Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1725 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 02/05/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Giovanni Forlini (C.F. ) nel cui studio in Pontecorvo C.F._2
(FR), Via San Giovanni Battista 2, è elettivamente domiciliato;
CP_1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. , con l'avvocato Controparte_2 P.IVA_1
Nello Vittorelli (C.F. ), nel cui studio in Atina (FR), C.F._3
Via G. Visocchi n.6 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1208 del 2021 del
16/09/2021 del Tribunale di Cassino.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 15
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria e difforme disattesa: 1) Dichiarare i danni subiti dall'autovettura dell'attrice targata FC 226 DN in data 02.10.2017 alle 14.20 circa imputabili all' CP_2 [...] per l'evidente non conformità del gasolio erogato. Per l'effetto Controparte_3
e sulla base delle normative vigenti indicate sub Diritto 1). Condannare l' al risarcimento del Controparte_4 danno pari ad euro 5.187,24 come risulta da fattura oltre interessi legali a far tempo dalla lettera di messa in mora del 06.11.2017 oltre interessi e rivalutazione e a tutti gli altri dal fermo tecnico del veicolo che saranno in corso di causa precisati allegati e dimostrati.” (v. atto introduttivo e relativa conclusionale).
-Nel giudizio così incardinato, si costituiva, in data 17.10.2018, la
impugnando e contestando le richieste di parte Controparte_2 attrice e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rilevata la regolare costituzione in giudizio di parte convenuta e previa revoca della declaratoria contumaciale.
In via pregiudiziale di rito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di parte convenuta per tutte le causali innanzi rappresentate, per l'effetto rigettare integralmente la domanda risarcitoria articolata da parte attrice.
In via preliminare di merito accertare e rilevare il difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico controverso in capo alla odierna convenuta, per tutte le causali innanzi esposte e, per l'effetto rigettare integralmente la domanda di parte attrice.
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare infondata la domanda ex adverso spiegata per tutte le causali ut supra rappresentate e, per l'effetto rigettare integralmente la domanda di parte attrice. In via del tutto subordinata e nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda ex adverso spiegata, ridurre l'esorbitante importo risarcitorio ex adverso richiesto entro criteri di maggior giustizia” (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale).
-Espletata l'attività istruttoria con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della ditta convenuta e l'escussione di un teste di parte attrice, depositate ritualmente note conclusionali e repliche, la causa viene ora per la decisione”.
pag. 2 di 15 § 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così disposto: “Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOP, dr. Vincenza
Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti di in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Ciò posto in punto di fatto e di svolgimento del processo, va rilevato in diritto quanto segue.
-In via preliminare, si rigetta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo avanzata da parte convenuta, atteso che le rilevate irregolarità formali non risultano idonee a determinare confusione nella individuazione del giudizio, a cui la convenuta avrebbe potuto senz'altro partecipare sin dalla prima udienza.
-Nel merito, l'istruttoria svolta non consente di ritenere raggiunta la prova in ordine alle circostanze dedotte da parte attrice.
In primo luogo, va rilevata la tardività e, dunque, inammissibilità del deposito dell'estratto PRA, deposito effettuato da parte attrice solo contestualmente alla comparsa conclusionale e a fronte delle eccezioni di parte convenuta circa la mancanza di prova della proprietà in capo all'attrice dell'autoveicolo per cui è causa. Peraltro, nel predetto documento nemmeno è riportato il nominativo dell'attrice, né vi è prova agli atti che la esercitasse possesso sul Parte_1 veicolo in questione. Sul punto, si richiama la pronuncia della Suprema
Corte, in materia di autoveicoli, laddove statuisce che:
“essendo la proprietà un bene imprescrittibile il soggetto che in base a questo titolo faccia valere una sua pretesa deve dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo originario o derivativo” (Cass. Civ., Sent. n. 11124/2015).
Tuttavia, anche a prescindere da quanto innanzi dedotto, la domanda di parte attrice non può essere accolta nel merito, non essendovi prova agli atti di causa:
- dell'effettuazione del rifornimento da parte di Parte_1 all'interno della pompa gestita dalla convenuta con l'autovettura Wolkswagen tg. FC226DN;
- del malfunzionamento del veicolo quale diretta conseguenza del rifornimento, nonché della successiva totale avaria del mezzo;
- del recupero dell'autoveicolo non funzionante da parte di ditta di soccorso stradale;
pag. 3 di 15 Tali circostanze, dedotte in sede di originario atto di citazione, non hanno trovato specifica e puntuale conferma in sede di istruttoria, atteso che l'unico teste escusso non era sostanzialmente a conoscenza dei fatti di causa, essendosi limitato a riportare circostanze concernenti la propria ditta e poco altro (v. verbale di escussione teste del 16.07.2018). La stessa ricevuta di pagamento allegata da parte attrice -in assenza di ulteriori puntuali elementi di riscontro e a fronte di una specifica contestazione della convenuta– non è idonea a provare, in maniera assoluta, l'identità del beneficiario della fornitura o quella del veicolo rifornito. In definitiva, non v'è prova rigorosa che il carburante acquistato in virtù del pagamento risultante dalla ricevuta allegata agli atti di causa sia stato introdotto nella vettura Volkswagen Golf tg FC226DN, né che il corrispondente pagamento della somma di € 30,00 sia stato effettuato dall'attrice. Tanto a fronte delle specifiche contestazioni di parte convenuta.
La domanda di parte attrice viene, dunque, rigettata per quanto innanzi.
Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi ragionevolmente assorbita o respinta dal tenore della presente pronuncia. Quanto alle spese di giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto
l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze
o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217). Tanto, tenuto conto della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all' Eccell.ma Corte Di Appello Civile Di Roma adita ogni contraria istanza disattesa ed in totale riforma della sentenza n°
pag. 4 di 15 1208/21 emessa dal Gop del Tribunale Civile Di Cassino D.ssa Vincenza
Ovallesco il 09-09-2021 e pubblicata il 16 -09-2021 : 1) Dichiarare i danni subiti dall'autovettura all'epoca dei fatti di proprietà e nella disponibilità dell'Appellante targata FC 226 DN in data 02.10.2017 alle 14.20 come descritti nella fattura in atti imputabili alla venditrice
[...]
e alla non conformità del gasolio da questa venduto alla Controparte_4
Appellante. Per l'effetto e sulla base delle normative vigenti 2) Condannare l' al risarcimento del danno in favore della Controparte_4
Appellante pari ad euro 5.187,24 come risulta da fattura quietanziata e presente in atti oltre interessi legali a far tempo dalla lettera di messa in mora del 06/11/2017 ;interessi e rivalutazione .”
Ha resistito che ha proposto appello Controparte_2 incidentale sia contro il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sia riguardo alla statuizione riguardante le spese di giudizio, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione, Voglia contrariis rejectis:
- In via preliminare e assorbente
- Riformare la sentenza n. 1208/21 emessa dal Tribunale di Cassino in persona del Giudice Vincenza Ovallesco in data 09.09.2021 e depositata in data 16.09.2021 – in ordine alla statuizione di cui a pag. 2, rigo 32-36, in accoglimento di tutti i motivi di cui al § sub A) e per tutte le causali ivi esposte, per l'effetto - Dichiarare inammissibile o affetta da nullità insanabile la domanda introduttiva del giudizio di primo grado articolata dalla SI.ra nei confronti di in persona Parte_1 Controparte_2 del legale rappresentate p.t. con ogni conseguenza di legge;
- In via cumulativa o alternativa
- Riformare la sentenza n. 1208/21 emessa dal Tribunale di Cassino in persona del Giudice Vincenza Ovallesco in data 09.09.2021 e depositata in data 16.09.2021 – in ordine alla statuizione concernente la compensazione delle spese di lite di primo grado – di cui a pag 3 – rigo 31-34 - in accoglimento di tutti i motivi di cui al § sub E) per tutte le causali ivi esposte, per l'effetto - Condannare la SI.ra , alla integrale Parte_1 refusione di tutte le spese di lite sostenute da in Controparte_2 persona del legale rappresentate p.t. in seno al giudizio di primo grado;
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, competenze e onorari del doppio grado di giudizio. NEL MERITO Nella ipotesi in cui la Ecc.ma Corte d'Appello adita, ritenga di pronunciarsi, in ogni caso e per qualsiasi causa nel merito della presente controversia
pag. 5 di 15 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa declaratoria di stralcio dell'atto denominato ricorso ex art 22 della L 689 del 1981 – in quanto estraneo agli atti del giudizio di primo grado ed ivi inserito in allegato all'avversata citazione in appello
-confermare integralmente tutte le statuizioni concernenti il merito, sottese alla sentenza n. 1208/21 emessa dal Tribunale di Cassino in persona del
Giudice Vincenza Ovallesco in data 09.09.2021, depositata in data
16.09.2021, i cui punti e capi di cui si chiede conferma sono integralmente riportati in seno ai paragrafi B- B1) C) D) del presente atto e per tutte le causali ivi esposte, per l'effetto,
- rigettare integralmente l'avversato atto di appello articolato dalla sig.ra
e tutte le censure ivi sollevate;
Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, competenze e onorari del doppio giudizio.”
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 02/05/2025.
§ 4. – L'appello proposto da contiene due motivi. Parte_1
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “I) SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DA PARTE DELLA ATTRICE”
Con il presente motivo, l'appellante contesta l'assunto del Giudice di primo grado secondo cui non sarebbe stata allegata idonea documentazione comprovante la titolarità del veicolo in capo all'appellante medesima. In particolare, il Tribunale ha ritenuto tardiva la produzione dell'estratto del PRA depositato dall'attrice, considerandolo peraltro irrilevante in quanto privo dell'indicazione del nominativo di . L'appellante Parte_1 evidenzia tuttavia che tale rilievo risulterebbe superato alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno non è riservata al solo proprietario, ma spetta anche al possessore o al detentore qualificato, purché dimostri che il pregiudizio economico si sia concretamente ripercosso nella propria sfera patrimoniale. Aggiunge, inoltre, che la documentazione in atti dimostrerebbe comunque come fosse effettivamente Parte_1 proprietaria del veicolo, avendolo acquistato nel 2016 e successivamente ceduto nel 2018.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “II) SULLA NON RAGGIUNTA PROVA DEL DANNO E DEL SUO NESSO EZIOLOGICO
RISPETTO AL RIFORNIMENTO EFFETTUATO.
Con tale motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto non provata la domanda, in particolare con riferimento all'evento dedotto ( la “difettosità del bene venduto alla sig.ra
pag. 6 di 15 ”) ed al relativo nesso di causalità. Sostiene che il Giudice avrebbe Parte_1 fatto un uso improprio delle norme in tema di ripartizione dell'onere della prova nell'ambito della responsabilità contrattuale, riconducendo erroneamente la vicenda alla disciplina della responsabilità extracontrattuale. Precisa, a tal proposito, che l'attrice non ha tuttavia agito ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile -tutela che, afferma, avrebbe potuto invocare-, bensì nell'ambito della tutela più specifica prevista dal D.lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo). In tale contesto, conclude l'appellante, sarebbe stato onere della convenuta fornire una prova rigorosa dell'avvenuta vendita di un carburante esente da vizi e conforme ai requisiti di legge.
§ 5. – L'appello incidentale proposto da Controparte_2 contiene due motivi.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “A) NULLITÁ INSANABILE - INAMMISSIBILITÁ DELLA CITAZIONE ARTICOLATA IN PRIMO GRADO DALLA SIG.RA – DIFFORMITÁ TRA L'ATTO DI Parte_1 CITAZIONE NOTIFICATO AL CONVENUTO E L' ATTO DI CITAZIONE DEPOSITATO NEL FASCICOLO D'UFFICIO – DIFFORMITÁ EFFETTIVA RICADENTE SULLA VOCATIO IN IUS CON
CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA DEL CONVENUTO ED IGNORANZA INCOLPEVOLE DELLA REALE DATA
DI UDIENZA – INCOLPEVOLE COSTITUZIONE TARDIVA DI
E IMPOSSIBILITÁ DEL GIUDICE DI Controparte_2
PROVVEDERE IN ORDINE AL RILIEVO OFFICIOSO DELLA NULLITÁ
DELLA CITAZIONE – ERRONEA MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DIPRIME CURE NELLA PARTE IN CUI HA QUALIFICATO LA CONDOTTA DELL'ATTRICE COME AFFETTA DA MERA IRREGOLARITÁ.”
Con tale motivo, la Società censura la Controparte_2 sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, affermando che “le rilevate irregolarità formali non risultano idonee a determinare confusione nella individuazione del giudizio, a cui la convenuta avrebbe potuto senz'altro partecipare sin dalla prima udienza”. A parere dell'appellante incidentale, il Giudice di primo grado sarebbe incorso in errore nel ritenere irrilevante il vizio, non avendo considerato che nell'atto di citazione era indicata una data di udienza (12/04/2017) antecedente a quella della notifica (22/12/2017), circostanza che avrebbe reso di fatto impossibile per la convenuta comparire. Inoltre, secondo l'appellante incidentale, non può qualificarsi come mera
“irregolarità” l'instaurazione di un giudizio civile sulla base di due atti introduttivi differenti, di cui uno, effettivamente sottoposto al vaglio del pag. 7 di 15 giudice, e l'altro, notificato alla controparte, inesistente o, quanto meno, affetto da nullità..
§ 5.2 – Il secondo motivo di appello incidentale è intitolato: “E) SENTENZA DI PRIMO GRADO MERITEVOLE DI RIFORMA IN ORDINE
ALLA STATUIZIONE CONCERNENTE LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE TRA LE PARTI – INTEGRALE SOCCOMBENZA DI
PARTE ATTRICE/ODIERNA APPELLATA, DETERMINANTE LA
CONDANNA ALLE SPESE A CARICO DELLA SIG.RA RE TT
EX ART. 92 C.P.C. COME MODIFICATO CON D.L. 12 SETTEMBRE
2014, N. 132, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162 E APPLICABILE RATIONE TEMPORIS AL
CASO DI SPECIE – ERRONEA APPLICAZIONE DA PARTE DEL
GIUDICE DI PRIME CURE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE
SPESE SECONDO I DETTAMI DEL PREVIGENTE DETTATO NORMATIVO SOTTESO ALL'ART. 92 C.P.C.”
Con tale motivo, la Società contesta la statuizione sulle CP_2 spese di giudizio contenuta nella sentenza impugnata, lamentando che il
Giudice abbia erroneamente disposto la compensazione delle stesse, nonostante, in base alla normativa vigente, esse dovessero essere integralmente poste a carico dell'attrice, odierna appellante, risultata totalmente soccombente.
§ 6. – L'appello proposto da è infondato . Parte_1
§ 6.1 – I due motivi di appello possono trattarsi congiuntamente, perché intimamente connessi, e risultano infondati. Dall'esame degli atti di causa e dalle risultanze istruttorie emerge con chiarezza l'assoluta infondatezza, nel merito, dell'appello proposto da
, e risulta pienamente condivisibile la decisione del Giudice Parte_1 di primo grado, che ne ha respinto la domanda di risarcimento danni, “non avendo ritenuta raggiunta la prova in ordine alle circostanze dedotte da parte attrice”. La controversia ha ad oggetto la richiesta di risarcimento in relazione a pretesi danni meccanici subiti dal veicolo Volkswagen Golf targato
FC226DN, a seguito di un rifornimento di carburante contaminato dalla presenza di acqua, effettuato presso la stazione di servizio della convenuta.
L'appellante contesta la sentenza di rigetto del Tribunale di Cassino, sostenendo, nel primo motivo di appello, che il Giudice avrebbe erroneamente escluso la titolarità del diritto ad agire per il risarcimento dei danni in capo all'attrice e dichiarato tardiva la produzione dell'estratto del PRA relativo al veicolo in questione, ritenuto peraltro dallo stesso Giudice irrilevante in quanto privo dell'indicazione del nominativo dell'attrice stessa. Secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del pag. 8 di 15 principio secondo cui la legittimazione all'azione risarcitoria spetta anche al possessore ed al detentore qualificato di un bene che dimostri un pregiudizio patrimoniale subito in conseguenza dell'evento dannoso. Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe dovuto attribuire valore probatorio alla fattura rilasciata dall'officina Volkswagen (all. 2 all'atto di citazione in primo grado), che “attesta e quietanza” l'avvenuto pagamento, da parte della sig.ra , dell'importo di € 5.387,00, per la riparazione del Parte_1 veicolo danneggiato. Afferma inoltre, con il secondo motivo di appello, che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto inquadrare la vicenda portata al suo esame nell'ambito della responsabilità contrattuale ed applicare la disciplina prevista dagli artt.1218 e s.s. del codice civile e 130 e s.s. del
D.lgs 206/2005. In tale prospettiva, aggiunge che una volta dimostrata da parte dell'attrice l'esistenza del rapporto di compravendita, desumibile dalla ricevuta pagobancomat rilasciata dal distributore di carburante (all.1 all'atto di citazione in primo grado), nonché la sussistenza del danno e del nesso causale, comprovati dalla fattura dell'officina Volkswagen (all.2), sarebbe spettato alla convenuta, ex art. 1218 c.c. e art. 130, comma 4, del Codice del Consumo, l'onere di dimostrare di aver adempiuto correttamente la propria prestazione, ossia di aver fornito un carburante conforme ai requisiti contrattuali e normativi. Tali censure risultano tuttavia prive di pregio, atteso che il Tribunale ha correttamente rilevato la palese carenza di prova, sia in ordine alla titolarità del diritto in capo all'attrice, sia in merito alla concreta dimostrazione del nesso causale tra il presunto rifornimento e il danno lamentato. La vicenda deve essere senz'altro inquadrata, come osservato dalla stessa appellante, nell'ambito della responsabilità contrattuale. Tuttavia non corrisponde al vero che il Tribunale abbia erroneamente ricondotto
“l'oggetto della causa nella materia della responsabilità extracontrattuale”. La domanda risarcitoria proposta dall'attrice si fonda sull'esistenza di un contratto di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione, stipulato tra le parti, che, come è noto, può essere concluso anche in forma verbale o mediante comportamenti concludenti. In applicazione dei principi dettati dall'ordinamento in tema di distribuzione dell'onere della prova ed all'interpretazione giurisprudenziale, incombe quindi sull'attore l'onere di dimostrare la conclusione e l'oggetto del contratto, nonché di provare l'esistenza del danno e del nesso causale. In base al noto principio enunciato dalle Sezioni Unite: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o il fatto estintivo
pag. 9 di 15 dell'obbligazione [...]. Anche nel caso di inesatto adempimento, è sufficiente per il creditore allegare tale inesattezza, essendo comunque a carico del debitore l'onere di provare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Inoltre, come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza, nelle azioni risarcitorie fondate sulla responsabilità contrattuale l'attore è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a fornire la prova del danno effettivamente subito e del nesso causale tra la condotta inadempiente del contraente e le conseguenze pregiudizievoli dedotte (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 29 marzo 2022, n. 10050).
Alla luce dei suddetti principi, appare dunque condivisibile la pronuncia del Tribunale poiché l'attrice, odierna appellante, non ha assolto al proprio onere probatorio. Non risulta infatti in alcun modo dimostrato che la vettura Volkswagen Golf targato FC226DN sia stata effettivamente rifornita il 02/10/2017 presso l'impianto dell' e che Controparte_2 quindi tra le parti sia sorta l'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio, né risulta provato che per effetto della presenza di acqua nel carburante il veicolo abbia subito dei guasti e che all'attrice sia derivato un pregiudizio economico, rappresentato dai costi di riparazione della vettura. Quanto all'esistenza del rapporto contrattuale, l'appellante ha invero prodotto la ricevuta di un pagamento elettronico (all.1 al fascicolo di primo grado), che documenta l'incasso di un importo di trenta euro da parte di presso l'impianto ENI di Via Leuciana Km 4,516, a Controparte_2
Pontecorvo, il 02/10/2017 alle ore 14:20. Tuttavia, lo scontrino non dimostra che il pagamento sia stato eseguito dall'attrice né che riguardi un rifornimento di gasolio effettuato sul veicolo da essa indicato. Irrilevante a tale riguardo è la testimonianza dell'unico teste escusso nel giudizio, all'udienza del 16/07/2018, il quale, non presente al momento del preteso rifornimento della Golf, nulla ha dichiarato riguardo ai fatti dedotti dall'attrice, limitandosi a riferire un episodio simile e coevo a quello narrato nell'atto di citazione, riguardante tuttavia due scuolabus della propria impresa. Risultano altresì irrilevanti le dichiarazioni del legale rappresentante della società convenuta, rese in sede di interrogatorio formale, in quanto non contenenti alcuna ammissione dei fatti dedotti dalla controparte, ad eccezione della provenienza dello scontrino CP_5 dalla cassa self-service del distributore dell' CP_2
Difetta altresì la prova del pregiudizio economico lamentato dall'attrice e dell'eventuale collegamento con il dedotto rifornimento di gasolio presso l'impianto della convenuta. A tale riguardo, va osservato che in primo grado l'attrice aveva di fatto rinunciato a sentire come testimoni, non avendoli citati per l'udienza a ciò destinata, il responsabile dell'officina Volkswagen ed il responsabile del settore clienti della stessa officina.
pag. 10 di 15 Costoro erano stati indicati dal difensore dell'attrice, nel verbale d'udienza del 10/05/2018, per essere escussi sui capitoli 5 e 6 dell'atto di citazione, riguardanti: il trasporto in officina della vettura;
il rinvenimento di acqua nel serbatoio del gasolio;
i danni diagnosticati ed il prezzo delle riparazioni. L'appellante sostiene nell'atto di appello che a provare il proprio diritto al risarcimento dei danni sarebbe sufficiente, oltre alla ricevuta del pagamento elettronico, anche la fattura dell'officina Volkswagen allegata con il n.2 all'atto di citazione, dalla quale possono evincersi gli interventi di riparazione effettuati, l'origine dei guasti ed il pagamento delle riparazioni effettuato dall'attrice. Deve tuttavia osservarsi che, se in via generale e per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza di pagamento ( Cfr. Cass. sez 3 12/02/2018 n.2939. Vd anche
Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832 ), nella fattispecie, il documento allegato dall'attrice con il n.2, non solo non contiene alcuna dichiarazione di quietanza ma risulta essere una mera “fattura proforma” (v. primo rigo della descrizione a pagina 1 del documento) . Non si tratta quindi di fattura commerciale ma di una semplice nota informativa, priva di valore fiscale, redatta in genere come preventivo di spesa per permettere al cliente di valutare un'offerta contrattuale. A tale documento, peraltro privo di sottoscrizione, non può essere quindi attribuito alcun valore di prova, riguardo al contenuto ed alla sua provenienza. Peraltro, non vi è prova che la vettura possa ricondursi all'attrice quale proprietaria o in termini di detenzione o di possesso. Neppure nell'estratto del PRA peraltro già dichiarato inammissibile perché prodotto tardivamente in giudizio, figurava il nominativo della SI.ra . Parte_1
§ 6.2 – Sebbene da quanto sopra considerato consegua già l'integrale rigetto dell'appello proposto da , appare Parte_1 comunque opportuna la disamina del primo motivo di appello incidentale, con il quale ha impugnato la decisione di primo grado nella parte CP_6 in cui ha respinto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, affermando che “le rilevate irregolarità formali non risultano idonee a determinare confusione nella individuazione del giudizio, a cui la convenuta avrebbe potuto senz'altro partecipare sin dalla prima udienza”. Sostiene l'appellante incidentale che il Tribunale sarebbe incorso in errore non considerando che la citazione indicava una data d'udienza, il 12/04/2017, precedente a quella della notifica, il 22/12/2017. Il Tribunale avrebbe inoltre errato a definire mera “irregolarità” l'instaurazione del giudizio sulla scorta di due atti introduttivi differenti, di cui uno, sottoposto alla cognizione del giudice, e l'altro, notificato alla controparte, inesistente o quantomeno nullo.
L'eccezione dell'appellante incidentale è infondata.
pag. 11 di 15 Le fasi di instaurazione del contraddittorio dinanzi il giudice di primo grado risultano essersi svolte nel seguente modo. Il 27/11/2017
[...]
iscriveva al ruolo l'atto di citazione contenente la data d'udienza Parte_1 del 12/04/2018, depositando nel fascicolo telematico la relata di notificazione a mezzo pec datata 22/11/2017, priva di sottoscrizione e non accompagnata dal deposito delle ricevute telematiche di accettazione e di consegna della pec contenente l'atto notificato. Dal verbale della prima udienza del 10/05/2018, risulta che il difensore dell'attrice chiedeva la declaratoria di contumacia della convenuta “ritualmente citata ma non comparsa, come desumibile dalla ricevuta di avvenuta consegna della notifica dell'atto di citazione a mezzo pec del 22 novembre 2018”. Il Giudice “dato atto di quanto sopra, letti gli atti e verificata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo”, dichiarava la contumacia di CP_2 verosimilmente fondando il provvedimento sulla visione della ricevuta di consegna della pec, esibita solo in tale circostanza dalla difesa dell'attrice. La società convenuta si costituiva tardivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/10/2018, nulla rilevando in merito alla notificazione di un atto di citazione diverso da quello iscritto a ruolo e proponendo solo eccezioni riguardanti il merito del giudizio. All'udienza del giorno seguente, la difesa di si riportava alle conclusioni formulate CP_2 nella comparsa di costituzione, senza null'altro dedurre, e chiedeva termini ex art.190 c.p.c. Successivamente, all'udienza di discussione ex art.281 sexies cpc, del 18/04/2019, il difensore della società convenuta dichiarava di insistere nell'eccezione di nullità sollevata nella comparsa conclusionale,
“stante l'evidente nullità della domanda avanzata con due atti di citazione diversi ed esperita con rinnovazione di notifica in alcun modo autorizzata dal Giudice” e rilevando l'omesso deposito della prova della seconda notifica “da considerarsi inesistente”. La difesa dell'attrice deduceva che effettivamente, per un errore nell'indicazione della vocatio in jus contenuta nella prima citazione, aveva notificato lo stesso giorno un nuovo atto di citazione, con la data d'udienza corretta, e depositava copia della pec di notificazione, inviata il 22/11/2017 alle ore 19:31, contenente la seguente dicitura: “La presente notifica annulla e sostituisce la precedente inoltrata stamani e che conteneva una data di comparizione errata in quanto all'anno (2017 anziché 2018) e che non avrà alcun seguito”. Emerge pertanto che fu iscritto al ruolo questo secondo atto notificato alle 19:31 del 22/11/2017 e non quello precedentemente ricevuto dalla convenuta. Non si tratta quindi di un atto non conforme a quello notificato ma di un atto ulteriore ed oggetto di una seconda attività di notificazione. Il mancato deposito delle attestazioni telematiche di accettazione e consegna della pec con cui fu eseguita la seconda notifica, non consente di stabilire se questa sia andata a buon fine. Si tratta però di una questione che attiene alla validità della notificazione stessa e, a tale pag. 12 di 15 riguardo, va osservato che la mancanza della prova della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non comporta inesistenza della notifica ma nullità della stessa, che può essere sanata per il raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 21/05/2024 n. 14063). Nel caso in esame, la mancata contestazione al momento della costituzione da parte della società convenuta, che si è compiutamente difesa, ha determinato la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo.
La censura non merita pertanto accoglimento.
§ 6.3 – Va invece accolto il secondo motivo dell'appello incidentale, riguardante la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale. Il giudice di primo grado ha motivato la decisione affermando “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ.
26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217).” Come però osservato dall'appellante incidentale, gli orientamenti seguiti dal Giudice di primo grado si riferiscono alla disciplina precedente alla riforma dell'art. 92 c.p.c. intervenuta con dl D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162, e non possono applicarsi alla controversia in oggetto.
Occorre infatti rilevare che il criterio generale posto alla base del sistema di liquidazione delle spese di lite è quello della soccombenza, enunciato dall'art.91 c.p.c. Per quanto riguarda la compensazione, disciplinata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., l'intervento legislativo del 2014, ne ha limitato l'ambito ai soli casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, abbandonando il criterio delle gravi ed eccezionali ragioni, vigente in passato. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n.77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto secondo comma dell'art. 92 cpc, nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'intervento della consulta ha dunque esteso la possibilità di compensare le spese del giudizio, anche ai casi in cui il Giudice ravvisi ipotesi di pari o maggiore gravità ed pag. 13 di 15 eccezionalità rispetto alle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” e di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” contemplate dalla disposizione codicistica.
Nella fattispecie non si ravvisano dunque ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese tra le parti, non ritenendo la Corte che quelle evidenziate nella sentenza impugnata (“la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali”) presentino caratteri di analoga o maggiore gravità ed eccezionalità rispetto alle ipotesi contemplate dall'art.92 comma 2 c.p.c.
In riforma del capo della sentenza impugnata che ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti ed attesa la totale soccombenza di , questa va pertanto condannata al pagamento delle spese Parte_1 del primo grado di giudizio, che vanno liquidate ex D.M 55/2014, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa (€ 5.187,24), secondo parametri medi, in complessivi
€ 2.430,00, di cui € 405,00 per la fase di studio, € 405,00 per la fase introduttiva, € 810,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 810,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge.
§ 7. – Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
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nei confronti di contro la sentenza Parte_1 Controparte_2
n.1208 del 2021, del 16/09/2021, resa tra le parti dal Tribunale di Cassino, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta totalmente l'appello principale;
2. – in accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto da riforma parzialmente la sentenza n.1208 Controparte_2 del 2021, del 16/09/2021, resa tra le parti dal Tribunale di
Cassino, nel capo in cui ha disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio, che vengono poste pag. 14 di 15 definitivamente a carico dell'appellante Parte_1 soccombente in primo grado;
3. – conferma per il resto la sentenza impugnata;
4. – condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di liquidate per il primo grado di Controparte_2 giudizio in complessivi € 2.430,00, di cui € 405,00 per la fase di studio, € 405,00 per la fase introduttiva, € 810,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 810,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge e, per il grado di appello, in complessivi € 2.419,00, di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
5. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 02/05/2025 .
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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