Ordinanza 12 aprile 2023
Massime • 1
Il concordato semplificato di cui al d.l. n. 118 del 2021, pedissequamente confluito nell'attuale art. 25-sexies del d.lgs. n. 14 del 2019 in seguito al d.lgs. n. 83 del 2022, pur connotato da peculiarità rispetto al concordato preventivo fin dalla fase d'accesso in quanto postula il previo percorso della composizione negoziata, rientra al pari di quest'ultimo nell'alveo delle procedure concorsuali, conseguentemente soggiacendo, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio, in applicazione analogica dell'art. 161, comma 1, l.fall., alla regola della irrilevanza del trasferimento della sede sociale nell'anno che precede il deposito del ricorso, come confermato dalla linea di continuità tra le norme del d.l. n. 118 cit. e quelle del menzionato d.lgs. n. 14 del 2019, che, ai sensi dell'art. 28, esclude la rilevanza del trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 2 lett. m-bis del d.lgs. n. 14 del 2019.
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Se la tua azienda produce, importa o distribuisce valvole sanitarie, rubinetteria inox, valvole per acqua potabile, valvole per impianti alimentari e farmaceutici, raccordi, componenti certificati, guarnizioni e sistemi di controllo fluidi, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, devi intervenire subito per evitare rischi operativi e perdita di clienti strategici. Nel settore delle valvole sanitarie, anche un ritardo minimo può fermare impianti idrici, linee alimentari, processi farmaceutici o impianti civili, provocando penali e danni reputazionali immediati. Perché le aziende di valvole sanitarie accumulano debiti aumento dei …
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, 23 ottobre 2023, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. Premessa. - 2. La soluzione che può conseguire alla Composizione negoziata. - 3. La dipendenza del concordato semplificato dalla composizione negoziata. - 4. La tutela dei creditori: i presidi procedimentali. – 5. Conclusioni. 1. Premessa Per parlare del concordato semplificato[1] di cui agli artt. 25-sexies e 25-septies del CCII potrei assumere differenti angoli di osservazione. Ponendomi nel solco del tradizionale approccio ad uno strumento concorsuale, sarei indotta a leggere la disciplina con le lenti dei protagonisti della crisi che individuerei nel debitore e nei creditori. Parlerei, allora, di un imprenditore che …
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La tua impresa, attività o posizione personale è in difficoltà economica? Hai debiti con banche, fornitori, Agenzia delle Entrate o INPS che non riesci più a sostenere? L'accordo di composizione della crisi è uno strumento legale previsto dal Codice della Crisi che ti permette di negoziare con i creditori, bloccare le azioni esecutive e ripagare i debiti in modo sostenibile, parziale o dilazionato, evitando fallimenti o liquidazioni forzate. Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto della crisi, sovraindebitamento e ristrutturazione dei debiti – ti spiega in modo chiaro cosa prevede un accordo di composizione della crisi, chi può richiederlo e quali vantaggi …
Leggi di più… - 5. Azienda Di Valvole Di Sicurezza Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E ComeGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 25 novembre 2025
Se gestisci un'azienda che produce, importa o distribuisce valvole di sicurezza, valvole di sovrapressione, valvole di sicurezza a molla, valvole a spillo, valvole di controllo, valvole industriali per impianti termici, idraulici, chimici o petrolchimici, e oggi ti trovi con debiti fiscali, debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, allora la continuità della tua impresa è seriamente in pericolo. Il settore delle valvole di sicurezza richiede materiali certificati, lavorazioni di precisione, collaudi rigorosi, test di pressione, controlli qualità e consegne puntuali. Un blocco dovuto ai debiti può: – fermare forniture critiche agli impiantisti, – interrompere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/04/2023, n. 9730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9730 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
Testo completo
donde l’impossibilità di una estensione analogica delle norme dettate per la procedura base. Ragioni della decisione I. - Va affermata la competenza del tribunale di Siena. In punto di fatto risulta dallo stesso ricorso che il percorso di composizione negoziata era stato avviato, dalla ricorrente, in Toscana, in conformità della sede sociale al tempo ubicata in Buonconvento (SI). Si era concluso con esito negativo giusta relazione finale dell’esperto (colà nominato) del 17-6-2022. Il trasferimento di sede dal territorio senese a Pesaro è avvenuto il 23-6-2022, in prossimità della domanda di concordato semplificato presentata il 13-7-2022. II. - Ora il concordato semplificato di cui al d.l. n. 118 del 2021 è pedissequamente confluito nell’attuale art. 25-sexies del CCII a seguito del d.lgs. n. 83 del 2022. Esso possiede alcune indubbie peculiarità rispetto al concordato preventivo, a partire dalla modalità di accesso. L’accesso non è consentito in via diretta, ma solo al termine del percorso di composizione negoziata. 4 E’ vero che la composizione negoziata esprime – come ricorda la ricorrente – un istituto degiurisdizionalizzato, di tipo essenzialmente negoziale e volontario. Ma la circostanza non declina in egual modo il concordato semplificato. Il concordato semplificato, possibile unicamente in caso di esito negativo delle trattative di composizione, resta annoverabile nell’alveo delle procedure concorsuali, e il ricorso a tale procedimento è consentito se l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni idonee al superamento della situazione di crisi o di insolvenza - quali il contratto, la convenzione di moratoria o l’accordo con i creditori - non sono possibili. III. - Il concordato semplificato è stato concepito fin dalla legislazione dell’emergenza per evitare la liquidazione giudiziale dopo l’esperimento negativo delle trattative e la verifica che non vi sono altre soluzioni possibili per il superamento dello stato di crisi e per la prosecuzione dell’attività. Non è in discussione che la regolamentazione presenti in questo senso talune specificità: per esempio la previa acquisizione da parte del tribunale della relazione finale dell’esperto e la richiesta a lui anche di un parere con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;
la individuazione di un ausiliario in luogo della figura del commissario giudiziale, e con compiti ridimensionati;
la funzionalizzazione al contesto solo liquidatorio;
la previsione di forme agevolative della definizione del procedimento, come la mancanza della fase di ammissione vera e propria, il non necessario rispetto di soglie minime di soddisfacimento dei creditori chirografari, la mancata previsione del voto dei creditori, la mancanza dell’attestatore e via seguitando. Vi è però che le pur esistenti differenze di disciplina, da un lato non mettono in discussione che si tratti, a tutti gli effetti, di una 5 procedura concorsuale (secondo la declinazione di concorsualità oggi validata dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass. Sez. 1 n. 1182-18, Cass. Sez. 1 n. 9087-18, Cass. Sez. 1 n. 16347-18, Cass. Sez. 1 n. 12064-19, Cass. Sez. 1 n. 13850-19, Cass. Sez. 1 n. 15724-19, fino giustappunto a Cass. Sez. U n. 42093-21), e dall’altro non assumono importanza per escludere dal novero delle norme estendibili al procedimento quella stabilita dall’art. 161, primo comma, legge fall. La caratteristica dell’istituto, posto al termine di un percorso di composizione, implica, nella fase deputata al vaglio di ammissibilità, un raccordo del tribunale con la figura dell’esperto, in chiave di acquisizione di pareri e relazioni. Ciò, ai fini della competenza giurisdizionale, renderebbe implausibile ipotizzare una cesura della linea di continuità tra la fase delle trattative stragiudiziali, nel concreto svoltasi in un ambito territoriale implicante la competenza, per le misure protettive o per le autorizzazioni giudiziali, di un tribunale concorsuale, e la fase procedimentale immediatamente successiva all’esito negativo delle trattative stesse, da attuare presso un altro. La presunzione assoluta (art. 161, primo comma, legge fall.) che, in caso di concordato preventivo, lo spostamento di sede nell’anno anteriore alla domanda abbia avuto luogo al solo fine di determinare la scelta del foro al quale sottoporre la procedura concorsuale, con sottrazione al giudice naturale, è quindi pienamente estensibile al concordato semplificato secondo la versione soggetta la d.l. n. 118 del 2021. IV. - Un elemento di continuità si intravede, da questo punto di vista, con la regola che al riguardo è stata generalizzata nel CCII. Merita precisare che l’elemento di continuità, esattamente rilevato anche dal procuratore generale, consente di utilizzare la disciplina del CCII in chiave rafforzativa dell’esegesi delle norme previgenti (v. Cass. Sez. U n. 12476-20 e poi, in identica formulazione, Cass. Sez. U n. 8504-21 e Cass. Sez. U n. 12154-21), non solo della legge fallimentare 6 ma anche e proprio del d.l. n. 118 del 2021, poiché questo testo è stato interamente trasfuso nel titolo II della prima parte del citato CCII (artt. 12 e seg.). Nel CCII il concordato semplificato è posto tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, essendo una delle procedure destinate ad attuare la liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere precedute dalla composizione negoziata (art. 2, lett. m-bis). Ebbene per regola generale in questo caso il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale (art. 28 del CCII). Attesa la già menzionata linea di continuità tra le norme del d.l n. 118 del 2021 e quelle corrispondenti del CCII, non è minimamente dubitabile che una regola similare debba essere affermata anche a proposito del concordato semplificato secondo la versione del suddetto d.l. In tale specifico senso la conformità al CCII rafforza, rispetto alle domande di anteriormente formulate, la possibilità di addivenire alla identica soluzione facendo leva, in questo caso, sulla estensione in via analogica dell’art. 161 legge fall. V. – La natura impugnatoria del regolamento conduce all’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 (ex aliis, Cass. Sez.
6-2 n. 13636-20).
p.q.m.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Siena. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. 7 Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione