Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3022 /2021
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 14/03/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 3022 dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
contro
Controparte_1
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv. MIRAGLIA ALFREDO per parte attrice e l'avv. PILLITTERI
MARIA ASSUNTA, in sostituzione dell'avv. BLANDINO LEONARDO per parte convenuta;
L'AVV. MIRAGLIA conclude come in note conclusive depositate;
l'avv. PILLITTERI si riporta agli scritti difensivi ed alle note conclusive insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine accertare e dichiarare che la società convenuta è creditrice della somma di 9.916,84 oltre interessi di mora come da contratto e spese
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 10.09 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 13.40,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa
Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3022 del Ruolo Generale del 2021
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA BRUNETTO LATINI, N. 11 PALERMO, presso lo studio dell'avv. MIRAGLIA
ALFREDO, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
ATTORE
CONTRO
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. BLANDINO Controparte_1 P.IVA_1
LEONARDO giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata c/o lo studio dell'avv. MESSINA
CAROLINA SABRINA in VIA TRIPOLI, N. 6 PALERMO.
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 14.03.2025 e atti ivi richiamati
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 663/2021 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese nei confronti di per l'importo di € Parte_1
9.916,81 (oltre accessori e spese), pari all'ammontare del saldo debitore, del contratto di prestito personale (all. doc. 2 fascicolo monitorio) stipulato in data 28.01.2008 che prevedeva l'erogazione a titolo di finanziamento da parte di CONSUM.IT S.P.A. in favore del richiedente della somma pari ad euro 10.494,09.
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 663/221 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in accoglimento del ricorso promosso dalla quale cessionaria della con il quale Controparte_1 Pt_2 CP_2
Pagina 2 di 6 gli veniva ingiunto il pagamento di euro 9.916,81, oltre interessi come da domanda ed alle spese della procedura di ingiunzione.
L'opponente assumeva nei fatti:
- che le somme erano state ingiunte erroneamente in mancanza della prova scritta e delle caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
- che il contratto di finanziamento era viziato dalla previsione ab origine d'interessi usurari, essendo convenuto un tasso di mora superiore alla soglia di usura vigente al momento della stipula;
L'opponente chiedeva pertanto: i) di revocare perché illegittimo, inammissibile, infondato sia in fatto che in diritto il decreto ingiuntivo n. 663/2021, o in subordine, in parte, nella misura in cui il credito contestato fosse risultato certo liquido e esigibile;
ii) di ritenere, accertare e dichiarare la nullità della clausola degli interessi usurari, posta a base dell'ingiunzione di pagamento per cui è causa e per l'effetto, che nessun tipo di interessi erano dovuti, neppure quelli legali, giusto il disposto normativo dell'art. 1815 comma II c.c. o, in subordine, limitatamente alla c.d. “usurarietà sopravvenuta”, che gli interessi usurari dovevano essere rideterminati e/o ricalcolati entro i limiti della soglia dell'usura; con conseguente compensazione totale o parziale delle somme accertate con le minori o maggiori somme rivendicate dalla opposta in virtù del decreto ingiuntivo e revoca totale o parziale del decreto opposto, sulla scorta delle somme che fossero risultate effettivamente dovute alla CP_1 dall'istruttoria; con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio, da distrarsi in
[...] favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Evocata in giudizio si costituiva parte opposta, deducendo preliminarmente la mancata contestazione da parte dell'opponente della sottoscrizione del contratto di finanziamento, di aver ricevuto l'erogazione del finanziamento da cui era scaturito il credito azionato in sede monitoria, né di non aver provveduto a corrispondere integralmente le somme richieste in sede monitoria, dovendosi dunque ritenere il credito azionato interamente provato, sia quanto all'ammontare che quanto ai titoli giustificativi;
in ordine al fatto che le somme ingiunte non risultavano dovute riteneva infondata e priva di pregio l'eccezione sollevata sulla presunta prova relativa all'ammontare del credito;
contestava quanto asserito sulla usurarietà degli interessi allegando consulenza di parte.
L'opposta chiedeva pertanto: i) in via preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo;
ii) in via principale nel merito di rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
iii) in via subordinata nel merito di accertare e dichiarare che era creditrice nei Controparte_1 confronti del sig. , della somma di € 9.916,84 oltre interessi di Parte_3 mora come da contratto, altre rimborso spese generali, iva a cpa e successive occorrende.
Pagina 3 di 6 Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 663/2021, veniva assegnato un termine per l'esperimento del tentativo di mediazione.
All'udienza del 05.06.2023 parte attrice eccepiva il mancato corretto esperimento del tentativo di mediazione, giacché il primo incontro aveva subito un rinvio e non era stato comunicato il link per il secondo incontro e chiedeva la declaratoria di improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo;
parte convenuta si opponeva alla chiesta revoca e chiedeva remissione in termini per il corretto esperimento del tentativo di mediazione e in subordine si associava alla richiesta dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza del 12.06.2023, veniva assegnato a parte opposta un nuovo termine di giorni
15 per la presentazione della domanda di mediazione nei confronti di parte.
All'udienza successiva l'opponente nuovamente eccepiva il mancato corretto esperimento del tentativo di mediazione (non essendo stato nuovamente inviato il link per il collegamento) ed il giudice “invitava le parti a dedurre sul corretto esperimento del tentativo di mediazione, svoltosi in modalità telematica, con particolare riferimento all'invio alle parti ed ai loro avvocati del link per l'accesso alla stanza virtuale di mediazione on line...”, rinviando ad altra udienza.
Venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. ed istruita la causa documentalmente, la stessa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies.
2.Questioni preliminari e/o pregiudiziali.
Si osserva che il finanziamento è materia soggetta all'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, in quanto specificamente individuata dall'art. 5 D.Lgs. 20/2010.
La comunicazione di avvio del procedimento di mediazione deve essere portata a conoscenza del diretto interessato “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” ex art. 8 D.Lgs. n.
28/2010.
Va, inoltre, evidenziato lo stesso D. Lgs. n. 28/2010 non contempla, in nessuna sua parte, la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, essendo invece necessario che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato.
Orbene, nel caso di specie, la parte opposta, a ciò onerata, ha depositato in uno alle note del Cont 11.1.2024: la pec inviata dall'organismo all'avv. Miraglia (procuratore della parte opponente) in data 21 giugno 2023, relativa all'incontro fissato per il giorno 20.07.2023; la Cont pec inviata dall'organismo al allo stesso avv. Miraglia via pec in data 27.05.2023 per l'incontro fissato per il giorno 05.09.2023 ed un avviso di ricevimento della raccomandata inviata alla parte personalmente (sempre per l'incontro fissato per il giorno 05.09.2023) che reca la dicitura “indirizzo insufficiente”.
Nella fattispecie, dunque, la notifica effettuata dalla parte opposta alla controparte Pt_1
personalmente non è andata a buon fine e non vale a sanare il difetto di notifica
[...]
l'invito notificato al procuratore costituito per la fase di opposizione a decreto ingiuntivo, tanto più che nella procura alle liti rilasciata l'elezione di domicilio dell'opponente è limitata alla fase
Pagina 4 di 6 giudiziale e non anche con riferimento alla fase stragiudiziale (ed espressamente per il procedimento di mediazione).
Dunque, alla irregolarità della convocazione consegue il mancato avveramento della condizione di procedibilità.
A ciò deve aggiungersi che, dalla documentazione versata in atti, non risulta comprovata la comunicazione da parte dell'organismo di mediazione del link necessario alla partecipazione dell'incontro fissato per il 05.09.2023.
Ciò posto, la Corte di Cassazione intervenuta a dirimere un contrasto in ordine al soggetto onerato di promuovere la mediazione ha affermato che "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell' art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1- bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo" (Sez. U n. 19596 del 18/09/2020).
Quindi, l'attribuzione all' opposto dell'onere di promuovere la mediazione comporta, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La chiusura anticipata del processo preclude la possibilità di affrontare nel merito la controversia oggetto della domanda.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del valore del causa si liquidano come in dispositivo con applicazione dei minimi tenuto conto dell' attività svolta e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
-dichiara improcedibile la domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 663/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese;
-condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di CP_1 lite che si liquidano in euro 1700,00 oltre cpa e Iva come per legge e spese generali al 15%.
Così deciso in Termini Imerese in data 14.03.2025.
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa
Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv.
Pagina 5 di 6 con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
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