risultanze della CTU, condannava la convenuta al pagamento della minor somma di €51.945,73, oltre interessi legali dalla CTU al saldo ed al pagamento delle spese di lite e di consulenza.
Dall'accertamento contabile espletato era emerso che parte delle fatture azionate dal non risultavano a questa cedute, o comunque non ne aveva dato prova, per CP_2 un ammontare di 9.212,53 (tabella A, evidenziate in colore arancione chiaro); altre erano state già pagate prima della azione, per complessivi euro 17.715,19; altre fatture Part menzionate e azionate da previo controllo sulla Piattaforma ministeriale dei
Crediti Commerciali, non risultavano trasmesse al destinatario, per un ammontare di euro 16.538,34; - altre, per un ammontare di euro 43.091,51 riguardavano asseriti crediti contestati contro il fornitore originario a causa di doppie fatturazioni, difformità rispetto agli ordini, errori, contestazioni riportate analiticamente dalla parte convenuta nelle pagine da 9 a 23 della comparsa di risposta, alle quali parte attrice non aveva replicato nella difesa successiva né portato in seguito prove dell'effettiva sussistenza dei crediti.
La CTU pertanto concludeva nel senso che “per sorte capitale” sussisteva un debito effettivo della convenuta di soli euro €465,11 quale residuo della fattura n.
603439/2017di A. MENARINI IA SR.
4 Appurata, dunque, la drastica riduzione della pretesa di credito “per sorte capitale”, a titolo di interessi moratori, risultavano dovuti solo euro 182,89 alla data del 30.10.2022, sull'unico credito sopra evidenziato, esclusi gli interessi anatocistici, oltre €40,00 a titolo di penale per il ritardato pagamento della sola fattura n. 603439/2017.
Il CTU ha poi calcolato gli interessi sulle fatture già pagate ma in ritardo e trasmesse mediante PCC, pari a complessivi euro 17.101,70. Su tali interessi ha calcolato gli interessi anatocistici per euro 3.267,03 e la penale di euro 40 ciascuna per euro
30.880,00, mentre per le fatture non trasmesse via PCC operava un calcolo solo ipotetico, (15.573,80), dando atto però che non vi era prova della data di ricezione e quindi non era possibile calcolare se vi fosse stato ritardo.
In conclusione, a fronte di pretese attoree per complessivi euro 680.784,21, il CTU ha calcolato come dovuti solo euro 51.945,73, riconosciuti dal Tribunale.
2. Il giudizio di secondo grado. Part
2.1. propone appello avverso la sentenza, chiedendo la condanna di controparte al pagamento in proprio favore della somma di €42.620,00, di cui € 41.860,60 per sorte capitale, derivante dalla sommatoria degli importi delle 19 fatture indicate nell'elenco sub doc. 1, oltre € 760 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, pari € 40 per ciascuna fattura, oltre interessi su ciascun importo di €40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento della fattura, oltre agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.. Part
2.1bis. Con il primo motivo di doglianza deduce che il Tribunale, quanto a 2 fatture (ER S.p.a. n. 15116617 del 23.12.2015 per €11.151,00 ed Inter Farmaci n.
1353/2 del 16.5.2017 per €24,00) avrebbe erroneamente ritenuto non provata la cessione del credito, non avendo valutato la documentazione dimessa in primo grado Part dall'appellante (doc. 6 e doc. 12 e la mancata contestazione da parte dell' CP_1 di aver ricevuto la notifica della cessione.
5 2. secondo motivo.
2.1.Altra censura riguarda l'errato ritenuto pagamento dal parte del giudice di primo grado di €10.061,44 relativo a 5 fatture (ER S.p.a. n. 190112548 del 29.1.2019 per
€350.58, ER S.p.a. n. 190112548 del 29.1.2019 per €448,00, ER S.p.a. n.
17000303 del 2.1.2017 per €448,00, ER S.p.a. n. 17000303 del 2.1.2017 per
€448,00, ER S.p.a. n. 19012323 del 29.1.2019 del 30.3.2019 per €9.000,00,
Glaxosm Ithkline S.p.a. n. 1035008426 del 25.2.2015 per residui €165,44), non avendo l' fornito prova del fatto estintivo a mezzo della relativa quietanza. CP_1
3. terzo motivo.
3.1.Il Tribunale avrebbe altresì errato nella parte in cui ha ritenuto non ricevute dall' fatture per complessivi €15.316,28 (ER S.p.a. n. 16095332 del CP_1
26.8.2016 per €937,50, n. 16052300 del 9.5.2016 per €966,00; n. 16062394 del
1.6.2016 per €1954,00, n. 16061544 del 1.6.2016 per €7498,00, MSD Vaccines S.p.a. n.
86245585 del 24.3.2015 per €162,50, n. 86245584 DEL 24.3.2015 per €374,40, n.
86245586 del 24.3.2015 per €3.390,00, Teleflex Medical n. 2132042954 del 19.9.2013 per €33,88), in quanto avrebbe omesso di considerare che: 1) le fatture sono state inviate Part dai fornitori cedenti all' 2) ha intimato il pagamento delle fatture sia CP_1 mediante la notifica dell'atto di cessione sia mediante le intimazioni di pagamento Part inviate all' 3 ha, in ogni caso, prodotto le fatture in giudizio (doc. 14) non CP_1 contestate dall' CP_1
4. Quarto motivo
Il quarto profilo di censura riguarda l'errata ritenuta contestazione da parte dell'azienda di altre fatture per la complessiva somma di €4.957,50 (Baxther S.p.a. n. 17106300 del
25.9.2017 per €840,00, Glaxosm Ithline S.p.a. n. 1000024909 del 4.5.2018 per €103,40,
Teleflex Medical s.r.l. n. 2182022885 del 18.4.2018 per €2.02,80, Menarini Diagnostic
s.r.l. n. 603439 del 29.9.2017 per €1993,30). Part Il Tribunale avrebbe omesso di considerare le produzioni documentali di effettuate sub doc. 14. Inoltre, con riferimento alla tematica afferente presunti errori di fatturazione, l'appellante rileva che controparte non avrebbe contestato l'avvenuta Parte esecuzione della fornitura (comunque provata), di conseguenza, l' avrebbe dovuto pagare quantomeno il minor importo ritenuto dovuto.
6 4.Si è costituita parte appellata la quale ha instato in via Controparte_1 preliminare per l'inammissibilità dell'appello e della domanda di condanna al pagamento di un credito cui l'attrice aveva rinunciato in primo grado (fattura Menarini fattura n. 603439) e nel merito per il rigetto dell'appello.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 17.3.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.L'appello è ammissibile, essendo sufficientemente delineati i motivi di impugnazione, ma infondato nel merito.
1.1. Il primo motivo di censura appare destituito di fondamento in quanto le due fatture emesse da BAXTER SPA n. 15116617 del 23/12/2015 e Controparte_3
n.1353/2 del 16/05/2017 non risultano menzionate negli atti di cessione di crediti
[...] dimessi dall'attrice nel giudizio di primo grado (docc. nnn. 6 e 12), essendo onere probatorio gravante sull'attore creditore quello di comprovare il contratto di cessione del credito e la sua notifica.
1.2. Ad abundantiam la fattura n. 15116617 del 23/12/2015 emessa da BAXTER SPA di €11.151,00 (all. 12ua fasc. 1^ grado Ulss7), risulta contestata dall'Azienda appellata con richiesta di storno totale con nota protocollo n.44264 del 4/10/2016 (12ub) per applicazione aliquota Iva errata (12uc); ciò posto, il 16/11/2022 ER, a seguito della contestazione in ordine all'aliquota iva, aveva annullato la fattura in questione (n.
15116617 del 23/12/2015) e storno totale eseguito da ER con nota di credito n.22149186 del 16-11-2022 (all. D2).
2.Anche il secondo motivo – afferente alla mancata prova del pagamento - non merita CP_ pregio, avendo l 7 depositato le quietanze rilasciate dal Tesoriere Unicredit
(allegati 2 e 12) e riscontrate nella Piattaforma di Certificazione dei Crediti (sistema
PCC) gestita dal Ministero dell'Economia e della Finanze (MEF), come alimentata dal
Sistema di Interscambio ove transitano obbligatoriamente tutte le fatture elettroniche.
3.Anche il terzo motivo di appello è infondato.
3.1.Le fatture indicate non sono risultano mai pervenute, né alle ex e Parte_6
né all'attuale né parte appellante ne ha fornito la Pt_4 Controparte_1 prova, circostanza puntualmente confermata dal CTU mediante verifica nel portale
7 telematico interscambio, piattaforma digitale che costituisce adempimento formale essenziale per la prova del credito nei confronti della PA.
4. Il quarto motivo – relativo alla mancata contestazione delle prestazioni da parte dell' - è infondato. CP_1
4.1. La prestazione descritta nella fattura (all. 12e) BAXTER SPA n. 17106300 del
25/09/2017 di € 840,00 era stata integralmente contestata con nota protocollo n. 110216 del 15/12/2017 (12f), per essere stato il relativo ordine (12g) già fatturato da ER con ft. n.17101943 del 14/09/17 (12h).
4.2.La fattura GLAXOSMITHKLINE S.P.A. n. 1000024909 del 04/05/2018 di €103,40 era stata contestata (cfr. comparsa di risposta primo grado pag. 10) al fornitore in data
8/06/2018 per inosservanza del prezzo unitario di aggiudicazione (€0,101) per la fornitura del prodotto farmaceutico “REQUIP” (cfr. 2d-e)”; la fattura TELEFLEX
MEDICAL SR n. 2182022885 del 18/04/2018 di €2.020,80 è ancor oggi in contestazione (cfr. comparsa di risposta, pag. 13 punto 8.4) con richiesta di nota di accredito (all. 8n) e storno totale per errata applicazione dell'aliquota iva.
4.3.Deve infine essere dichiarata inammissibile, in quanto nuova, la domanda di condanna al pagamento della somma di €1.993,00, descritto nella fattura n. 603439 emessa da A. MENARINI IA SR il 29/09/2017 in quanto espressamente rinunciata in primo grado in sede di formulazione delle conclusioni.
Ogni altra questioni rimane assorbita.
4.4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del relativo scaglione di riferimento di cui al DM n. 55/2014 e succ. mod, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
5.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
GIÀ respinge l'appello e per l'effetto:
[...] Parte_2
1) conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza, n. 839/2023 del 3.5.2023:
8 2) condanna la parte appellante GIÀ Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 al pagamento, in favore della parte appellata in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 15/04/2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 2232/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliere dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
GIÀ (C.F. Parte_1 Parte_2
, assistito e difeso dall'Avv. BONALUME PAOLO P.IVA_1 appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. BERTUZZO CORINTO FRANCESCO appellato oggetto: cessione del credito appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
839/23 del 3.5.2023
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Venezia, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata n. 839/23 pubblicata dal
Tribunale di Vicenza il 4 maggio 2023 nel giudizio, RG 3462/20 instaurato da
[...]
– nuova denominazione di nei confronti di Parte_1 Parte_2
e non notificata limitatamente ai capi con i quali il Controparte_1
Part Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la condanna di al pagamento dei seguenti crediti, i Controparte_1 quali costituiscono oggetto del presente appello:
• € 41.860,60 per sorte capitale, portati dalle fatture indicate nell'elenco che si produce sub doc. 1 e di seguito riepilogate,
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento della fattura, scadenza riportata nell'elenco riprodotto sub doc. 1
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 760 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 19 fatture costituenti la predetta sorte capitale oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui omesso pagamento ha generato il predetto importo IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti di condannare Parte_1 Controparte_1 CP_1
Part al relativo pagamento in favore di IN VIA Controparte_1 CP_1
SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti di della diversa somma ritenuta dovuta e, Controparte_1 per l'effetto, condannare a pagare a Controparte_1 Parte_1 la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora,
[...] anche per Note Debito, e interessi anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02. IN
OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n.
55/14, oltre CPA e successive”.
2 Conclusioni di parte appellata: “Il procuratore dell'appellata Controparte_1 chiede che, rigettata ogni contraria domanda, eccezione o istanza, DE
[...]
Ecc.ma Corte voglia: In via preliminare: 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto;
Nel merito e in via principale: 2) rigettare il gravame e comunque le domande tutte formulate dall'appellante, perché infondate;
3) con rifusione di spese e competenze del grado, oltre spese generali e accessori di legge, con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1bis, D.M. n. 55 del 2014”.
FATTO
Il Giudizio di primo grado. oggi , quale cessionaria pro soluto, Parte_2 Parte_1 conveniva in giudizio 7 al fine di sentirla condannare al pagamento CP_1 CP_1 in proprio favore della somma di €101.108,50 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3, relative a forniture di apparecchi medicali, farmaceutici, di diagnostica e prestazione di servizi relativi a prodotti ed apparecchi elettromedicali, oltre il pagamento:
- degli “interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di €
101.108,50, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) sino al saldo”;
-degli “interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi, nella misura “degli interessi legali di mora”ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n.192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.;
-dell'importo di € 2.680,00 per il mancato pagamento delle n. 67 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, secondo cui “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di
3 risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”;
-dell'importo di € 342.780,55 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale di € 101.108,50 – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' – nonché dell' Pt_3 Parte_4
, successivamente confluita nell' – di crediti diversi da quelli
[...] Pt_3 costituenti la predetta sorte capitale;
-gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle Note Debito;
-€ 228.320,00 pari a € 40 per ciascuna delle 5708 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
In corso di causa e dopo l'espletamento di CTU contabile, parte attrice riduceva le pretese per sorte capitale dagli euro 101.108,50 richiesti in atto di citazione prima ad a
€87.022,68 e successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, ad €
43.057,95.
Il Tribunale, aderendo alle risultanze della CTU, condannava la convenuta al pagamento della minor somma di €51.945,73, oltre interessi legali dalla CTU al saldo ed al pagamento delle spese di lite e di consulenza.
Dall'accertamento contabile espletato era emerso che parte delle fatture azionate dal non risultavano a questa cedute, o comunque non ne aveva dato prova, per CP_2 un ammontare di 9.212,53 (tabella A, evidenziate in colore arancione chiaro); altre erano state già pagate prima della azione, per complessivi euro 17.715,19; altre fatture Part menzionate e azionate da previo controllo sulla Piattaforma ministeriale dei
Crediti Commerciali, non risultavano trasmesse al destinatario, per un ammontare di euro 16.538,34; - altre, per un ammontare di euro 43.091,51 riguardavano asseriti crediti contestati contro il fornitore originario a causa di doppie fatturazioni, difformità rispetto agli ordini, errori, contestazioni riportate analiticamente dalla parte convenuta nelle pagine da 9 a 23 della comparsa di risposta, alle quali parte attrice non aveva replicato nella difesa successiva né portato in seguito prove dell'effettiva sussistenza dei crediti.
La CTU pertanto concludeva nel senso che “per sorte capitale” sussisteva un debito effettivo della convenuta di soli euro €465,11 quale residuo della fattura n.
603439/2017di A. MENARINI IA SR.
4 Appurata, dunque, la drastica riduzione della pretesa di credito “per sorte capitale”, a titolo di interessi moratori, risultavano dovuti solo euro 182,89 alla data del 30.10.2022, sull'unico credito sopra evidenziato, esclusi gli interessi anatocistici, oltre €40,00 a titolo di penale per il ritardato pagamento della sola fattura n. 603439/2017.
Il CTU ha poi calcolato gli interessi sulle fatture già pagate ma in ritardo e trasmesse mediante PCC, pari a complessivi euro 17.101,70. Su tali interessi ha calcolato gli interessi anatocistici per euro 3.267,03 e la penale di euro 40 ciascuna per euro
30.880,00, mentre per le fatture non trasmesse via PCC operava un calcolo solo ipotetico, (15.573,80), dando atto però che non vi era prova della data di ricezione e quindi non era possibile calcolare se vi fosse stato ritardo.
In conclusione, a fronte di pretese attoree per complessivi euro 680.784,21, il CTU ha calcolato come dovuti solo euro 51.945,73, riconosciuti dal Tribunale.
2. Il giudizio di secondo grado. Part
2.1. propone appello avverso la sentenza, chiedendo la condanna di controparte al pagamento in proprio favore della somma di €42.620,00, di cui € 41.860,60 per sorte capitale, derivante dalla sommatoria degli importi delle 19 fatture indicate nell'elenco sub doc. 1, oltre € 760 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, pari € 40 per ciascuna fattura, oltre interessi su ciascun importo di €40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento della fattura, oltre agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.. Part
2.1bis. Con il primo motivo di doglianza deduce che il Tribunale, quanto a 2 fatture (ER S.p.a. n. 15116617 del 23.12.2015 per €11.151,00 ed Inter Farmaci n.
1353/2 del 16.5.2017 per €24,00) avrebbe erroneamente ritenuto non provata la cessione del credito, non avendo valutato la documentazione dimessa in primo grado Part dall'appellante (doc. 6 e doc. 12 e la mancata contestazione da parte dell' CP_1 di aver ricevuto la notifica della cessione.
5 2. secondo motivo.
2.1.Altra censura riguarda l'errato ritenuto pagamento dal parte del giudice di primo grado di €10.061,44 relativo a 5 fatture (ER S.p.a. n. 190112548 del 29.1.2019 per
€350.58, ER S.p.a. n. 190112548 del 29.1.2019 per €448,00, ER S.p.a. n.
17000303 del 2.1.2017 per €448,00, ER S.p.a. n. 17000303 del 2.1.2017 per
€448,00, ER S.p.a. n. 19012323 del 29.1.2019 del 30.3.2019 per €9.000,00,
Glaxosm Ithkline S.p.a. n. 1035008426 del 25.2.2015 per residui €165,44), non avendo l' fornito prova del fatto estintivo a mezzo della relativa quietanza. CP_1
3. terzo motivo.
3.1.Il Tribunale avrebbe altresì errato nella parte in cui ha ritenuto non ricevute dall' fatture per complessivi €15.316,28 (ER S.p.a. n. 16095332 del CP_1
26.8.2016 per €937,50, n. 16052300 del 9.5.2016 per €966,00; n. 16062394 del
1.6.2016 per €1954,00, n. 16061544 del 1.6.2016 per €7498,00, MSD Vaccines S.p.a. n.
86245585 del 24.3.2015 per €162,50, n. 86245584 DEL 24.3.2015 per €374,40, n.
86245586 del 24.3.2015 per €3.390,00, Teleflex Medical n. 2132042954 del 19.9.2013 per €33,88), in quanto avrebbe omesso di considerare che: 1) le fatture sono state inviate Part dai fornitori cedenti all' 2) ha intimato il pagamento delle fatture sia CP_1 mediante la notifica dell'atto di cessione sia mediante le intimazioni di pagamento Part inviate all' 3 ha, in ogni caso, prodotto le fatture in giudizio (doc. 14) non CP_1 contestate dall' CP_1
4. Quarto motivo
Il quarto profilo di censura riguarda l'errata ritenuta contestazione da parte dell'azienda di altre fatture per la complessiva somma di €4.957,50 (Baxther S.p.a. n. 17106300 del
25.9.2017 per €840,00, Glaxosm Ithline S.p.a. n. 1000024909 del 4.5.2018 per €103,40,
Teleflex Medical s.r.l. n. 2182022885 del 18.4.2018 per €2.02,80, Menarini Diagnostic
s.r.l. n. 603439 del 29.9.2017 per €1993,30). Part Il Tribunale avrebbe omesso di considerare le produzioni documentali di effettuate sub doc. 14. Inoltre, con riferimento alla tematica afferente presunti errori di fatturazione, l'appellante rileva che controparte non avrebbe contestato l'avvenuta Parte esecuzione della fornitura (comunque provata), di conseguenza, l' avrebbe dovuto pagare quantomeno il minor importo ritenuto dovuto.
6 4.Si è costituita parte appellata la quale ha instato in via Controparte_1 preliminare per l'inammissibilità dell'appello e della domanda di condanna al pagamento di un credito cui l'attrice aveva rinunciato in primo grado (fattura Menarini fattura n. 603439) e nel merito per il rigetto dell'appello.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 17.3.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.L'appello è ammissibile, essendo sufficientemente delineati i motivi di impugnazione, ma infondato nel merito.
1.1. Il primo motivo di censura appare destituito di fondamento in quanto le due fatture emesse da BAXTER SPA n. 15116617 del 23/12/2015 e Controparte_3
n.1353/2 del 16/05/2017 non risultano menzionate negli atti di cessione di crediti
[...] dimessi dall'attrice nel giudizio di primo grado (docc. nnn. 6 e 12), essendo onere probatorio gravante sull'attore creditore quello di comprovare il contratto di cessione del credito e la sua notifica.
1.2. Ad abundantiam la fattura n. 15116617 del 23/12/2015 emessa da BAXTER SPA di €11.151,00 (all. 12ua fasc. 1^ grado Ulss7), risulta contestata dall'Azienda appellata con richiesta di storno totale con nota protocollo n.44264 del 4/10/2016 (12ub) per applicazione aliquota Iva errata (12uc); ciò posto, il 16/11/2022 ER, a seguito della contestazione in ordine all'aliquota iva, aveva annullato la fattura in questione (n.
15116617 del 23/12/2015) e storno totale eseguito da ER con nota di credito n.22149186 del 16-11-2022 (all. D2).
2.Anche il secondo motivo – afferente alla mancata prova del pagamento - non merita CP_ pregio, avendo l 7 depositato le quietanze rilasciate dal Tesoriere Unicredit
(allegati 2 e 12) e riscontrate nella Piattaforma di Certificazione dei Crediti (sistema
PCC) gestita dal Ministero dell'Economia e della Finanze (MEF), come alimentata dal
Sistema di Interscambio ove transitano obbligatoriamente tutte le fatture elettroniche.
3.Anche il terzo motivo di appello è infondato.
3.1.Le fatture indicate non sono risultano mai pervenute, né alle ex e Parte_6
né all'attuale né parte appellante ne ha fornito la Pt_4 Controparte_1 prova, circostanza puntualmente confermata dal CTU mediante verifica nel portale
7 telematico interscambio, piattaforma digitale che costituisce adempimento formale essenziale per la prova del credito nei confronti della PA.
4. Il quarto motivo – relativo alla mancata contestazione delle prestazioni da parte dell' - è infondato. CP_1
4.1. La prestazione descritta nella fattura (all. 12e) BAXTER SPA n. 17106300 del
25/09/2017 di € 840,00 era stata integralmente contestata con nota protocollo n. 110216 del 15/12/2017 (12f), per essere stato il relativo ordine (12g) già fatturato da ER con ft. n.17101943 del 14/09/17 (12h).
4.2.La fattura GLAXOSMITHKLINE S.P.A. n. 1000024909 del 04/05/2018 di €103,40 era stata contestata (cfr. comparsa di risposta primo grado pag. 10) al fornitore in data
8/06/2018 per inosservanza del prezzo unitario di aggiudicazione (€0,101) per la fornitura del prodotto farmaceutico “REQUIP” (cfr. 2d-e)”; la fattura TELEFLEX
MEDICAL SR n. 2182022885 del 18/04/2018 di €2.020,80 è ancor oggi in contestazione (cfr. comparsa di risposta, pag. 13 punto 8.4) con richiesta di nota di accredito (all. 8n) e storno totale per errata applicazione dell'aliquota iva.
4.3.Deve infine essere dichiarata inammissibile, in quanto nuova, la domanda di condanna al pagamento della somma di €1.993,00, descritto nella fattura n. 603439 emessa da A. MENARINI IA SR il 29/09/2017 in quanto espressamente rinunciata in primo grado in sede di formulazione delle conclusioni.
Ogni altra questioni rimane assorbita.
4.4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del relativo scaglione di riferimento di cui al DM n. 55/2014 e succ. mod, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
5.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
GIÀ respinge l'appello e per l'effetto:
[...] Parte_2
1) conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza, n. 839/2023 del 3.5.2023:
8 2) condanna la parte appellante GIÀ Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 al pagamento, in favore della parte appellata in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 15/04/2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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