Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1229/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1229 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a NOVARA (NO) il 30/12/1955. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FABIANI MARZIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E (c.f. ) nt. a TORRE DEL GRECO (NA) il Controparte_1 C.F._2
30/11/1980 Con il patrocinio dell'Avv. UGHETTA MARINA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente In via interinale: Per_
-porre a carico della sig.ra assegno di mantenimento di €.500 per la figlia convivente con il ricorrente CP_1 ex art. 337 ter c.c., con concorso alle spese straordinarie nella misura del 50% giusto Protocollo di Torino. Per_
-riconfermare l'assegnazione della casa familiare al sig. che vive con la figlia non economicamente Pt_1 autosufficiente In via definitiva:
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12.7.2006.
-ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza Per_
-porre a carico della sig.ra assegno di €.500 a favore della figlia da corrispondersi ex art. 337 ter CP_1
c.c., entro il 5 di ogni mese con bonifico bancario e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50% giusto Protocollo di Torino
-riconfermare l'assegnazione della casa familiare già di proprietà del ricorrente
-perdita del cognome da parte della resistente Pt_1
Con il favore delle spese
Per il resistente In principalità
-ordinare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti il giorno 12/7/2006;
-revocare l'assegno liquidato nella sentenza di separazione n. 133/2024 del 24/2/2024 a titolo di concorso al Per_ mantenimento e alle spese straordinarie della figlia
-revocare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
-rigettare la domanda di versamento della somma di € €500,00 a titolo di concorso al mantenimento e di concorso Per_ nella misura del 50% alle spese straordinarie della figlia per i motivi esposti;
-rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare al ricorrente;
e conseguentemente Per_
-dichiarare che nulla é dovuto dalla madre alla figlia
-disporre la restituzione della casa familiare alla signora , usufruttuaria;
CP_1 in via istruttoria
-ordinare l'integrazione della documentazione depositata dal ricorrente;
-disporre ex art. 210 c.p.c., ordine di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita nei confronti del signor e della di lui sorella Parte_1 Per_2 con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie e produrre documenti;
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03/07/2024, rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con 12.7.2006 in Novara trascritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del Comune di Novara al n. 95, parte I, anno 2006. Evidenziava il ricorrente che con l'unione coniugale delle parti veniva legittimata la figlia Per_3 nata a [...] il [...]. in un secondo momento rispetto al matrimonio, veniva adottata dal ricorrente la figlia della signora nata da una unione precedente, . CP_1 Persona_4
In data 29.11.2011 veniva omologata la separazione personale dei coniugi. Successivamente, le parti si riconciliavano ma, successivamente, veniva nuovamente meno la comunione materiale e spirituale tra le parti.
Pag. 2 Con sentenza definitiva n 133/2024 pubblicata il 24.2.2024, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito a carico di Controparte_1
Chiedeva, quindi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. Per_ Il ricorrente chiedeva, altresì, di riconoscere un assegno in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
* Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche che l'assegnazione della casa coniugale.
* All'udienza del 3.12.2024, si è proceduto all'interrogatorio libero dei coniugi. Le parti hanno chiesto l'emissione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la pronuncia della sentenza in punto di status. Con ordinanza del 7.1.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione per la pronuncia in punto di status.
* La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n .133/2024 pubblicata il 24.2.2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese devono essere rimesse al merito. Deve provvedersi con separata ordinanza per quanto concerne la prosecuzione del giudizio per le domande accessorie.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 il 12.7.2006 in Novara trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...]
Novara al n. 95, parte I, anno 2006;
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. riserva di provvedere con separata ordinanza per la remissione della causa in istruttoria per la trattazione delle domande accessorie.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 10/01/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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