TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/11/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa OS Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 06.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 2529/2024 (ivi riunito il proc. n. 5992 del 2024)
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Marigliano Salvatore, Parte_1 come in atti;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi riuniti in corso di giudizio per identità delle questioni giuridiche trattate, il ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire dichiarare il suo diritto alla corresponsione del compenso stabilito con Delibera n. 1008 del 14.12.2018, pari ad € 20,00 per prelievo, per le annualità di riferimento indicate nei ricorsi e per l'effetto, condannare l resistente a provvedere in tal CP_1 senso. Contr Nello specifico ha dedotto: di essere dipendente presso la dal 01.06.2022 con la qualifica di dirigente medico disciplina medicina legale;
con Delibera n. 1008 del 14.12.2018 l dava attuazione al DCA Regione Campania n. 59 del CP_1
24.11.2017 sulla base di quanto previsto ex L. n. 130/2001, art. 3 lett. h;
tale norma aveva statuito l'obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia (esami DNA); che la remunerazione prevista per lo svolgimento di tale attività supplementare era pari ad €. 20,00 per ogni prelievo;
che con determina dirigenziale n. 7 del 19.12.2022 l'ente aveva disposto la liquidazione per l'attività effettuata dall'odierno ricorrente fra il 14.05.2022 ed il 15.08.2022 per un importo pari ad €. 500,00; che per ottenere il pagamento di tali spettanze era stato attivato un procedimento monitorio presso l'intestato Tribunale;
che a seguito di ciò, Contr l' aveva provveduto alla liquidazione dell'importo di cui al decreto ingiuntivo non opposto;
che successivamente, l'istante, aveva continuato a svolgere tale tipo di attività e nello specifico per il periodo dal 16.08.2022 al 31.12.2022 aveva effettuato n. 48 prelievi per un importo di €. 960,00, per l'anno 2023 aveva effettuato n. 86 prelievi per un importo di €. 1.720,00 e per l'annualità 2024 aveva effettuato n. 22 prelievi per un importo di €. 440,00, per un ammontare complessivo pari ad €. 3.120,00; che in data 16.07.2024 il rapporto di lavoro alle dipendenze dell CP_1
cessava per dimissioni dell'odierno ricorrente.
[...]
In punto di diritto ha richiamato il dettato normativo di cui alla L. n. 130/2001, art. 3 l. h, nonché la Delibera n. 1008 del 14.12.2018. L , sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. CP_1
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso merita accoglimento, per le argomentazioni di seguito esposte. Invero, la Delibera n. 1008 del 14.12.2018 della ha dato attuazione al CP_1 disposto di cui alla L. n. 130/2001, art. 3 l. h. La citata legge espressamente prevede l'“obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia”. Sulla base di quanto disposto dalla normativa citata, nonché di quanto disciplinato dalla Regione Campania con Legge Regionale n. 12 del 24.11.2001, si è determinata la necessità di un'attività di organizzazione che è stata affidata all'Area di Coordinamento della Medicina Legale Aziendale. Dunque, con Delibera n. 1008 del 14.12.2018 si dava attuazione alla DCA n. 59 del 24.11.2017 relativa all'obbligo di adeguamento alle disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. Il compenso per tale attività supplementare è stato determinato e proposto dalla convenuta ed accettato dal ricorrente ed è stato quindi oggetto di apposita pattuizione fra le parti. Ebbene, l'odierno ricorrente ha effettuato i richiesti prelievi biologici per le annualità 2022, 2023 e 2024 sino alla cessazione del rapporto di lavoro con l
[...]
, come emerge dalla documentazione versata in atti ed in particolare dai CP_2 moduli di consenso relativi ai prelievi da effettuare regolarmente sottoscritti ed altresì contenenti l'attestazione in merito alla data ed al luogo dell'attività espletata da parte del medico. Nello specifico, in merito all'annualità 2022, una prima parte di spettanze relative all'attività di prelievo di campioni biologici effettuata tra il 14.05.2022 ed il 15.08.2022 è stata oggetto di procedimento monitorio conclusosi con l'emissione di un decreto ingiuntivo non opposto dall'ente, ciò in quanto nonostante con determina dirigenziale n. 7 del 19.12.2022 si fosse provveduto alla liquidazione delle spettanze, alcun pagamento era stato effettuato. Per l'attività successiva a tale periodo e sino al 2024 non si è provveduto alla liquidazione di quanto spettante e ciò ha dato origine al procedimento per cui è causa. Ciò posto, la mancata costituzione in giudizio dell e la conseguente assenza di CP_1 prova di adempimento dell'obbligazione comporta l'accoglimento della domanda. Riguardo al quantum debeatur, devono tenersi in considerazione i conteggi risultanti dalla verifica sui moduli di consenso allegati, contenenti la relativa attestazione dei prelievi effettuati. In particolare, risulta che per il periodo dal 16.08.2022 al 31.12.2022, il dr. ha Pt_1 effettuato n. 48 prelievi;
per l'anno 2023 ha effettuato n. 86 prelievi;
per il periodo 2024, ha effettuato n. 22 prelievi. Conseguentemente, il ricorrente ha diritto alla complessiva somma di € 960,00 fino a tutto il 31.12.2022 ed € 1.720,00 per tutto il 2023, per un totale complessivo di € 2.680,00, oltre interessi dal 03.01.2023 al soddisfo e tanto in relazione alla domanda giudiziale oggetto del procedimento rg. n. 2529.2024; in relazione all'anno 2024 (oggetto del ricorso rg 5992.24) lo stesso ha effettuato n. 22 prelievi, maturando un credito di € 440,00 fino a tutto il 30.06.2024, oltre interessi e dal 01.07.2024 al soddisfo Ne consegue che l , per i titoli di cui al ricorso, va condannata al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 3.120,00 (importo riferito Parte_1 ai prelievi effettuati durante le annualità 2022, 2023 e 2024, e nello specifico dal 16.08.2022 sino alla cessazione del rapporto di lavoro). Tale importo va maggiorato degli interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della complessiva somma lorda di euro 3.120,00, oltre interessi legali, precisamente: € 2.680,00, oltre interessi dal 03.01.2023 al soddisfo;
€ 440,00, oltre interessi e rivalutazione dal 01.07.2024 al soddisfo.
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in complessivi euro 1314,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, 6.11.25
Il Giudice
dott.ssa OS Molè