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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, all'udienza del 21 maggio 2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al n. R.G. 1513/2023 la seguente
S E N T E N Z A tra
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Mirarchi, Parte_1 con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via dei Garibaldini n. 105/A, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. Manuela
[...]
Nucera, con cui elettivamente domiciliano in Catanzaro, alla via V. Veneto 60, presso la Sede della Regione Calabria, giusta procura in atti;
CP_1
-resistente-
Avente ad oggetto: malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.04.2023, parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere dal 01.06.1989 autista Soccorritore del 118 e dal 2005 presso l' con le stesse mansioni fino al 2013, adiva l'intestato Controparte_2
Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale delle patologie da cui risulta affetta: “spondilodiscopatie del tratto lombare”, con menomazione ragguagliata al grado del 7% Nello specifico, esponeva quanto segue:
- che le mansioni svolte consistevano principalmente nel guidare l'ambulanza, nel soccorso dei pazienti e nella movimentazione degli stessi;
si occupava di sollevare e spostare il paziente che doveva essere trasportato in ospedale dal punto in cui si trovava fino al Pronto Soccorso dell'Ospedale.; utilizzava sedie, teli, barelle sui quali posizionava i pazienti, trasportandoli anche attraverso le scale, sistemandoli sul mezzo;
arrivati al Pronto Soccorso aiutava i pazienti nella discesa dal mezzo e li trasportava sulla sedia a rotelle o sulla barella attraverso i percorsi all'interno dell'ospedale e affidava il paziente al personale ospedaliero;
effettuava anche manovre di soccorso sui pazienti che necessitavano di massaggio cardiaco, effettuava il prelievo dei farmaci che venivano utilizzati dal personale sanitario, preparava flebo che poi venivano somministrate dai sanitari, trasportava la borsa con i farmaci;
- che lo svolgimento di tale attività gli aveva causato danni alla colonna, in particolare: Spondilodiscopatie del tratto lombare a causa del peso che sollevava e delle posture incongrue che assumeva;
- che, in data 26.03.2021, presentava denuncia all' per il CP_1 riconoscimento della malattia professionale, con conseguente erogazione delle prestazioni economiche corrispondenti al grado di inabilità riconosciutogli;
- che, in data 12.08.2021, l' convenuto gli comunicava che gli CP_1 accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale avevano evidenziato che il rischio lavorativo cui era stato esposto non era idoneo a provocare la malattia denunciata;
- che, in data 08.09.2021, presentava opposizione avverso tale decisione tramite il Patronato successivamente respinta;
CP_3
- di essersi sottoposto, in data 15.04.2022, a visita medica, all'esito della quale il dott. aveva accertato i seguenti postumi: Persona_1
“Spondilodiscopatie del tratto lombare RMN documentata” aggiungeva altresì che
“questa patologia è conseguenza diretta dell'attività professionale svolta e che la stessa “determina una percentuale del 7% (sette per cento)”. Tutto ciò premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale chiedendo di:
“accogliere il ricorso così come proposto;
- accertare e dichiarare che l'attività svolta dal sig. è stata causa o concausa delle malattie da cui è affetto e che le stesse sono Parte_1 altresì Malattie Tabellate e hanno comportato una menomazione dell'integrità psico-fisica, assunta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, pari al 7% (sette) o di quella maggiore o minore quantificata in corso di causa compresa tra il 06% e il 15%, con le relative prestazioni economiche sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella accertata in corso di causa;
- condannare l' in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore al pagamento della somma corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al 7%, che ammonta ad € 3.951,72 circa, o quella che verrà riconosciuta in corso di causa compresa tra il 6% e il 15% parametrato al sesso ed all'età del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
” vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio parte resistente , contestando la carenza CP_1 dei requisiti previsti per dar luogo al riconoscimento della malattia professionale non essendoci in atti alcun elemento tale da attestare ovvero confermare l'esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la denunciata malattia professionale. Eccepiva, dunque, l'assenza di elementi di prova attestanti la sussistenza di rischio lavorativo e di rapporto causale e/o concausale tra patologia e lavoro che controparte avrebbe dovuto provare. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso. Istruita mediante l'espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è decisa, all'esito della camera di consiglio, mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
******** Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi di seguito esposti. Come anticipato, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento di una menomazione permanente ragguagliata al grado del 7% conseguente alla malattia di natura professionale. Occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni..., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore). Alla luce di tale normativa, pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità. Orbene, nel caso di specie, al ricorrente è stato negato dall' il CP_1 riconoscimento della menomazione permanente ragguagliata al grado del 7%, conseguente alla malattia di natura professionale.
Tanto premesso, la sussistenza della malattia di natura professionale è stata positivamente accertata dal C.T.U., dott. , incaricato nel Persona_2 presente giudizio che, in risposta al quesito sottoposto dal giudicante, ha dichiarato: “Il signor presenta un quadro di grave spondilodiscoartrosi Parte_1 con marcate limitazioni funzionali. Quanto diagnosticato era presente, nella stessa entità, alla data del 26/03/2021 (presentazione all' del riconoscimento di malattia professionale). CP_1
Il periziando esercita da oltre trenta anni una attività che comporta sforzi lavorativi ripetitivi, posizioni di lavoro scomode, posture incongrue, movimentazioni manuali, tutti elementi previsti anche nel Testo Unico (DPR 1124/65) per riconoscere la condizione patologica quale MALATTIA PROFESSIONALE. La condizione riscontrata, a nostro giudizio, comporta una invalidità del 7% (sette percento)”. (cfr. elaborato peritale dep. il 08.03.2025). Le conclusioni del C.T.U., da considerarsi qui integralmente richiamate, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Pertanto, in conformità a tali conclusioni, va riconosciuto il diritto dell'assicurato all'indennizzo per la menomazione Parte_1 permanente ragguagliata al grado del 7% conseguente alla malattia di natura professionale contratta nell'esercizio dell'attività lavorativa innanzi descritta, con decorrenza dal 26.03.2021. Sui ratei non corrisposti sono dovuti i soli interessi nella misura legale. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo, così come le spese di CTU cui si provvede con separato decreto in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per danno biologico in Parte_1 misura pari al 7%, con decorrenza dal 26.03.2021;
- condanna l' , in persona del l.r.p.t., a rifondere al ricorrente le CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 1.312,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente in capo all'
[...]
, così deciso all'esito della camera di consiglio del 21 maggio 2025 Controparte_4
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano