Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1195/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 23/06/2022 al numero 1195 /2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 1112/2021 emessa dal
Tribunale di LUCCA il 16/12/2021 pendente fra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , rappresentati e difesi dall'Avv. MORI LUCIA C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, C.F._3 giusta procura in atti;
APPELLANTI contro
, già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. NAZZARRI CRISTINA ( ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
rappresentato e difeso dall'Avv. CONTI SERGIO Parte_3
( ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, C.F._5 giusta procura in atti;
1
CP_3
[...]
APPELLATI - CONTUMACI sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Affinché l' Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Voglia:
- Rigettare la domanda di parte attrice in quanto Controparte_2 totalmente infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto, condannarla alla ripetizione di tutte le somme ingiustamente già corrisposte dai signori Parte_1
e in adempimento della sentenza impugnata, ivi comprese
[...] Parte_2 anche quelle versate a titolo di spese legali.
- In via subordinata, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ridurre l'importo dovuto relativamente ai lavori eseguiti
(contratto di appalto ed “extra”) nella misura del 70% delle somme individuate dal
CT (con esclusione delle somme per materiali Centro Commerciale Valfreddana per € 5.558,52 oltre IVA) e, per l'effetto, condannare la Controparte_2 alla ripetizione delle maggiori somme ingiustamente percepite in adempimento della sentenza impugnata;
- Accertata la mancanza di legittimazione attiva in capo alla Controparte_2 nel richiedere il pagamento delle somme per i materiali forniti dal
[...] [...]
, condannare la alla ripetizione Parte_4 Controparte_2 delle somme ingiustamente già versate dai signori e Parte_1 Parte_2
in adempimento della sentenza impugnata nella misura di € 5.558,52 oltre
[...]
IVA;
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il contratto di appalto risolto per fatto e colpa della ditta appaltatrice e Controparte_2 conseguentemente condannarla al pagamento della penale pattuita all'art. 6 del contratto di appalto nella misura di € 500,00 per ogni mese di ritardo sull'ultimazione dei lavori fino alla risoluzione del contratto, o in quella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
- Ancora in via riconvenzionale, condannare la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il Direttore dei
Lavori/Progettista geometra al risarcimento di tutti i danni subiti Parte_3 dai convenuti, nella misura che prudenzialmente viene indicata nella somma di €
2 110.000,00 (euro centodiecimila/00) oltre IVA quando dovuta o in quella diversa minore o maggiore somma che risulterà dalla espletanda CT;
- Ancora in via riconvenzionale, all'esito, ove dovessero residuare delle somme ancora dovute all'attrice o al terzo chiamato queste siano portate in compensazione con le ulteriori somme che dovranno essere corrisposte ai convenuti a titolo di risarcimento dei danni.
- Per le motivazioni di cui alla premessa, condannare la al Controparte_2 pagamento delle spese legali relativamente al solo giudizio di merito e, per
l'effetto, condannarla alla ripetizione delle somme già versate a titolo di spese legali nella misura del 50% in adempimento della sentenza impugnata. In subordine disporre la integrale compensazione delle spese, condannando la
[...] alla ripetizione delle somme già versate a titolo di spese legali nella CP_2 misura del 50%.
- Per le motivazioni di cui alla premessa, riformare la sentenza, condannando il Geom. al pagamento delle spese legali del giudizio di merito, Parte_3 stante la totale soccombenza nei confronti dei signori e Parte_1 Parte_2
.
[...]
- Porre definitivamente le spese di CT a carico della Controparte_2
e del Geom. condannandoli in solido a rifondere la quota di 1/3 Parte_3 indebitamente pagata dai Signori e . Parte_1 Parte_2
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. “
Parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_2 contrariis reictis, respingere l'appello svolto dai Sigg. e Parte_1 Parte_2
, perché infondato in fatto, diritto e rito con conferma della sentenza di primo
[...] grado. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio di appello. Ripropone infine espressamente ogni eccezione, deduzione e argomentazione di cui agli scritti difensivi del precedente grado di giudizio e rimasta assorbita dalla sentenza. Si oppone inoltre alla richiesta di rinnovazione della CT in quanto infondata e superflua, stante l'esaustività di quella disposta nel giudizio di primo grado e stante la tardività dei rilievi svolti dall'appellante in via istruttoria. “
Parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Parte_3 contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dai Sigg. e Parte_1
, perché infondato in fatto, diritto e rito con conferma della sentenza Parte_2
3 di primo grado. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio di appello.”
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
(di seguito, solo ) conveniva in giudizio Controparte_2 CP_2 [...]
e avanti al Tribunale di Lucca, deducendo che le parti Parte_1 Parte_2 avevano stipulato in data 12.3.2013 un contratto di appalto, con allegato capitolato, per la ristrutturazione di un immobile di proprietà dei convenuti sito in
Lucca, Via di Moriano n. 1002; che era stato pattuito il versamento del 20% del prezzo alla firma del contratto, nonché del 30% all'esecuzione dei massetti, del
20% alla posa in opera dei pavimenti e rivestimenti, del 20% alla fine dei lavori e del residuo 10% al collaudo finale;
che nel corso dei lavori i committenti richiedevano lavori extra capitolato, regolarmente eseguiti dall'appaltatore; che l'importo finale dei lavori, comprensivo sia dei lavori inizialmente computati con il prezzo unitario sia dei lavori extra commissionati e dei materiali ordinati, in nome di ma per proprio conto dalla committenza, risultava essere pari ad € CP_2
47.966,05 iva esclusa (di cui € 42.041,30 per i lavori appaltati ed € 5.924,75 per i materiali sanitari); che e tuttavia, avevano corrisposto Parte_1 Parte_2 all'appaltatore soltanto il minor importo di € 11.520,00= (pari al saldo delle fatture n. 18/13, n. 33/13 nonché acconto sulla fattura n. 40/13), restando quindi debitori della differenza;
che i committenti, tramite il proprio legale, soltanto nel luglio
2013, quando i lavori volgevano ormai al termine, contestavano i lavori extra capitolato, affermando che gli stessi non erano mai stati commissionati e che l'appalto era stato pattuito a “forfait chiuso globale”; che i lavori erano stati svolti regolarmente da fino alla “posa pavimenti e rivestimenti”, ad esclusione di CP_2 quelli del bagno (per cause imputabili alla committenza), ed erano stati supervisionati dai committenti, che niente avevano contestato fino al momento della richiesta di pagamento per gli stati di avanzamento;
che l'appaltatrice, stante l'insorgere delle prime contestazioni, aveva avanzato formale richiesta di autorizzazione, da parte della committenza, del preventivo per la posa in opera del rivestimento del bagno (anch'esso non previsto nel computo originario approvato), avendo peraltro già provveduto ad acquistare i sanitari e gli accessori, scelti personalmente dai committenti;
che poiché i committenti non avevano provveduto
4 alla autorizzazione/conferma formale del preventivo di cui sopra, in data 12.7.2023
aveva interrotto i lavori. Ciò premesso, chiedeva la condanna dei CP_2 CP_2 convenuti al pagamento dell'importo residuo di € 23.833,66 oltre iva, in ipotesi a titolo di arricchimento senza causa ex art 2041 c.c., oltre ad interessi legali dalla domanda e fino al saldo, o comunque alla somma diversa che fosse risultata dovuta all'esito dell'istruttoria.
e costituendosi, contestavano, in primo luogo, Parte_1 Parte_2 tutti i lavori c.d. “extra capitolato” svolti dall'appaltatrice, precisando che il contratto di appalto era “a forfait chiuso” e che il prezzo concordato era pari a €
16.000,00, perciò ritenendo non dovuto l'importo di € 23.063,00 richiesto per lavori extra capitolato, non autorizzati dai committenti. Inoltre, essi imputavano a di aver abbandonato il cantiere e di non aver rispettato il termine di CP_2 consegna delle opere, con conseguente applicabilità della pattuita penale di €
500,00 per ogni mese di ritardo. Contestavano, altresì, che i lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte, asserendo di aver subito danni, dovuti alla presenza di vizi dell'opera, afferenti la funzionalità dell'impianto di riscaldamento, la staticità del solaio, la sicurezza della scala e le finestre poiché sotto soglia, con conseguenti costi di ripristino, oltre ai maggiori costi da sostenere per terminare i lavori, ai danni afferenti la minore commerciabilità dell'immobile a causa della modifica delle dimensioni della finestra della camera matrimoniale, la diminuzione di valore dell'immobile per la errata allocazione dei collettori, la perdita dei benefici fiscali
“prima casa” e la mancata fruizione di detrazioni di imposta Irpef. Oltre a domandare il ristoro dei danni lamentati e/o la compensazione con eventuali somme ancora dovute a , chiedevano di chiamare in causa , CP_2 CP_1 quale direttore tecnico di , e del Geom. quale direttore dei CP_2 Parte_3 lavori nominato dalla committenza, ai quali estendevano la domanda riconvenzionale avanzata nei confronti di , in quanto ritenuti responsabili, CP_2 ciascuno in relazione alle rispettive competenze, di non aver vigilato sul corretto svolgimento delle lavorazioni e di averle fatte comunque eseguire senza aver ottenuto le prescritte autorizzazioni amministrative.
Si costituiva il quale, in via preliminare, eccepiva la nullità Parte_3 dell'atto di citazione per la chiamata del terzo per indeterminatezza dell'oggetto
(quantum debeatur), nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver mai ricevuto la nomina a direttore dei lavori;
nel merito, contestava la sussistenza dei vizi e le difformità lamentate dai convenuti, evidenziando che i
5 lavori erano stati eseguiti sulla base del progetto redatto dall'Ing. che Per_1 prevedeva l'inserimento di una rete metallica nel solaio, poi non realizzata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avanzate da e nei Parte_1 Parte_2 suoi confronti, previa, in ogni caso, chiamata in causa in manleva della propria compagnia assicuratrice, In corso di causa, il Geom. Controparte_4 Parte_3 avanzava domanda riconvenzionale nei confronti di e per il Parte_1 Parte_2 pagamento dei propri compensi per la direzione di lavori, determinato (sulla base di un valore di € 50.000,00 attribuito ai lavori) nell'importo di € 7.000,00 oltre accessori e oltre a spese per € 1.000,00, da cui detrarre l'acconto ricevuto per €
1.500,00.
Si costituiva anche , eccependo il proprio difetto di titolarità passiva CP_1 rispetto alla situazione giuridica dedotta da e agendo il direttore Parte_1 Parte_2 di cantiere per conto della ditta appaltatrice;
contestava, comunque, quanto lamentato dai medesimi in ordine alle opere eseguite da . CP_2
La terza chiamata si costituiva negando la copertura assicurativa Controparte_5 per la fattispecie dedotta in giudizio e comunque facendo proprie le difese svolte dal proprio assicurato;
in ipotesi di accoglimento della domanda di e di quella CP_2 di garanzia del Geom. chiedeva che il risarcimento fosse limitato alla Parte_3 quota di responsabilità attribuita al proprio assicurato, esclusa ogni forma di solidarietà e con riduzione per effetto della franchigia e/o scoperto ed entro il limite del massimale.
Respinto il ricorso per accertamento tecnico preventivo richiesto in corso di causa da e previo espletamento di prove orali e CT, di cui era Parte_1 Parte_2 disposta anche un'integrazione, con sentenza n. 1112/21 il Tribunale di Lucca:
1) dichiarava inammissibile la produzione documentale dei convenuti unitamente alla comparsa conclusionale datata 15.07.2021 e ne ordinava l'espunzione dal fascicolo d'ufficio;
2) in parziale accoglimento della domanda di , accertata l'esistenza di un CP_2 residuo credito per i lavori svolti dalla appaltatrice, condannava Parte_1
e a corrispondere a la somma di € 31.705,07, Parte_2 Controparte_2 iva compresa, già al netto degli acconti versati € 11.520,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dai convenuti, dichiarava la responsabilità di e del Geom. CP_2
condannandoli, in solido tra loro, al pagamento in favore di e Parte_3 Parte_1
6 della somma di €1.548,00 per sanzioni e della ulteriore somma di € Parte_2
11.300,00, oltre iva e interessi legali dalla domanda al saldo, importi che venivano parzialmente compensati tra e da un lato, e , dall'altro, Parte_1 Parte_2 CP_2 fino alla concorrenza degli importi spettanti a quest'ultima, fatto salvo il rapporto di regresso tra e il Geom. per la quota a carico di quest'ultimo; CP_2 Parte_3
4) rigettava la domanda riconvenzionale del Geom. verso e Parte_3 Parte_1 nonché la sua domanda di manleva nei confronti di;
Parte_2 CP_4
5) rigettava la domanda di e verso il terzo;
Parte_1 Parte_2 CP_1
6) rigettava ogni altra domanda e/o eccezione presentata dalle parti;
7) compensava per la quota del 50% le spese legali di causa tra , da un lato, CP_2
e e dall'altro, condannando questi ultimi al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 di della residua quota del 50%, liquidata nell'importo di € 3.627,00 per CP_2 compensi oltre esborsi e accessori di legge, e delle spese legali di ATP nella misura di € 1.000,00 oltre accessori di legge, tenuto conto dell'attività già svolta nel merito;
8) condannava e a pagare le spese di lite del terzo Parte_1 Parte_2 chiamato che, per la causa di merito e per il procedimento per ATP, CP_1 liquidava in complessivi €4.000,00 per compensi oltre accessori di legge;
9) dichiarava integralmente compensate le spese di lite, sia per la causa di merito che per il procedimento di ATP, tra e e il Geom. Parte_1 Parte_2 Parte_3
10) condannava il Geom. a pagare le spese legali della terza chiamata Parte_3
che, per la causa di merito e per il procedimento per ATP, liquidava CP_4 in complessivi €4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
11) poneva in via definitiva le spese di CT, come liquidate in corso di causa, a carico di , di parte convenuta e nonché del Geom. CP_2 Parte_1 Parte_2 nella misura di un terzo ciascuno. Parte_3
Esaminando la domanda di , il primo giudice osservava che la somma di € CP_2
16.000,00 era stata pattuita dalle parti forfettariamente per i lavori descritti nel computo allegato al contratto di appalto, ma con l'espressa riserva della parte committente di richiedere varianti in corso d'opera con determinazione del relativo costo (art. 8 della scrittura privata “capitolato di appalto a forfait chiuso globale”), salvo prevedere, per le modifiche progettuali e di fornitura, la verifica e il computo da parte della direzione lavori, con la controfirma delle parti per l'integrazione dell'accordo originario pena la nullità delle richieste, indicando anche il maggiore o minore tempo di ultimazione dei lavori per effetto delle suddette varianti.
7 Riteneva, dunque, che si imponesse la disamina della perizia redatta dal CT in corso di causa al fine di individuare i costi e lavori eseguiti da come previsto CP_2 dal capitolato di appalto oltre a quelli relativi alle opere ulteriori, distinte però tra quelle non previste inizialmente e quelle previste solo con riferimento al prezzo unitario. In particolare, era emerso che, detratte le opere non realizzate, il corrispettivo per le opere preventivate ed eseguite, secondo il computo metrico, era pari a € 14.893,50 oltre Iva. Era stata altresì accertata l'esecuzione di opere extra capitolato - intese come opere non comprese nell'elenco dei lavori concordati e diverse da una mera modifica né riconducibili all'art. 16 del capitolato (opere provvisionali e accessorie necessarie all'esecuzione dei lavori a regola d'arte,
“anche se non ne sia stata fatta un completa descrizione”) – per un valore di €
9.688,70 oltre Iva: in relazione ad essi, non era specificamente contestata da parte dei committenti la contabilità dei lavori redatta dal D.L. ed emersa anche dalle prove testimoniali la costante presenza in cantiere dei medesimi, dovendo quindi presumersi che, se tali opere non fossero state autorizzate, essi se ne sarebbero lamentati, mentre invece la prima contestazione era stata effettuata con la raccomandata del 9.7.2013. Quanto ai lavori conteggiati in base al prezzo unitario pattuito nel computo metrico, era emersa una differenza di € 388,80 oltre Iva per i davanzali e le soglie e quella di € 8.766,00 oltre Iva per il massetto, la cui altezza era stata accertata nella misura di 11 cm: in relazione ad esso, il computo indicava soltanto il costo unitario di € 12 per ogni cm di spessore per mq 78 e del resto l'art
1 del capitolato prevedeva che “il computo funge da elenco prezzi unitari da applicarsi per opere che potranno essere fornite all'atto esecutivo”, dovendosi quindi intendere che in relazione a tale opera le parti avessero derogato alla pattuizione “a forfait globale”, introducendo un prezzo “a corpo”, non potendosi del resto ipotizzare un massetto di un solo cm. di altezza, dato che il progetto lo prevedeva in 3 o 4 cm. Dalle prove testimoniali era peraltro emerso come gli stessi committenti avessero scelto di realizzare un massetto più alto, e cioè appunto di
11 cm., omettendo tuttavia di inserirvi la rete metallica inizialmente prevista nel progetto dell'Ing. Era altresì documentato l'acquisto del materiale per la Per_1 pavimentazione e i sanitari del bagno scelti dalla committenza presso il
[...]
(come riconosciuto dalla in sede di Parte_4 Parte_1 interrogatorio formale), fatturati a per l'importo di € 5.558,52 oltre Iva. CP_2
L'importo ancora dovuto da e a era dunque pari a € Parte_1 Parte_2 CP_2
31.705,07 iva compresa.
8 Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, il tribunale riteneva insussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto per grave inadempimento di , poiché la sospensione dei lavori era legittimata dalla inadempienza dei CP_2 committenti rispetto alla richiesta di pagamento avanzata dall'appaltatrice.
Neppure era dovuta la penale per il ritardo, poiché il termine del 12.7.2013 (90 giorni dall'inizio dei lavori) non era ancora scaduto quando i lavori erano stati legittimamente interrotti da . CP_2
Circa i lamentati vizi delle opere, il primo giudice, sempre sulla base della CT, accertava la necessità di sanatoria per mancata preventiva presentazione della
SCIA e della richiesta di autorizzazione ambientale, con oneri di € 1.032,00 per sanzioni dovute al , € 516,00 per la pratica ambientale ed € Controparte_6
2.500,00 oltre Iva per le connesse spese tecniche. In relazione alla diversa distribuzione degli spazi interni, tale da incidere negativamente sul valore commerciale dell'immobile, e alla conseguente necessità di intervenire con opere murarie, la relativa spesa, comprensiva di oneri tecnici, andava quantificata in €
6.500,00 oltre Iva. Era altresì dovuta la somma di € 2.000,00 oltre Iva pari alle spese di rifacimento dei gradini della scala di collegamento con i vani di servizio e quella di € 300 oltre Iva per la necessità di inserire un'ulteriore barra di acciaio per ogni finestra, ai fini di sicurezza. Non avevano invece trovato riscontro le doglianze relative alla minore efficienza dell'impianto di riscaldamento, alla staticità del solaio e alla perdita di agevolazioni fiscali.
In relazione ai chiamati in causa, il primo giudice riteneva che la domanda di e fosse da respingere nei confronti di , mera figura Parte_1 Parte_2 CP_1 di riferimento all'interno del cantiere per conto di , dovendo invece essere CP_2 accolta quella nei confronti nei confronti del Geom. di cui riteneva Parte_3 accertata la qualità di direttore dei lavori.
Considerava quindi solidalmente responsabili dei vizi dell'opera sia l'impresa appaltatrice che il Geom. e rigettava la domanda avanzata da Parte_3 quest'ultimo nei confronti di per difetto di copertura assicurativa. Controparte_4
Infine, disponeva secondo dispositivo sulle spese di lite, in particolare ravvisando una parziale reciproca soccombenza tra e i convenuti e una integrale CP_2 reciproca soccombenza tra questi ultimi e il Geom. Parte_3
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 e hanno appellato la sentenza e Parte_1 Parte_2 ha rassegnato le istanze sopra trascritte.
9 Hanno dedotto i seguenti motivi:
I) Errore nel ritenere i lavori denominati “extra” come opere a sé stanti rispetto ai lavori di cui al capitolato d'appalto e nella conseguente condanna al pagamento dei relativi costi.
Sostengono i committenti di aver sempre contestato che i lavori di cui ha CP_2 richiesto il pagamento in aggiunta a quello pattuito a forfait nel contratto (come da conteggio del direttore dei lavori per € 23.063,30) fossero qualificabili come extra contratto, essendo niente altro che opere già indicate nel computo metrico allegato al contratto d'appalto (come ad esempio la voce “differenza massetto” e
“differenza davanzali”) oppure opere già comprese nel capitolato in forza dell'art. 16 del contratto stesso, ove si prevedeva che, con il prezzo pattuito, il lavoro comprendeva “ogni opera provvisionale ed accessoria a dar compiuti i lavori in ogni loro parte a perfetta regola d'arte anche quando non ne sia fatta una completa descrizione”: quindi il primo giudice, nell'adottare la decisione nei termini riportati, aveva violato i principi di cui agli artt. 1321 e 1372 c.c. In ogni caso, il contratto di appalto specificava dettagliatamente il comportamento delle parti da tenere nell'ipotesi di necessità di apportare delle modifiche al progetto o alla fornitura, imponendo l'art. 12 la forma scritta a pena di nullità, laddove invece nessun documento di tale genere era stato prodotto da , la cui domanda, pertanto, CP_2 avrebbe dovuto essere rigettata. Erroneamente il primo giudice aveva affermato che la contabilità dei lavori eseguiti non era stata specificamente contestata dai committenti, facendo riferimento al doc. 10 di parte attrice, poiché quest'ultimo documento era il computo metrico allegato al contratto di appalto e non una contabilità di fine lavori, né poteva darsi rilievo al fatto che la correttezza dei conteggi di fosse stata verificata dal direttore dei lavori, essendo CP_2 quest'ultimo parte del giudizio e obbligato in solido con l'impresa appaltatrice al risarcimento dei danni per vizi dell'opera ed essendo d'altra parte irrilevante che i committenti, nelle loro frequenti visite al cantiere, non avessero chiesto di sospendere l'esecuzione di opere non previste nel contratto, avendo essi nominato un D.L. proprio perché verificasse il corretto operato di . Il tribunale, poi, CP_2 inspiegabilmente non aveva aderito alla distinzione operata dal CT tra opere a sé stanti rispetto a quelle commissionate o opere già preventivate ma di cui erano state richieste somme ulteriori, ma le aveva tutte qualificate come “interventi ben distinti dall'elenco dei lavori concordati e diversi rispetto ad una mera modifica, non riconducibili né all'art. 16 del capitolato di appalto, né agli artt. 8 e 9 dello
10 stesso atto”. Peraltro, tutte le opere richiamate nel contestato elenco di CP_2 erano tutt'altro che opere a sé stanti, oltre a non essere specificato a quali interventi si riferissero le 409 ore di lavoro ivi riportate. Quanto alle singole voci: il compenso per gli interventi per l'allaccio alla fognatura (costo stimato dal CT €
5.200,00) non era dovuto in quanto, trattandosi di ristrutturazione di un immobile prima abitato, l'allaccio alla fognatura era già esistente e se anche non lo fosse stato sarebbe stato ricompreso nel prezzo a forfait dell'appalto ai sensi dell'art. 23, trattandosi di prestazione “occorrente per rendere l'opera… completa a regola
d'arte”; gli interventi “Smontaggio di n. 3 controtelai” (costo stimato dal CT €
60,00), “Tamponamento di n. 5 vani sottofinestra” (costo stimato dal CT €
600,00), “Riprese di intonaco all'esterno di n. 8 finestre” (costo stimato dal CT €
800,00); “Muratura di n. 13 controtelai” (costo stimato dal CT € 455,00) e
“ ” (costo stimato dal CT € 600,00) erano interventi necessari alla Parte_5 installazione delle nuove finestre previste nel contratto. Quanto poi ai costi per differenza, il primo giudice non aveva tenuto conto delle considerazioni del CT circa l'indicazione nel capitolato del costo totale, anziché del prezzo unitario, e che il prezzo ivi indicato per il massetto non aveva corrispondenza con il prezzo di mercato, avendo valutato come adeguato il prezzo totale di € 5.145,00; per le soglie e davanzali, invece, era stato concordato il prezzo di € 270,00, non giustificandosi, pertanto, l'ulteriore richiesta di € 658,00.
II) Errore per mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Evidenziano gli appellanti come dalla lettura dell'atto di citazione emerga ictu oculi che la società appaltatrice aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento della somma di € 23.833,66 oltre IVA, qualificando detto importo come residuo avere per lo stato di avanzamento lavori corrispondente al 70% del totale, ovvero €
29.428,91. La richiesta del 70% del totale trovava la sua ragion d'essere all'art. 3 del contratto di appalto ove era stabilito che “Il pagamento dei detti compensi avverranno con le seguenti modalità: 20% alla firma della presente;
30% all'esecuzione dei massetti;
20% alla posa dei pavimenti e rivestimenti;
20% alla fine dei lavori e 10% al collaudo”. Il cantiere, invero, è stato abbandonato in data
12.07.2013 prima dell'esecuzione delle ultime due fasi, ossia la fine lavori ed il collaudo (20%+10%=30%). D'altronde, i committenti avevano invitato più volte la ditta a terminare i lavori, tramite comunicazione scritte, e la stessa si era rifiutata. Quindi l'importo da addebitarsi nei confronti degli appellanti non poteva essere altro che il 70% del solo appalto secondo i convenuti (e anche degli extra
11 per l'attrice, ma sicuramente solo e soltanto il 70%) e in questi limiti doveva essere intesa l'espressione contenuta nelle conclusioni di “condannare (…) al pagamento in favore della comparente della somma di € 23.833,66 oltre iva (…) o comunque alla somma diversa che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria”. Pertanto, il giudice era andato ultra petitum omettendo di operare la predetta decurtazione del 30% concedendo non solo il 100% rispetto alla somma individuata dal CT (€
34.738,52), ma aggiungendo anche un quid pluris (€ 39.295,52) e condannando i convenuti al pagamento di € 31.705,07 (€ 39.295,52- €11.520,00). Nella peggiore delle ipotesi, invece, la condanna degli appellanti sarebbe dovuta avvenire tutt'al più nei limiti della somma residua di € 10.948,60 (ovvero € 16.507,12 ricomprendendo anche i materiali del , la condanna al Parte_4 pagamento dei quali era tuttavia motivo di impugnazione) anziché in quella di €
31.705,07.
III) Errore nella valutazione delle risultanze istruttorie (massetto).
Secondo gli appellanti, il primo giudice, oltre ad aver erroneamente considerato come “extra” anche la voce “differenza massetto” e non aver valutato il contratto e il capitolato, aveva errato anche per non aver preso in considerazione le risultanze elaborate della CT, senza motivare le ragioni per cui aveva deciso di discostarsi dal suo ragionamento. Peraltro, era documentato come l'esecuzione di un massetto dello spessore di 11 cm. fosse stata autorizzata dal solo D.L., come del resto confermato dall'installatore dell'impianto di riscaldamento, il teste essendo invece inattendibili e contraddittorie le dichiarazioni rese Testimone_1 dai testi e circa il fatto che si fosse trattata di una decisione dei Tes_2 Tes_3 committenti. Né essi, pur visionando il cantiere, avrebbero potuto dolersi dell'esecuzione di opere la cui realizzazione e il cui prezzo era già stato pattuito.
Lo stesso primo giudice, poi, aveva riconosciuto come vizi dell'opera il dislivello venutosi a creare in prossimità della scala e alla necessità di installare ulteriori barre metalliche alle finestre, appunto conseguenti all'abnorme quantitativo di massetto gettato sul solaio.
IV) Errore nell'aver ritenuto legittimata attiva nel richiedere il CP_2 pagamento dei materiali e nel Parte_4 condannare gli appellanti al relativo pagamento.
Gli appellanti non avevano mai negato di aver ricevuto il materiale dal Centro
Commerciale Valfeddrana, ma avevano contestato che fosse legittimata a CP_2 richiederne il pagamento, non avendo prodotto le fatture di pagamento del
12 materiale (ma solo conferma d'ordine e DDT); non avendo pagato, l'appaltatrice aveva agito in giudizio per far valere in nome proprio un diritto altrui senza autorizzazione, violando l'art. 81 c.p.c. Inoltre, i documenti prodotti recavano importi diversi da quelli richiesti da , pari a € 5.924,75, poiché nella conferma CP_2
d'ordine del 3.04.2013 si leggeva il maggiore importo di € 7.690,92, dunque non comprendendosi quali fossero le voci di spesa riferibili a e Parte_1 Parte_2
Peraltro, la conferma d'ordine del 23.03.2013 recava la dicitura “annullata”. E' vero che in sede di interrogatorio formale la aveva ammesso che tra i materiali Parte_1 di cui alla conferma d'ordine vi erano anche i rivestimenti della sua casa, ma in comparsa di costituzione erano state disconosciute le sottoscrizioni apposte sui relativi documenti di trasporto, senza che ne avesse chiesto la verificazione. CP_2
V) Errore nell'aver compensato parzialmente le spese legali tra gli appellanti e . CP_2
Secondo gli appellanti, in conseguenza delle parti della sentenza impugnate e della sua riforma, andrà conseguentemente riformato anche il punto in forza del quale sono state parzialmente compensate le spese legali tra e da una Parte_1 Parte_2 parte e dall'altra, per la quota del 50% in favore di quest'ultima. Ma anche CP_2 nel caso in cui la sentenza venisse confermata, le spese avrebbero dovuto essere compensate, essendovi reciproca soccombenza.
VI) Errore nell'aver ritenuto il contratto di appalto risolto per inadempimento della parte committente.
Sostengono gli appellanti che il primo giudice aveva errato nel ritenere che fossero i committenti ad essere inadempienti e nel non dichiarare il contratto, di contro, risolto per inadempimento dell'appaltatrice, pur avendo essa abbandonato il cantiere senza autorizzazione. Già con raccomandata del 9.07.2013 e Parte_1 avevano contestato non solo la qualità di lavori “extra capitolato” ed il Parte_2 loro costo, ritenendo le opere ricomprese nel computo, ma avevano anche invitato reiteratamente a concludere i lavori, non avendo essi ancora scoperto i vizi CP_2
e la circostanza per cui tutte le opere erano state poste in essere senza le prescritte autorizzazioni amministrative. Vero è semmai che l'appaltatrice si rifiutava di portare a termine i lavori dedotti nel contratto per non aver i committenti approvato un preventivo per lavori extra (la posa dei rivestimenti del bagno), quindi ponendo in essere una condotta “punitiva” del tutto inammissibile. Di contro, a fronte della richiesta di adempimento da parte di relativamente al CP_2 pagamento del prezzo, e in data 24.7.2013, avevano eseguito Parte_1 Parte_2
13 un pagamento di € 2.500,00 “a copertura del “20% alla posa dei pavimenti e rivestimenti di cui al contratto d'appalto chiuso globale del 12.03.2013” così andando a coprire il 70% dei lavori commissionati. Alcun inadempimento era quindi imputabile alla committenza. Conseguentemente, doveva essere CP_2 condannata al pagamento della penale pattuita fino alla dichiarazione di risoluzione del contratto stesso.
VII) Errore nell'aver rigettato la domanda di risarcimento dei danni afferenti la staticità del solaio, fondando la propria decisione sulla CT che non risponde al quesito sul punto.
Sostengono gli appellanti che la sentenza è erronea per le seguenti ragioni:
a) Il primo giudice aveva rigettato la domanda di risarcimento, fondando la sua decisione sui rilievi tecnici del CT, quando il CT stesso non aveva risposto al quesito sul punto, avendo indicato cosa si sarebbe potuto fare per la verifica, ma senza farlo;
b) inoltre, nonostante le critiche di e sulla mancata risposta al Parte_1 Parte_2 quesito da parte del CT, il tribunale non aveva espresso alcuna motivazione in ordine alle censure tecniche ampiamente espresse.
Invero il CT, in sede di risposta alle osservazioni dei CTP, deduceva che i committenti non avevano manifestato la volontà di procedere alle indagini sul solaio, “come ribadito dal CT di parte convenuta appositamente interpellato
(verbale del 26.10.2020)”. In realtà, il Geom. attendeva fosse chiarito il CP_7 metodo e le modalità del tipo di intervento da utilizzare per l'effettuazione della prova per poter dare il consenso, chiarimenti mai pervenuti dal CT, tanto più che una prova di carico avrebbe potuto anche condurre al collasso del solaio stesso.
Inoltre, il CT mai aveva mai indicato la ditta che avrebbe eseguito il lavoro né prodotto preventivi con la descrizione dell'attività da compiere e non aveva risposto al quesito sul punto relativamente ai danni afferenti la staticità del solaio.
Contrariamente a quanto osservato dal CT e dal suo ausiliario, nelle more del giudizio e dopo i sopralluoghi si erano prodotte delle crepe nella pavimentazione in prossimità del bagno, situato proprio al centro del solaio, e il primo giudice aveva erroneamente espunto dal fascicolo detti documenti successivi alla data di introduzione del giudizio e sempre producibili per pacifica giurisprudenza. Peraltro, non potevano essere valutate in proposito le dichiarazioni del Geom. Parte_3 corresponsabile della corretta esecuzione dei lavori, secondo cui sarebbe stato l'Ing. a consigliare di non installare la rete nel massetto, come Parte_2
14 inizialmente previsto. Ad ogni modo, la responsabilità della soluzione progettuale adottata relativamente al solaio, aggravato dal sovraccarico causato dall'abnorme quantitativo di massetto gettatovi senza idoneo consolidamento, comunque doveva essere ascritta al direttore dei lavori e all'appaltatrice, tenuti, rispettivamente, a verificare e a realizzare l'esecuzione dell'opera a regola d'arte.
Il CT di parte e aveva valutato che i costi delle lavorazioni Parte_1 CP_8 necessarie demolire, consolidare e ripristinare il massetto erano pari a € 48.026,40 oltre Iva.
VIII) Contestazione del valore attribuito dal CT ai danni subiti dalla parte convenuta.
- Circa la minor commerciabilità dell'immobile il CT aveva effettivamente potuto appurare che, diversamente dalla descrizione in atto di compravendita, l'immobile non ha due camere doppie ma due singole. Il
CT aveva quantificato il danno tenendo in considerazione il costo delle opere di adeguamento necessarie affinché l'attuale vano accessorio potesse ritornare ad avere le caratteristiche di camera doppia. Per tali opere il CT aveva quantificato l'importo di € 6.500,00 oltre oneri. Tuttavia, il CT di parte e aveva osservato che il CT non aveva tenuto conto della Parte_1 Parte_2 circostanza per cui l'ampliamento della finestra (per consentire un corretto rapporto aero-illuminante di 1/8 affinché si possa parlare di camera doppia) comportava la necessità di ottenere una nuova autorizzazione ambientale, con scarse possibilità tuttavia di esito positivo in quanto la nuova finestra avrebbe una dimensione intermedia tra quella preesistente e quella attuale, di talché non sarebbe allineata con quella sottostante. Questa disarmonia prospettica incideva sul valore dell'immobile per una percentuale stimata nel 15-20% del suo valore commerciale, per € 50.000,00.
- Il CTP aveva espresso critiche al CT anche nella parte in cui questo non specificava in cosa consisteva il lavoro di rifacimento dei gradini della scala, ossia se si era tenuto conto che nella parte finale la scala ha una conformazione “a ventaglio”, con conseguente problema delle altezze, e comunque non era stato allegato all'elaborato alcun preventivo.
- In riferimento al danno derivato dalla realizzazione delle finestre sotto soglia, il CT aveva stimato in € 300,00 (escluso IVA) la spesa necessaria ai fini dell'adeguamento alle norme di cui al D.M. 236 del 14/06/1989 e seguenti, ma il CTP aveva criticato sul punto l'elaborato per non aver tenuto
15 il CT in minima considerazione il danno estetico in quanto trattasi di opera non voluta dalla proprietà, resasi necessaria in conseguenza dell'innalzamento del piano di calpestio a causa della gettata di massetto oltre il livello preventivato ed imposta dalla normativa per rendere a norma e sicuri i parapetti. Rilevava inoltre che nessuna valutazione era stata data anche al conseguente disagio dovuto alla non perfetta fruibilità nell'apertura delle finestre, notevolmente ridotta dalla presenza delle barre metalliche. A tali osservazioni il CT si era limitato a rispondere non esservi un
“apprezzabile danno estetico e/o di fruibilità in merito all'istallazione delle barre in acciaio alle finestre”.
- Quanto ai danni afferenti alla minore efficienza dell'impianto di riscaldamento a pavimento, il giudice scriveva che: “Non hanno invece trovato un riscontro oggettivo gli altri danni lamentati per presunta minore efficienza dell'impianto di riscaldamento per l'eccessiva quantità del massetto montato, come pure la stabilità del solaio in conseguenza della medesima quantità di massetto”. Invece, il CTP aveva osservato che gli impianti di riscaldamento a pavimento cedono calore per conduzione nel passaggio di calore fra tubazione e massetto e, successivamente, per convezione fra pavimento e aria e conseguentemente aveva criticato la CT per il fatto che il perito non si era pronunciato sull'eventuale incremento dei consumi, ma il CT era rimasto sulla sua posizione.
IX) Errore nell'aver compensato le spese legali tra gli appellanti ed il terzo chiamato in assenza di reciproca soccombenza. Parte_3
Osservano gli appellanti che nel caso di specie non vi era stata soccombenza reciproca, in quanto il Geom. era stato riconosciuto responsabile per le Parte_3 carenze, le difformità e i vizi dell'opera in relazione ai danni accertati.
2.2 Si è costituita , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione, perché infondata, espressamente riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale e rimaste assorbite.
Si è costituito anche chiedendo il rigetto dell'appello e la Parte_3 conseguente conferma della sentenza di primo grado, proponendo difese analoghe a quelle di . CP_2
2.3 La Corte, all'udienza del 18.6.2024, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini
16 ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'appello può essere accolto solo parzialmente nei termini di seguito.
3.1 Il primo motivo è in parte fondato.
Occorre anzitutto evidenziare che il contratto di appalto stipulato dalle parti è del tipo “a forfait chiuso globale” (così come invero testualmente titolato), poiché il corrispettivo è stato pattuito nell'importo di € 16.000,00 per tutte le opere di cui al computo allegato, altresì prevedendo l'art. 16 del contratto medesimo che “con il prezzo forfettario sopraindicato il lavoro commissionato comprende ogni opera provvisionale ed accessoria a dar compiuti i lavori in ogni loro parte, a perfetta regola d'arte anche quando non ne sia stata fatta completa descrizione”. È pur vero, tuttavia, che alcuni prezzi del capitolato sono indicati a misura, con conseguente determinazione di un maggiore prezzo finale;
in proposito, invero,
l'art. 1 del contratto prevede espressamente che “il computo funge inoltre da elenco prezzi unitari da applicarsi per opere che potranno essere fornite all'atto esecutivo”: nella specie, trattasi del prezzo per la fornitura in opera del massetto
(indicato in € 12,00 al mq per ogni centimetro di spessore) e di quello per i davanzali (indicato in € 270,00 al mq).
Quanto alle “modifiche progettuali e di fornitura”, l'art. 12 prevede che esse
“dovranno essere valutate con la D.L., computate e controfirmate delle parti con opportuna aggiunta a codesta scrittura, pena la nullità di dette richieste”.
Va peraltro evidenziato che l'articolo 1659 c.c., per le variazioni al progetto apportate dall'appaltatore, dispone l'adozione della forma scritta ad probationem, prevedendo, al secondo comma, che «l'autorizzazione si deve provare per iscritto», da tanto derivando, quindi, non già l'invalidità delle modifiche approvate tacitamente dal committente, bensì l'impossibilità della prova per testimoni salvo il caso dell'incolpevole smarrimento del documento, ai sensi dell'articolo 2725 cod. civ. Inoltre, poiché nel contratto di appalto in questione vi è una clausola che prevedeva convenzionalmente la forma scritta per le variazioni al progetto, occorre far riferimento anche alla giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di forma scritta convenzionalmente pattuita si deve aver riguardo alla portata precettiva dell'articolo 1352 c.c., il quale dispone che: «Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo»: norma che la
17 Suprema Corte interpreta nel senso che le modifiche contrattuali o le nuove clausole per le quali sia stata convenzionalmente imposta la forma scritta devono rispettare tale forma a pena di nullità anche in assenza di un'espressa previsione di detta sanzione (in questo senso si vedano, da ultimo, Cass. civ. sez. III., 13 giugno 2022, n. 18971; nonché Cass. civ. sez. I., 12 marzo 2020, n. 7108).
Nella fattispecie, la parte appellante lamenta, da un lato, che parte delle opere qualificate come extracapitolato dal CT (e quindi dal tribunale) erano in realtà già comprese nel capitolato, ai sensi del richiamato art. 16 del contratto, trattandosi di opere necessarie “a dar compiuti i lavori in ogni loro parte a perfetta regola
d'arte”, e, dall'altro, che altre opere, in effetti non comprese nel capitolato, non siano mai state commissionate né autorizzate, evidenziando la mancanza della prova scritta contrattualmente pattuita.
Ebbene, premesso che, sulla base della CT, il primo giudice ha qualificato come opere extracapitolato tutte quelle non espressamente elencate nel capitolato allegato al contratto, va tuttavia considerato che, come sopra evidenziato, le parti avevano concordato di ritenere incluse nel prezzo forfettario pattuito anche i lavori accessori necessari alla realizzazione a regola d'arte delle opere indicate nel suddetto capitolato. Deve quindi convenirsi con la parte appellante sul fatto che non possano essere conteggiate come opere extracapitolato le voci correlate all'installazione dei 13 “infissi esterni in alluminio” di cui alla voce 15 del capitolato, cioè quei lavori non espressamente indicati nel capitolato ma necessari per il compimento di tale opera. Trattasi, in particolare, dei seguenti interventi: smontaggio di n. 3 controtelai (costo stimato dal CT di € 60,00), tamponamento di n. 5 vani sottofinestra (costo stimato di € 600,00); riprese di intonaco all'esterno di n. 8 finestre (costo stimato di € 800,00), muratura di n. 13 controtelai (costo stimato di € 455,00) e livellina (costo stimato di € 600,00), per un totale di €
2.515,00.
L'appaltatore ha poi realizzato opere che non sono in alcun modo correlate a quelle indicate nel capitolato: trattasi, in particolare, degli interventi per l'allaccio alla fognatura (costo stimato di € 5.490,70), per la realizzazione di pareti in muratura davanti alla porta d'ingresso e tra la cucina e la camera (costo stimato di € 747,00), per la formazione di intonaco sulle predette pareti (costo stimato di € 536,00), per i quattro fori carotatrice (costo stimato di € 400,00), per un totale di € 7.173,70.
18 Ritiene la Corte che, come sostiene la parte appellante, per ottenere il compenso relativo a tali opere l'appaltatore avrebbe dovuto fornire prova scritta del consenso dei committenti per le variazioni apportate dell'appaltatore ex art. 1659 c.c.
Va infatti in primo luogo evidenziato come non sia stata fornita prova, neanche tramite le testimonianze assunte in corso di causa, che si sia trattato di variazioni apportate al progetto dalla committenza, ex art. 1661 c.c., per le quali è consentito all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che esse sono state richieste dal committente
(cfr, per tutte, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021). Del resto, non risulta corretto quanto affermato dal primo giudice circa il fatto che e Parte_1 non avrebbero contestato la contabilità finale dei lavori redatta dal D.L.: Parte_2
l'allegato 10 del fascicolo di parte cui fa riferimento la sentenza impugnata, CP_2 infatti, non è la contabilità finale dei lavori ma il capitolato allegato al contratto di appalto, mentre il conteggio finale delle opere (allegato 3) è di esclusiva provenienza dell'appaltatore e la fattura n. 40/13 emessa sulla base di tale conteggio è stata prontamente contestata dalla committenza (con raccomandata
A/R datata 9.7.2013).
Ne consegue che l'appaltatore avrebbe potuto pretendere un compenso aggiuntivo solo in base all'art. 1659 c.c., per il quale, tuttavia, essendo appunto richiesta una prova scritta, non è sufficiente il tacito assenso dei committenti derivante dall'essere state, le opere in questione, realizzate su indicazioni del D.L. e senza che i committenti medesimi, durante i periodici sopralluoghi (ammessi con frequenza settimanale dagli stessi committenti), abbiano mosso specifiche doglianze. Invero, va evidenziato come la giurisprudenza di legittimità si sia attestata sul principio secondo cui è ammessa la possibilità di una revoca tacita del patto con il quale le parti del contratto si sono obbligate ad adottare una determinata forma per un successivo atto negoziale con rinuncia implicita mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento (ex plurimis, Sez.
3, Ord. n. 4539 del 2019, sez. 3, Sent. n. 11124 del 2013; sez. 3, Sent. n. 4541 del 2012, Sez. 2, Sent. n. 12344 del 2003): dunque, in generale, si ammette la revoca tacita al patto contrattuale con il quale le parti si obbligano ad una determinata forma per le future attività negoziali. Tuttavia, diversamente, la prova per facta concludentia di modifiche contrattuali non è ammessa in tema di appalto quando le modifiche siano avvenute su iniziativa dell'appaltatore, stante il disposto testuale dell'art. 1659 c.c.: tali modifiche devono essere espressamente
19 autorizzate dal committente e l'autorizzazione si deve provare per iscritto (Cass.
Sez. 2, Ord. n. 40122 del 2021, Cass. Sez. 2, Sent., 2011, n. 19099; Cass. Sez.
2, Sent. n. 208 del 2006; Cass. Sez. 2, Sent. n. 8528 del 2003; Cass. Sez. 2, n.
6398 del 2003; Cass. Sez. 2, Sent. n. 7242 del 2001). Prova che nella fattispecie non è stata fornita.
Per completezza, va evidenziato come nulla possa essere liquidato in favore di in relazione alle opere in questione ex art. 2041 c.c. Infatti, pur avendo CP_2
l'appaltatore richiesto in primo grado, in via subordinata, la condanna dei committenti a titolo di arricchimento senza causa, tale domanda, rimasta assorbita, non è stata espressamente riproposta in appello (invero, nella sua comparsa di costituzione, si è limitata a richiamare “ogni eccezione, CP_2 deduzione e argomentazione di cui agli scritti difensivi del precedente grado”), con conseguente decadenza ex art. 346 c.p.c. Peraltro, neppure dinanzi al tribunale l'appaltatore aveva avuto cura di allegare la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 2041 c.c. (primo fra tutti, quello della sussidiarietà, ex art. 2042 c.c.) né tanto meno aveva indicato, se pur genericamente, i criteri di liquidazione dell'indennità che, come è noto, va commisurata alla diminuzione patrimoniale subita, nei limiti dell'arricchimento senza giusta causa di cui l'altra parte si sia avvantaggiata: in ogni caso, quindi, la domanda in questione non avrebbe potuto essere accolta.
Le valutazioni del primo giudice vanno invece integralmente condivise quanto al costo di realizzazione del massetto e di fornitura e posa in opera dei davanzali, voci per le quali il capitolato prevedeva solo il prezzo unitario. Per le opere in questione, il CT (e quindi il primo giudice) ha quantificato un compenso aggiuntivo, rispettivamente, di € 8.766,00 e di € 388,80.
In proposito, la pretesa di parte appellante di quantificare il compenso supplementare per il massetto nel minor importo di € 4.209,00 (ritenuto dal CT maggiormente rispondente ai prezzi di mercato) non è fondata, avendo le parti espressamente concordato, quale prezzo unitario per tale opera, quello di € 12,00 al mq per ogni cm. di spessore.
Il compenso totale spettante a per le opere edili eseguite in favore degli CP_2 appellanti va pertanto determinato nell'importo di € 24.048,30 oltre Iva (€
14.893,50 – quale compenso preventivato, escluse le opere non eseguite – ed €
9.154,80 – per il maggior costo del massetto e dei davanzali) e non in quello maggiore (pari a € 33.737,00) quantificato nella sentenza impugnata.
20 3.2 Il secondo motivo è infondato.
Secondo la parte appellante, poichè ha agito lamentando il fatto che i CP_2 committenti avevano rifiutato di pagare il 70% del corrispettivo dei lavori eseguiti
- cioè la quota del corrispettivo dovuta, secondo contratto, dopo la posa in opera dei pavimenti e prima della fine dei lavori e del collaudo finale - il primo giudice riconoscendo all'appaltatrice l'intero compenso dovuto a fronte dei lavori oggetto di causa, avrebbe pronunciato ultra petita.
Tale assunto non risulta fondato.
Infatti, anche a seguito delle difese dei convenuti/odierni appellanti, il contenzioso ha finito necessariamente per riguardare il rapporto contrattuale nella sua globalità, essendo evidente che esso non avrebbe più potuto svilupparsi secondo le scansioni previste nel contratto, e cioè con una dichiarazione di fine lavori da parte dell'impresa e la successiva verifica finale da parte della committenza.
L'espressione finale contenuta nelle conclusioni di , di condanna di CP_2 Parte_1
e “comunque alla somma diversa che risulterà dovuta all'esito Parte_2 dell'istruttoria”, pertanto, non può essere ritenuta una formula di mero stile. E' invero pacifico che “quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo.” Sez. L - ,
Ordinanza n. 20707 del 10/08/2018 (Rv. 649926 - 01)
3.3 Neppure il terzo motivo è fondato.
Per quanto riguarda l'esecuzione del massetto, è stato già evidenziato come dal capitolato allegato al contratto risulti chiaramente che era stato concordato un prezzo unitario di € 12 al mq per ogni centimetro di spessore: il corrispettivo dovuto a è stato quindi correttamente calcolato dal primo giudice sulla base CP_2 di tale prezzo unitario e delle misure del massetto, realizzato di altezza pari a 11 cm.
Le testimonianze assunte in primo grado, inoltre, sconfessano quanto asserito dagli appellanti sul fatto che la realizzazione di un massetto alto 11 cm. sia stata una scelta autonoma del direttore dei lavori, in quanto sia e Persona_2
, dipendenti di , sia l'idraulico esecutore Persona_3 CP_2 Testimone_1
21 dell'impianto di riscaldamento a pavimento, hanno riferito di un lungo confronto dei committenti con il Geom. prima che fosse data all'impresa Parte_3
l'indicazione di procedere alla realizzazione del massetto nelle predette dimensioni.
3.4 Anche il quarto motivo, è infondato.
Il CT ha verificato, tramite i documenti di trasporto in atti, la fornitura da parte di di materiali (pavimentazione e sanitari per il bagno) acquistati presso il CP_2
Centro commerciale per l'importo totale di € 5.558,52 Iva esclusa, Parte_4 materiali che la in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver Parte_1 scelto personalmente. Poiché gli appellanti non hanno documentato di aver pagato i materiali in questione e d'altra parte i documenti di trasporto sono intestati a
, va condivisa la decisione del primo giudice che ha posto a carico dei CP_2 committenti la spesa relativa all'acquisto dei materiali in questione, sebbene l'appaltatore non abbia comprovato di aver già provveduto a corrisponderne il prezzo al fornitore.
3.5 Il quinto motivo sul riparto delle spese tra e da un Parte_1 Parte_2 lato, e , dall'altro, resta assorbito dalla presente decisione, come si dirà. CP_2
3.6 Il sesto motivo è infondato.
Come già illustrato, ha diritto, quantomeno, al maggior corrispettivo dovuto CP_2 per la realizzazione del massetto e dei davanzali sulla base dei prezzi unitari contrattualmente pattuiti. Quindi, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non è vero che alla data del 24.7.2013 essi avessero già pagato il 70% del compenso dovuto all'appaltatore e che quindi non fossero inadempienti rispetto agli obblighi contrattuali assunti nei confronti del medesimo. Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto giustificata l'interruzione dei lavori da parte di e quindi ha respinto la domanda di e di risoluzione del CP_2 Parte_1 Parte_2 contratto per inadempimento dell'appaltatore.
3.7 Neppure il settimo motivo risulta fondato.
Circa la staticità del solaio, il CT si è avvalso dell'ausilio dell'Ing. Persona_4 il quale ha accertato quanto segue: “Durante il sopralluogo è stato possibile definire la stratigrafia degli elementi non strutturali del solaio ed in particolare gli spessori della pavimentazione e del sottostante massetto radiante. Nel punto in cui è stato effettuato il saggio è stata rilevata la presenza di uno spessore di massetto radiante pari a 85 mmm. Molto probabilmente, comunque, il solaio di piano presenta va già in origine delle differenze di quota e quindi per ottenere un pavimento complanare in alcune aree del solaio la sopraelevazione dovuta alla
22 realizzazione del massetto ha comportato un aumento di quota maggiore e in altre aree del solaio aumenti di quota inferiori. Dal sopralluogo effettuato al piano inferiore si è preso atto inoltre che ad esempio il solaio posto al di sotto dell'area di ingresso presenta una freccia (Differenza di quota tra appoggi e asse centrale del solaio) dell'ordine di 20-25rnm su luce di 455cm e quindi pari a circa 1/200 L.
Infine durante il sopralluogo è stato verificato l'ottimo stato di conservazione della pavimentazione del piano terra (non sono state riscontrate fessurazioni e rotture delle piastrelle) e dell'intonaco del soffitto sottostante dove in corrispondenza degli avvallamenti del solaio non sono presenti fessurazioni di alcun tipo). Dalla documentazione in atti in oltre si evince inoltre che l'intervento sul solaio è consistito in: a) Smantellamento della vecchia pavimentazione e del sottostante massetto;
b) Posa in opera dei pannelli in polistirolo a supporto dell'impianto radiante c) Posa in opera delle tubazioni dell'impianto d) Formazione del mass etto radiante e) Posa in opera della nuova pavimentazione. È innegabile quindi che la realizzazione abbia portato ad un incremento degli spessori e quindi con seguentemente alla formazione di uno scalino aggiuntivo sulla scala di collegamento con i locali accessori del piano seminterrato e ad una diminuzione della quota dei parapetti delle finestre dei locali del piano terra. In merito poi ai carichi sul solaio stesso risulta difficile quantificare precisamente l'eventuale incremento per la mancanza di dati relativi allo stato iniziale. Non sempre gli incrementi di spessore generano anche incrementi di carico, proprio perché possono essere utilizzati materiali con pesi specifici inferiori. Grazie ai rilievi effettuati, lo scrivente ha potuto constatare la mancanza di dissesti visibili
(pavimentazione del PT non fessurata e intonaco sottostante non lesionato a distanza di anni dall'esecuzione dei lavori) e quindi questo permette di affermare che non sono presenti danni visibili al solaio stesso. L'evidente deformazione del solaio in essere (visibile dal piano inferiore) probabilmente era già in essere nello stato iniziale e derivi quindi da un eventuale errato puntellamento nella fase di costruzione del solaio stesso, in quanto è certo che se si fosse sviluppata a seguito dei lavori effettuati la pavimentazione superiore si sarebbe sicuramente lesionata
e la superficie avvallata. La mancanza di dissesti visibili non esclude però che ci possano essere state variazioni nella capacità portante, infatti, l'eventuale incremento dei carichi permanenti potrebbe aver intaccato la quota rimanente dei carichi accidentali sopportabili dall'orizzontamento che ne potrebbero limitare
l'utilizzo. Per avere elementi certi su quest'ultima dovrebbe essere effettuata una
23 prova di carico sul solaio che permetterebbe di definire le effettive capacità portanti residuali del solaio in essere. È chiaro che la prova, di una certa complessità, ha un costo abbastanza elevato (da preventivo effettuato circa 1.300€) e per la realizzazione della stessa occorre liberare tutta l'area di solaio interessata dalla prova sia al piano terra (Ingresso-Salotto) che al piano sottostante. Si dovrebbe infine eseguire un saggio su una porzione del solaio per verificare spessori in essere, tipologia travetti, pignatte ed armature in essere, questo permetterà di confrontare lo spostamento teorico calcolato in base ai dati di rilievo e quello reale.”
Con riguardo alle eventuali indagini strutturali da compiere, il CT riporta nella sua relazione che “la parte convenuta (…) non ha manifestato la volontà di procedervi.
Ciò è stato successivamente ribadito dal tecnico di parte convenuta, appositamente interpellato (verbale del 26/10/2020)”. Si legge invero nel predetto verbale “Il sottoscritto CT congiuntamente all'Ing. fanno presente che Per_4 per poter effettuare l'indagine sugli elementi che costituiscono la struttura, così come richiesto dal Tecnico di parte convenuta nelle osservazioni, si rendono necessari saggi di natura invasiva sul solaio in questione, come peraltro già precisato nella relazione preliminare. A tal fine il sottoscritto CT chiede al
Geometra se VI sIa la disponibilità della parte convenuta, proprietaria CP_7 dell'immobile. Il geometra dichiara che, sentita la parte convenuta, al CP_7 momento la stessa non intende concedere il permesso di procedere a detti saggi.
Il CT prende atto di quanto riferito dal Tecnico di parte convenuta.” (pag. 10 della seconda relazione)
Non ha quindi riscontro alcuno l'assunto della parte appellante per cui il proprio consulente di parte attendesse che fosse chiarito dal CT il tipo di intervento da effettuare e i relativi costi, tanto più che entrambi tali elementi erano già stati indicati dall'Ing. il quale peraltro, già in base alle verifiche effettuate in Per_4 sede di sopralluogo aveva potuto accertare che “se la deformazione del solaio si fosse sviluppata a causa dei lavori avrebbe certamente provocato nel tempo fenomeni (fessurazioni, avallamenti e lesioni) che non sono stati rilevati” (pag. 11 rel. cit.).
Né può portare a diverse conclusioni la documentazione fotografica di cui la parte appellante ha ribadito la richiesta di acquisizione (già inutilmente avanzata nel precedente grado del giudizio, solo in sede di comparsa conclusionale), in quanto essa raffigura un'unica piastrella lesionata, senza che sia documentata una
24 corrispondente lesione nel soffitto del piano sottostante. In conclusione, deve ritenersi che e non abbiano assolto il proprio onere probatorio Parte_1 Parte_2 circa la sussistenza di danni afferenti la staticità del solaio, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
3.8. E' infondato anche l'ottavo motivo.
La parte appellante contesta la quantificazione del danno subito in relazione alla minore commerciabilità dell'immobile, alla necessità di rifacimento dei gradini della scala e alla realizzazione di finestre sottosoglia, altresì lamentando che non siano stati riconosciuti danni afferenti alla minore efficienza dell'impianto di riscaldamento a pavimento in conseguenza dell'altezza del massetto.
Invero, il primo giudice ha richiamato in proposito le valutazioni del CT, che risultano puntuali ed esaustive anche con riguardo alle osservazioni critiche del consulente di e Le doglianze di parte appellante sono quindi da Parte_1 Parte_2 disattendere.
In particolare:
- Il danno afferente la commerciabilità dell'immobile è stato quantificato sulla base “del costo delle opere di adeguamento pari al costo delle opere di adeguamento necessarie affinché l'attuale vano accessorio possa ritornare ad avere le caratteristiche di camera doppia e cioè con una superficie di almeno mq.14 e rispettando il rapporto aeroilluminante di 1/8. Tali opere comporteranno l'ampliamento della finestra del vano con tutti gli adempimenti di natura tecnica connessi;
pertanto una volta ottenuta la sanatoria dello stato attuale, sarà necessaria la presentazione di segnalazione Certificata di Inizio Attività, previo deposito di pratica strutturale ed autorizzazione ambientale. Considerando i costi delle opere murarie, la sostituzione dell'infisso, le finiture, oltre a tutte le spese tecniche connesse si può prevedere un importo complessivo di €. 6.500,00 (escluso
IVA)” (pag. 10 della prima relazione).
Circa il lamentato mancato allineamento della finestra da ampliare rispetto a quella sottostante, il CT ha invero precisato che “per le opere murarie si
è previsto anche un leggero spostamento della parete divisoria, tra il vano da destinare a camera ed il soggiorno, per creare lo spazio affinché la finestra da ampliare al piano terra rialzato sia allineata a quella sottostante, come era in precedenza, evitando pertanto problemi inerenti il rilascio
25 dell'autorizzazione ambientale e disarmonie prospettiche come segnalato dal CTP.” (pag. 20 della prima relazione).
- I costi di rifacimento dei gradini della scala interna al fine di eliminare il dislivello creatosi a causa del massetto, che in effetti ne riduce la sicurezza, sono stati stimati dal CT in € 1.500,00 (escluso Iva), consistendo “nella rimozione dei gradini e il riposizionamento a una quota idonea affinché sia eliminato il dislivello”; tali costi sono stati dettagliati a pag. 12 della relazione integrativa, nel modo che segue, “considerando il costo orario del capitolato pari ad €. 23,00): rimozione e riposizionamento dei gradini, compreso opere di ripresa della tinteggiatura: ore n°65 x €. 23,00/h = €.
1.495,00 in cifra tonda: €. 1.500,00 (escluso I.V.A.); per le spese tecniche possono essere aggiunti €. 500,00 (escluso I.V.A.)”. Sono quindi infondate le doglianze di parte appellante secondo cui il CT non avrebbe specificato in cosa sarebbe consistito il lavoro di rifacimento dei gradini e quali ne sarebbero i costi.
- Quanto alle finestre, scrive il CT che “nel corso del sopralluogo è stata rilevata un'altezza dal pavimento dei davanzali delle finestre di cm. 83 circa,
(foto n°8-9); a cm. 17 circa sopra i davanzali sono installate barre in acciaio che riportano l'altezza complessiva del parapetto nella vigente normativa
(foto n°10). Si ritiene tuttavia opportuno richiamare anche le norme che prevedono la non attraversabilità delle ringhiere e/o parapetti da una sfera del diametro di cm. 10 (D.M. 236 del 14/06/1989 e seguenti). Da considerare pertanto la fornitura e posa in opera per ogni finestra di un'ulteriore barra intermedia. Il costo per detta installazione si può stimare complessivamente in € 300,00 (escluso Iva)” Dalle misurazioni effettuate, del resto non contestate, risulta quindi che l'altezza dal pavimento dei davanzali delle finestre sarebbe stata inferiore a quella prescritta (pari a un metro, sulla base del d.m. richiamato dal CT) anche qualora il massetto fosse stato realizzato di altezza inferiore agli 11 cm, richiedendo comunque l'apposizione di almeno una barra in acciaio. È quindi pienamente condivisibile quanto valutato in proposito dal CT, fatto proprio dal primo giudice, secondo cui l'apposizione di una seconda barra intermedia non comporta un apprezzabile danno estetico o di fruibilità.
- I danni afferenti alla minore efficienza dell'impianto di riscaldamento sono stati esclusi dalla CT, e quindi dal tribunale, con una motivazione puntuale
26 e pienamente condivisibile. Si richiamano, in particolare, le valutazioni dell'ausiliario Ing. “Durante il sopralluogo è stato possibile definire Per_4 la stratigrafia degli elementi non strutturali del solaio ed in particolare gli spessori della pavimentazione e del sottostante massetto radiante. Nel punto in cui è stato effettuato il saggio è stata rilevata la presenza di una pavimentazione di 9mm di spessore e di un massetto radiante di 85 mm. Il massetto radiante, presenta una duplice funzione operativa, una è quella di supportare la pavimentazione e l'altra quella di assumere la funzione di
"piastra riscaldante". I massetti radianti possono essere realizzati con spessori variabili. Infatti, i massetti a basso-medio spessore (30-50 mm), presentano una massa inferiore e conseguentemente si riscaldano e si raffreddano velocemente;
logicamente quindi il caldo impiega minor tempo
a propagarsi nell'ambiente. I massetti con spessori superiori, dell'ordine di
(60-80 mm), utilizzano la massa come volano termico e conseguentemente si riscaldano e si raffreddano in un tempo superiore;
logicamente quindi il caldo impiega maggior tempo a propagarsi nell'ambiente. Detto questo è importante a mio avviso precisare che l'impianto a pavimento prevede una gestione diversa dal classico impianto a termosifoni, per via delle sue caratteristiche di funzionamento e la sua elevata inerzia termica (la capacità di trattenere il calore nel tempo, variando lentamente la temperatura dell'ambiente) che garantiscono maggiore comfort e minori consumi energetici, a patto che si sappiano gestire al meglio le sue qualità e caratteristiche. Questo tipo di impianto cede il calore "per irraggiamento", scongiurando il formarsi di correnti d'aria calda/ fredda. Le tubazioni dove circola acqua a bassa temperatura riscaldano il pavimento in modo graduale, diffondendo calore omogeneo dal basso verso l'alto, che a sua volta riscalda
l'ambiente, creando benessere termico. Questo tipo di impianto quindi per garantire comfort e minori consumi necessita di una termo-regolazione così detta in "continuo con attenuazione" che permette di mantenere una temperatura costante con leggere variazioni: 16/18°C di notte e durante le ore di lavoro e i 19/20°C quando si è a casa;
in questo, modo otteniamo benessere termico con un risparmio sul consumo energetico. Pertanto, in base alle considerazioni sopra esposte ad avviso dello scrivente è possibile affermare che: a) non sussistono danni afferenti la funzionalità dell'impianto di riscaldamento, proprio perché avere un massetto radiante con spessore
27 più elevato comporta solo una variazione nei tempi di gestione della temperatura ma la resa finale dell'impianto risulta praticamente la stessa
(anticipo nell'accensione e anticipo nello spegnimento); b) La conduzione in continuo dell'impianto con attenuazione della temperatura in determinate ore del giorno fa sì che la presenza del massetto radiante con spessore più elevato non generi alcun incremento di consumo energetico per l'utente
(tempi di accensione analoghi).” La consulenza, quindi, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, ha ben chiarito come debba escludersi che l'aver realizzato un massetto dello spessore rilevato abbia comportato un incremento dei consumi.
3.9 Il nono motivo merita di essere accolto.
E' infatti fondato il rilievo della parte appellante secondo cui non vi è stata soccombenza reciproca tra e da un lato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'altro, poiché la domanda avanzata dai primi nei confronti del Geom. Parte_3
è stata accolta, sia pure in misura inferiore al richiesto. Ne consegue che le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico di quest'ultimo, ferma la quantificazione sulla base del decisum.
4. In conclusione, la sentenza va riformata sia nella parte in cui la parte convenuta/odierna appellante è stata condannata al pagamento in favore di CP_2 dell'importo di € 31.705,07 Iva compresa, al netto degli acconti versati - poiché il quantum della condanna va rideterminato nella minor somma di € 21.047,50 (€
24.048,30 oltre Iva + € 5.558,52 oltre Iva – acconti per € 11.520, Iva compresa)
- sia nella parte in cui le spese di lite sono state compensate tra e Parte_1
da un lato, e il Geom. dall'altro. CP_9 Parte_3
Per l'effetto, come richiesto dalla parte appellante, va condannata a CP_2 restituire a e l'eventuale eccedenza ricevuta in conseguenza Parte_1 Parte_2 della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
La riforma della sentenza impugnata comporta la necessità di provvedere in merito a una nuova regolamentazione delle spese di giudizio anche nei rapporti tra e da un lato, e , dall'altro. Parte_1 CP_9 CP_2
La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della
28 liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (così, per tutte,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
Nello specifico, ritiene la Corte che le spese di entrambi i gradi del giudizio - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014
n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, e operata la riduzione del 50% – debbano essere compensate tra e da un lato, e , dall'altro, nella misura Parte_1 CP_9 CP_2 del 50% ed essere poste a carico degli odierni appellanti nella restante misura del
50%. Può quindi essere confermata, quando al primo grado, la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata.
Nei rapporti tra e da un lato, e il Geom. Parte_1 CP_9 Parte_2 dall'altro, invece, come già anticipato, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico di quest'ultimo, secondo il decisum che lo riguarda, come da dispositivo liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014
n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta in questa fase del giudizio, e operata la riduzione del 50% (essendo il valore prossimo a quello minimo dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede, in accoglimento del primo motivo, in parte, e del nono motivo, e in corrispondente parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1112/2021 emessa dal Tribunale di Lucca il
16/12/2021, confermata nel resto:
1. condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 corrispondere a la somma di € 21.047,50 Iva compresa, Controparte_2 già al netto degli acconti versati, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e per l'effetto condanna quest'ultima a restituire a e l'eventuale Parte_1 Parte_2 eccedenza ricevuta in conseguenza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_3
e liquidate: Parte_1 Parte_2
- per il primo grado, in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
- per il secondo grado, in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
29 3. compensa le spese di lite tra e da un lato, e Parte_1 Parte_2 [...]
dall'altro, anche in questo grado del giudizio nella misura del Controparte_2
50%, ponendo la restante quota del 50% a carico della parte appellante, liquidata in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e
Cap come per legge, ferma la statuizione sulle spese tra le suddette parti come da sentenza impugnata.
Firenze, camera di consiglio del 20.12.2024
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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