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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1213/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1213/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. EUFEMIA Parte_1 C.F._1
POTITO ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco C.F._2
Cafaggi, indirizzo pec.
OPPONENTE
contro
(P.I. ), e per essa, nella sua qualità di mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio degli Avv. GIUSEPPE PIERFELICE GRILLO CP_2
) e ROSSANA BUDA ( ), elettivamente domiciliata C.F._3 C.F._4
presso lo studio dell'Avv. Pasquale Cantore, indirizzi pec.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 5387 del 02.12.2020 il Tribunale di Bari ingiungeva a , in qualità di Parte_1
fideiussore del debitore , di pagare, su istanza ed in favore di e Parte_2 Controparte_1
per essa, nella sua qualità di mandataria, la somma di € 33.128,96, di cui € 19.485,93 Controparte_2
per scoperto del conto corrente n. 61855/05, ed € 13.643,03 a titolo di saldo debitore del finanziamento n. 1020125, oltre interessi di mora come pattuiti contrattualmente dal 12.12.2018 sino al soddisfo e spese.
Avverso detto provvedimento, l'ingiunta proponeva opposizione, con citazione del 21.01.2021,
eccependo preliminarmente la nullità ed inefficacia delle clausole contenute nei contratti di fideiussione dell'11.05.2007 e del 31.10.2012 (gli articoli 4, 7, 8 e 9), in ragione della violazione del divieto di inserzione di clausole vessatorie nei contratti con il consumatore, nonché la liberazione del fideiussore per mancata proposizione dell'azione contro il debitore principale entro il termine semestrale ai sensi dell'art. 1957 c.c., stante l'inefficacia dell'art. 6 delle fideiussioni innanzi indicate.
Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità totale e/o parziale delle fideiussioni, per violazione della normativa della libera concorrenza, attuata nelle fideiussioni omnibus, con la generalizzata adozione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957
c.c.
Deduceva altresì la violazione da parte della Banca dei principi di correttezza e di buona fede, in ragione della concessione del credito nonostante il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, con conseguente liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
pagina 2 di 16 Nel merito, rilevava l'illegittimo esercizio dello ius variandi, la violazione del divieto di anatocismo e l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, nonché di spese e commissioni di massimo scoperto non pattuiti, con conseguente inefficacia delle fideiussioni prestate.
L'opponente rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni, ovvero pronunciarne l'annullamento o comunque l'inefficacia per illiceità per le ragioni innanzi esposte;
2) accertare e dichiarare la nullità dell'art. 6 del contratto relativo al rapporto fideiussorio per i motivi innanzi indicati e, per l'effetto, dichiarare la intervenuta decadenza da ogni azione in danno del fideiussore per inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 1957 c.c.; 3) revocare il decreto ingiuntivo;
4) in subordine, accertare e dichiarare l'inefficacia e la risoluzione delle fideiussioni rilasciate, per illiceità ed invalidità dell'obbligazione principale garantita e/o determinare i limiti entro cui sono da ritenersi legittimamente validi ed operanti le prestate fideiussioni;
5) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità del ricorso per decreto ingiuntivo per indeterminatezza delle somme richieste e per genericità e, per l'effetto, previa esibizione dei conti scalari e di tutta la documentazione relativa ai rapporti bancari intercorsi con il debitore principale , Parte_2
procedere alla ricostruzione contabile dell'intero rapporto bancario, determinando quanto ancora dovuto dall'opponente alla società convenuta, escludendo gli interessi oltre soglia, gli interessi anatocistici, le cms e le commissioni varie, nonché tutto quanto ritenuto illegittimo e contra legem; 6)
con vittoria di spese.
Con la memoria depositata in data 24.06.2021, l'opponente eccepiva l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione sostanziale attiva della e della società cessionaria Controparte_1
nonché l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento della procedura di Controparte_3
mediazione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi con comparsa del 29.06.2021, e per essa, nella sua qualità di Controparte_1
mandataria, deduceva preliminarmente la legittima pattuizione della deroga all'art. Controparte_2
pagina 3 di 16 1957 c.c. nelle fideiussioni, nonché l'incompetenza del Tribunale adito, in favore della Sezione
Specializzata delle Imprese, in ordine alla avversa domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa della libera concorrenza.
Rilevava altresì la validità delle fideiussioni, nonché la regolare produzione in giudizio dei documenti contrattuali e degli estratti conto certificati ex. art. 50 TUB, comprovanti il credito azionato in via monitoria, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, ovvero in via subordinata per la condanna alla somma accertata in corso di giudizio, con vittoria di spese.
Con la memoria depositata per l'udienza dell'11.11.2021, l'opponente eccepiva l'inesistenza/nullità
della procura speciale della società opposta per indeterminatezza dell'oggetto, in violazione dell'art. 83
c.p.c.
Rigettata con ordinanza del 20.11.2021 la provvisoria esecutività del decreto, è stato esperito senza esito l'iter della mediazione.
La causa, istruita in via documentale, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
23.01.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
-------------
Preliminarmente, la richiesta di sospensione del presente giudizio sino al completo adempimento del piano omologato, avanzata dall'opponente nella memoria depositata per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2025, va disattesa.
In particolare, l'opponente ha allegato di versare in una situazione di sovraindebitamento, già accertata nel procedimento rubricato al n. 3/2022 RG, adducendo che la società opposta ha trovato pieno pagina 4 di 16 soddisfacimento del credito nell'accordo con i creditori delineato dall'OCC ed omologato dal
Magistrato.
A tal proposito, va osservato che l'art. 10, comma 2, della Legge n. 3 del 2012 incide unicamente sull'azione esecutiva, sempre che la proposta sia ritenuta conforme ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e
9 (Cass., 3521/2021).
Ed invero, l'art. 12 bis, comma 2, della legge 3/2012 prevede che il giudice possa, col decreto che fissa la data dell'udienza per la convocazione dei creditori, disporre la sospensione, nelle more che ciò
avvenga, dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano fino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, ma non possa farlo con riferimento ad un giudizio di cognizione, come nel caso di spese.
A ciò va aggiunto che l'opponente non ha prodotto documentazione comprovante l'omologa dell'accordo con i creditori, asseritamente intervenuta nel corso del presente giudizio.
In ordine all'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dall'opponente per mancato esperimento della procedura di mediazione, va osservato che “Nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, successivamente alla decisione circa le istanze di concessione o sospensione della
provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico del
creditore opposto” (Cass., SS.UU. n. 19596/2020).
Nel caso di specie, il procedimento di mediazione è stato espletato nel corso del giudizio, sicché deve ritenersi superata la relativa eccezione.
Sempre in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale attiva della CP_3
e della legitimatio ad causam della sollevata dall'opponente per assenza di
[...] Controparte_1
prova delle intervenute cessioni (in particolare per assenza di specificità dei rapporti inseriti e richiamati nella Gazzetta Ufficiale), va disattesa.
pagina 5 di 16 A tal proposito, va rilevato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai
sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al
cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione
per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno
di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie
consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017,
10860/2024) e che “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od
ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di
determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi
dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il
“prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che
assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”.
A ciò va aggiunto che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore
originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione
del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente
riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020).
Nel caso di specie, la società opposta ha prodotto l'avviso di pubblicazione della cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale dell'08.01.2019 (allegato 3 del fascicolo monitorio), dal quale si evince che
“La società comunica di aver acquistato pro soluto ai sensi e per gli effetti di cui agli Controparte_3
articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, in base a un contratto di cessione di crediti
pecuniari concluso in data 12 dicembre 2018 con Unione di Banche Italiane S.p.a.….un portafoglio di
crediti non-performing classificati a “sofferenza” originati da rapporti di finanziamento sorti nel
periodo intercorrente tra il 1960 e il 2018 e individuati nel documento di identificazione dei crediti
pagina 6 di 16 allegato al Contratto di Cessione” e che “ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla
Cartolarizzazione, la Cedente e il Cessionario renderanno disponibili sul sito
http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti.
Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di
richiesta scritta”.
La società opposta ha altresì depositato l'avviso di pubblicazione dell'ulteriore cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale del 30.11.2019, nel quale è riportato che la “ comunica che Controparte_1
in data 22.11.2019 ha concluso con un contratto di cessione di crediti pecuniari Controparte_3
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58
del Testo Unico Bancario, con efficacia economica del 28 febbraio 2019 e con efficacia giuridica del 5
dicembre 2019. In virtù del Contratto di Cessione la società ha acquistato pro soluto da CP_3 CP_3
tutti i crediti derivanti da contratti di credito al consumo per l'acquisto di beni e/o servizi e/o da
contratti di credito personale”, con inclusione dei “(dd) crediti acquistati dal Cedente in forza di un
contratto di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e
4 della Legge 130 concluso con Unione di in data 12 dicembre 2018 ed Controparte_4
individuati in base ai criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 dell'8
gennaio 2019, parte II” (allegato 5 del fascicolo monitorio).
Dal predetto sito internet emerge l'indicazione del numero cliente attribuito al debitore
[...]
(4554327), dei contratti di finanziamento e di conto corrente de quibus (61855 e 61020125), Parte_2
nonché dei relativi crediti, come comprovato dagli estratti conto certificati ex. art. 50 TUB (allegati 2 e
4 del fascicolo monitorio).
A ciò va aggiunto che la società opposta ha prodotto le comunicazioni trasmesse mediante lettera raccomandata, con le quali la stessa ribadiva al debitore l'intervenuta cessione del Parte_2
credito derivante dal contratto di conto corrente n. 61855 da Unione di Banche Italiane a Marte SPV
pagina 7 di 16 nonché la cessione del credito relativo al contratto di prestito personale n. 61020125 da CP_1 [...]
alla ricevute rispettivamente in data 08.10.2019 e 10.04.2020 CP_3 Controparte_1
(quest'ultima dalla medesima opponente), come comprovato dagli avvisi di ricevimento in atti (allegato
9 del fascicolo monitorio).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve pertanto ritenersi dimostrata la legittimazione attiva della società opposta.
Sempre in via preliminare, l'eccezione di nullità delle procure prodotte dalla società opposta, sollevata dall'opponente per indeterminatezza dell'oggetto, va disattesa.
A tal proposito, va osservato che “la procura è validamente conferita benché non contenente alcun
riferimento al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (come novellato dalla L.
27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l'apposizione topografica della procura sia idonea –
salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di
rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l'atto accede”
(Cass., n. 19668/2011).
Nel caso di specie, la società opposta ha prodotto la procura speciale rep. n. 28365/12029, autenticata nelle firme dal notaio e registrata in data 09.12.2019 (allegata con la comparsa di Persona_1
costituzione), con la quale la società ha conferito alla Controparte_1 CP_5 Parte_3
l'incarico di svolgere, in nome e per conto della prima, le attività di gestione, di incasso e di eventuale recupero dei crediti, con indicazione delle singole azioni esperibili.
Con la procura speciale autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio registrato Persona_2
in data 20.12.2019 (allegato 1 del fascicolo monitorio), la società ha Controparte_6
conferito ampio incarico alla di compiere tutti gli atti necessari per la gestione dei Controparte_2
crediti (attività puntualmente indicate nel medesimo documento), nominandola sua procuratrice speciale.
pagina 8 di 16 Dalla successiva procura speciale autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio Persona_3
registrato in data 17.03.2020 (allegato del fascicolo monitorio), si evince che la nella Controparte_2
qualità di procuratrice speciale della a sua volta procuratrice speciale Controparte_6
della società opposta, conferisce mandato agli odierni difensori “affinché rappresentino e difendano
rappresentata dalla mandataria a compiere tutte le attività Controparte_1 Controparte_2
inerenti e connesse alla migliore gestione dei crediti di titolarità della , con Controparte_1
precisazione dei singoli atti che gli stessi possono porre in essere.
L'indicazione delle attività esperibili, come innanzi esposto, determina la validità delle procure prodotte dalla società opposta, non rilevando a tal fine l'assenza del riferimento specifico al giudizio promosso.
Quanto alla sussistenza del credito azionato in via monitoria, va evidenziato che “ai fini della prova
richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di
autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di
credito fatto valere in giudizio” (Cass., sez II, n. 9232/2000).
A ciò va aggiunto che “la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto di ingiunzione
previsto dall'art. 663 c.p.c. anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili
da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e
liquido” (art. 50 TUB).
Nel caso di specie, la Banca ha prodotto in sede monitoria i contratti di apertura di credito sul conto corrente n. 61855/05 ed il contratto di finanziamento n. 1020125, nonché gli estratti conto certificati ex.
art. 50 TUB per entrambi i rapporti, idonei a corroborare la sussistenza della pretesa creditoria.
A fronte di tali riscontri documentali, confortanti l'an ed il quantum della pretesa, gravava sull'opponente, ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova di un fatto estintivo o modificativo del credito, nella specie non osservato.
pagina 9 di 16 Sul punto va rilevato che in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice,
nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. S.U. n.3086/2022).
Tale facoltà di accertamento di fatti diversi dai principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni implica il potere dell'ausiliario di acquisire documenti, finalizzati alla prova dei fatti in questione, anche oltre il limite delle preclusioni istruttorie, alla sola condizione che sia salvaguardato il contraddittorio, ossia la preventiva sottoposizione dei documenti alle parti.
Di contro, in tema di consulenza contabile, la disposizione speciale dell'art.198 c.p.c. abilita il ctu all'accertamento anche dei fatti principali ed alla conseguente acquisizione di nuovi documenti, sempre che sia acquisito il consenso di tutte le parti, ferma restando l'applicabilità del principio generale di libera acquisizione di documenti inerenti i fatti non principali e necessari per fornire risposta ai quesiti,
nel rispetto del solo principio del contradditorio ( Cfr. Cass. Sez. I, n.5370/2023);
Da tanto discende l'astratta acquisibilità della documentazione prodotta dalla società opposta con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c., nella specie consistente negli estratti conto e nel piano di ammortamento del finanziamento, la cui produzione non è stata contestata dall'opponente, ai fini dell'eventuale compimento di verifica contabile, ritenuta, tuttavia, superflua sulla base delle allegazioni delle parti.
Ed invero, l'opponente ha contestato genericamente la pretesa creditoria, adducendo l'applicazione da parte della Banca di interessi superiori al tasso soglia, di commissioni di massimo scoperto e di spese non pattuite, nonché la violazione del divieto di anatocismo e l'illegittimo esercizio dello ius variandi.
In particolare, l'opponente non ha specificato il tasso soglia di riferimento, i tempi, le modalità e la pagina 10 di 16 misura del superamento del tasso soglia, né tantomeno ha provveduto alla produzione in giudizio dei decreti ministeriali con l'indicazione dei tassi usurari che si assumono essere stati lesi dalle pattuizioni contrattuali, atteso che per i suddetti atti amministrativi non opera il principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c.
Va infatti osservato che “l'onere probatorio nelle controversie sull'applicata debenza e sulla misura
degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il
quale intenda provare l'usurarietà degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola
negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di
riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare o provare i fatti modificativi o estintivi
dell'altrui diritto” (Cass. Sez. Un. sent. 18.09.2020, n. 19597).
Parimenti, l'opponente non ha indicato le variazioni unilaterali delle condizioni economiche presumibilmente attuate dalla Banca, il quantum degli interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto applicate, né tantomeno ha specificato le spese illegittimamente addebitate, donde la superfluità di una verifica contabile.
L'eccezione di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c., sollevata dall'opponente per concessione del credito nonostante il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, va rigettata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia
prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della
fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al
terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche” (Cass., n.
23422/2016).
pagina 11 di 16 Nel caso di specie, l'opponente, gravato dall'onere della prova degli elementi costitutivi dell'invocata fattispecie estintiva dell'obbligazione di garanzia, non ne ha provato il relativo presupposto, ossia la conoscenza da parte della Banca delle condizioni patrimoniali tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito.
A ciò va aggiunto che la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. è esclusa in presenza di circostanze concrete, come nell'ipotesi in cui la debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o della quale è socio, ovvero sia il coniuge o il familiare convivente
(Cass., n. 3761/2006).
Ed invero, dalla documentazione in atti (i contratti bancari e le fideiussioni) emerge che il debitore risiede al medesimo indirizzo dell'odierna opponente, circostanza ulteriormente Parte_2
comprovata dalla sottoscrizione in segno di ricevimento da parte di quest'ultima di una lettera raccomandata indirizzata al Tarturo, sicché può presumibilmente ritenersi che i medesimi siano legati da un rapporto di coniugio o di convivenza, idoneo ad escludere che il fideiussore non fosse a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale.
Parimenti, l'eccezione di nullità ed inefficacia delle clausole contenute nei contratti di fideiussione dell'11.05.2007 e del 31.10.2012 (articoli 4, 7, 8 e 9), sollevata dall'opponente per violazione del divieto di inserzione di clausole vessatorie nei contratti con il consumatore, va disattesa.
A tal proposito, va osservato che la disposizione che prevede la specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contratto in adesione (art. 1341 c.c.) è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione (Cass., n. 32731/2023).
Nel caso di specie, le clausole di recesso (art. 4 delle fideiussioni dell'11.05.2007 e del 31.10.2012), di regresso (art. 9 della fideiussione del 31.10.2012) e di deroga all'art. 1957 c.c. (artt. 6 nelle fideiussioni dell'11.05.2007 e del 31.10.2012), allegate dall'opponente, risultano doppiamente sottoscritte, con pagina 12 di 16 conseguente validità delle stesse.
Diversamente, la clausola delle fideiussioni che prevede che “Il fideiussore avrà cura di tenersi al
corrente delle condizioni patrimoniali del Debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso
dello svolgimento dei suoi rapporti, Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente e
fermo restando quanto previsto all'art. 14 in relazione agli obblighi di comunicazione periodica
sull'andamento del rapporto, la Banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli
l'entità dell'obbligazione garantita, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo
ottenimento da parte del Fideiussore del consenso scritto del Debitore, ulteriori informazioni
concernenti l'esposizione stessa” (art. 5 e 7, rispettivamente delle fideiussioni dell'11.05.2007 e del
31.10.2012), non può considerarsi vessatoria, atteso che la stessa non risulta idonea a determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio tra diritti ed obblighi derivanti dal contratto, come disciplinato dall'art. 33 del Codice del Consumo.
L'opponente ha altresì eccepito la nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, lettera a), della legge n. 287/90 in forza del provvedimento n. 55 del 02.05.2005 sulle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione”, emesso dalla Banca d'Italia, la quale ha ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 del testo per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenessero CP_7
disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, si porrebbero in contrasto con l'articolo 2, comma 2,
lettera a), della legge n. 287/90.
La nullità del rapporto contrattuale discenderebbe pertanto dalla previsione nella fideiussione in esame delle clausole proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane.
A tal proposito, va osservato che “la soluzione che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli
obiettivi della normativa antitrust è la tesi che ravvisa nella fattispecie un'ipotesi di nullità parziale,
essendo la normativa antistrust diretta a realizzare un bilanciamento tra libertà di concorrenza e
tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti diversi dagli imprenditori” (Cass., SS.UU. n.
pagina 13 di 16 41994/2021).
A ciò va aggiunto che “il provvedimento di Banca d'Italia che ha accertato la contrarietà al diritto
della concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard predisposto dall'ABI, non
comporta l'automatica ed integrale nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla base di tale
modello, trovando applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1419 c.c., in base al quale la
nullità delle clausole anticoncorrenziali non comporta la nullità dell'intero contratto se l'assetto di
interessi in gioco non viene compromesso da una pronuncia di nullità parziale”(Cass., n. 24044/2019).
Ne consegue che la rilevata nullità non può che ritenersi limitata alle singole pattuizioni invalide,
presupponendo pertanto la proposizione di una domanda di nullità parziale della garanzia, relativa alle sole clausole inserite in violazione della normativa antitrust L. 287/1990.
Tuttavia, anche considerando la domanda di nullità parziale delle fideiussioni, formulata in via subordinata dall'opponente nell'atto di citazione, va rilevato che la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, atteso che la stipulazione della fideiussione omnibus dell'11.05.2007
(allegato 7 del fascicolo monitorio) è avvenuta a distanza di due anni dal citato provvedimento, relativo ad una fase conclusasi nel maggio 2005.
Gravava pertanto sull'opponente l'onere di allegazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, nella specie non assolto.
Quanto alla garanzia stipulata in data 31.10.2012 (allegato 6 del fascicolo monitorio), va rilevata che la stessa non rientra nella categoria della fideiussione cd. “omnibus”, risultando espressamente riferita al contratto di finanziamento di € 48.000,00, classificandosi pertanto come fideiussione per operazione specifica.
Quanto all'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, sollevata dalla Banca in relazione alla nullità della fideiussione in contrasto con l'art. 2 della L. 287/1990, va evidenziato che tale domanda pagina 14 di 16 rientra nell'ipotesi delle eccezioni in senso lato finalizzate al rigetto della pretesa della Banca, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione risulta competente a decidere sull'opposizione stessa.
Va altresì disattesa l'eccezione di liberazione del fideiussore per mancata proposizione dell'azione contro il debitore principale entro il termine semestrale ai sensi dell'art. 1957 c.c., stante la piena operatività della deroga al suddetto articolo, prevista alla clausola n. 6 delle fideiussioni innanzi indicate, specificamente pattuita e doppiamente sottoscritta dall'opponente.
Per tali ragioni, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.
5387/2020 nei confronti dell'opponente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi del
D.M. 147/2022, fatta eccezione per la fase istruttoria riconosciuta ai minimi, poiché di estrema semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione del 21.01.2021, da
, in qualità di fideiussore del debitore , avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 5387 del 02.12.2020, emesso dal Tribunale di Bari, su istanza ed in favore di e Controparte_1
per essa, nella sua qualità di mandataria, così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 5387/2020 nei confronti dell'opponente;
2) condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali, in favore dell'opposta, liquidate in €
6.713,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 10.6.2025
pagina 15 di 16 Il Giudice
Raffaella Simone
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1213/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. EUFEMIA Parte_1 C.F._1
POTITO ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco C.F._2
Cafaggi, indirizzo pec.
OPPONENTE
contro
(P.I. ), e per essa, nella sua qualità di mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio degli Avv. GIUSEPPE PIERFELICE GRILLO CP_2
) e ROSSANA BUDA ( ), elettivamente domiciliata C.F._3 C.F._4
presso lo studio dell'Avv. Pasquale Cantore, indirizzi pec.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 5387 del 02.12.2020 il Tribunale di Bari ingiungeva a , in qualità di Parte_1
fideiussore del debitore , di pagare, su istanza ed in favore di e Parte_2 Controparte_1
per essa, nella sua qualità di mandataria, la somma di € 33.128,96, di cui € 19.485,93 Controparte_2
per scoperto del conto corrente n. 61855/05, ed € 13.643,03 a titolo di saldo debitore del finanziamento n. 1020125, oltre interessi di mora come pattuiti contrattualmente dal 12.12.2018 sino al soddisfo e spese.
Avverso detto provvedimento, l'ingiunta proponeva opposizione, con citazione del 21.01.2021,
eccependo preliminarmente la nullità ed inefficacia delle clausole contenute nei contratti di fideiussione dell'11.05.2007 e del 31.10.2012 (gli articoli 4, 7, 8 e 9), in ragione della violazione del divieto di inserzione di clausole vessatorie nei contratti con il consumatore, nonché la liberazione del fideiussore per mancata proposizione dell'azione contro il debitore principale entro il termine semestrale ai sensi dell'art. 1957 c.c., stante l'inefficacia dell'art. 6 delle fideiussioni innanzi indicate.
Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità totale e/o parziale delle fideiussioni, per violazione della normativa della libera concorrenza, attuata nelle fideiussioni omnibus, con la generalizzata adozione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957
c.c.
Deduceva altresì la violazione da parte della Banca dei principi di correttezza e di buona fede, in ragione della concessione del credito nonostante il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, con conseguente liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
pagina 2 di 16 Nel merito, rilevava l'illegittimo esercizio dello ius variandi, la violazione del divieto di anatocismo e l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, nonché di spese e commissioni di massimo scoperto non pattuiti, con conseguente inefficacia delle fideiussioni prestate.
L'opponente rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni, ovvero pronunciarne l'annullamento o comunque l'inefficacia per illiceità per le ragioni innanzi esposte;
2) accertare e dichiarare la nullità dell'art. 6 del contratto relativo al rapporto fideiussorio per i motivi innanzi indicati e, per l'effetto, dichiarare la intervenuta decadenza da ogni azione in danno del fideiussore per inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 1957 c.c.; 3) revocare il decreto ingiuntivo;
4) in subordine, accertare e dichiarare l'inefficacia e la risoluzione delle fideiussioni rilasciate, per illiceità ed invalidità dell'obbligazione principale garantita e/o determinare i limiti entro cui sono da ritenersi legittimamente validi ed operanti le prestate fideiussioni;
5) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità del ricorso per decreto ingiuntivo per indeterminatezza delle somme richieste e per genericità e, per l'effetto, previa esibizione dei conti scalari e di tutta la documentazione relativa ai rapporti bancari intercorsi con il debitore principale , Parte_2
procedere alla ricostruzione contabile dell'intero rapporto bancario, determinando quanto ancora dovuto dall'opponente alla società convenuta, escludendo gli interessi oltre soglia, gli interessi anatocistici, le cms e le commissioni varie, nonché tutto quanto ritenuto illegittimo e contra legem; 6)
con vittoria di spese.
Con la memoria depositata in data 24.06.2021, l'opponente eccepiva l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione sostanziale attiva della e della società cessionaria Controparte_1
nonché l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento della procedura di Controparte_3
mediazione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi con comparsa del 29.06.2021, e per essa, nella sua qualità di Controparte_1
mandataria, deduceva preliminarmente la legittima pattuizione della deroga all'art. Controparte_2
pagina 3 di 16 1957 c.c. nelle fideiussioni, nonché l'incompetenza del Tribunale adito, in favore della Sezione
Specializzata delle Imprese, in ordine alla avversa domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa della libera concorrenza.
Rilevava altresì la validità delle fideiussioni, nonché la regolare produzione in giudizio dei documenti contrattuali e degli estratti conto certificati ex. art. 50 TUB, comprovanti il credito azionato in via monitoria, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, ovvero in via subordinata per la condanna alla somma accertata in corso di giudizio, con vittoria di spese.
Con la memoria depositata per l'udienza dell'11.11.2021, l'opponente eccepiva l'inesistenza/nullità
della procura speciale della società opposta per indeterminatezza dell'oggetto, in violazione dell'art. 83
c.p.c.
Rigettata con ordinanza del 20.11.2021 la provvisoria esecutività del decreto, è stato esperito senza esito l'iter della mediazione.
La causa, istruita in via documentale, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
23.01.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
-------------
Preliminarmente, la richiesta di sospensione del presente giudizio sino al completo adempimento del piano omologato, avanzata dall'opponente nella memoria depositata per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2025, va disattesa.
In particolare, l'opponente ha allegato di versare in una situazione di sovraindebitamento, già accertata nel procedimento rubricato al n. 3/2022 RG, adducendo che la società opposta ha trovato pieno pagina 4 di 16 soddisfacimento del credito nell'accordo con i creditori delineato dall'OCC ed omologato dal
Magistrato.
A tal proposito, va osservato che l'art. 10, comma 2, della Legge n. 3 del 2012 incide unicamente sull'azione esecutiva, sempre che la proposta sia ritenuta conforme ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e
9 (Cass., 3521/2021).
Ed invero, l'art. 12 bis, comma 2, della legge 3/2012 prevede che il giudice possa, col decreto che fissa la data dell'udienza per la convocazione dei creditori, disporre la sospensione, nelle more che ciò
avvenga, dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano fino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, ma non possa farlo con riferimento ad un giudizio di cognizione, come nel caso di spese.
A ciò va aggiunto che l'opponente non ha prodotto documentazione comprovante l'omologa dell'accordo con i creditori, asseritamente intervenuta nel corso del presente giudizio.
In ordine all'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dall'opponente per mancato esperimento della procedura di mediazione, va osservato che “Nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, successivamente alla decisione circa le istanze di concessione o sospensione della
provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico del
creditore opposto” (Cass., SS.UU. n. 19596/2020).
Nel caso di specie, il procedimento di mediazione è stato espletato nel corso del giudizio, sicché deve ritenersi superata la relativa eccezione.
Sempre in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale attiva della CP_3
e della legitimatio ad causam della sollevata dall'opponente per assenza di
[...] Controparte_1
prova delle intervenute cessioni (in particolare per assenza di specificità dei rapporti inseriti e richiamati nella Gazzetta Ufficiale), va disattesa.
pagina 5 di 16 A tal proposito, va rilevato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai
sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al
cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione
per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno
di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie
consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017,
10860/2024) e che “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od
ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di
determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi
dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il
“prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che
assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”.
A ciò va aggiunto che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore
originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione
del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente
riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020).
Nel caso di specie, la società opposta ha prodotto l'avviso di pubblicazione della cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale dell'08.01.2019 (allegato 3 del fascicolo monitorio), dal quale si evince che
“La società comunica di aver acquistato pro soluto ai sensi e per gli effetti di cui agli Controparte_3
articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, in base a un contratto di cessione di crediti
pecuniari concluso in data 12 dicembre 2018 con Unione di Banche Italiane S.p.a.….un portafoglio di
crediti non-performing classificati a “sofferenza” originati da rapporti di finanziamento sorti nel
periodo intercorrente tra il 1960 e il 2018 e individuati nel documento di identificazione dei crediti
pagina 6 di 16 allegato al Contratto di Cessione” e che “ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla
Cartolarizzazione, la Cedente e il Cessionario renderanno disponibili sul sito
http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti.
Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di
richiesta scritta”.
La società opposta ha altresì depositato l'avviso di pubblicazione dell'ulteriore cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale del 30.11.2019, nel quale è riportato che la “ comunica che Controparte_1
in data 22.11.2019 ha concluso con un contratto di cessione di crediti pecuniari Controparte_3
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58
del Testo Unico Bancario, con efficacia economica del 28 febbraio 2019 e con efficacia giuridica del 5
dicembre 2019. In virtù del Contratto di Cessione la società ha acquistato pro soluto da CP_3 CP_3
tutti i crediti derivanti da contratti di credito al consumo per l'acquisto di beni e/o servizi e/o da
contratti di credito personale”, con inclusione dei “(dd) crediti acquistati dal Cedente in forza di un
contratto di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e
4 della Legge 130 concluso con Unione di in data 12 dicembre 2018 ed Controparte_4
individuati in base ai criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 dell'8
gennaio 2019, parte II” (allegato 5 del fascicolo monitorio).
Dal predetto sito internet emerge l'indicazione del numero cliente attribuito al debitore
[...]
(4554327), dei contratti di finanziamento e di conto corrente de quibus (61855 e 61020125), Parte_2
nonché dei relativi crediti, come comprovato dagli estratti conto certificati ex. art. 50 TUB (allegati 2 e
4 del fascicolo monitorio).
A ciò va aggiunto che la società opposta ha prodotto le comunicazioni trasmesse mediante lettera raccomandata, con le quali la stessa ribadiva al debitore l'intervenuta cessione del Parte_2
credito derivante dal contratto di conto corrente n. 61855 da Unione di Banche Italiane a Marte SPV
pagina 7 di 16 nonché la cessione del credito relativo al contratto di prestito personale n. 61020125 da CP_1 [...]
alla ricevute rispettivamente in data 08.10.2019 e 10.04.2020 CP_3 Controparte_1
(quest'ultima dalla medesima opponente), come comprovato dagli avvisi di ricevimento in atti (allegato
9 del fascicolo monitorio).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve pertanto ritenersi dimostrata la legittimazione attiva della società opposta.
Sempre in via preliminare, l'eccezione di nullità delle procure prodotte dalla società opposta, sollevata dall'opponente per indeterminatezza dell'oggetto, va disattesa.
A tal proposito, va osservato che “la procura è validamente conferita benché non contenente alcun
riferimento al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (come novellato dalla L.
27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l'apposizione topografica della procura sia idonea –
salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di
rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l'atto accede”
(Cass., n. 19668/2011).
Nel caso di specie, la società opposta ha prodotto la procura speciale rep. n. 28365/12029, autenticata nelle firme dal notaio e registrata in data 09.12.2019 (allegata con la comparsa di Persona_1
costituzione), con la quale la società ha conferito alla Controparte_1 CP_5 Parte_3
l'incarico di svolgere, in nome e per conto della prima, le attività di gestione, di incasso e di eventuale recupero dei crediti, con indicazione delle singole azioni esperibili.
Con la procura speciale autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio registrato Persona_2
in data 20.12.2019 (allegato 1 del fascicolo monitorio), la società ha Controparte_6
conferito ampio incarico alla di compiere tutti gli atti necessari per la gestione dei Controparte_2
crediti (attività puntualmente indicate nel medesimo documento), nominandola sua procuratrice speciale.
pagina 8 di 16 Dalla successiva procura speciale autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio Persona_3
registrato in data 17.03.2020 (allegato del fascicolo monitorio), si evince che la nella Controparte_2
qualità di procuratrice speciale della a sua volta procuratrice speciale Controparte_6
della società opposta, conferisce mandato agli odierni difensori “affinché rappresentino e difendano
rappresentata dalla mandataria a compiere tutte le attività Controparte_1 Controparte_2
inerenti e connesse alla migliore gestione dei crediti di titolarità della , con Controparte_1
precisazione dei singoli atti che gli stessi possono porre in essere.
L'indicazione delle attività esperibili, come innanzi esposto, determina la validità delle procure prodotte dalla società opposta, non rilevando a tal fine l'assenza del riferimento specifico al giudizio promosso.
Quanto alla sussistenza del credito azionato in via monitoria, va evidenziato che “ai fini della prova
richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di
autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di
credito fatto valere in giudizio” (Cass., sez II, n. 9232/2000).
A ciò va aggiunto che “la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto di ingiunzione
previsto dall'art. 663 c.p.c. anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili
da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e
liquido” (art. 50 TUB).
Nel caso di specie, la Banca ha prodotto in sede monitoria i contratti di apertura di credito sul conto corrente n. 61855/05 ed il contratto di finanziamento n. 1020125, nonché gli estratti conto certificati ex.
art. 50 TUB per entrambi i rapporti, idonei a corroborare la sussistenza della pretesa creditoria.
A fronte di tali riscontri documentali, confortanti l'an ed il quantum della pretesa, gravava sull'opponente, ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova di un fatto estintivo o modificativo del credito, nella specie non osservato.
pagina 9 di 16 Sul punto va rilevato che in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice,
nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. S.U. n.3086/2022).
Tale facoltà di accertamento di fatti diversi dai principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni implica il potere dell'ausiliario di acquisire documenti, finalizzati alla prova dei fatti in questione, anche oltre il limite delle preclusioni istruttorie, alla sola condizione che sia salvaguardato il contraddittorio, ossia la preventiva sottoposizione dei documenti alle parti.
Di contro, in tema di consulenza contabile, la disposizione speciale dell'art.198 c.p.c. abilita il ctu all'accertamento anche dei fatti principali ed alla conseguente acquisizione di nuovi documenti, sempre che sia acquisito il consenso di tutte le parti, ferma restando l'applicabilità del principio generale di libera acquisizione di documenti inerenti i fatti non principali e necessari per fornire risposta ai quesiti,
nel rispetto del solo principio del contradditorio ( Cfr. Cass. Sez. I, n.5370/2023);
Da tanto discende l'astratta acquisibilità della documentazione prodotta dalla società opposta con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c., nella specie consistente negli estratti conto e nel piano di ammortamento del finanziamento, la cui produzione non è stata contestata dall'opponente, ai fini dell'eventuale compimento di verifica contabile, ritenuta, tuttavia, superflua sulla base delle allegazioni delle parti.
Ed invero, l'opponente ha contestato genericamente la pretesa creditoria, adducendo l'applicazione da parte della Banca di interessi superiori al tasso soglia, di commissioni di massimo scoperto e di spese non pattuite, nonché la violazione del divieto di anatocismo e l'illegittimo esercizio dello ius variandi.
In particolare, l'opponente non ha specificato il tasso soglia di riferimento, i tempi, le modalità e la pagina 10 di 16 misura del superamento del tasso soglia, né tantomeno ha provveduto alla produzione in giudizio dei decreti ministeriali con l'indicazione dei tassi usurari che si assumono essere stati lesi dalle pattuizioni contrattuali, atteso che per i suddetti atti amministrativi non opera il principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c.
Va infatti osservato che “l'onere probatorio nelle controversie sull'applicata debenza e sulla misura
degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il
quale intenda provare l'usurarietà degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola
negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di
riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare o provare i fatti modificativi o estintivi
dell'altrui diritto” (Cass. Sez. Un. sent. 18.09.2020, n. 19597).
Parimenti, l'opponente non ha indicato le variazioni unilaterali delle condizioni economiche presumibilmente attuate dalla Banca, il quantum degli interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto applicate, né tantomeno ha specificato le spese illegittimamente addebitate, donde la superfluità di una verifica contabile.
L'eccezione di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c., sollevata dall'opponente per concessione del credito nonostante il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, va rigettata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia
prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della
fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al
terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche” (Cass., n.
23422/2016).
pagina 11 di 16 Nel caso di specie, l'opponente, gravato dall'onere della prova degli elementi costitutivi dell'invocata fattispecie estintiva dell'obbligazione di garanzia, non ne ha provato il relativo presupposto, ossia la conoscenza da parte della Banca delle condizioni patrimoniali tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito.
A ciò va aggiunto che la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. è esclusa in presenza di circostanze concrete, come nell'ipotesi in cui la debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o della quale è socio, ovvero sia il coniuge o il familiare convivente
(Cass., n. 3761/2006).
Ed invero, dalla documentazione in atti (i contratti bancari e le fideiussioni) emerge che il debitore risiede al medesimo indirizzo dell'odierna opponente, circostanza ulteriormente Parte_2
comprovata dalla sottoscrizione in segno di ricevimento da parte di quest'ultima di una lettera raccomandata indirizzata al Tarturo, sicché può presumibilmente ritenersi che i medesimi siano legati da un rapporto di coniugio o di convivenza, idoneo ad escludere che il fideiussore non fosse a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale.
Parimenti, l'eccezione di nullità ed inefficacia delle clausole contenute nei contratti di fideiussione dell'11.05.2007 e del 31.10.2012 (articoli 4, 7, 8 e 9), sollevata dall'opponente per violazione del divieto di inserzione di clausole vessatorie nei contratti con il consumatore, va disattesa.
A tal proposito, va osservato che la disposizione che prevede la specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contratto in adesione (art. 1341 c.c.) è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione (Cass., n. 32731/2023).
Nel caso di specie, le clausole di recesso (art. 4 delle fideiussioni dell'11.05.2007 e del 31.10.2012), di regresso (art. 9 della fideiussione del 31.10.2012) e di deroga all'art. 1957 c.c. (artt. 6 nelle fideiussioni dell'11.05.2007 e del 31.10.2012), allegate dall'opponente, risultano doppiamente sottoscritte, con pagina 12 di 16 conseguente validità delle stesse.
Diversamente, la clausola delle fideiussioni che prevede che “Il fideiussore avrà cura di tenersi al
corrente delle condizioni patrimoniali del Debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso
dello svolgimento dei suoi rapporti, Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente e
fermo restando quanto previsto all'art. 14 in relazione agli obblighi di comunicazione periodica
sull'andamento del rapporto, la Banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli
l'entità dell'obbligazione garantita, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo
ottenimento da parte del Fideiussore del consenso scritto del Debitore, ulteriori informazioni
concernenti l'esposizione stessa” (art. 5 e 7, rispettivamente delle fideiussioni dell'11.05.2007 e del
31.10.2012), non può considerarsi vessatoria, atteso che la stessa non risulta idonea a determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio tra diritti ed obblighi derivanti dal contratto, come disciplinato dall'art. 33 del Codice del Consumo.
L'opponente ha altresì eccepito la nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, lettera a), della legge n. 287/90 in forza del provvedimento n. 55 del 02.05.2005 sulle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione”, emesso dalla Banca d'Italia, la quale ha ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 del testo per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenessero CP_7
disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, si porrebbero in contrasto con l'articolo 2, comma 2,
lettera a), della legge n. 287/90.
La nullità del rapporto contrattuale discenderebbe pertanto dalla previsione nella fideiussione in esame delle clausole proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane.
A tal proposito, va osservato che “la soluzione che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli
obiettivi della normativa antitrust è la tesi che ravvisa nella fattispecie un'ipotesi di nullità parziale,
essendo la normativa antistrust diretta a realizzare un bilanciamento tra libertà di concorrenza e
tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti diversi dagli imprenditori” (Cass., SS.UU. n.
pagina 13 di 16 41994/2021).
A ciò va aggiunto che “il provvedimento di Banca d'Italia che ha accertato la contrarietà al diritto
della concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard predisposto dall'ABI, non
comporta l'automatica ed integrale nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla base di tale
modello, trovando applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1419 c.c., in base al quale la
nullità delle clausole anticoncorrenziali non comporta la nullità dell'intero contratto se l'assetto di
interessi in gioco non viene compromesso da una pronuncia di nullità parziale”(Cass., n. 24044/2019).
Ne consegue che la rilevata nullità non può che ritenersi limitata alle singole pattuizioni invalide,
presupponendo pertanto la proposizione di una domanda di nullità parziale della garanzia, relativa alle sole clausole inserite in violazione della normativa antitrust L. 287/1990.
Tuttavia, anche considerando la domanda di nullità parziale delle fideiussioni, formulata in via subordinata dall'opponente nell'atto di citazione, va rilevato che la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, atteso che la stipulazione della fideiussione omnibus dell'11.05.2007
(allegato 7 del fascicolo monitorio) è avvenuta a distanza di due anni dal citato provvedimento, relativo ad una fase conclusasi nel maggio 2005.
Gravava pertanto sull'opponente l'onere di allegazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, nella specie non assolto.
Quanto alla garanzia stipulata in data 31.10.2012 (allegato 6 del fascicolo monitorio), va rilevata che la stessa non rientra nella categoria della fideiussione cd. “omnibus”, risultando espressamente riferita al contratto di finanziamento di € 48.000,00, classificandosi pertanto come fideiussione per operazione specifica.
Quanto all'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, sollevata dalla Banca in relazione alla nullità della fideiussione in contrasto con l'art. 2 della L. 287/1990, va evidenziato che tale domanda pagina 14 di 16 rientra nell'ipotesi delle eccezioni in senso lato finalizzate al rigetto della pretesa della Banca, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione risulta competente a decidere sull'opposizione stessa.
Va altresì disattesa l'eccezione di liberazione del fideiussore per mancata proposizione dell'azione contro il debitore principale entro il termine semestrale ai sensi dell'art. 1957 c.c., stante la piena operatività della deroga al suddetto articolo, prevista alla clausola n. 6 delle fideiussioni innanzi indicate, specificamente pattuita e doppiamente sottoscritta dall'opponente.
Per tali ragioni, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.
5387/2020 nei confronti dell'opponente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi del
D.M. 147/2022, fatta eccezione per la fase istruttoria riconosciuta ai minimi, poiché di estrema semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione del 21.01.2021, da
, in qualità di fideiussore del debitore , avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 5387 del 02.12.2020, emesso dal Tribunale di Bari, su istanza ed in favore di e Controparte_1
per essa, nella sua qualità di mandataria, così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 5387/2020 nei confronti dell'opponente;
2) condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali, in favore dell'opposta, liquidate in €
6.713,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 10.6.2025
pagina 15 di 16 Il Giudice
Raffaella Simone
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