Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2026
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00112/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00359/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2025, proposto dai sig.ri PP EF, ME EF, rappresentati e difesi dagli avvocati PP Ruta e Margherita Zezza, Marianna Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Petacciato, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Borgese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
- del Permesso di Costruire n. 15/2025 rilasciato dal Comune di Petacciato in favore del sig. RB ME nella qualità di rappresentante legale della S.I.A.I. s.r.l., “ per la costruzione di una strada, con spostamento della condotta d’irrigazione e della condotta del metano in agro di questo Comune in C.da Giulianella n.8, sull'area identificata in catasto al Fg.6 part.lle n. 533-534 ”;
- nonché degli atti allo stesso presupposti, conseguenti e connessi, inclusi:
- la relazione istruttoria del 28/07/2025 richiamata dal Permesso di Costruire;
- l'autorizzazione paesaggistica n. 18 del 30/05/2025 rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale, trasmessa con nota prot.n. 6913 del 1°/07/2025;
- il parere di compatibilità paesaggistica reso ai sensi dell'art 146 del D.lgs n. 42/2004 e s.m.i. dalla Soprintendenza Archeologica Beni Architettonici e Paesaggio del Molise Campobasso con nota prot. n. 5922 del 06/04/2025, con prescrizioni vincolanti;
nonché per l'accertamento ex art. 116 c.p.a. dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Petacciato sull'istanza di accesso agli atti del 2/09/2025 volta ad ottenere copia della documentazione a corredo del predetto permesso di costruire n. 15/2025 oggetto della presente impugnazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio ex art. 116 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. UI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c; 36, co. 2, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Premesso che:
- con il ricorso la parte ricorrente ha tra le altre cose domandato di dichiarare ex art. 116 c.p.a. l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Petacciato sull'istanza di accesso agli atti del 2/09/2025 (volta ad ottenere copia della documentazione a corredo del predetto permesso di costruire n. 15/2025 oggetto della presente impugnazione) e quindi di accertare il diritto della parte ricorrente ad avere copia degli atti richiesti (consistenti nella pratica integrale presentata dalla società titolare del permesso a corredo dalla domanda di permesso di costruire e delle interlocuzioni intercorse tra comune e Soprintendenza, unitamente agli atti emanati dall’organo statale così come richiamati nel provvedimento impugnato);
- in resistenza al ricorso le Amministrazioni intimate si sono costituite eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza;
- il Comune di Petacciato, in particolare, ha prodotto nel corso del giudizio una serie di documenti relativi alla pratica alla quale la parte ricorrente aveva domandato l’accesso;
- con la produzione del 9.03.2026 la difesa comunale ha depositato una nota attestante l’avvenuto “ Rilascio copia semplice in formato digitale relativamente allo spostamento della strada Comunale sita in questo Comune in località Giulianella ” in riscontro “ alla richiesta di accesso atti di cui alla nota del. 02/09/2025 prot.n. 9043, acquisita da quest’ufficio in data 03/11/2025 prot.n. 11378 (Ricorso al TAR) da parte del sig. FE PP ”;
- alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 la parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda la domanda avanzata dal ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e l’affare è stato infine trattenuto in decisione;
DIRITTO
Il Tribunale, avuto riguardo alla circostanza che nelle more processuali la pretesa ostensiva di parte ricorrente ha trovato spontaneo soddisfacimento, non può che concludere, conformemente alla richiesta di quest’ultima, dichiarando appunto l’intervenuta cessazione della materia del relativo contendere tra le parti.
Le spese della presente fase saranno decise al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata ai sensi dell’art. 116 c.p.a..
Fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IL, Presidente
UI LL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LL | IO IL |
IL SEGRETARIO