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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Catania
Prima Sezione Civile
R.G. 159/2024
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Nicola La Mantia Presidente rel.
Dott. Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. DI DIO LA LEGGE CATENO appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
appellato - contumace
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
All'udienza del 27.2.2025 l'appellante non compariva sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 5.3.2025 ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
All'udienza del 5.3.2025 nessuna parte compariva e la corte poneva la causa in decisione.
Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 348 c.p.c. che dispone “(1) L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. (2) Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Nel caso in esame si è verificato quanto previsto dal comma due sopra riferito, stante la mancata comparizione dell'appellante alle udienze del
27.2.2025 e del 5.3.2025.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Nessuna statuizione va resa sulle spese attesa la mancata costituzione dell'appellato.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 159/24 R.G, così statuisce: dichiara improcedibile l'appello; nulla sulle spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante della somma prevista dall'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della corte di appello, il 6.3.2025
Il Presidente rel/est
Dott. Nicola La Mantia
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Catania
Prima Sezione Civile
R.G. 159/2024
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Nicola La Mantia Presidente rel.
Dott. Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. DI DIO LA LEGGE CATENO appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
appellato - contumace
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
All'udienza del 27.2.2025 l'appellante non compariva sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 5.3.2025 ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
All'udienza del 5.3.2025 nessuna parte compariva e la corte poneva la causa in decisione.
Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 348 c.p.c. che dispone “(1) L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. (2) Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Nel caso in esame si è verificato quanto previsto dal comma due sopra riferito, stante la mancata comparizione dell'appellante alle udienze del
27.2.2025 e del 5.3.2025.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Nessuna statuizione va resa sulle spese attesa la mancata costituzione dell'appellato.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 159/24 R.G, così statuisce: dichiara improcedibile l'appello; nulla sulle spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante della somma prevista dall'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della corte di appello, il 6.3.2025
Il Presidente rel/est
Dott. Nicola La Mantia
pag. 2/2