Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1447/2023 R.G. promossa da
- nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Massimiliano Russo,
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Catania, via Nuovalucello n. 256
APPELLANTE
CONTRO
- (P. IVA/C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti,
dall'avvocato Carlo Edmondo Linares, elettivamente domiciliato presso il suo studio,
in Siracusa, via Murri n. 20
APPELLATA
E CONTRO
- (P. IVA/C.F. ), in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Carlo Edmondo Linares,
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Siracusa, via Murri n. 20
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1593/2023 pubblicata il 13.4.2023,
definitivamente pronunciando, rigettava la domanda proposta da e la Parte_1
condannava al pagamento, in favore di , di euro Controparte_1
39.217,97, oltre agli interessi al tasso legale dal mese di giugno 2019 sino al soddisfo, nonché alla refusione delle spese in favore delle società convenute.
Ha proposto appello il con atto di citazione notificato il 10.11.2023. Parte_1
Si sono costituiti sia il che , i quali Controparte_1 Controparte_2
hanno chiesto, entrambi, il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'udienza del 31.3.2025 la causa è stata posta in decisione, essendo stati già
concessi i termini per il deposito delle note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi di appello si possono esaminare congiuntamente, attesa l'evidente connessione, logica e giuridica, corrente tra essi.
Con il primo motivo si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha rilevato il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine alla correttezza delle somme richieste.
Premesso che il primo giudice ha ritenuto che la non avrebbe contestato la Parte_1
manomissione del contatore e non avrebbe sollevato una “… specifica contestazione in ordine al quantum debeatur …”, deduce l'appellante che in realtà l'odierna deducente nell'atto di citazione ha affermato quanto segue: “…i consumi sono stati tutti regolarmente pagati e le maggiori somme richieste nelle fatture impugnate non sono ancorate a dati certi, bensì a criteri del tutto arbitrari ed aleatori, sia in merito ai tempi che alle quantità”.
2 A fronte della contestazione e quindi dell'azione di accertamento negativo spiegato dalla deducente, era viceversa onere di controparte dimostrare la correttezza degli importi riportati nella contestata fattura n. 87769097010228A del 4.6.2019,
spettando al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo: la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e menziona giurisprudenza.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha rilevato l'illegittimità dei calcoli operati dal Servizio elettrico.
Premesso che il decidente ha tenuto conto, ai fini della decisione, della manomissione dei tenoni amperometrici “TA” all'interno del misuratore dei consumi
(ubicato all'esterno, sulla strada provinciale) con alterazione della misura espressa in kWh per il periodo di ricostruzione delle letture (maggio 2014/marzo 2017) al POD
IT001E900936265, sostiene l'appellante che la verifica è stata effettuata dopo quasi due anni da e dal verbale di verifica, del 18.1.2019, n. Controparte_2
585635556/2016, in assenza, volontaria, della , regolarmente invitata, Parte_1
risulta che i sigilli di base ed i tenoni posteriori sono stati manomessi e ciò ha permesso l'accesso ai circuiti di protezione e di misura. A seguito della prova strumentale, una fase alla volta, si registrano errori nella misura con valore medio pari al -96% (fase R -92.3% - fase S -98.6% - fase T –97,2%). Inoltre, si legge in detto verbale che viene riscontrata la manomissione delle saldature del circuito amperometrico su tutte le tre fasi.
Dal punto di vista matematico, prosegue l'appellante, il consumo sarebbe raddoppiato in quanto la verifica ha segnalato un errore medio del - 96% e quindi la ricostruzione dei consumi passerebbe da 7.899 kWh. a 15.842 kWh quindi, la
3 differenza in termini di consumo sarebbe uguale 7.583,04 kWh, per il periodo predetto
Invece, la tabella di ricostruzione dei consumi, allegata al verbale di verifica del
18/01/2019, calcola che l'energia misurata era pari a 7.899 kWh (dal 01/05/2014 al
03/07/2017), ma detto valore viene moltiplicato per 25 e quindi l'energia prelevata sarebbe pari a 197.474 kWh: ciò starebbe a significare che al momento della installazione del misuratore il tecnico responsabile, per sua negligenza, dimenticava di inserire il valore della costante di correzione “K = 25”.
Tutto ciò, prosegue l'appellante, doveva essere oggetto di una segnalazione del distributore al cliente e ai vari venditori che si sono succeduti nel periodo oggetto del ricalcolo nella fornitura del punto di prelievo, con una retroattività di calcolo che può
arrivare fino a 5 anni (come definito dal TIS - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - introdotto dalla delibera AEE
107/09) e segnala l'errore, per permettere l'emissione dei conguagli dovuti, anche agli altri soggetti della filiera elettrica coinvolti, come l Controparte_3
(accise) e Terna, (energia e oneri di dispacciamento – la parte preponderante di tutto il conguaglio).
Il dato di cui sopra non può essere opposto al cliente e da tanto discende l'annullamento o la nullità della fattura di euro 39.217,97.
I due motivi, osserva la Corte, sono infondati.
Premesso che nel caso a mani si tratta di consumi ricostruiti ex post, le due verifiche effettuate dai tecnici del servizio elettrico, la prima relativa alla necessità di sostituire il misuratore e la seconda concernente la sua funzionalità, fanno piena prova fino a querela di falso riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di
4 apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (da ultimo, Cass. 7/11/2014,
n. 23800, con ampi richiami giurisprudenziali).
Sempre al riguardo, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell'Enel incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento successivamente trasfuso nell'atto di contestazione (Cass., 12/3/2020, n.7075).
Quanto accertato in seno alla verifica sul misuratore, osserva ancora la Corte, trova piena conferma, come peraltro sottolineato dal primo giudice, nelle misurazioni effettuate dopo la sostituzione del misuratore manomesso (all'esterno ed all'interno, nei suoi circuiti), con emersione di consumi nettamente superiori ai precedenti e del tutto coerenti con l'uso industriale dell'energia, relativo allo sfruttamento agricolo.
Ciò risulta dalle fatture, relative a siffatti periodi, che si leggono in atti, tutte successive alla sostituzione del misuratore e tutte coerenti con la verifica fatta sul contatore, che ha registrato un'alterazione della misurazione pari al - 96%, che peraltro registrano consumi, incontestati, superiori al doppio di quelli ante sostituzione del misuratore.
Quanto alla responsabilità della manomissione del misuratore e del consumo, questa
Corte osserva che la Cassazione ha più volte precisato che ricade sul cliente provare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e che l'impiego abusivo dell'energia non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass., III, 14/3/2024 n.6959 e VI,
9/1/2020 n.297)
5 Analogamente, sempre la Suprema Corte ha stabilito che in virtù del principio di vicinanza della prova è l'utente a dover dimostrare che i consumi sono sproporzionati, che la pretesa eccessività degli stessi è imputabile ad un malfunzionamento ovvero all'azione di terzi e, altresì, per il caso di utilizzazione abusiva di energia, che essa non è stata facilitata dai suoi comportamenti negligenti nell'adottare misure di controllo atte ad impedire le condotte illecite altrui (Cass., VI,
17.5.2022 n. 15771; 9/1/2020, n.297; III, 21.5.2019 n. 13605).
Inoltre, la circostanza che il misuratore fosse collocato al di fuori della recinzione del fondo di proprietà imponeva alla stessa, osserva ancora la Corte, maggiore Parte_1
diligenza nella vigilanza a tutela dell'integrità del medesimo.
Quanto alla questione tecnica relativa al moltiplicatore 25, la stessa non assume alcun rilievo a fronte di quanto appena sopra considerato circa la verifica sulla funzionalità e circa i consumi accertati successivamente alla sostituzione del misuratore e comunque è priva di rilevanza per quanto osservato dal S.E.N. nella comparsa di risposta.
Invero, la cd. costante K (pari appunto a 25) inerisce esclusivamente alle forniture in media tensione (da 20.000 volt in su che necessitano di contatori muniti di trasformatori/riduttori amperometrici ) mentre la fornitura della ID risulta in bassa tensione (400 volt), ragion per cui i valori di lettura/consumo risultano immediati, senza costanti da applicare, né mai il Distributore ha applicato costanti K
nella ricostruzione dei consumi della sig.ra . Parte_1
Inoltre la formula contenuta alla pag. 12 della comparsa di costituzione di primo grado del Distributore è quella usuale matematica utilizzata per ricavare il coefficiente cui moltiplicare dei valori affetti da errore percentuale per riportarli a correttezza.
6 illustra quindi a pagina 8 della comparsa i calcoli che, infine, conducono CP_4
all'esattezza del consumo ulteriore (7.899 kw) registrato in difetto dal contatore manomesso.
Per l'insieme di tutte queste ragioni l'appello deve essere rigettato.
*****
Rimangono, infine, da regolare le spese di questo grado di lite che, tenuto conto del principio di soccombenza, si devono porre a carico di ed a favore sia Parte_1
di che di . CP_5 Controparte_2
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore relativa al “decisum”, quindi tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, importi medi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese di questo grado di giudizio si liquidano, a favore di ciascuno degli appellati, in complessivi euro 6.734,00, di cui euro 2.058,00 per la fase di studio,
euro 1.418,00 per quella introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione
(nessuna istruttoria) ed euro 1.701,00 per quella decisionale (il rito Cartabia prevede solo lo scambio di note conclusionali e non la doppia fase comparse/repliche), oltre il rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge,
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1477/2023 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania, n. 1593/2023 pubblicata il 13.4.2023.
7 Condanna a pagare al e ad Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese di giudizio, sopra quantificate, per ciascuna di esse, in Controparte_6
complessivi euro 6.734,00, oltre il rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13,
commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania il 3 aprile 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello svoltasi a mezzo applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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