Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4140/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 26.2.2025, e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv.
CARMEN ANTONELLA NATALE (C.F.: , giusta procura in C.F._2
atti, elettivamente domiciliata in Melfi alla Piazza Cavour n. 10 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti MARIA IORIO (C.F.:
[...]
) e LUCIA SIMONETTI (C.F.: , giusta procura C.F._4 C.F._5
in atti, elettivamente domiciliato in Melfi alla via Bologna n. 15 presso lo studio dei difensori, pec: Email_2 Email_3
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 6.11.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., la ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli Persona_1
(Melfi, 1.9.2015) e (Melfi,13.7.2017) e che la casa coniugale, di Persona_2
proprietà di entrambi i coniugi, economicamente indipendenti, era sita in Melfi alla via Italo Calvino n. 5, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito, nonché adottarsi ogni altro conseguente provvedimento in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 26.2.2025, il resistente si
è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta IL 27.1.2025, nella quale ha rappresentato che dopo il matrimonio si era ritrovato
«inspiegabilmente, in una relazione in cui mancavano gesti di affetto, carezze, attenzioni o semplicemente parole dolci da parte della moglie, fino a sentirsi trascurato e poco valorizzato», e che la fine dell'affectio coniugalis, pertanto, era da imputarsi al totale rifiuto e disinteresse della ricorrente nei suoi confronti.
Nonostante ciò, egli aveva sempre cercato di essere un marito ed un padre presente e aveva sperato in una riconciliazione con la moglie.
All'udienza del 26.2.2025, sentite le parti, è stata formulata dal Giudice proposta conciliativa della controversia, la quale è stata accettata dalle parti che, a tal fine, hanno sottoscritto il verbale di udienza;
sicché la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
III Orbene, i coniugi hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal
Giudice relatore e hanno chiesto la decisione della causa alle seguenti condizioni, rinunciando -per l'effetto- la ricorrente alla domanda di addebito:
«1. i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. i figli minorenni (C.F.: nata a [...] il Persona_1 C.F._6
01/09/2015) (C.F.: nato a [...] il Persona_2 C.F._7
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13/07/2017), entrambi residenti in Melfi e dimoranti presso la casa familiare sita nel detto Comune alla via Italo Calvino n. 5/B, sono affidati a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore;
3. i figli minorenni (C.F.: nata a [...] il Persona_1 C.F._6
01/09/2015) (C.F.: nato a [...] il Persona_2 C.F._7
13/07/2017) continueranno ad abitare ovvero a essere collocati prevalentemente con la madre;
4. la casa coniugale, sita in Melfi alla via Italo Calvino n. 5/B, è assegnata alla madre quale genitrice collocataria dei minori, nella sua attuale consistenza con annesse pertinenze (identificata in catasto al foglio 74, particella 2304, sub 26 e 19);
5. i figli minorenni (C.F.: nata a [...] il Persona_1 C.F._6
01/09/2015) (C.F.: nato a [...] il Persona_2 C.F._7
13/07/2017) trascorrano con il padre i seguenti giorni:
a) nella prima e nella terza settimana di ciascun mese, il mercoledì dall'uscita di scuola 13/14.15 sino alle ore 20.30 durante il periodo di attività scolastica (e sino alle ore 21.00 nel periodo di sospensione scolastica), nonché il venerdì dall'uscita di scuola 13/14.15 sino al sabato sera alle ore 19.30 con pernotto presso la casa paterna;
b) nella seconda e quarta settimana di ciascun mese, il mercoledì dall'uscita di scuola 13/14.15 sino alle ore 20.30 durante il periodo di attività scolastica (e sino alle ore 21.00 nel periodo di sospensione scolastica), nonché venerdì dall'uscita di scuola 13/14.15 sino alle 20.30 durante il periodo di attività scolastica (e sino alle ore 21.00 nel periodo di sospensione scolastica), oltre che dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica sera alle 19.00 con pernotto presso la casa paterna;
c) si precisa che i genitori si impegnano a far coincidere il regime di frequentazione di cui al superiore punto b) con le settimane nelle quali il padre effettuerà il turno
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di pomeriggio e, pertanto, non potrà tenere con sé i minori nei pomeriggi e li terrà dal sabato alla domenica;
d) qualora nel mese ci fosse una quinta settimana, il regime di frequentazione padre- figli su indicato dovrà intendersi a settimane alterne in regime di continuità;
e) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
f) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
g) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi ricadenti nei mesi di sospensione scolastica, da concordare tra i genitori entro il 30 giugno precedente, che -in assenza di accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal
15 agosto al 31 agosto degli anni dispari, con possibilità da parte della madre di contattare tramite telefonate o videotelefonate i minori tutti i giorni in orario serale
(dalle 19.00 alle 20.00) [anche la madre potrà trascorrere con i minori 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione ordinario padre-figli sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate i minori tutti i giorni in orario serale (dalle 19.00 alle 20.00)];
h) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale con l'uno o con l'altro genitore;
i) i minori trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
j) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno, così come dell'onomastico, con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale;
k) il padre, così come la madre nei giorni in cui i minori saranno presso il padre, potrà telefonare o video-telefonare ai figli dalle ore 19.00 alle ore 20.00, salvo diverso accordo;
6. determinazione in euro 400,00 mensili (200,00 per ciascun figlio) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, del contributo dovuti dal padre a titolo di mantenimento indiretto per i
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figli, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da febbraio 2025 (assegno unico come per legge atteso il disposto affidamento condiviso);
7. sono a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo CNF;
8. spese di lite compensate».
IV Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale, il Collegio ritiene che le stesse corrispondano all'interesse dei figli minorenni e , sia in relazione Per_1 Per_2 all'esercizio al diritto alla bigenitorialità, sia avuto riguardo alla contribuzione economica al sostentamento materiale della prole rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, e che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possono esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione in merito (cfr. punto 8 delle condizioni di separazione personale).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 4140 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._3
matrimonio in Melfi il 1.6.2013;
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2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Melfi in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2013, atto N. 5, P. I);
3) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione, che omologa;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 28.2.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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