Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3303/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, composto dai SIi Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n. 3303/2024 r.g. promosso con ricorso depositato in data 02.07.2024 da
, con l'avv. LAROCCA ANTONIO, come da mandato in atti;
Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
, con gli avv.ti BEGHIN MARTA e BEGHIN CARLA, come da TE
mandato in atti;
- resistente-
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale.
Causa rimessa al Collegio all'udienza del 31.01.2025 per la decisione non definitiva sullo status di separazione.
Conclusioni parte ricorrente:
“CONCLUSIONI
A) Pronunciare la separazione personale dei coniugi IG.ri e Parte_1 CP_1
alle seguenti
[...]
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto ed impegno a non interferire l'uno nella vita privata dell'altro.
2) I figli minori e vengono affidati in via congiunta ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori. Gli stessi avranno collocazione prevalente e residenza presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni degli stessi ed in accordo con la madre.
3) La casa familiare di PO (PD), Via San Giuliano n.20, in comproprietà dei coniugi, resta assegnata in uso, con tutti gli arredi e le suppellettili, alla IG.ra Parte_1
che ivi continuerà ad abitarvi unitamente ai figli minori.
[...]
4) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, il IG. TE
corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di Parte_1
bonifico bancario, la somma mensile di €.2.000,00, ovvero €.1.000,00 per ciascun figlio,
somma rivalutabile di anno in anno in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Alla
IG.ra spetterà inoltre l'assegno unico, in via esclusiva. Parte_1
5) Il padre corrisponderà inoltre alla madre l'80% delle spese straordinarie per i figli,
come individuate e con i tempi e le modalità stabilite dal protocollo in uso presso il
Tribunale di Padova, che i coniugi dichiarano di conoscere.
6) A titolo di concorso nel mantenimento della moglie, il IG. TE
corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di Parte_1
bonifico bancario, la somma mensile di €.500,00, somma rivalutabile di anno in anno in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
B) Ordinare all'ufficio di Stato Civile del Comune di competenza l'annotazione dell'emananda sentenza.
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C) Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Conclusioni parte resistente:
“CONCLUSIONI
IN VIA PRINCIPALE
1) Dandosi atto che il SI non si oppone alla domanda di separazione TE
personale proposta dalla moglie, dichiararsi la separazione dei coniugi e TE
, con addebito alla moglie per i suoi comportamenti contrari ai doveri Parte_1
coniugali, e cumulativamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) Dandosi atto che la moglie ha già individuato una autonoma soluzione abitativa a
Padova in via Don Giovanni Verità assegnarsi al padre, perché ci viva con i figli, la casa coniugale sita in PO via San Giuliano n.20 con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti;
3) Affidarsi congiuntamente ai genitori i figli minori ed disponendone la Per_1 Per_2
residenza di fatto ed anagrafica presso la casa coniugale e, anche in caso di assegnazione della casa coniugale alla madre, la collocazione paritetica presso ciascun genitore.
A tal fine, se del caso delegando, per le ragioni di cui in narrativa, l'elaborazione del piano genitoriale al Consultorio Familiare territorialmente competente, il resistente rispettosamente propone comunque fin d'ora la seguente routine, totalmente paritetica: 3.1)
- nel periodo scolastico
A scuola lun mar mer gio ven sab dom
Per con
3 4
SETTIMANA Colazione Parte_2
A Parte_3 Pt_4
[...] Parte_5
Colazione
[...] Parte_6
B Parte_3 Parte_4
[...] Parte_5
[...]
Colazione
[...] Parte_2 Pt_2
A
Rob Pt_3 Parte_2 [...]
Parte_4
SETTIMANA Colazione Parte_6 [...]
Parte_7
[...]
Il lunedi mattina, il genitore da cui i figli hanno pernottato la domenica, li porta a scuola dopo colazione;
l'altro genitore va a riprenderli a scuola alle 14 per dare inizio al proprio turno di responsabilità durante il quale porta i figli a scuola la mattina e li accompagna nelle altre attività pomeridiane;
il genitore subentrante riprende quindi i figli a scuola alle
14,00 o a casa dell'altro genitore la domenica mattina dopo la colazione, per dare inizio al proprio turno di responsabilità e così via.
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3.2) - nel periodo non scolastico: stesso calendario ma il genitore subentrante riprende i figli sempre a casa dell'altro genitore dopo colazione.
3.3) - durante le vacanze estive, nel periodo compreso tra la fine e la ripresa della scuola ciascun genitore tenga con sé ed tre settimane, di cui al massimo due Per_1 Per_2
consecutive, con la precisazione che durante detto periodo le visite settimanali all'altro genitore siano sospese e non recuperate e che i fine settimana riprendano con il genitore che non ha avuto con sé il figlio nell'ultimo periodo di vacanza;
ciascun genitore comunichi all'altro il proprio periodo di ferie entro il 20 aprile di ogni anno e in caso di coincidenza si decida ad anni alterni;
per l'anno 2025 decida la madre. Ciascun genitore fornisca almeno una settimana prima della data di partenza, l'indirizzo esatto del luogo ove condurrà in ferie i figli;
nello scambio tra genitori i minori siano muniti di carta d'identità o passaporto;
3.4) - nei giorni di Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua, a prescindere dalla chiusura scolastica, e stiano a pranzo con un genitore e a cena con l'altro con Per_1 Per_2
alternanza annuale;
per la precisione rimangano a cena dal genitore con il quale dovranno trascorrere il successivo periodo di vacanze. Per l'anno in corso i minori trascorrano il pranzo di Pasqua con il padre e il pranzo di Natale con la madre. ed Per_1 Per_2
trascorrano quindi presso ciascun genitore 7 giorni a Natale (dalla cena del 25 dicembre al pranzo del 31 dicembre e dalla cena del 31 dicembre al pranzo del 6 gennaio), tre a Pasqua
e tre a Carnevale, alternando annualmente i rispettivi periodi. Anche durante questi periodi le visite dell'altro genitore rimangano sospese e al proprio rientro i minori riprendano la permanenza con l'altro genitore.
3.5) - compleanni, festa del papà / della mamma, ricorrenze familiari Per il proprio compleanno ed pranzino insieme con un genitore e cenino con l'altro, Per_1 Per_2
alternando annualmente pranzo e cena;
inoltre ove il compleanno dei genitori e le feste
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della mamma e del papà non cadano nel turno di permanenza, o quanto meno nel fine settimana del genitore festeggiato, quest'ultimo possa prelevarli da casa dell'altro genitore alle ore 18,00 e a ripotarveli alle ore 22,30 pronti a coricarsi. Ciascun genitore comunichi all'altro con un anticipo di almeno 15 giorni eventuali ricorrenze familiari (compleanno dei nonni, matrimoni battesimi, lauree etc) che non cadano nel periodo di permanenza o nel fine settimana di propria competenza, così da poter garantire ai minori, fermo il turno di permanenza, la partecipazione all'evento.
3.6) - contatto telefonico tra genitori e figli: disporsi vista l'età dei figli, che essi possano contattare l'altro genitore con le stessa tempistica e modalità attuali.
3.7) - quotidiano dei minori Disporsi che nel periodo di permanenza dei figli presso di sé
ciascun genitore provveda ad occuparsi direttamente del quotidiano dei figli, con ciò
intendendosi l'accompagnarli e riprenderli dai luoghi di svolgimento delle attività
scolastiche, sportive e sociali.
4) - Mantenimento dei figli Dandosi atto che il pagamento della rata mensile di mutuo cointestato della casa coniugale in comproprietà dei coniugi da prima del matrimonio da tempo grava interamente sul padre e che la disponibilità reddituale/retributiva netta mensili dei coniugi è pressoché la medesima, disporsi che i genitori contribuiscano al mantenimento dei figli nei seguenti termini - mantenimento ordinario diretto per il periodo di rispettiva permanenza dei figli presso ciascuno di sé ed erogazione integrale dell'Assegno Unico alla madre;
- mantenimento straordinario dei figli al 50% come da protocollo 17.1.2017 in uso al Tribunale di Padova, da intendersi qui come richiamato e trascritto.
5) Autorizzarsi i genitori al rilascio/rinnovo, per sé e per i figli, di passaporto e/o di documenti di identità validi per l'espatrio.
IN SUBORDINE
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In denegata ipotesi di rigetto della domanda di addebito della separazione alla moglie,
dandosi atto che la ricorrente è economicamente autosufficiente avendo un impiego che le garantisce una considerevole retribuzione mensile respingersi la domanda di mantenimento.
IN OGNI CASO
Disporsi la presa in carico ed il monitoraggio del nucleo familiare, da parte del Consultorio
Familiare territorialmente competente, al fine di verificare mensilmente la condizione psicologica dei minori e la coerenza di condotta di entrambi i genitori ai canoni di capacità
relazionale, se del caso relazionando periodicamente il Tribunale.
Spese e compensi come per legge o comunque rapportati all'esito della causa.”
Conclusioni del P.M.: “Visto, Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire riservando le conclusioni all'esito del procedimento”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 02.07.2024 conveniva in giudizio Parte_1
, allegando che le parti avevano contratto matrimonio, in data 31.12.2005, a TE
PO (PD), trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 1,
parte II, serie A, anno 2006;
- rappresentava che dall'unione coniugale erano nati due figli: nato a [...]_1
il 15.01.2008 e nato a [...] il [...], entrambi minorenni;
Per_2
- riferiva che da tempo era venuto meno tra le parti l'affectio coniugalis ed, attesa la profonda crisi coniugale, adiva il presente Tribunale formulando, nel merito, le conclusioni riportate in epigrafe .
- Con memoria di costituzione depositata in data 12.11.2024 si costituiva parte resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione e, a sua volta, chiedeva
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cumulativamente ex art. 473-bis. 49 c.p.c. pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulava le conclusioni riportate in epigrafe .
- All'udienza di comparizione delle parti del 31.01.2025, dinnanzi al Giudice delegato,
comparivano entrambe personalmente ed insistevano per l'accoglimento delle domande proposte;
il giudice delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione si riservava;
- con ordinanza pronunciata in pari data il giudice delegato emetteva i provvedimenti temporanei ed istruttori e di riservava di riferire al Collegio per l'emissione della sentenza parziale sullo status di separazione .
* * *
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie presenta elementi di estraneità, poiché
parte ricorrente è nata in [...] ed, in assenza di allegazioni contrarie, si presume che possieda la relativa cittadinanza . Appare, quindi, necessario verificare per la domanda sullo status di separazione la sussistenza della competenza giurisdizionale del Giudice adito e, in caso positivo, la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito Tribunale in merito a tale domanda sulla base dell'art. 3, lett. A, punto i) Reg. (UE) n. 1111/2019, per il quale è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi” che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte
di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , Parte_8 Parte_9
che precisa che il Regolamento in questione "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri",
giurisprudenza che, se anche riferita al regolamento precedente, Reg. (CE) n. 2201/2003, deve ritenersi riferibile anche a quello vigente attesa l'identità di ratio normativa ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a
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prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato
membro sia competente in base agli articoli da 7 a 11 del Regolamento stesso). Va ricordato sul punto che la nozione di “residenza abituale” nel diritto europeo si identifica nel “luogo che denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare” (cfr. CGUE 2.4.2009, C.
523/2007, Finlandia c. A., giurisprudenza che, seppur riferita al precedente Regolamento in materia, è estendibile anche al Regolamento ivi applicato). Nel caso di specie agli atti risulta documentato che entrambe le parti risiedono fin dall'instaurazione del procedimento in Italia
(cfr. doc.ti 2 e 3 ricorso introduttivo).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla suddetta domanda l'art. 8, lett. A Reg. (UE)
n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, insussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”, ovvero, nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, la legge italiana.
Ciò premesso, va rilevato che la domanda di separazione personale dei coniugi merita accoglimento.
Dalle allegazioni svolte dalle parti in causa è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Dovendo la causa proseguire per la decisione sulle restanti domande ed avendo parte resistente formulato, oltre alla separazione personale, anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. con conseguente necessità di attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia divorzile, Va confermata l'udienza già fissata dal Giudice delegato per il prosieguo.
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Va evidenziato che, al fine di esaminare la domanda divorzile è necessario che le parti depositino l'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato della presente sentenza .
Quanto alle spese di lite, le stesse verranno definite in sede di sentenza conclusiva del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, matrimonio contratto in data 31.12.2005 a Camposampiero (PD) e trascritto nei
[...]
registri di stato Civile del Suddetto Comune al n. 1, Parte II, serie A, anno 2006;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 04.02.25
Il Giudice rel. dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
dott.ssa Barbara De Munari
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