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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/07/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 475/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 475 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 trattenuta in decisione all'udienza del 5.06.2025 con termine per il deposito della sentenza entro 30 giorni ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c. tra
C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari in Barone Parte_1 C.F._1
Rossi n. 27, presso lo studio dell'Avv. MACCIOTTA MONICA che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 05.06.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. del 18.02.2025, ha impugnato il Parte_1 provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida emesso il 20 gennaio 2025 dal
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Centro - Ufficio CP_ Motorizzazione civile di per mancanza del nulla osta della Prefettura di Milano, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione o, in subordine, per insussistenza di reati ostativi di cui all'art 120 c.d.s.
A sostegno delle domande svolte, il ricorrente ha dedotto: - di avere presentato, in data 19 settembre
2024, regolare domanda per il conseguimento della patente di guida di categoria B;
- di avere sostenuto e superato, il 19 dicembre 2024, la prova di teoria, risultando idoneo a sostenere la prova pratica per il conseguimento della patente di categoria B;
- che, presentatosi il 24 gennaio 2025 a sostenere l'esame pratico, ha ricevuto notifica a mani da parte dell'esaminatrice del provvedimento con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Centro - CP_ Ufficio Motorizzazione civile di gli ha negato l'ammissione allo svolgimento della prova patica per il conseguimento della patente di guida;
- che, conseguentemente, non è stato ammesso alla prova pratica prevista per il 24/01/2025; - che l'Amministrazione non ha adeguatamente motivato il diniego, limitandosi a un generico riferimento all'art. 120, comma 1, CdS, senza specificare quali siano le condanne per i presunti reati ostativi o le misure di sicurezza o prevenzione asseritamente applicate a esso ricorrente, senza fornire elementi concreti e dettagliati che giustifichino tale decisione;
- di non essere mai incorso in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 120 comma 4 cds, non essendo mai stato sottoposto a misure di sicurezza e prevenzione e non avendo riportato condanne per le fattispecie di reato ivi indicate.
Tanto premesso, ha chiesto di annullare e/o disapplicare il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida in quanto illegittimo.
All'udienza del 3.04.2025, ritenuta la regolarità e la tempestività della notifica del ricorso fatta a cura della difesa ricorrente, è stata dichiarata la contumacia del MINISTERO resistente.
La causa, di natura meramente documentale, è stata rinviata all'udienza del 5.06.2025 per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. e in pari data è stata trattenuta in decisione con termine per il deposito della sentenza entro 30 giorni ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c.
*****
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del diniego opposto dal
[...]
- al rilascio del titolo abilitativo alla guida (categoria Controparte_2
B) notificato al ricorrente in data 24.01.2025.
2. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
3. Si rammenta che l'art. 120 C.d.S. nel disciplinare i requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 prevede che “non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma".
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale affermatosi innanzi al GA (anteriormente all'affermarsi dell'orientamento, oggi largamente maggioritario, volto a riconoscere la giurisdizione del GO in materia), è illegittimo il provvedimento di diniego del nulla osta al conseguimento del titolo abilitativo alla guida che si limiti a dichiarare, meramente, la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'articolo 120, comma 1, Codice della Strada, non potendosi individuare quale delle fattispecie citate dall'art. 120, comma 1, l'amministrazione abbia inteso applicare (TAR Reggio Calabria,
(Calabria) sez. I, 04/11/2019, n. 637; T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 11/03/2016, n.273).
4. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato motiva il diniego opposto tramite un generico richiamo ad una comunicazione telematica effettuata dal CED del DNT al Dipartimento per l'amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del data 14.01.2025 e all'inserimento, da parte della Controparte_3
nel sistema informativo del DNT di un ostativo al rilascio della patente di guida. Controparte_4
Da tale richiamo non è però possibile ricavare, nello specifico, quali siano i fatti penalmente rilevanti contestati al ricorrente, la loro qualificazione giuridica, e neppure se siano oggetto di condanna definitiva o di altri provvedimenti rilevanti ai sensi dell'ordinamento.
Nessun ulteriore elemento è possibile desumere dalla documentazione in atti e il Ministero resistente, rimasto contumace, non ha assolto all'onere probatorio allo stesso incombente, non avendo fornito in giudizio elementi idonei a giustificare il diniego opposto al ricorrente.
5. In conclusione, la domanda è fondata e il ricorso va accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato. Il ricorrente ha dunque diritto ad essere ammesso a sostenere l'esame di guida, al fine del conseguimento del titolo abilitativo alla guida richiesto (patente cat. B).
Le spese di lite vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) in applicazione del DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione fino a 1.100 euro), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso;
per l'effetto il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida nei Pt_2 confronti di messo dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Parte_1
CP_ Generale Territoriale del Centro - Ufficio Motorizzazione civile di in data 20.01.2025;
CONDANNA il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 462,00, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 4/07/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 475 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 trattenuta in decisione all'udienza del 5.06.2025 con termine per il deposito della sentenza entro 30 giorni ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c. tra
C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari in Barone Parte_1 C.F._1
Rossi n. 27, presso lo studio dell'Avv. MACCIOTTA MONICA che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 05.06.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. del 18.02.2025, ha impugnato il Parte_1 provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida emesso il 20 gennaio 2025 dal
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Centro - Ufficio CP_ Motorizzazione civile di per mancanza del nulla osta della Prefettura di Milano, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione o, in subordine, per insussistenza di reati ostativi di cui all'art 120 c.d.s.
A sostegno delle domande svolte, il ricorrente ha dedotto: - di avere presentato, in data 19 settembre
2024, regolare domanda per il conseguimento della patente di guida di categoria B;
- di avere sostenuto e superato, il 19 dicembre 2024, la prova di teoria, risultando idoneo a sostenere la prova pratica per il conseguimento della patente di categoria B;
- che, presentatosi il 24 gennaio 2025 a sostenere l'esame pratico, ha ricevuto notifica a mani da parte dell'esaminatrice del provvedimento con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Centro - CP_ Ufficio Motorizzazione civile di gli ha negato l'ammissione allo svolgimento della prova patica per il conseguimento della patente di guida;
- che, conseguentemente, non è stato ammesso alla prova pratica prevista per il 24/01/2025; - che l'Amministrazione non ha adeguatamente motivato il diniego, limitandosi a un generico riferimento all'art. 120, comma 1, CdS, senza specificare quali siano le condanne per i presunti reati ostativi o le misure di sicurezza o prevenzione asseritamente applicate a esso ricorrente, senza fornire elementi concreti e dettagliati che giustifichino tale decisione;
- di non essere mai incorso in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 120 comma 4 cds, non essendo mai stato sottoposto a misure di sicurezza e prevenzione e non avendo riportato condanne per le fattispecie di reato ivi indicate.
Tanto premesso, ha chiesto di annullare e/o disapplicare il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida in quanto illegittimo.
All'udienza del 3.04.2025, ritenuta la regolarità e la tempestività della notifica del ricorso fatta a cura della difesa ricorrente, è stata dichiarata la contumacia del MINISTERO resistente.
La causa, di natura meramente documentale, è stata rinviata all'udienza del 5.06.2025 per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. e in pari data è stata trattenuta in decisione con termine per il deposito della sentenza entro 30 giorni ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c.
*****
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del diniego opposto dal
[...]
- al rilascio del titolo abilitativo alla guida (categoria Controparte_2
B) notificato al ricorrente in data 24.01.2025.
2. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
3. Si rammenta che l'art. 120 C.d.S. nel disciplinare i requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 prevede che “non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma".
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale affermatosi innanzi al GA (anteriormente all'affermarsi dell'orientamento, oggi largamente maggioritario, volto a riconoscere la giurisdizione del GO in materia), è illegittimo il provvedimento di diniego del nulla osta al conseguimento del titolo abilitativo alla guida che si limiti a dichiarare, meramente, la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'articolo 120, comma 1, Codice della Strada, non potendosi individuare quale delle fattispecie citate dall'art. 120, comma 1, l'amministrazione abbia inteso applicare (TAR Reggio Calabria,
(Calabria) sez. I, 04/11/2019, n. 637; T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 11/03/2016, n.273).
4. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato motiva il diniego opposto tramite un generico richiamo ad una comunicazione telematica effettuata dal CED del DNT al Dipartimento per l'amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del data 14.01.2025 e all'inserimento, da parte della Controparte_3
nel sistema informativo del DNT di un ostativo al rilascio della patente di guida. Controparte_4
Da tale richiamo non è però possibile ricavare, nello specifico, quali siano i fatti penalmente rilevanti contestati al ricorrente, la loro qualificazione giuridica, e neppure se siano oggetto di condanna definitiva o di altri provvedimenti rilevanti ai sensi dell'ordinamento.
Nessun ulteriore elemento è possibile desumere dalla documentazione in atti e il Ministero resistente, rimasto contumace, non ha assolto all'onere probatorio allo stesso incombente, non avendo fornito in giudizio elementi idonei a giustificare il diniego opposto al ricorrente.
5. In conclusione, la domanda è fondata e il ricorso va accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato. Il ricorrente ha dunque diritto ad essere ammesso a sostenere l'esame di guida, al fine del conseguimento del titolo abilitativo alla guida richiesto (patente cat. B).
Le spese di lite vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) in applicazione del DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione fino a 1.100 euro), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso;
per l'effetto il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida nei Pt_2 confronti di messo dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Parte_1
CP_ Generale Territoriale del Centro - Ufficio Motorizzazione civile di in data 20.01.2025;
CONDANNA il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 462,00, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 4/07/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino