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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/06/2024, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO II SEZIONE CIVILE Il Giudice del Tribunale di Avellino, dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1992 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 112/2022 del Giudice di Pace di Lauro, depositata in data 4.3.2022, non notificata, in materia di opposizione ad estratto di ruolo, e vertente T R A
(C.F./P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del Procuratore p.t. dott. , con sede legale in Roma alla Persona_1
Via Giuseppe Grezar n. 14, elett.te dom.ta in Ariano Irpino alla Via F. De Sanctis n. 9/2, presso lo studio dell'Avv. Francesco Bevere che la rapp.ta e difende, come da procura in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...] CP_1 C.F._1
(NA) e residente a Quindici (AV) alla Via E. De Filippo, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giovanni Ugolino presso il cui studio elett.te domicilia in Nocera Inferiore alla Via L. Ariosto 22 APPELLATO NONCHE'
(C.F. ), in persona del Presidente p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi CP_1 al Giudice di Pace di Lauro, nel procedimento rubricato al n. 533/2021, l'
[...]
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante Parte_1
1 ruolo) e la (quale ente impositore), spiegando opposizione in Controparte_2 relazione al credito consacrato nel ruolo esattoriale e nella conseguente cartella n. 01220140005493102 a titolo di tassa automobilistica risalente all'anno 2009 dell'importo complessivo di euro 225,10. Al riguardo, l'opponente deduceva di aver avuto conoscenza della pretesa impositiva unicamente a seguito del rilascio di estratto di ruolo da parte dell' _3
; nel merito, ne invocava l'estinzione per decorso del termine di
[...] prescrizione maturato successivamente alla data di notifica della cartella (29/10/2014); concludeva quindi per l'accoglimento della domanda e la declaratoria di annullamento della cartella con condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Nel giudizio innanzi al G.d.P. si costituiva l' , la quale depositava CP_4 documentazione concernente la notificazione della cartella opposta, eccependo – in via preliminare - il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
in via gradata, deduceva la inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire essendo stato impugnato un estratto di ruolo, nonché l'infondatezza della stessa;
concludeva quindi per la declaratoria del difetto di giurisdizione ovvero per il rigetto integrale dell'opposizione. Non si costituiva la ancorché regolarmente citata. Controparte_2
Con sentenza n. 112/22 del 4.3.2022 il Giudice di Pace di Lauro, riconosciuta la propria giurisdizione e competenza, dichiarava anzitutto la contumacia della CP_2
e accoglieva l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta da
[...] CP_1 condannando l'agente dell'esazione alla refusione, in favore del difensore distrattario, delle spese di lite. A tale conclusione il primo giudice perveniva rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da (atteso che - si legge in sentenza - spetterebbe al CP_4 giudice ordinario la cognizione della domanda tesa all'accertamento della prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento) e ritenendo maturata la prescrizione triennale del credito, stante la mancata prova della notifica di atti interruttivi della predetta prescrizione. Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la sentenza sopra CP_4 indicata, individuando le parti di motivazione, a suo dire, erronee, e ne chiedeva l'integrale riforma, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
in particolare, parte appellante lamentava, innanzitutto, l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui non aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione (nonostante la natura tributaria del credito); eccepiva inoltre l'inammissibilità
2 dell'impugnativa autonoma dell'estratto di ruolo per carenza di interesse, avendo l' già in primo grado depositato documentazione a comprova dell'avvenuta CP_5 notificazione della cartella;
sul punto, richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussisterebbe l'interesse ad agire ex art 100 cpc con un'opposizione di tal fatta a fronte della prova fornita in ordine alla notificazione della cartella e dell'assenza di atti esecutivi posti in essere dall' _3
.
[...]
Parte appellante evidenziava, altresì, nel corso del giudizio, alla luce delle recenti modifiche legislative intervenute con il D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, nonché della recentissima sentenza a SS.UU. n. 26283/2022 della S.C. di Cassazione, l'eventuale opportunità di una declaratoria di inammissibilità
“sopravvenuta” della domanda fondata sull'estratto di ruolo, non vertendo nel caso di specie alcuna delle casistiche declinate dal nuovo co. IV-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973. Nel presente giudizio si costituiva , mediante deposito di comparsa di CP_1 costituzione e risposta, il quale rilevava l'insussistenza del paventato difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria per prescrizione, e concludeva per il rigetto dell'appello con condanna di parte appellante alla refusione delle spese e competenze del grado con attribuzione. La benché ritualmente citata, non si costituiva. Controparte_2
All'udienza a trattazione scritta del 23 aprile 2024, precisate le conclusioni, la causa era riservata in decisione, con la concessione dei termini ridotti (20 + 20) ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
*****
§ 1 In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_2 in persona del Presidente p.t., nonostante la regolare vocatio in ius.
§ 2. Quanto alle eccezioni di rito sollevate dall'appellato occorre osservare come non sussista alcun difetto di procura alle liti, atteso che l'appellante ha provveduto contestualmente alla notifica sia dell'atto di appello che della procura alle liti rilasciata con firma digitale (ivi apposta in calce) dal procuratore speciale di
[...]
(in persona di ) in favore dell'Avvocato Parte_1 Persona_1
Francesco Bevere. Parimenti infondata è l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per dedotta totale carenza di motivi specifici di impugnazione e conseguente violazione dell'art. 342 c.p.c.
3 Al riguardo si richiama l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. SS.UU. n. 27199/2017, non superato anche in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 (nonché dall'art. 434) c.p.c., la sostanza dell'atto debba comunque prevalere sulla forma, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a sé stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, e senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Nel presente atto d'appello, le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della causa petendi ed il petitum consentono di comprendere perfettamente quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, e così di preservare l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità.
§ 3. Venendo alla disamina dell'impugnazione, carattere preliminare assume il vaglio del primo motivo di gravame, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il motivo è meritevole di accoglimento. Occorre prendere le mosse da talune premesse fattuali in ordine all'origine del presente giudizio rammentando che ha preso avvio dall'impugnativa di un mero estratto di ruolo recante una cartella esattoriale il cui ruolo atteneva all'omesso versamento della Tassa Auto. L'attore richiedeva l'annullamento del ruolo per prescrizione maturata successivamente alla data di notifica della cartella avvenuta in data 29/10/2014. Così tracciati i termini della questione, Codesto Giudicante deve dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione. L'art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione
4 tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella specie, sia di natura tributaria. E difatti, a far data dal 1° gennaio 1993, il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 23, co. 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, e ss. mm., che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione". In relazione al citato art. 2 comma 1 D.lgs. n. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) D.lgs. n. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (cfr. anche Cass. S.U. sent. n. 28709/2020). La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (cfr. anche Cass. S.U. sent. n. 28709/2020). Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Cassazione, da ultimo con Ordinanza n. 16986 del 25 maggio 2022. La decisione è derivata dalla proposta del contribuente di regolamento preventivo di giurisdizione, con la quale lo stesso chiedeva che fosse dichiarata la giurisdizione ordinaria rispetto all'azione promossa dinanzi al Giudice di pace, invocato ai sensi dell'art. 615 cpc avverso estratti di ruolo relativi ad asseriti debiti d'imposta per tasse automobilistiche (il ricorrente lamentava l'invalidità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione dei relativi crediti, anche in caso in cui fosse riscontrata la regolare notifica degli atti prodromici, analogamente al presente giudizio).
5 Il Supremo Consesso ha formulato il seguente principio, confermando i propri precedenti in termini (Cass. S.U., sent. n. 8465/2022 e n. 1394/2022; Cass. S.U., sent. n. 12642/2021): “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario“. Nella parte motiva si precisa come le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr. Cass. S.U., sent. n.23832/2007 che, cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ed ha inoltre escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie;
analogamente, Cass. civ., S.U., sent. n.8770/2016). Il principio così enunciato precipuamente si addice all'oggetto del presente giudizio nel quale, parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015). In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed assorbimento delle restanti questioni.
6 In particolare, risulta assorbita la questione relativa al profilo – pure devoluto con l'appello – dell'inammissibilità dell'opposizione “diretta” avverso il ruolo esattoriale e, in particolare, quello dell'applicabilità della sopravvenuta novella di cui all'art.
3- bis del D.L. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021 (disposizione con la quale, come ben noto, è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del DPR n. 602/1973 ed è stata limitata l'ammissibilità dell'opposizione ad una serie di ipotesi tassativamente elencate, con previsione di immediata portata applicativa: cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. sent. 6 settembre 2022, n. 26283): sul punto, infatti, è appena il caso di evidenziare come ogni valutazione sia inevitabilmente demandata al giudice munito della potestas iudicandi (essendo la giurisdizione un presupposto processuale preliminare). La repentina e continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civ., in persona del Giudice dott.ssa Alessia Marotta, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede, in contumacia della in persona del Presidente p.t.: Controparte_2
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 112/2022 del Giudice di Pace di Lauro, resa pubblica in data 4.3.2022 visto l'art. 37 c.p.c. dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario;
2. RIMETTE parti e causa alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate nel corso del presente giudizio;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio. Così deciso in data 19 giugno 2024 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
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