Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 2008/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto
…………………………. SOMMINISTRAZIONE, pendente TRA
in persona del suo legale Parte_1 rapp.te p.t., sig. C.F. , con sede legale in Pagani Parte_2 C.F._1
(SA) alla via Provinciale San Marzano, 101 – P. IVA , rapp.ta e difesa, P.IVA_1 giusto mandato in atti, dall'avv. Luca Maccauro, C.F. ed C.F._2 elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Nocera Inferiore alla via Giovanni Pepe, 16. ATTORE E
, con sede legale in OM, via Ombrone n. 2 (codice Controparte_1 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di OM ), P.IVA_2 rappresentata dal suo procuratore società con unico socio soggetto Controparte_2
a direzione e coordinamento di con sede legale in OM, viale Regina CP_3
Margherita n. 125 (capitale sociale Euro 50.000.000 codice fiscale, p.iva e iscrizione nel Registro delle Imprese di OM n. , REA n. 963811) in persona del suo P.IVA_3 procuratore giusta procura per Notaio di OM del Controparte_4 Persona_1
21.6.2017, rep. n. 54627, racc. n. 27394, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Antonio Briguglio (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 studio in OM, via Michele Mercati n. 51, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 20/02/20522 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 premetteva quanto segue: che, la società
[...] Parte_1 svolge l'attività di produzione di alimenti in scatola e trasformazione del pomodoro;
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che, l'avvenuta sospensione della somministrazione dell'energia elettrica integra la mancata esatta esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica che obbliga la parte inadempiente al risarcimento dei danni;
che, la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 198/11 del 29.12.2011 prevede indennizzi automatici in caso di interruzioni senza preavviso lunghe e/o prolungate o estese;
che, la società attrice è un'azienda con impianti di produzione a ciclo continuo ed al momento delle interruzioni era intenta nella trasformazione e lavorazione di prodotti alimentari, producendo a pieno regime;
che, a causa delle suddette interruzioni, la società istante ha subito un danno patrimoniale complessivo pari ad € 300.405,00; che, la società attrice tentava di conciliare bonariamente la controversia, senza tuttavia sortire alcun effetto;
che, la società con sede legale in OM alla via Controparte_5
Ombrone, 2, è responsabile dei danni subiti dalla società attrice, in quanto il legislatore, con la normativa n. 337/07, approvata con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas il 19 dicembre 2007, all'art. 53 sancisce che: “sono a carico delle imprese distributrici i rimborsi da erogare ai clienti finali che abbiano subito interruzioni prolungate o estese…”; che, nel caso di specie, la società Controparte_5
è l'impresa distributrice dell'energia elettrica, la quale viene solo
[...] commercializzata dalla società AXPO AL S.p.A; che, il danno subito è da ascriversi esclusivamente alla società in quanto soggetto obbligato alla Controparte_1 somministrazione dell'energia elettrica, i cui continui ammanchi hanno causato vizi ai prodotti in corso di lavorazione. Concludeva, dunque, chiedendo di: condannare la società al Controparte_5 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore dell'attrice, della somma di € 300.405,00 o a quella somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di insorgenza del credito al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione al difensore antistatario. In data 11/7/2018 si costituiva la che eccepiva, in via preliminare, il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva o il difetto di effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto, non intercorrendo alcun rapporto contrattuale tra e Controparte_1 controparte, che acquista energia elettrica dalla AX AL s.p.a., società venditrice, fondando l'attrice la propria pretesa risarcitoria unicamente su una asserita responsabilità contrattuale della convenuta. Nel merito, eccepiva l'assenza di qualsiasi responsabilità di per i Controparte_5 seguenti motivi: è servita dalla fornitura POD IT001E00225017 alimentata dalla Pt_1 linea MT (Media Tensione) 20Kv FATME da costruita CP_6 prevalentemente con cavo sotterraneo;
nei giorni del 3 e 4 agosto 2017 in cui si sono verificati i disservizi lamentati da parte attrice, la zona in questione è stata colpita da un caldo torrido assolutamente inusuale che ha portato le temperature ben al di sopra delle medie;
l'eccezionalità dell'evento è stata peraltro subito percepita da
[...]
, tant'è che per i giorni dal 31 luglio al 4 agosto è stata diramata una CP_5
N.R.G. 2008/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 dichiarazione di allerta su tutta la regione Campania;
il forte caldo ha tuttavia causato il cedimento dell'isolamento dei giunti delle linee MT in cavo sotterraneo, tra cui quelli che assistono la linea che serve parte attrice. Evidenziava trattarsi di un evento assolutamente imprevedibile e non altrimenti evitabile, dal momento che le linee in oggetto corrono nel sottosuolo e dunque non è assolutamente possibile impedire una dilatazione dei giunti delle linee causata da un inusuale aumento delle temperature. Aggiungeva che, non appena individuata la natura del guasto, i tecnici di e- distribuzione si sono immediatamente attivati per procedere alla sua riparazione: in particolare, già il 4 agosto i tecnici di informavano il Controparte_1 Controparte_7 il il il e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 il che, a causa di un guasto su una linea MT in cavo Controparte_11 interrato si sarebbe proceduto in pari data ad effettuare uno scavo, assicurando peraltro il ripristino della pavimentazione stradale a riparazione avvenuta. Evidenziava, altresì che parte attrice, nonostante svolgesse attività di produzione di alimenti in scatola e trasformazione del pomodoro, non avesse mai stipulato un contratto per la fornitura di riserva al fine di garantirsi quanto più possibile la continuità del servizio anche in presenza di avversità per forza maggiore, per avere una seconda fornitura dalla quale attingere energia elettrica in caso di mancanza della fornitura principale, come ad esempio per guasti o per lavori, fornitura che è normalmente collocata su una linea diversa. Evidenziava, inoltre che l'attrice non era dotata di un gruppo elettrogeno, anch'esso idoneo a garantire la continuità del servizio in temporanea assenza di energia elettrica, circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Con riferimento agli asseriti indennizzi automatici richiesti dall'attrice controparte, osservava quanto segue: la disciplina degli indennizzi automatici è contenuta nella Part delibera n. 646/15 della AEEGSI, oggi ARERA, che prevede per i clienti (quale è IMCA) il riconoscimento dell'indennizzo automatici al verificarsi tuttavia di una delle seguenti condizioni: 1) superamento della soglia annuale del numero delle interruzioni;
2) superamento soglia durata della singola interruzione (RIPE); che la soglia di cui al punto 1 per l'anno 2017 era pari a 9 interruzioni (art. 37); la soglia di cui al punto 2 per il biennio 2016-2017, ambito “media concentrazione”, era pari a 6 ore (cfr. tabella 9-A della citata delibera); che, partendo dalla soglia di ogni singola interruzione (punto 2), si osserva come per i Comuni a media concentrazione di abitanti (maggiori di 5000 e inferiori o uguali a 50.000) come è il Comune di Pagani, la Tabella 9 A della delibera fissa come soglia minima per poter accedere all'indennizzo una durata di sei (6) ore per singola interruzione senza preavviso;
che, essendo, tuttavia, l'interruzione più lunga accorsa ad pari a 5 ore e 29 minuti (avvenuta in data 4 agosto 2017, ore 18.01), Pt_1 non sorgeva alcun diritto all' indennizzo;
per quanto concerne invece la soglia di cui al punto 1, all'attrice era stato già riconosciuto e accreditato l'indennizzo automatico di € 15.285,68 per essersi verificate più di nove interruzioni nella somministrazione di energia elettrica nel corso dell'anno 2017. Contestava, poi sia nell' an che nel quantum l'asserito danno patrimoniale lamentato, non provato anche con riferimento al nesso causale, nonchè la prodotta relazione di
N.R.G. 2008/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 parte, priva di ogni valenza probatoria. Concludeva, dunque, chiedendo: in via preliminare di voler dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda per difetto di legittimazione passiva di o Controparte_1 comunque per difetto di effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto;
nel merito, rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese, competenze e onorari. Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente occorre operare una distinzione tra difetto di legittimazione passiva e difetto di titolarità passiva del rapporto. La legittimazione ad agire rappresenta una condizione dell'azione la cui definizione, tradizionalmente ricavata dal testo dell'art. 81 c.p.c., può essere compendiata nella titolarità affermata della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio: la sussistenza della legittimazione ad agire, dunque, è riscontrabile sulla base del mero criterio dell'affermazione, secondo cui è sufficiente che, all'interno della domanda, l'attore e il convenuto siano rispettivamente affermati titolari del diritto e dell'obbligo dedotti in giudizio, mentre non è rilevante che ne siano effettivamente titolari, essendo questa una questione attinente al merito della causa. Tale distinzione spiega perché, in caso di difetto di legittimazione ad agire, il processo si chiuda con una pronuncia in rito, mentre in caso di accertata mancanza di titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio la domanda dev'essere rigettata nel merito. La distinzione è stata chiarita dalla Cassazione a SS (Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951), dove, in primo luogo, si è precisato che: a) la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
mentre b) la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene al merito della causa. Sulla scorta di tale distinzione, le Sezioni Unite hanno poi affermato che «la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto». Con riguardo al regime giuridico delle contestazioni che il convenuto può sollevare in ordine alla sussistenza della titolarità del rapporto controverso dedotto dall'attore, le Sezioni Unite le qualificano quali mere difese, con la conseguenza per cui le stesse sono proponibili in ogni fase del giudizio, senza peraltro che la contumacia o la tardiva costituzione della parte possano assumere valore di non contestazione o alterare gli ordinari oneri probatori. Applicando tali principi al caso di specie, è dunque indubbio come gravi sull'attrice l'onere di dimostrare la titolarità (in particolare passiva) del rapporto in capo alla convenuta, che la aveva ritualmente contestata nella memoria di costituzione. Pertanto, la questione va risolta nel merito.
2. Sul merito. La fornitura di energia elettrica è il servizio che consente di beneficiare della corrente
N.R.G. 2008/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 elettrica. La continuità del servizio di erogazione è il presupposto per la qualità della fornitura. Accade, però, che si registrino temporanee interruzioni, che possono causare danni anche ingenti, soprattutto alle realtà produttive. Le interruzioni possono essere originate sulla rete in alta tensione e sulla rete di trasmissione nazionale, possono essere provocate da cause di forza maggiore o da cause esterne, oppure possono essere di responsabilità dell'esercente. Il soggetto tenuto a garantire la continuità del servizio sulle reti di bassa e media tensione è il distributore. Il decreto Bersani definisce il distributore come il soggetto che effettua il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per la consegna ai clienti finali. Quindi il distributore è responsabile per la fornitura, ovvero deve garantire che l'erogazione di energia avvenga senza interruzioni. Ne consegue che le società che si occupano della mera compravendita di energia, non possono in alcun modo essere chiamate a rispondere per i danni derivanti dalla mancata erogazione dell'energia elettrica per totale estraneità ai fatti e al rapporto di distribuzione. La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi più volte sulle domande di risarcimento poste dall'utente nei confronti del Distributore e del Fornitore ha infatti richiamato il consolidato orientamento secondo cui per i danni subiti dall'utente finale a causa della mancata erogazione di energia elettrica, dovuta ad un malfunzionamento della rete di trasmissione, la società che si limiti alla mera attività di compravendita dell'energia non può essere chiamata a risponderne ai sensi dell'art. 1228 c.c., ciò in ragione del fatto che i soggetti responsabili della gestione della rete e delle attività di trasporto dell'energia non possono in nessun caso essere ricondotti alla nozione di ausiliari del trader (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 1581 del 23 gennaio 2018).
“Possono infatti considerarsi [ausiliari] soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore, ovvero allorché sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debito della prestazione “(Corte di Cassazione n. 13953 del 14/06/2007) Viene quindi esclusa alcuna responsabilità della società venditrice di energia, vuoi per carenza di qualunque genere di nesso sostanziale con gli organi e gli apparati di rete provocanti il danno, vuoi per la palese impossibilità di ravvisarsi alcun legame eziologico tra la condotta della società fornitrice (che, nulla può verso le infrastrutture adibite al trasporto dell'energia elettrica) e l'evento lesivo. Sussiste, dunque, la titolarità passiva del rapporto in capo alla convenuta. Occorre a questo punto stabilire se nel caso di specie si configuri un'ipotesi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Nel caso di specie deve ritenersi configurabile un'ipotesi di responsabilità contrattuale, sia perché l'attore ha eccepito la mancata esatta esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica, sia perché il rapporto tra distributore e utente finale è regolato da un contratto di somministrazione di energia (art. 1559 c.c.). Il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è regolato dall'articolo 1218
N.R.G. 2008/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 c.c. che stabilisce: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto a risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Al creditore, dunque, e è sufficiente provare in giudizio soltanto il titolo di credito su cui si fonda la pretesa e il danno conseguenza che consegue all'inadempimento, così come disposto dall'art.1223 c.c. Egli non deve provare invece, ma solo allegare, l'inadempimento del debitore, il danno evento e l'elemento psicologico. Nel caso di specie risulta provato il contratto di somministrazione ed il verificarsi delle interruzioni nel periodo compreso tra il 03/08/2017 e il 04/08/2017, come si evince dall'elenco cronologico delle interruzioni relativo al pod oggetto del presente giudizio, prodotto da , che riporta chiaramente le date, le durate, le cause, Controparte_5 eventuali comunicazioni di preavvisi e i tipi di interruzione avvenuti. Prendendo in esame il documento datato 31/07/2017, allegato dalla parte convenuta, va rilevato come si tratti di un preavviso di sospensione del servizio di fornitura, privo però degli indirizzi telematici dei destinatari e di prova di avvenuta trasmissione nonché di avvenuta consegna. Lo stesso comunica che a causa dello stato di allerta che colpisce tutta la zona della Regione Campania dal giorno 31.07.2017 alle ore 17,00 sino al giorno
04.08.2017 alle ore 08.00 il servizio subirà delle interruzioni. Dall'elenco delle interruzioni si registra che le stesse si sono verificate maggiormente il giorno 04/08/2017: in particolare, gli orari in cui la società ha subìto le interruzioni sono le ore 8:35, 10:08, 14:16 e alle ore 18:01. L'interruzione avvenuta il 04.08.2017 alle ore 18,01 ha avuto una durata molto più lunga, difatti è stata di (hh/mm/ss)
05.29.03. Dalla comunicazione datata 31/07/2017, si evince che lo stato di allerta inerente alle condizioni climatiche, termina il giorno 04/08/2017 alle ore 8.00 e, pertanto gli orari comunicati non sono gli stessi orari lamentati dalla parte attrice. Pertanto, deve ritenersi che non ci siano state comunicazioni di preavviso di sospensione del servizio per il periodo lamentato dalla parte attrice. Dall'elenco delle interruzioni di corrente, risultano indicate le cause delle interruzioni di tutto il periodo lamentato dalla società che sono denominate “ALTRE Pt_1
CAUSE”, che sono state di tipo accidentale ed in parte senza localizzazione. L'Autorità che regola il mercato energetico classifica le cause in tre tipi:
1. Causa di forza maggiore;
2. Cause esterne e 3 Altre cause. Pertanto, da tale classificazione sopra esposta, si evince che il distributore locale abbia definito la causa di tipo 3 “Altre Cause” intese come tutte le altre cause che non siano di Forza maggiore (Tipo 1) e non siano Cause esterne (Tipo 2). Pertanto, nel caso di specie le interruzioni del servizio sono avvenute per “Altre cause, che non sono tali da configurare la causa non imputabile richiesta dall'art. 1218 c.c.. Con riguardo ai danni verificatisi, si ritengono di fare proprie le conclusioni cui è giunta la Consulenza Tecnica espletata, che può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento
N.R.G. 2008/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Come evidenziato dal CTU, parte attrice ha sicuramente subìto dei danni a seguito delle continue e prolungate interruzioni di energia elettrica senza preavviso. Sussiste, pertanto, il nesso di causalità materiale tra la condotta della convenuta e i danni subiti. Il Ctu ha accertato i seguenti danni: 1. n. 150.824 barattoli metallici da 500g -prezzo di vendita cad € 0,30, per un totale di € 45.247,20; 2. n.
9.728 barattoli metallici da 3 kg - prezzo di vendita cad € 1,50, per un totale di € 14.592,00; 3. 466 t. prodotto scartato di pomodoro per la prolungata permanenza Costo medio € 95,00 x tonnellata, per un totale di € 44.270,00; 4. Costo di n. 85 dipendenti per 6 ore disimpegnate al costo medio Orario di € 13,30 per n.510 ore (85 x6), per un totale di € 6.783,00;
5. Costo di n. 67 dipendenti impiegati alla ripresa dell'erogazione dell'energia, di notte in regime straordinario forzato: Costo medio orario € 19,10 x 268 (n. 67 x 4) per un totale di € 5.118,80; 6. Mancata produzione pari a: n.93 bancali da 500 g 12 ripiani (n.3456 b x 93) n.294.624 € 0,30 cad., per un totale di € 96.422,40; n.51 bancali da 3 Kg (n. 512 barattoli x 51) n. 26.112 € 1,50 cad, per un totale di € 39.168,00; 7. Costo del vapore (circa 40 t/h) inutilizzato derivante dalla produzione dei due generatori di vapore rimasti accesi per i pastorizzatori e le linee di lavorazione per un totale di € 2.984,40. Il totale del danno accertato, tra danno emergente e lucro cessante ammonta a complessivi € 254.585,80. Va a questo punto esaminata l'eccezione, sollevata da parte convenuta, ai sensi dell'art. 1227 c.c., relativa alla mancata stipula, da parte dell'attrice, che svolgeva attività di produzione di alimenti in scatola e trasformazione del pomodoro, di un contratto per la fornitura di riserva al fine di garantirsi quanto più possibile la continuità del servizio anche in presenza di avversità per forza maggiore e la mancata dotazione di un gruppo elettrogeno, anch'esso idoneo a garantire la continuità del servizio in temporanea assenza di energia elettrica. Va rilevato che, secondo la Cassazione, non esclude il risarcimento la mancata predisposizione di sistemi alternativi (quali la fornitura di riserva ed il gruppo elettrogeno), potendo essa rilevare solo se il danneggiante trovi che l'utente, in base alla natura della sua attività, era tenuto a dotarsene e ciò avrebbe realmente evitato o limitato il danno. Nel caso di specie, sebbene possa ritenersi che la tipologia di attività svolta da parte attrice, avrebbe necessitato dei suindicati sistemi alternativi, parte convenuta non ha in alcun modo provato che ciò avrebbe ridotto o eliminato il danno subito. Con riguardo alla domanda di indennizzo, va rilevato che lo stesso risulta già corrisposto da parte convenuta, che ha prodotto in atti il bonifico disposto a tale titolo. Infine, venendo all'esame della richiesta di rivalutazione e interessi, si osserva con riferimento all'obbligazione risarcitoria, tenuto conto che anche quella contrattuale costituisce debito di valore (Cass. 1627/2022) che, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe
N.R.G. 2008/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al tasso legale Pt_1 dal mese di agosto 2017, per cui sull'importo di € 254.585,80 andrà computata l'ulteriore somma di € 67900,95 a titolo di interessi compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data del 4 agosto 2017 e pari ad € 212864,38, e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione, sicché andrà corrisposta la somma complessiva finale, comprensiva di capitale ed interessi compensativi, di € 322486,75. Dalla data della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo, infine, sono dovuti gli interessi al tasso legale sulle somme liquidate all'attualità.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2008/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto SOMMINISTRAZIONE, pendente tra
[...]
Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice e per l'effetto:
2. condanna , al pagamento, in favore di Controparte_1 [...] della Parte_1 complessiva somma di € 322.486,75, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
3. condanna , al pagamento, in favore di Controparte_1 [...] delle Parte_1 spese di giudizio che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 22457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
4. pone definitivamente a carico di le spese di CTU, Controparte_1 liquidate nel corso del giudizio.
N.R.G. 2008/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 Così deciso in Nocera Inferiore, il 11/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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