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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4675 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 807/2022
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. UL CO Presidente
Dott. AN NG. Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 807/2022 R.G., avente ad oggetto
“Appalto di opere pubbliche”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'11/6/2025, e vertente
TRA
Parte_1
cod. fisc. e partita IVA , in persona dell'amministratore unico e P.IVA_1
legale rapp.te pro – tempore, dott. , rapp.ta e difesa, giusta Parte_2
mandato a margine dell'atto di appello, dall'avv. AN Giasi, c.f.
[...]
, presso il quale elett.te domicilia in alla via Cesario C.F._1 Pt_1
Console 3, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio all'indirizzo PEC: e via fax Email_1
al n. 081.247.12.31.
APPELLANTE
E 2
c.f. , in persona del pro - Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Maria Ferrari, c.f.
[...]
, indirizzo PEC: apoli.it, C.F._2 Email_2 Email_3 CP_1
come da procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, accogliersi l'appello e,
[...]
per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata condanna al pagamento delle spese e degli onorari di lite del CP_1
con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione all'avvocato
[...]
anticipatario.
Per l'appellato in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
– tempore, accogliersi l'appello e, per l'effetto, respingersi il gravame perchè
infondato, e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado in materia di governo delle spese;
condannarsi l'appellante alla rifusione Parte_1
di onorari e spese del presente grado di giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.2.2022 la Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore,
[...]
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6716/2021
del 20.7.2021, con la quale - con riferimento all'azione inizialmente da essa proposta nei confronti del in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro – tempore, con citazione del 22.3.2017, volta ad ottenere la condanna 3
dello stesso, per la causale ivi indicata, al pagamento degli importi da accertare come dovuti per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, per un totale di €
70.981.261,49, oltre IVA e risarcimento per il maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma 2, c.c., nonché interessi legali e rivalutazione monetaria - il
Tribunale aveva così provveduto:
“- rigetta la domanda principale di adempimento negoziale;
- rigetta la domanda subordinata di applicazione dell'art. 191 comma
4 d.lgs. n. 267/2000;
- accoglie la domanda subordinata di riconoscimento
dell'arricchimento senza causa del ai danni della Controparte_1 Pt_1
e per l'effetto condanna il – in persona del Sindaco Controparte_1
p.t. - al pagamento in favore della dell'indennizzo di € Parte_1
868.126,40 (quale somma residua rispetto alla pretesa originaria), oltre
interessi legali dal 22-3-2017 sino al saldo;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite”.
In particolare, nel contestare la sola pronuncia riguardante la regolamentazione delle spese di lite, l'istante conveniva innanzi all'intestata
Corte di Appello il predetto al fine di sentir accogliere la Controparte_1
propria impugnazione e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata,
limitatamente alla mancata condanna del predetto appellato - originario convenuto - al pagamento delle spese e degli onorari di lite, annullando quindi la parte relativa alla dichiarata compensazione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado ed attribuzione all'avvocato anticipatario.
Con comparsa del 12.7.2022 si costituiva l'appellato CP_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, eccependo
[...] 4
l'infondatezza dell'impugnazione, per le ragioni ivi meglio indicate, e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito della trattazione, all'udienza dell'11.6.2025 la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***********************
L'appello non è fondato e va rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Ed invero, con un unico motivo di gravame l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui lo stesso ha - a suo dire erroneamente
- dichiarato interamente compensate tra le parti le spese di lite, e ciò sul presupposto della “novità assoluta delle questioni trattate e la particolare
complessità delle stesse”.
Ed invero, a dire dell'istante, innanzitutto la vicenda non sarebbe da ritenere complessa, trattandosi di ipotesi in cui l'Amministrazione comunale,
pur in presenza di un servizio previsto dalla legge, si era rifiutata di corrispondere gli importi dovuti alla società provinciale;
era quindi chiara la questione dell'indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Altrettanto infondata sarebbe la tesi della “novità assoluta della
questione”, essendo sul punto costante la giurisprudenza, tanto che erano state depositate in corso di giudizio oltre 15 sentenze rese dal Tribunale di Napoli
e dal Tribunale di Napoli Nord, che riconoscevano (tutte) la fondatezza delle tesi dell'attrice, condannando le amministrazioni convenute per indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041, oltre che al pagamento delle spese di lite. 5
Nella specie, invece, pur avendo il Tribunale riconosciuto in motivazione che il - che, rispetto ad una domanda di oltre Controparte_1
€ 70.000.000,00, aveva versato l'intero importo, ad eccezione di € 800.000,00
- si era indebitamente arricchito ai sensi dell'art. 2041 c.c., era stata illegittimamente disposta la compensazione delle spese di lite;
per contro,
l'accoglimento della domanda subordinata, avrebbe dovuto comportare la condanna dell'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.
L'appellato eccepiva per contro, in primo luogo, Controparte_1
che la sia era vista respingere ben tre delle domande Parte_1
originariamente proposte (azione di adempimento contrattuale, azione ex art. 191 c.4 T.U.E.L. verso funzionari e/o dirigenti dell'Ente locale, maggior danno derivante dalla diminuzione patrimoniale sofferta).
Inoltre, contrariamente a quanto assunto da controparte, la questione giuridica relativa all'inapplicabilità dell'art. 191, comma 4, del D.lgs.
267/2000, nell'ipotesi in cui il prestatore di servizi sia una società in house
providing di carattere strumentale, il cui capitale sia detenuto in forma totalitaria da altro Ente locale che eserciti il controllo analogo sugli indirizzi strategici della compagine, era davvero nuova e non esplorata in sede di legittimità , ovvero di merito.
Si verteva quindi in ipotesi di sussistenza dei gravi ed eccezionali motivi che, in uno all'assoluta novità delle questioni giuridiche, ben potevano giustificare la compensazione totale delle spese, anche in caso di soccombenza
(in questo caso reciproca, il che già giustificava la compensazione prevista).
Orbene, osserva in primo luogo la Corte che, pur non avendo il primo giudice fatto riferimento a tale aspetto, ai fini di valutare la correttezza della 6
regolamentazione delle spese di lite da parte del primo giudice, non può non tenersi conto della circostanza che il Tribunale ha innanzitutto respinto la domanda principale della volta ad ottenere il riconoscimento del Parte_1
compenso per i servizi resi a titolo contrattuale.
Allo stesso modo, veniva disattesa la richiesta subordinata volta a far ritenere instaurato un vincolo obbligatorio tra la e i singoli Pt_1
amministratori, funzionari o dipendenti del che avevano consentito CP_1
la fornitura;
ciò sotto il particolare profilo secondo cui “dalla natura
pubblicistica della società attrice deriva l'inapplicabilità del rimedio di cui
all'art. 191 comma 4 d.lgs. n. 267/2000”.
Il Tribunale prendeva quindi in esame, accogliendola per l'importo di
€ 868.126,40 - quale somma residua rispetto alla pretesa originaria - oltre interessi legali dal 22.3.2017 sino al saldo, la sola richiesta subordinata formulata ex art. 2041 c.c.; peraltro, veniva anche respinta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della rivalutazione monetaria di tale importo.
Ciò posto, non solo la parte attrice era rimasta di fatto soccombente rispetto a molte delle domande proposte ma, come correttamente rileva parte appellata, la questione riguardante l'applicabilità del rimedio di cui all'art. 191, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 in ipotesi di in house providing, risultava sostanzialmente non esplorata e, comunque, certamente non risolta in maniera consolidata in giurisprudenza.
Orbene, in linea di principio va richiamato il principio generale (v.
Cassazione civile, sez. lav., 12/09/2024, n. 24529) secondo cui “In materia di
compensazione delle spese giudiziali, le ragioni gravi ed eccezionali si
concretizzano quando la sentenza sia stata emessa in considerazione della 7
novità o dell'obiettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti
nel caso specifico, oppure per l'assenza di un orientamento giurisprudenziale
consolidato al momento della nascita della controversia, fatti ampiamente
riflessi nella pronuncia impugnata che dimostrano le suddette ragioni
eccezionali e valide per la compensazione”.
Peraltro, come pure chiarito in epoca recentissima (v. Cassazione
civile, Sez. III, 19/05/2025, n. 13294), “In tema spese di lite, l'assoluta novità
della questione trattata - che può giustificare la compensazione ai sensi dell'
art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018) -
non deve necessariamente investire la valutazione giuridica, ma può anche
riguardare la dimensione fattuale”.
Nella specie, anche a voler prescindere dall'accoglimento solo parziale dell'originaria domanda, non solo la questione affrontata dal Tribunale non trovava, con specifico riferimento al momento in cui la controversia era insorta (nel quale non esistevano certamente le pronunce di merito prodotte dall'appellante in primo grado), una soluzione consolidata, ma il profilo esaminato, al quale si è in precedenza fatto riferimento, era certamente inesplorato.
Ciò posto, deve ritenersi che il primo giudice abbia correttamente fatto applicazione dei principi sopra esposti, con conseguenza correttezza della decisione impugnata ed infondatezza del proposto gravame, che va pertanto rigettato, con conferma per l'effetto della sentenza del Tribunale.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellato in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 8
– tempore, seguono la soccombenza dell'appellante
[...]
in persona del legale rapp.te pro – Parte_1
tempore, e si liquidano in favore del primo come da dispositivo che segue,
tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquida-zione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 5.201,00 ad € 26.000,00,
considerato il valore delle spese di lite in contestazione) e del grado di difficoltà delle questioni trattate - oltre che, per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, con citazione del 18.2.2022, nei confronti del in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6716/2021 del 20.7.2021, così
provvede:
1) rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
9
2) Condanna la Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, al pagamento in
[...]
favore del in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, in complessivi € 3.500.00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché
Iva e Cpa, se dovute;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, di un ulteriore
[...]
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
AN NG
IL PRESIDENTE
UL CO
Sent. n.
Ruolo Generale n. 807/2022
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. UL CO Presidente
Dott. AN NG. Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 807/2022 R.G., avente ad oggetto
“Appalto di opere pubbliche”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'11/6/2025, e vertente
TRA
Parte_1
cod. fisc. e partita IVA , in persona dell'amministratore unico e P.IVA_1
legale rapp.te pro – tempore, dott. , rapp.ta e difesa, giusta Parte_2
mandato a margine dell'atto di appello, dall'avv. AN Giasi, c.f.
[...]
, presso il quale elett.te domicilia in alla via Cesario C.F._1 Pt_1
Console 3, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio all'indirizzo PEC: e via fax Email_1
al n. 081.247.12.31.
APPELLANTE
E 2
c.f. , in persona del pro - Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Maria Ferrari, c.f.
[...]
, indirizzo PEC: apoli.it, C.F._2 Email_2 Email_3 CP_1
come da procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, accogliersi l'appello e,
[...]
per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata condanna al pagamento delle spese e degli onorari di lite del CP_1
con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione all'avvocato
[...]
anticipatario.
Per l'appellato in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
– tempore, accogliersi l'appello e, per l'effetto, respingersi il gravame perchè
infondato, e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado in materia di governo delle spese;
condannarsi l'appellante alla rifusione Parte_1
di onorari e spese del presente grado di giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.2.2022 la Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore,
[...]
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6716/2021
del 20.7.2021, con la quale - con riferimento all'azione inizialmente da essa proposta nei confronti del in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro – tempore, con citazione del 22.3.2017, volta ad ottenere la condanna 3
dello stesso, per la causale ivi indicata, al pagamento degli importi da accertare come dovuti per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, per un totale di €
70.981.261,49, oltre IVA e risarcimento per il maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma 2, c.c., nonché interessi legali e rivalutazione monetaria - il
Tribunale aveva così provveduto:
“- rigetta la domanda principale di adempimento negoziale;
- rigetta la domanda subordinata di applicazione dell'art. 191 comma
4 d.lgs. n. 267/2000;
- accoglie la domanda subordinata di riconoscimento
dell'arricchimento senza causa del ai danni della Controparte_1 Pt_1
e per l'effetto condanna il – in persona del Sindaco Controparte_1
p.t. - al pagamento in favore della dell'indennizzo di € Parte_1
868.126,40 (quale somma residua rispetto alla pretesa originaria), oltre
interessi legali dal 22-3-2017 sino al saldo;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite”.
In particolare, nel contestare la sola pronuncia riguardante la regolamentazione delle spese di lite, l'istante conveniva innanzi all'intestata
Corte di Appello il predetto al fine di sentir accogliere la Controparte_1
propria impugnazione e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata,
limitatamente alla mancata condanna del predetto appellato - originario convenuto - al pagamento delle spese e degli onorari di lite, annullando quindi la parte relativa alla dichiarata compensazione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado ed attribuzione all'avvocato anticipatario.
Con comparsa del 12.7.2022 si costituiva l'appellato CP_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, eccependo
[...] 4
l'infondatezza dell'impugnazione, per le ragioni ivi meglio indicate, e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito della trattazione, all'udienza dell'11.6.2025 la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***********************
L'appello non è fondato e va rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Ed invero, con un unico motivo di gravame l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui lo stesso ha - a suo dire erroneamente
- dichiarato interamente compensate tra le parti le spese di lite, e ciò sul presupposto della “novità assoluta delle questioni trattate e la particolare
complessità delle stesse”.
Ed invero, a dire dell'istante, innanzitutto la vicenda non sarebbe da ritenere complessa, trattandosi di ipotesi in cui l'Amministrazione comunale,
pur in presenza di un servizio previsto dalla legge, si era rifiutata di corrispondere gli importi dovuti alla società provinciale;
era quindi chiara la questione dell'indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Altrettanto infondata sarebbe la tesi della “novità assoluta della
questione”, essendo sul punto costante la giurisprudenza, tanto che erano state depositate in corso di giudizio oltre 15 sentenze rese dal Tribunale di Napoli
e dal Tribunale di Napoli Nord, che riconoscevano (tutte) la fondatezza delle tesi dell'attrice, condannando le amministrazioni convenute per indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041, oltre che al pagamento delle spese di lite. 5
Nella specie, invece, pur avendo il Tribunale riconosciuto in motivazione che il - che, rispetto ad una domanda di oltre Controparte_1
€ 70.000.000,00, aveva versato l'intero importo, ad eccezione di € 800.000,00
- si era indebitamente arricchito ai sensi dell'art. 2041 c.c., era stata illegittimamente disposta la compensazione delle spese di lite;
per contro,
l'accoglimento della domanda subordinata, avrebbe dovuto comportare la condanna dell'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.
L'appellato eccepiva per contro, in primo luogo, Controparte_1
che la sia era vista respingere ben tre delle domande Parte_1
originariamente proposte (azione di adempimento contrattuale, azione ex art. 191 c.4 T.U.E.L. verso funzionari e/o dirigenti dell'Ente locale, maggior danno derivante dalla diminuzione patrimoniale sofferta).
Inoltre, contrariamente a quanto assunto da controparte, la questione giuridica relativa all'inapplicabilità dell'art. 191, comma 4, del D.lgs.
267/2000, nell'ipotesi in cui il prestatore di servizi sia una società in house
providing di carattere strumentale, il cui capitale sia detenuto in forma totalitaria da altro Ente locale che eserciti il controllo analogo sugli indirizzi strategici della compagine, era davvero nuova e non esplorata in sede di legittimità , ovvero di merito.
Si verteva quindi in ipotesi di sussistenza dei gravi ed eccezionali motivi che, in uno all'assoluta novità delle questioni giuridiche, ben potevano giustificare la compensazione totale delle spese, anche in caso di soccombenza
(in questo caso reciproca, il che già giustificava la compensazione prevista).
Orbene, osserva in primo luogo la Corte che, pur non avendo il primo giudice fatto riferimento a tale aspetto, ai fini di valutare la correttezza della 6
regolamentazione delle spese di lite da parte del primo giudice, non può non tenersi conto della circostanza che il Tribunale ha innanzitutto respinto la domanda principale della volta ad ottenere il riconoscimento del Parte_1
compenso per i servizi resi a titolo contrattuale.
Allo stesso modo, veniva disattesa la richiesta subordinata volta a far ritenere instaurato un vincolo obbligatorio tra la e i singoli Pt_1
amministratori, funzionari o dipendenti del che avevano consentito CP_1
la fornitura;
ciò sotto il particolare profilo secondo cui “dalla natura
pubblicistica della società attrice deriva l'inapplicabilità del rimedio di cui
all'art. 191 comma 4 d.lgs. n. 267/2000”.
Il Tribunale prendeva quindi in esame, accogliendola per l'importo di
€ 868.126,40 - quale somma residua rispetto alla pretesa originaria - oltre interessi legali dal 22.3.2017 sino al saldo, la sola richiesta subordinata formulata ex art. 2041 c.c.; peraltro, veniva anche respinta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della rivalutazione monetaria di tale importo.
Ciò posto, non solo la parte attrice era rimasta di fatto soccombente rispetto a molte delle domande proposte ma, come correttamente rileva parte appellata, la questione riguardante l'applicabilità del rimedio di cui all'art. 191, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 in ipotesi di in house providing, risultava sostanzialmente non esplorata e, comunque, certamente non risolta in maniera consolidata in giurisprudenza.
Orbene, in linea di principio va richiamato il principio generale (v.
Cassazione civile, sez. lav., 12/09/2024, n. 24529) secondo cui “In materia di
compensazione delle spese giudiziali, le ragioni gravi ed eccezionali si
concretizzano quando la sentenza sia stata emessa in considerazione della 7
novità o dell'obiettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti
nel caso specifico, oppure per l'assenza di un orientamento giurisprudenziale
consolidato al momento della nascita della controversia, fatti ampiamente
riflessi nella pronuncia impugnata che dimostrano le suddette ragioni
eccezionali e valide per la compensazione”.
Peraltro, come pure chiarito in epoca recentissima (v. Cassazione
civile, Sez. III, 19/05/2025, n. 13294), “In tema spese di lite, l'assoluta novità
della questione trattata - che può giustificare la compensazione ai sensi dell'
art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018) -
non deve necessariamente investire la valutazione giuridica, ma può anche
riguardare la dimensione fattuale”.
Nella specie, anche a voler prescindere dall'accoglimento solo parziale dell'originaria domanda, non solo la questione affrontata dal Tribunale non trovava, con specifico riferimento al momento in cui la controversia era insorta (nel quale non esistevano certamente le pronunce di merito prodotte dall'appellante in primo grado), una soluzione consolidata, ma il profilo esaminato, al quale si è in precedenza fatto riferimento, era certamente inesplorato.
Ciò posto, deve ritenersi che il primo giudice abbia correttamente fatto applicazione dei principi sopra esposti, con conseguenza correttezza della decisione impugnata ed infondatezza del proposto gravame, che va pertanto rigettato, con conferma per l'effetto della sentenza del Tribunale.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellato in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 8
– tempore, seguono la soccombenza dell'appellante
[...]
in persona del legale rapp.te pro – Parte_1
tempore, e si liquidano in favore del primo come da dispositivo che segue,
tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquida-zione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 5.201,00 ad € 26.000,00,
considerato il valore delle spese di lite in contestazione) e del grado di difficoltà delle questioni trattate - oltre che, per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, con citazione del 18.2.2022, nei confronti del in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6716/2021 del 20.7.2021, così
provvede:
1) rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
9
2) Condanna la Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, al pagamento in
[...]
favore del in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, in complessivi € 3.500.00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché
Iva e Cpa, se dovute;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, di un ulteriore
[...]
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
AN NG
IL PRESIDENTE
UL CO