Ordinanza collegiale 3 agosto 2022
Ordinanza collegiale 8 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 10 maggio 2023
Ordinanza cautelare 20 luglio 2023
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 03/10/2025, n. 17036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17036 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17036/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08207/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8207 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LI AN, AO IL, RG NO, NR NE, AR PE, IN AN, CH NT, rappresentati e difesi dall’Avvocato Antonio Rosario De Crescenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Giada Crea, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- degli esiti della prova scritta del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato ed integrato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23 e dal D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, relativo ai posti comuni di insegnamento (discipline STEM) di cui alla classe di concorso “ A028 - Matematica e scienze ”, come sostenuta dai ricorrenti in data 05.05.2022;
- di ogni altro atto consequenziale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 27 aprile 2023 :
- del decreto dirigenziale prot. n. 0000393 del 7 marzo 2023, con il quale la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha approvato e pubblicato la graduatoria generale definitiva di merito del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso “ A028 – Matematica e Scienze ” per la Regione Lombardia.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa Caterina Luperto, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato, con richiesta di sospensiva, gli esiti della prova scritta del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato ed integrato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23 e dal D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, relativo ai posti comuni di insegnamento (discipline STEM) di cui alla classe di concorso “ A028 - Matematica e scienze ”, con posti ripartiti su base regionale nella misura del contingente approvato, chiedendo l’accertamento del loro diritto ad essere ammessi alla prova orale, anche in via cautelare, e la condanna dell’Amministrazione ad ammetterli con riserva alla prova orale e, in via subordinata, al risarcimento del danno.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 aprile 2023, le sole parti AN LI, NO RG, NE NR, PE AR e AN IN hanno impugnato, con richiesta di sospensiva, il decreto dirigenziale prot. n. 0000393 del 7 marzo 2023, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha approvato e pubblicato la graduatoria generale definitiva di merito del concorso in questione valevole per il distretto regionale di competenza.
Si sono costituiti in giudizio in resistenza il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
Con ordinanza n. 4113 del giorno 20 luglio 2023, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, così motivando: « Rilevata preliminarmente l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questo giudice (cfr. Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), ai sensi della quale è stato affermato: “…sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti” (Cons. Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302); Ritenuto che, pertanto, non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare; Considerato che l’amministrazione ha provveduto a depositare in data 7 marzo 2023 una relazione in merito al quiz contestato, successivamente integrata in data 17 maggio 2023 da riferimenti scientifici a sostegno della correttezza del quesito; Ritenuto che, alla luce della relazione depositata dall’Amministrazione – e sulla base di un esame sommario proprio della delibazione cautelare – in merito al quesito contestato da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l’unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato; Ritenuto, pertanto, che ad un sommario esame tipico della fase cautelare, il ricorso non pare assistito da un apprezzabile fumus ».
Con memoria versata in atti in data 17 luglio 2025, i ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame.
Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 26 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che, con atto depositato in vista della odierna udienza di trattazione, i ricorrenti hanno prospettato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Per costante giurisprudenza, in caso di espressa dichiarazione di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 12 ottobre 2023 n. 8892).
Al Collegio non resta che prendere atto della voluntas di parte ricorrente, imponendosi, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull’atto per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente FF
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO