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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1732/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1732/2020 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lorenzoni, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo in Via Trento e Trieste n. 8
PARTE ATTRICE
contro in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione Temporanea di CP_1
Imprese costituita con le mandanti e , CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Caldarola elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Arezzo, in Via Petrarca n. 33 presso lo studio dell'Avv. Francesca Tarchiani
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.7.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell' composta anche dalle mandanti CP_4 CP_2 ed . proponendo opposizione al decreto
[...] Controparte_3 Controparte_3 ingiuntivo n. 589/2020 emesso dal tribunale di Arezzo in data 1.06.2020, con il quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 581.000,00, oltre interessi, spese e compensi, per il saldo di fatture emesse in forza del contratto di subappalto stipulato tra le parti.
A sostegno dell'opposizione parte attrice ha dedotto: preliminarmente l'ultra petizione in cui è incorso il giudice del procedimento monitorio, avendo emesso il d.i. per euro 581.000,00 a fronte dell'importo richiesto nel ricorso pari ad euro 580.496,21; l'inadempimento dell' per non avere consegnato i CP_4
pagina 1 di 10 certificati relativi agli allegati A, B, C e D del contratto di subappalto in violazione di quanto previsto dall' art. 4 (infra doc.1); l'inadempimento dell' per non avere eseguito tutte le opere pattuite ed CP_4 avere richiesto un corrispettivo addirittura superiore rispetto a quello concordato e ciò nonostante fosse pattuito “un forfait chiuso per la quantità, tipologie e misure meglio descritte nel progetto e capitolato che si allegano al contratto”.
Ha allegato in via riconvenzionale la tardività della consegna delle opere non avendo la CP_4 rispettato le tempistiche pattuite in contratto. A tal proposito ha rappresentato che all'art. 5 del contratto di subappalto le parti hanno previsto, oltre a dei termini intermedi, che tutte le prestazioni subappaltate dovessero essere ultimate entro l'01/08/2019 con espressa previsione che “… per eventuali ritardi sui termini sopra indicati la subappaltatrice dovrà corrispondere alla subappaltante una penale irriducibile salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni pari: a euro 1000, 00 per ogni giorno di ritardo sui termini sopraindicati…”, mentre le opere sono state consegnate solo in data 30.9.2019.
Ha eccepito altresì l'inadempimento della opposta ai sensi dell'art. 1460 c.c., anche previsto CP_4 dall'articolo 17 del summenzionato contratto di subappalto, presentando le opere realizzate vizi e difformità che hanno comportato la necessità d'interventi ulteriori per complessivi € 25.166,00.
Sulla base di tali allegazioni ed eccezioni, parte opponente ha spiegato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere
l'opposizione e, per l'effetto: A. Respingere la richiesta di pagamento formulata nei confronti dell'opponente siccome infondata nell'an e nel quantum e comunque perché eccessiva e non provata;
B. Accertare e dichiarare per i motivi tutti indicati in narrativa il grave inadempimento della CP_1
in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo
[...] mandataria dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti ed CP_2
C. Accertare e dichiarare che la Controparte_3 Parte_1
per effetto dei gravi inadempimenti della in persona del suo Legale Rappresentante
[...] CP_1 pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione Temporanea di
Imprese costituita con le mandanti ed CP_2 Controparte_3
ha legittimamente sospeso ogni pagamento ai sensi dell'art. 1460 c.c.; D. Condannare la
[...] CP_1
in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo
[...] mandataria dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti ed CP_2
al pagamento in favore della Controparte_3 CP_3 CP_3 Parte_1 della penale giornaliera di € 1.000,00, prevista all'art. 5 del contratto di subappalto del 5.2.2019,
[...]
e quindi della complessiva somma di € 60.000,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa;
E. Condannare la in persona del CP_1 suo Legale Rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti ed CP_2 [...]
al pagamento in favore della della somma Controparte_3 Parte_1 di € 25.166,00, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa, a titolo di risarcimento dei danni per ripristinare le opere viziate e/o difettose
e/o difformi e comunque inidonee all'uso per il quale erano destinate;
F. Dichiarare nullo e revocare per i motivi tutti indicati in narrativa il decreto ingiuntivo della cui opposizione trattasi statuendo che nessuna somma è dalla dovuta per i titoli dedotti in giudizio. Condannare l'ATI Parte_1 opposta alla refusione dei compensi e delle spese del giudizio.”. pagina 2 di 10 Nel costituirsi in giudizio la ha contestato integralmente le avverse deduzioni sia in punto CP_1 di opposizione che in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata.
Nel merito, parte convenuta opposta ha precisato che: le omesse certificazioni richiamate in punto di inadempimento, quali allegati B e C del contratto di subappalto altro non sono che dichiarazioni sostitutive di certificazione sull'avvenuto pagamento della retribuzione dei lavoratori impiegati presso il cantiere appaltante da parte dei subappaltatori mentre per l'allegato D nulla altro che una quietanza liberatoria sulla fine dei lavori per forniture e servizi svolti;
le relative dichiarazioni non sono state sottoscritte da per l'ammontare del complessivo corrispettivo spettante a causa del mancato CP_1 pagamento da parte dell'opponente, la quale comunque non ha saldato nemmeno fatture in relazione alle quali tali dichiarazioni sono state consegnate;
l' allegato A (capitolato / elenco prezzi) ha invece subito numerose modifiche per opera della appaltante la quale ha scorporato alcune Parte_1 lavorazioni (ad esempio fornitura e posa in opera di vetri e ferramenta dei serramenti con la richiesta contestuale a terzi di tale fornitura); ha provveduto in totale autonomia ad effettuare Parte_1 lavorazioni in proprio o ad affidarle a terzi estranei alla inoltre l'opponente ha provveduto a CP_4 modificare l'oggetto del subappalto originariamente pattuito nel contratto come ad esempio in relazione alla tipologia di vetri prescelti che non risultano quelli da contratto ed anche in ordine al sistema di apertura di alcuni infissi che da manuale è stato trasformato in motorizzato;
l' allegato A) del contratto prodotto dall'opponente non è quello effettivamente concordato ma è stato modificato “a mano libera” con specifiche mai accettate e sottoscritte dalla subappalattrice;
l'opposta ha fornito analitica contabilità, comprensiva di detrazioni e variazioni in corso d'opera, con la comunicazione all'opponente del 2.08.2019 (e relativi allegati doc.2 e doc.3).
Parte opposta ha ricostruito i rapporti con l'opponente rappresentando di aver fornito una offerta economica per fornitura e posa in opera di infissi interni ed esterni sulla base delle indicazioni della opponente, nella sua veste di subappaltante;
invero, si era aggiudicata l'appalto per la Parte_1 riqualificazione di “ex Manifattura Tabacchi” di Firenze e per formulare l'offerta economica in gara per serramenti e infissi aveva chiesto un preventivo alla (doc. 6), che a sua volta aveva CP_5 indicato la A.T.I. de quo per la posa in opera degli stessi. Ha ribadito di aver apportato le modifiche richieste di volta in volta dalla subappaltante riportando il tutto nella contabilità fatturatagli e rifacendosi ai prezzi unitari (anche eventualmente da decurtare e di fatto poi decurtati) di tale preventivo. Ha precisato che la richiesta monitoria effettuata da parte opposta originava dal fatturato complessivo della alla per un totale di euro 962.871,21 a cui erano stati sottratti CP_4 Parte_1 gli importi incassati nel tempo pari ad euro 382.375,00 lasciando quindi da saldare l'importo di euro
580.496,21.
Ha dedotto poi parte convenuta opposta l'infondatezza della prospettazione attorea laddove imputa alla subappaltatrice il ritardo nella ultimazione dei lavori, essendo questo stato determinato dal comportamento della subappaltante. Ha inoltre evidenziato di avere ripetutamente fatto richiesta di accesso al cantiere per la verifica e l'individuazione di eventuali difformità e vizi d'opera, rappresentando che tale accesso è stato consentito alla per l'unica volta, il 15 novembre CP_1 del 2019, rendendolo di fatto inutile.
pagina 3 di 10 Infine, ha contestato il diritto al risarcimento richiesto in via riconvenzionale per l'ammontare di €
25.166 per opere che la sarebbe stata costretta a sostenere per rimediare i vizi lamentati Parte_1
a cui l' non avrebbe tempestivamente provveduto. CP_4
La ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Tribunale ogni contraria istanza eccezione e/o deduzione disattesa, A) in via preliminare concedere, previo accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale in cui è incorso il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice Lucia Faltoni, nell'indicare, quale sorte ingiunta, l'importo di € 581.000,00 anzichè l'importo di € 580.496,21 richiesto dalla ricorrente, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
B) in via principale e nel merito rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte, perché completamente destituite di fondamento sia in fatto, sia in diritto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;
C) in via subordinata rigettare la domanda riconvenzionale ed accertare e dichiarare che la in proprio ed in qualità di CP_1 capogruppo mandataria dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti CP_2
( P.I. e C.F. ) e (P.I. e C.F.
[...] P.IVA_1 Controparte_3
) è creditrice nei confronti della dell'importo di euro 580.496,21 o P.IVA_2 Parte_1 della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, per i motivi tutti dedotti in premessa e come provato dalle fatture emesse dalla n. 18/2019 (pagato solo acconto di € 23.750,00), n. CP_1
28/2019, n. 36/2019, n. 39/2019, n. 10/2020, n. 11/2020; dalla Controparte_3
n. 28/2019 (pagato solo acconto di € 23.750,00), n. 32/2019, n. 45/2019, n.
[...]
68/2019, n. 90/2019, n. 13/2020; dalla le fatture n. 77/2019 (pagato solo acconto di € CP_2
28.975,00), n. 106/2019, n. 133/2019, n. 162/2019, n. 219/2019, n. 22/2020 del 31/01/2020, nonchè dagli estratti autentici dei Registri Fatture dell'anno 2019 e dell'anno 2020 e da quanto altro dedotto e prodotto oltre interessi moratori e spese e, per l'effetto, condannare la al Parte_1 pagamento, in favore della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria CP_1 dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti ( P.I. e C.F. CP_2
) e (P.I. e C.F. ), della P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 somma di euro 580.496,21 oltre interessi moratori di legge maturati dalla data di scadenza delle singole fatture o comunque della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del d.i., e disposta su istanza dell'opposta la correzione dell'errore materiale del d.i. sotto il profilo dell'importo (“DISPONE la correzione materiale del decreto ingiuntivo n. 589/2020 Tribunale Arezzo nel senso che, laddove è scritto “€ 581000,00” debba esattamente leggersi "€580.496,21") la causa è stata istruita documentalmente e con consulenza tecnica d'ufficio, la cui relazione conclusiva è stata depositata dall'Arch. in data 28.01.2023 . Ritenuta ogni ulteriore attività istruttoria superflua, con Persona_1 decreto del 23.07.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Parte opponente ha concluso nel merito
“ A. Respingere, per i motivi indicati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi atti e documenti di causa, la richiesta di pagamento formulata nei confronti dell'opponente siccome assolutamente infondata nell'an e nel quantum e comunque perché eccessiva e non provata;
pagina 4 di 10 B. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti indicati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi atti e documenti di causa, il grave inadempimento della in CP_1 persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti ed CP_2
Controparte_3 Controparte_3
C. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti indicati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi atti e documenti di causa, che la per effetto dei gravi Parte_1 inadempimenti della in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, in proprio CP_1 ed in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti ed ha legittimamente CP_2 Controparte_3 sospeso ogni pagamento ai sensi dell'art. 1460 c.c.;
D. Condannare, per i motivi tutti indicati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi atti e documenti di causa, la in persona del suo Legale Rappresentante pro CP_1 tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti ed al CP_2 Controparte_3 pagamento in favore della della penale giornaliera di € 1.000,00, prevista Parte_1 all'art. 5 del contratto di subappalto del 5.2.2019, e quindi della complessiva somma di € 60.000,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa;
E. Condannare, per i motivi tutti indicati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi atti e documenti di causa, la in persona del suo Legale Rappresentante pro CP_1 tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti ed al CP_2 Controparte_3 pagamento in favore della della somma di € 25.166,00, o di quella maggiore o Parte_1 minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa, a titolo di risarcimento dei danni per ripristinare le opere viziate e/o difettose e/o difformi e comunque inidonee all'uso per il quale erano destinate;
F. Dichiarare nullo e revocare, per i motivi tutti indicati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi atti e documenti di causa, il decreto ingiuntivo della cui opposizione trattasi statuendo che nessuna somma è dalla dovuta per i titoli dedotti in giudizio”. Parte_1
In via istruttoria ha insistito per l'ammissione di tutte le istanze richieste e non ammesse, riportandosi altresì integralmente alle osservazioni alla ctu (si rinvia per esigenze di sintesi al foglio pc depositato da parte opponente da intendersi richiamato).
Parte opposta ha concluso nel merito come da comparsa di costituzione e risposta e in via istruttoria ha insistito per l'ammissione dei mezzi di prova già richiesti. Anche in questo caso, si rinvia per esigenze di sintesi al foglio pc depositato da parte opposta da intendersi richiamato.
In primo luogo deve essere confermata l'ordinanza istruttoria con la quale sono state rigettate le istanze di prova orale richieste dalle parti in quanto relative a circostanze risultanti dai documenti prodotti o accertate – trattandosi di profili tecnici - con la consulenza tecnica d'ufficio della quale si dirà nel prosieguo.
pagina 5 di 10 Nel merito, si osserva che l'oggetto del procedimento è rappresentato, da un lato, dall'accertamento della sussistenza del diritto di in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria CP_1 dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti e CP_2 [...]
di percepire il corrispettivo residuo spettante in forza del contratto Controparte_3 di subappalto da questa stipulato in data 5.2.2019 in qualità di subappaltatrice con Parte_1 in qualità di subappaltante ed avente ad oggetto la costruzione e posa in opera di infissi esterni ed interni nell'ambito di un intervento di restauro e risanamento dell' Ex Manifattura Tabacchi a Firenze;
dall'altro lato, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della penale pattuita in caso di ritardata consegna delle opere e dei vizi e delle difformità delle opere realizzate dedotti da parte opponente.
Venendo al primo profilo, va rilevato che le due contabilità, quella fornita da (doc. 2) Pt_1 Pt_1
e quella fornita da (doc. 3), si differenziano sia in ordine alle opere effettivamente realizzate che CP_1 rispetto ai prezzi applicati.
Ritiene il Tribunale di condividere le valutazioni operate dal Consulente Tecnico d'Ufficio nominato,
Arch. Le valutazioni del predetto CTU risultano immuni da vizi che ne Persona_2 intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, e devono pertanto ritenersi condivise, così come le risposte alle osservazioni formulate dai consulenti di parte da intendersi integralmente richiamate.
Invero, il consulente ha risposto in modo esaustivo e puntuale a tutte le numerose osservazioni proposte dalle parti (pur essendo già la relazione iniziale estremamente dettagliata, motivata e frutto – anche - di un'attenta analisi della documentazione versata in atti dalle parti).
All'esito delle accurate verifiche così svolte, valutate anche le osservazioni presentate dai consulenti delle parti, il CTU ha, quindi, quantificato in Euro 807.596,41 oltre iva il corrispettivo complessivamente spettante a parte opposta per i lavori effettivamente espletati.
Il consulente nella propria relazione ha rappresentato che “per le sopraggiunte varianti in corso
d'opera è stato stravolto in larga parte ciò che è stato stabilito nel contratto di subappalto” dando atto di avere tenuto conto per la ricostruzione dell'esatta consistenza delle lavorazioni delle successive comunicazioni intercorse tra le parti e versate in atti (cfr. pag. 45 ss. relazione). Il consulente ha altresì rappresentato che le caratteristiche degli infissi non appaiono ben definite e chiare al momento della sottoscrizione del contratto di subappalto. In specie, si legge nelle conclusioni della relazione “A tal proposito, il sottoscritto CTU ha verificato che nel Contratto di Subappalto (Doc. 1 di Parte Opposta) non sono stati definiti in maniera chiara ed inconfutabile tutti gli aspetti progettuali su cui basare la produzione degli infissi sia interni che esterni. Ciò è dimostrato fin dal primo sopralluogo in cantiere svolto in data 25.02.2019 (Doc. 16 di Parte Opposta) tra le parti in causa, in cui vengono sollevati dubbi sulla tipologia dei vetri, sulle dimensioni di alcuni infissi e sul sistema di apertura degli infissi esterni, in considerazione della loro elevata altezza dal piano di calpestio. Ulteriori aspetti dubbi su quanto riportato nel Contratto di Subappalto (Doc. 1 di Parte Opponente) emergono poi, circa un mese dopo il suddetto sopralluogo del 25.02.2019, in un ulteriore sopralluogo svolto in data
26.03.2019 (Doc. 25 di Parte Opponente) con la Direzione dei Lavori, perché solleva perplessità sulle caratteristiche prestazionali degli infissi, sia dal punto di vista termico che acustico. Va ulteriormente pagina 6 di 10 sottolineato e precisato:
1.1. Nel Contratto di Subappalto (Doc. 1 di Parte Opponente) non è stata esattamente definita la tipologia dei materiali da impiegare per la suddivisione delle vetrate, cosiddetta “inglesina”. Tale aspetto sarà definitivamente chiarito tra le parti in causa soltanto con la produzione dei disegni esecutivi che giungeranno all'ATI (Parte Opposta) soltanto in data 02.04.2019
(Doc. G di Parte Opposta).
1.2. Nel Contratto di Subappalto (Doc. 1 di Parte Opponente) non è stata esattamente definita la tipologia degli accessori da impiegare per i sistemi di chiusura manuale degli infissi esterni. Tale aspetto non sarà mai definito tra le parti in causa, a dimostrazione delle differenze che emergono dalle rispettive contabilità.
2. Il Contratto di Subappalto è stato redatto prendendo in parte riferimento ad una stima dei costi per la produzione e posa in opera di infissi redatta dall'Azienda SECCO nel mese di dicembre 2019” (pag. 193).
Contr Con riferimento al mancato rilascio della marcatura CE da parte dell' lamentata da Parte_1
il CTU ha verificato che nel corso delle lavorazioni l'ATI è divenuta semplicemente mera
[...] fornitrice di un prodotto semilavorato anziché la fornitrice di un prodotto da costruzione finito rappresentando che a partire dal momento in cui la subappaltante ha provveduto autonomamente alla fornitura e posa in opera di elementi essenziali a completamento degli infissi da dover certificare, è divenuta il vero e proprio “fabbricante dell'infisso” ovvero il soggetto responsabile al rilascio della marcatura CE (cfr. pagg. 46 e 47 della relazione). Si legge nella relazione “La giustificazione del suddetto passaggio di responsabilità per il rilascio della marcatura CE, da intendersi quale modifica compiuta unilateralmente dalla (Parte Opponente) trova riscontro nelle varie Parte_1 comunicazioni intercorse tra le parti in causa dapprima con la richiesta dei nuovi prezzi, proseguite poi con l'invio del preventivo del 13.04.2019 e concludendosi con l'annullamento della fornitura e posa in opera di alcune lavorazioni, da considerarsi essenziali nella costruzione di un serramento. Più precisamente, il sottoscritto CTU ha verificato che il passaggio di responsabilità dall'ATI (Parte
Opposta) alla (Parte Opponente) a riguardo del soggetto responsabile al rilascio della Parte_1 marcatura CE per gli infissi esterni da certificare è dato dalle seguenti comunicazioni, elencate di seguito in ordine cronologico:
1. Comunicazione, tramite PEC, inviata in data 11.04.2019 (Doc. 36 di
Parte Opponente) dalla (Parte Opponente) avente per oggetto la richiesta formale Parte_1 all'ATI (Parte Opposta) dei nuovi prezzi per differenze da apportare a quanto stabilito dal Contratto di
Subappalto (Doc. 1 Parte Opponente). Su tale comunicazione vengono elencate una serie di lavorazioni da dover considerare quali varianti, modifiche e scorpori, rispetto a quanto stabilito dal
Contratto di Subappalto.
2. Comunicazione, tramite email, inviata in data 13.04.2019 (Doc. H di Parte
Opposta) per mezzo della quale l'ATI (Parte Opposta) dà risposta alla (Parte Parte_1
Opponente) relativamente ai nuovi prezzi richiesti (Doc. 5 di Parte Opposta). A tal proposito, il sottoscritto CTU osserva che l'ATI non ha dato comunicazione sulla quantificazione degli scorpori in precedenza richiesti dalla (Parte Opponente), giustificando tale mancanza con la Parte_1 seguente frase: “ I prezzi che Vi abbiamo riportato tengono già di conto delle detrazioni per quanto previsto da contratto”.
3. Comunicazione, tramite PEC, inviata in data 06.06.2019 (Doc. i di Parte
Opposta) dalla (Parte Opponente) avente per oggetto la disdetta della fornitura e posa Parte_1 dei vetri, precisando che provvederà autonomamente per tale lavorazione.
4. Comunicazione, tramite
PEC, inviata in data 14.06.2019 (Doc. J di Parte Opposta) dalla (Parte Opponente) Parte_1 avente per oggetto la conferma di sole alcune lavorazioni, rispetto a tutte quelle comunicate tramite
l'email del 13.04.2019 (Doc. H di Parte Opposta).
5. Comunicazione, tramite PEC, inviata in data pagina 7 di 10 14.06.2019 (Doc. J di Parte Opposta) dalla (Parte Opponente) avente per oggetto la Parte_1 conferma di sole alcune lavorazioni, rispetto a tutte quelle comunicate tramite l'email del 13.04.2019
(Doc. H di Parte Opposta).
6. Comunicazione, tramite PEC, inviata in data 17.06.2019 (Doc. 26 di
Parte Opposta) dalla (Parte Opponente) comunicando la propria disponibilità ad Parte_1 acquistare i motori autonomamente”.
In ordine alla mancata consegna da parte dell'ATI degli allegati B, C, D del contratto di subappalto, in forza della quale parte opponente esclude che il credito possa ritenersi esigibile ex art. 4 dello stesso contratto, va osservato che gli Allegati B e C sono costituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione (rese anche ai sensi dell'art. 46 dpr n. 445 del 28/12/2000) in relazione all'avvenuto pagamento della retribuzione dei lavoratori impiegati presso il cantiere da parte dei subappaltatori mentre l'allegato D è la quietanza liberatoria che avrebbe dovuto sottoscrivere in favore della CP_1 circa il pagamento del corrispettivo fatturato. Parte_1
Al riguardo si osserva che non risulta documentato che abbia richiesto la consegna di Parte_1 tali dichiarazioni alla subappaltatrice prima del giudizio, rifiutando il pagamento delle fatture in ragione della mancata consegna delle stesse dichiarazioni.
Inoltre, occorre osservare che ha omesso i pagamenti anche di alcune fatture in Parte_1 relazione alle quali erano state sottoscritte le dichiarazioni di cui agli allegati B) e C) prima del giudizio. Ed invero l'opposta aveva già sottoscritto le dichiarazioni di cui ai predetti modelli per il periodo fino al 30/06/2019 (doc. W, CC e DD per doc. P, S e T per CP_1 [...]
; doc. II, JJ e KK per . Controparte_3 CP_6
Ad ogni buon conto, con la memoria n. 2 parte opposta ha prodotto le dichiarazioni relative anche al periodo successivo al giugno 2019, sottoscritte nel 2022.
Per quanto concerne la sussistenza di difetti e vizi contestati dalla sulla base delle Parte_1 documentazioni in atti e dei sopralluoghi svolti il consulente ha concluso con il rilievo di due vizi e/o difetti riguardanti un distaccamento di alcune guarnizioni dagli infissi che lo stesso ha quantificato in €
1.200,00 + iva per il loro ripristino ed una errata realizzazione dell'infisso interno definito INT STL 25
A per il quale lo stesso ha stimato un costo di € 1.056,44 + iva per il suo ripristino, il tutto per un totale di € 2.256,44 più iva. Ha precisato ancora di non avere ravvisato ulteriori vizi e difetti rilevando che molte delle contestazioni effettuate dalla subappaltante alla subappaltatrice non sono supportate da documentazione adeguata e che non è possibile verificare con certezza i lavori di ripristino che Pt_1 allega di avere eseguito. Il Consulente ha altresì verificato che nessuna contestazione è stata
[...] sollevata dalla Direzione Lavori relativamente ai lavori contestati da (cfr. pagg. 111- Parte_1
114).
In merito alla penale richiesta da parte opponente in riconvenzionale, sulla base dell'articolo 5 del contratto di subappalto il quale tra le altre cose prevedeva: “Per eventuali ritardi sui termini sopra indicati la dovrà corrispondere alla SUBAPPALTANTE una penale irriducibile, Controparte_7 salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni pari: a €. 1.000,00 (euromille/00) per ogni giorno di ritardo sui termini sopra indicati …” si ritiene non sussistano i presupposti per il suo pagina 8 di 10 riconoscimento. Premesso che con comunicazione pec del 7.9.2019 la società subappaltante ha precisato che il termine per l'ultimazione della posa degli infissi esterni era stato prorogato al
31.8.2019, non vi è prova della esclusiva responsabilità di parte opposta nel ritardo. Sulla base della documentazione versata in atti, invece, il CTU ha rilevato che l'ultimazione dei lavori in data successiva rispetto a quella pattuita nel contratto è attribuibile anche alla stessa opponente la quale ha comunicato con ritardo alla opposta dati fondamentali per l'esecuzione delle opere. A titolo esemplificativo può citarsi quanto evidenziato dal ctu a pagina 23 della relazione nella quale si rappresenta che in data 7.3.2019 ha sollecitato per la consegna dei disegni CP_4 Parte_1 esecutivi pena la sospensione delle lavorazioni di tutti gli infissi, comprensivi di tutte le caratteristiche prestazionali di vetri e tipologia degli accessori indispensabili per la produzione di tutti gli infissi;
il sollecito è stato ripetuto il 26/03/2019 con la precisazione che in caso di mancata comunicazione di tali disegni le scadenze concordate non avrebbero potuto essere rispettate. Il riscontro a tale richiesta è avvenuto solo il 01/04/2019 (doc. 15 opponente) per tramite dell'azienda la quale inviava, a CP_5 quasi un mese di distanza dalla prima richiesta rivolta a le indicazioni circa la Parte_1 tipologia di vetri e il sistema di apertura motorizzato degli infissi esterni.
Più in generale il ctu ha constatato e verificato che la mancata definizione di ogni singolo aspetto tecnico al momento della sottoscrizione del contratto di subappalto ha influito negativamente sul rispetto dei tempi di consegna poiché l'ATI ha in più occasioni dovuto sollecitare la subappaltante per ricevere indicazioni specifiche inerenti la produzione e posa in opera degli infissi.
Sotto questo profilo, pertanto, la domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento.
In conclusione, facendo proprie le conclusioni cui è pervenuto il CTU, va accertato che il corrispettivo spettante a favore dell'A.T.I. per le opere svolte in esecuzione del contratto di subappalto è pari ad € 807.596,41 più iva. A tale cifra deve essere detratto l'importo già complessivamente incassato dall' pari ad € 356.250,00 nonché l'importo quantificato dal ctu a titolo di risarcimento del danno CP_4 per i vizi che presentano le opere (€ 2.256,44). Si ricava che l'importo ancora complessivamente spettante all' ammonta ad € 449.089,97 + iva (relativamente al solo importo da versare alla CP_4
). CP_2
In conclusione, previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 589/2020, parte opponente dovrà essere condannata al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di Euro 449.089,97 oltre Iva come sopra specificato.
Sulla medesima sorte capitale sono dovuti gli interessi moratori ex d.lgs 231/2002 espressamente richiesti.
Le spese seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice opponente. Alla liquidazione si provvede tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore
Euro 260.000,00 – 520.000,00 parametri medi per tutte le fasi).
Quanto alle spese di C.T.U. liquidate in corso di causa, sono poste per 1/5 a carico di parte opposta e per i restanti 4/5 a carico di parte opponente.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 589/2020;
- Condanna a pagare ad in proprio ed in qualità di mandataria Parte_1 CP_1 dell' € 449.089,97 + iva, oltre interessi, come da motivazione;
CP_4
- Condanna alla rifusione in favore di in proprio e in qualità di Parte_1 CP_1 mandataria dell' delle spese di lite che si liquidano in € 22.457,00 oltre accessori, come per CP_4 legge;
- pone definitivamente le spese di ctu liquidate in corso di causa per 4/5 a carico di e Parte_1 per 1/5 a carico di CP_1
Arezzo, 07/02/2025
Il Giudice Marina Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1732/2020 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lorenzoni, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo in Via Trento e Trieste n. 8
PARTE ATTRICE
contro in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione Temporanea di CP_1
Imprese costituita con le mandanti e , CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Caldarola elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Arezzo, in Via Petrarca n. 33 presso lo studio dell'Avv. Francesca Tarchiani
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.7.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell' composta anche dalle mandanti CP_4 CP_2 ed . proponendo opposizione al decreto
[...] Controparte_3 Controparte_3 ingiuntivo n. 589/2020 emesso dal tribunale di Arezzo in data 1.06.2020, con il quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 581.000,00, oltre interessi, spese e compensi, per il saldo di fatture emesse in forza del contratto di subappalto stipulato tra le parti.
A sostegno dell'opposizione parte attrice ha dedotto: preliminarmente l'ultra petizione in cui è incorso il giudice del procedimento monitorio, avendo emesso il d.i. per euro 581.000,00 a fronte dell'importo richiesto nel ricorso pari ad euro 580.496,21; l'inadempimento dell' per non avere consegnato i CP_4
pagina 1 di 10 certificati relativi agli allegati A, B, C e D del contratto di subappalto in violazione di quanto previsto dall' art. 4 (infra doc.1); l'inadempimento dell' per non avere eseguito tutte le opere pattuite ed CP_4 avere richiesto un corrispettivo addirittura superiore rispetto a quello concordato e ciò nonostante fosse pattuito “un forfait chiuso per la quantità, tipologie e misure meglio descritte nel progetto e capitolato che si allegano al contratto”.
Ha allegato in via riconvenzionale la tardività della consegna delle opere non avendo la CP_4 rispettato le tempistiche pattuite in contratto. A tal proposito ha rappresentato che all'art. 5 del contratto di subappalto le parti hanno previsto, oltre a dei termini intermedi, che tutte le prestazioni subappaltate dovessero essere ultimate entro l'01/08/2019 con espressa previsione che “… per eventuali ritardi sui termini sopra indicati la subappaltatrice dovrà corrispondere alla subappaltante una penale irriducibile salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni pari: a euro 1000, 00 per ogni giorno di ritardo sui termini sopraindicati…”, mentre le opere sono state consegnate solo in data 30.9.2019.
Ha eccepito altresì l'inadempimento della opposta ai sensi dell'art. 1460 c.c., anche previsto CP_4 dall'articolo 17 del summenzionato contratto di subappalto, presentando le opere realizzate vizi e difformità che hanno comportato la necessità d'interventi ulteriori per complessivi € 25.166,00.
Sulla base di tali allegazioni ed eccezioni, parte opponente ha spiegato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere
l'opposizione e, per l'effetto: A. Respingere la richiesta di pagamento formulata nei confronti dell'opponente siccome infondata nell'an e nel quantum e comunque perché eccessiva e non provata;
B. Accertare e dichiarare per i motivi tutti indicati in narrativa il grave inadempimento della CP_1
in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo
[...] mandataria dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti ed CP_2
C. Accertare e dichiarare che la Controparte_3 Parte_1
per effetto dei gravi inadempimenti della in persona del suo Legale Rappresentante
[...] CP_1 pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione Temporanea di
Imprese costituita con le mandanti ed CP_2 Controparte_3
ha legittimamente sospeso ogni pagamento ai sensi dell'art. 1460 c.c.; D. Condannare la
[...] CP_1
in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo
[...] mandataria dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti ed CP_2
al pagamento in favore della Controparte_3 CP_3 CP_3 Parte_1 della penale giornaliera di € 1.000,00, prevista all'art. 5 del contratto di subappalto del 5.2.2019,
[...]
e quindi della complessiva somma di € 60.000,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa;
E. Condannare la in persona del CP_1 suo Legale Rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti ed CP_2 [...]
al pagamento in favore della della somma Controparte_3 Parte_1 di € 25.166,00, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa, a titolo di risarcimento dei danni per ripristinare le opere viziate e/o difettose
e/o difformi e comunque inidonee all'uso per il quale erano destinate;
F. Dichiarare nullo e revocare per i motivi tutti indicati in narrativa il decreto ingiuntivo della cui opposizione trattasi statuendo che nessuna somma è dalla dovuta per i titoli dedotti in giudizio. Condannare l'ATI Parte_1 opposta alla refusione dei compensi e delle spese del giudizio.”. pagina 2 di 10 Nel costituirsi in giudizio la ha contestato integralmente le avverse deduzioni sia in punto CP_1 di opposizione che in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata.
Nel merito, parte convenuta opposta ha precisato che: le omesse certificazioni richiamate in punto di inadempimento, quali allegati B e C del contratto di subappalto altro non sono che dichiarazioni sostitutive di certificazione sull'avvenuto pagamento della retribuzione dei lavoratori impiegati presso il cantiere appaltante da parte dei subappaltatori mentre per l'allegato D nulla altro che una quietanza liberatoria sulla fine dei lavori per forniture e servizi svolti;
le relative dichiarazioni non sono state sottoscritte da per l'ammontare del complessivo corrispettivo spettante a causa del mancato CP_1 pagamento da parte dell'opponente, la quale comunque non ha saldato nemmeno fatture in relazione alle quali tali dichiarazioni sono state consegnate;
l' allegato A (capitolato / elenco prezzi) ha invece subito numerose modifiche per opera della appaltante la quale ha scorporato alcune Parte_1 lavorazioni (ad esempio fornitura e posa in opera di vetri e ferramenta dei serramenti con la richiesta contestuale a terzi di tale fornitura); ha provveduto in totale autonomia ad effettuare Parte_1 lavorazioni in proprio o ad affidarle a terzi estranei alla inoltre l'opponente ha provveduto a CP_4 modificare l'oggetto del subappalto originariamente pattuito nel contratto come ad esempio in relazione alla tipologia di vetri prescelti che non risultano quelli da contratto ed anche in ordine al sistema di apertura di alcuni infissi che da manuale è stato trasformato in motorizzato;
l' allegato A) del contratto prodotto dall'opponente non è quello effettivamente concordato ma è stato modificato “a mano libera” con specifiche mai accettate e sottoscritte dalla subappalattrice;
l'opposta ha fornito analitica contabilità, comprensiva di detrazioni e variazioni in corso d'opera, con la comunicazione all'opponente del 2.08.2019 (e relativi allegati doc.2 e doc.3).
Parte opposta ha ricostruito i rapporti con l'opponente rappresentando di aver fornito una offerta economica per fornitura e posa in opera di infissi interni ed esterni sulla base delle indicazioni della opponente, nella sua veste di subappaltante;
invero, si era aggiudicata l'appalto per la Parte_1 riqualificazione di “ex Manifattura Tabacchi” di Firenze e per formulare l'offerta economica in gara per serramenti e infissi aveva chiesto un preventivo alla (doc. 6), che a sua volta aveva CP_5 indicato la A.T.I. de quo per la posa in opera degli stessi. Ha ribadito di aver apportato le modifiche richieste di volta in volta dalla subappaltante riportando il tutto nella contabilità fatturatagli e rifacendosi ai prezzi unitari (anche eventualmente da decurtare e di fatto poi decurtati) di tale preventivo. Ha precisato che la richiesta monitoria effettuata da parte opposta originava dal fatturato complessivo della alla per un totale di euro 962.871,21 a cui erano stati sottratti CP_4 Parte_1 gli importi incassati nel tempo pari ad euro 382.375,00 lasciando quindi da saldare l'importo di euro
580.496,21.
Ha dedotto poi parte convenuta opposta l'infondatezza della prospettazione attorea laddove imputa alla subappaltatrice il ritardo nella ultimazione dei lavori, essendo questo stato determinato dal comportamento della subappaltante. Ha inoltre evidenziato di avere ripetutamente fatto richiesta di accesso al cantiere per la verifica e l'individuazione di eventuali difformità e vizi d'opera, rappresentando che tale accesso è stato consentito alla per l'unica volta, il 15 novembre CP_1 del 2019, rendendolo di fatto inutile.
pagina 3 di 10 Infine, ha contestato il diritto al risarcimento richiesto in via riconvenzionale per l'ammontare di €
25.166 per opere che la sarebbe stata costretta a sostenere per rimediare i vizi lamentati Parte_1
a cui l' non avrebbe tempestivamente provveduto. CP_4
La ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Tribunale ogni contraria istanza eccezione e/o deduzione disattesa, A) in via preliminare concedere, previo accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale in cui è incorso il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice Lucia Faltoni, nell'indicare, quale sorte ingiunta, l'importo di € 581.000,00 anzichè l'importo di € 580.496,21 richiesto dalla ricorrente, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
B) in via principale e nel merito rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte, perché completamente destituite di fondamento sia in fatto, sia in diritto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;
C) in via subordinata rigettare la domanda riconvenzionale ed accertare e dichiarare che la in proprio ed in qualità di CP_1 capogruppo mandataria dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti CP_2
( P.I. e C.F. ) e (P.I. e C.F.
[...] P.IVA_1 Controparte_3
) è creditrice nei confronti della dell'importo di euro 580.496,21 o P.IVA_2 Parte_1 della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, per i motivi tutti dedotti in premessa e come provato dalle fatture emesse dalla n. 18/2019 (pagato solo acconto di € 23.750,00), n. CP_1
28/2019, n. 36/2019, n. 39/2019, n. 10/2020, n. 11/2020; dalla Controparte_3
n. 28/2019 (pagato solo acconto di € 23.750,00), n. 32/2019, n. 45/2019, n.
[...]
68/2019, n. 90/2019, n. 13/2020; dalla le fatture n. 77/2019 (pagato solo acconto di € CP_2
28.975,00), n. 106/2019, n. 133/2019, n. 162/2019, n. 219/2019, n. 22/2020 del 31/01/2020, nonchè dagli estratti autentici dei Registri Fatture dell'anno 2019 e dell'anno 2020 e da quanto altro dedotto e prodotto oltre interessi moratori e spese e, per l'effetto, condannare la al Parte_1 pagamento, in favore della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria CP_1 dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti ( P.I. e C.F. CP_2
) e (P.I. e C.F. ), della P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 somma di euro 580.496,21 oltre interessi moratori di legge maturati dalla data di scadenza delle singole fatture o comunque della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del d.i., e disposta su istanza dell'opposta la correzione dell'errore materiale del d.i. sotto il profilo dell'importo (“DISPONE la correzione materiale del decreto ingiuntivo n. 589/2020 Tribunale Arezzo nel senso che, laddove è scritto “€ 581000,00” debba esattamente leggersi "€580.496,21") la causa è stata istruita documentalmente e con consulenza tecnica d'ufficio, la cui relazione conclusiva è stata depositata dall'Arch. in data 28.01.2023 . Ritenuta ogni ulteriore attività istruttoria superflua, con Persona_1 decreto del 23.07.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Parte opponente ha concluso nel merito
“ A. Respingere, per i motivi indicati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi atti e documenti di causa, la richiesta di pagamento formulata nei confronti dell'opponente siccome assolutamente infondata nell'an e nel quantum e comunque perché eccessiva e non provata;
pagina 4 di 10 B. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti indicati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi atti e documenti di causa, il grave inadempimento della in CP_1 persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti ed CP_2
Controparte_3 Controparte_3
C. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti indicati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi atti e documenti di causa, che la per effetto dei gravi Parte_1 inadempimenti della in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, in proprio CP_1 ed in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti ed ha legittimamente CP_2 Controparte_3 sospeso ogni pagamento ai sensi dell'art. 1460 c.c.;
D. Condannare, per i motivi tutti indicati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi atti e documenti di causa, la in persona del suo Legale Rappresentante pro CP_1 tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti ed al CP_2 Controparte_3 pagamento in favore della della penale giornaliera di € 1.000,00, prevista Parte_1 all'art. 5 del contratto di subappalto del 5.2.2019, e quindi della complessiva somma di € 60.000,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa;
E. Condannare, per i motivi tutti indicati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi atti e documenti di causa, la in persona del suo Legale Rappresentante pro CP_1 tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti ed al CP_2 Controparte_3 pagamento in favore della della somma di € 25.166,00, o di quella maggiore o Parte_1 minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa, a titolo di risarcimento dei danni per ripristinare le opere viziate e/o difettose e/o difformi e comunque inidonee all'uso per il quale erano destinate;
F. Dichiarare nullo e revocare, per i motivi tutti indicati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi atti e documenti di causa, il decreto ingiuntivo della cui opposizione trattasi statuendo che nessuna somma è dalla dovuta per i titoli dedotti in giudizio”. Parte_1
In via istruttoria ha insistito per l'ammissione di tutte le istanze richieste e non ammesse, riportandosi altresì integralmente alle osservazioni alla ctu (si rinvia per esigenze di sintesi al foglio pc depositato da parte opponente da intendersi richiamato).
Parte opposta ha concluso nel merito come da comparsa di costituzione e risposta e in via istruttoria ha insistito per l'ammissione dei mezzi di prova già richiesti. Anche in questo caso, si rinvia per esigenze di sintesi al foglio pc depositato da parte opposta da intendersi richiamato.
In primo luogo deve essere confermata l'ordinanza istruttoria con la quale sono state rigettate le istanze di prova orale richieste dalle parti in quanto relative a circostanze risultanti dai documenti prodotti o accertate – trattandosi di profili tecnici - con la consulenza tecnica d'ufficio della quale si dirà nel prosieguo.
pagina 5 di 10 Nel merito, si osserva che l'oggetto del procedimento è rappresentato, da un lato, dall'accertamento della sussistenza del diritto di in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria CP_1 dell'associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti e CP_2 [...]
di percepire il corrispettivo residuo spettante in forza del contratto Controparte_3 di subappalto da questa stipulato in data 5.2.2019 in qualità di subappaltatrice con Parte_1 in qualità di subappaltante ed avente ad oggetto la costruzione e posa in opera di infissi esterni ed interni nell'ambito di un intervento di restauro e risanamento dell' Ex Manifattura Tabacchi a Firenze;
dall'altro lato, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della penale pattuita in caso di ritardata consegna delle opere e dei vizi e delle difformità delle opere realizzate dedotti da parte opponente.
Venendo al primo profilo, va rilevato che le due contabilità, quella fornita da (doc. 2) Pt_1 Pt_1
e quella fornita da (doc. 3), si differenziano sia in ordine alle opere effettivamente realizzate che CP_1 rispetto ai prezzi applicati.
Ritiene il Tribunale di condividere le valutazioni operate dal Consulente Tecnico d'Ufficio nominato,
Arch. Le valutazioni del predetto CTU risultano immuni da vizi che ne Persona_2 intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, e devono pertanto ritenersi condivise, così come le risposte alle osservazioni formulate dai consulenti di parte da intendersi integralmente richiamate.
Invero, il consulente ha risposto in modo esaustivo e puntuale a tutte le numerose osservazioni proposte dalle parti (pur essendo già la relazione iniziale estremamente dettagliata, motivata e frutto – anche - di un'attenta analisi della documentazione versata in atti dalle parti).
All'esito delle accurate verifiche così svolte, valutate anche le osservazioni presentate dai consulenti delle parti, il CTU ha, quindi, quantificato in Euro 807.596,41 oltre iva il corrispettivo complessivamente spettante a parte opposta per i lavori effettivamente espletati.
Il consulente nella propria relazione ha rappresentato che “per le sopraggiunte varianti in corso
d'opera è stato stravolto in larga parte ciò che è stato stabilito nel contratto di subappalto” dando atto di avere tenuto conto per la ricostruzione dell'esatta consistenza delle lavorazioni delle successive comunicazioni intercorse tra le parti e versate in atti (cfr. pag. 45 ss. relazione). Il consulente ha altresì rappresentato che le caratteristiche degli infissi non appaiono ben definite e chiare al momento della sottoscrizione del contratto di subappalto. In specie, si legge nelle conclusioni della relazione “A tal proposito, il sottoscritto CTU ha verificato che nel Contratto di Subappalto (Doc. 1 di Parte Opposta) non sono stati definiti in maniera chiara ed inconfutabile tutti gli aspetti progettuali su cui basare la produzione degli infissi sia interni che esterni. Ciò è dimostrato fin dal primo sopralluogo in cantiere svolto in data 25.02.2019 (Doc. 16 di Parte Opposta) tra le parti in causa, in cui vengono sollevati dubbi sulla tipologia dei vetri, sulle dimensioni di alcuni infissi e sul sistema di apertura degli infissi esterni, in considerazione della loro elevata altezza dal piano di calpestio. Ulteriori aspetti dubbi su quanto riportato nel Contratto di Subappalto (Doc. 1 di Parte Opponente) emergono poi, circa un mese dopo il suddetto sopralluogo del 25.02.2019, in un ulteriore sopralluogo svolto in data
26.03.2019 (Doc. 25 di Parte Opponente) con la Direzione dei Lavori, perché solleva perplessità sulle caratteristiche prestazionali degli infissi, sia dal punto di vista termico che acustico. Va ulteriormente pagina 6 di 10 sottolineato e precisato:
1.1. Nel Contratto di Subappalto (Doc. 1 di Parte Opponente) non è stata esattamente definita la tipologia dei materiali da impiegare per la suddivisione delle vetrate, cosiddetta “inglesina”. Tale aspetto sarà definitivamente chiarito tra le parti in causa soltanto con la produzione dei disegni esecutivi che giungeranno all'ATI (Parte Opposta) soltanto in data 02.04.2019
(Doc. G di Parte Opposta).
1.2. Nel Contratto di Subappalto (Doc. 1 di Parte Opponente) non è stata esattamente definita la tipologia degli accessori da impiegare per i sistemi di chiusura manuale degli infissi esterni. Tale aspetto non sarà mai definito tra le parti in causa, a dimostrazione delle differenze che emergono dalle rispettive contabilità.
2. Il Contratto di Subappalto è stato redatto prendendo in parte riferimento ad una stima dei costi per la produzione e posa in opera di infissi redatta dall'Azienda SECCO nel mese di dicembre 2019” (pag. 193).
Contr Con riferimento al mancato rilascio della marcatura CE da parte dell' lamentata da Parte_1
il CTU ha verificato che nel corso delle lavorazioni l'ATI è divenuta semplicemente mera
[...] fornitrice di un prodotto semilavorato anziché la fornitrice di un prodotto da costruzione finito rappresentando che a partire dal momento in cui la subappaltante ha provveduto autonomamente alla fornitura e posa in opera di elementi essenziali a completamento degli infissi da dover certificare, è divenuta il vero e proprio “fabbricante dell'infisso” ovvero il soggetto responsabile al rilascio della marcatura CE (cfr. pagg. 46 e 47 della relazione). Si legge nella relazione “La giustificazione del suddetto passaggio di responsabilità per il rilascio della marcatura CE, da intendersi quale modifica compiuta unilateralmente dalla (Parte Opponente) trova riscontro nelle varie Parte_1 comunicazioni intercorse tra le parti in causa dapprima con la richiesta dei nuovi prezzi, proseguite poi con l'invio del preventivo del 13.04.2019 e concludendosi con l'annullamento della fornitura e posa in opera di alcune lavorazioni, da considerarsi essenziali nella costruzione di un serramento. Più precisamente, il sottoscritto CTU ha verificato che il passaggio di responsabilità dall'ATI (Parte
Opposta) alla (Parte Opponente) a riguardo del soggetto responsabile al rilascio della Parte_1 marcatura CE per gli infissi esterni da certificare è dato dalle seguenti comunicazioni, elencate di seguito in ordine cronologico:
1. Comunicazione, tramite PEC, inviata in data 11.04.2019 (Doc. 36 di
Parte Opponente) dalla (Parte Opponente) avente per oggetto la richiesta formale Parte_1 all'ATI (Parte Opposta) dei nuovi prezzi per differenze da apportare a quanto stabilito dal Contratto di
Subappalto (Doc. 1 Parte Opponente). Su tale comunicazione vengono elencate una serie di lavorazioni da dover considerare quali varianti, modifiche e scorpori, rispetto a quanto stabilito dal
Contratto di Subappalto.
2. Comunicazione, tramite email, inviata in data 13.04.2019 (Doc. H di Parte
Opposta) per mezzo della quale l'ATI (Parte Opposta) dà risposta alla (Parte Parte_1
Opponente) relativamente ai nuovi prezzi richiesti (Doc. 5 di Parte Opposta). A tal proposito, il sottoscritto CTU osserva che l'ATI non ha dato comunicazione sulla quantificazione degli scorpori in precedenza richiesti dalla (Parte Opponente), giustificando tale mancanza con la Parte_1 seguente frase: “ I prezzi che Vi abbiamo riportato tengono già di conto delle detrazioni per quanto previsto da contratto”.
3. Comunicazione, tramite PEC, inviata in data 06.06.2019 (Doc. i di Parte
Opposta) dalla (Parte Opponente) avente per oggetto la disdetta della fornitura e posa Parte_1 dei vetri, precisando che provvederà autonomamente per tale lavorazione.
4. Comunicazione, tramite
PEC, inviata in data 14.06.2019 (Doc. J di Parte Opposta) dalla (Parte Opponente) Parte_1 avente per oggetto la conferma di sole alcune lavorazioni, rispetto a tutte quelle comunicate tramite
l'email del 13.04.2019 (Doc. H di Parte Opposta).
5. Comunicazione, tramite PEC, inviata in data pagina 7 di 10 14.06.2019 (Doc. J di Parte Opposta) dalla (Parte Opponente) avente per oggetto la Parte_1 conferma di sole alcune lavorazioni, rispetto a tutte quelle comunicate tramite l'email del 13.04.2019
(Doc. H di Parte Opposta).
6. Comunicazione, tramite PEC, inviata in data 17.06.2019 (Doc. 26 di
Parte Opposta) dalla (Parte Opponente) comunicando la propria disponibilità ad Parte_1 acquistare i motori autonomamente”.
In ordine alla mancata consegna da parte dell'ATI degli allegati B, C, D del contratto di subappalto, in forza della quale parte opponente esclude che il credito possa ritenersi esigibile ex art. 4 dello stesso contratto, va osservato che gli Allegati B e C sono costituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione (rese anche ai sensi dell'art. 46 dpr n. 445 del 28/12/2000) in relazione all'avvenuto pagamento della retribuzione dei lavoratori impiegati presso il cantiere da parte dei subappaltatori mentre l'allegato D è la quietanza liberatoria che avrebbe dovuto sottoscrivere in favore della CP_1 circa il pagamento del corrispettivo fatturato. Parte_1
Al riguardo si osserva che non risulta documentato che abbia richiesto la consegna di Parte_1 tali dichiarazioni alla subappaltatrice prima del giudizio, rifiutando il pagamento delle fatture in ragione della mancata consegna delle stesse dichiarazioni.
Inoltre, occorre osservare che ha omesso i pagamenti anche di alcune fatture in Parte_1 relazione alle quali erano state sottoscritte le dichiarazioni di cui agli allegati B) e C) prima del giudizio. Ed invero l'opposta aveva già sottoscritto le dichiarazioni di cui ai predetti modelli per il periodo fino al 30/06/2019 (doc. W, CC e DD per doc. P, S e T per CP_1 [...]
; doc. II, JJ e KK per . Controparte_3 CP_6
Ad ogni buon conto, con la memoria n. 2 parte opposta ha prodotto le dichiarazioni relative anche al periodo successivo al giugno 2019, sottoscritte nel 2022.
Per quanto concerne la sussistenza di difetti e vizi contestati dalla sulla base delle Parte_1 documentazioni in atti e dei sopralluoghi svolti il consulente ha concluso con il rilievo di due vizi e/o difetti riguardanti un distaccamento di alcune guarnizioni dagli infissi che lo stesso ha quantificato in €
1.200,00 + iva per il loro ripristino ed una errata realizzazione dell'infisso interno definito INT STL 25
A per il quale lo stesso ha stimato un costo di € 1.056,44 + iva per il suo ripristino, il tutto per un totale di € 2.256,44 più iva. Ha precisato ancora di non avere ravvisato ulteriori vizi e difetti rilevando che molte delle contestazioni effettuate dalla subappaltante alla subappaltatrice non sono supportate da documentazione adeguata e che non è possibile verificare con certezza i lavori di ripristino che Pt_1 allega di avere eseguito. Il Consulente ha altresì verificato che nessuna contestazione è stata
[...] sollevata dalla Direzione Lavori relativamente ai lavori contestati da (cfr. pagg. 111- Parte_1
114).
In merito alla penale richiesta da parte opponente in riconvenzionale, sulla base dell'articolo 5 del contratto di subappalto il quale tra le altre cose prevedeva: “Per eventuali ritardi sui termini sopra indicati la dovrà corrispondere alla SUBAPPALTANTE una penale irriducibile, Controparte_7 salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni pari: a €. 1.000,00 (euromille/00) per ogni giorno di ritardo sui termini sopra indicati …” si ritiene non sussistano i presupposti per il suo pagina 8 di 10 riconoscimento. Premesso che con comunicazione pec del 7.9.2019 la società subappaltante ha precisato che il termine per l'ultimazione della posa degli infissi esterni era stato prorogato al
31.8.2019, non vi è prova della esclusiva responsabilità di parte opposta nel ritardo. Sulla base della documentazione versata in atti, invece, il CTU ha rilevato che l'ultimazione dei lavori in data successiva rispetto a quella pattuita nel contratto è attribuibile anche alla stessa opponente la quale ha comunicato con ritardo alla opposta dati fondamentali per l'esecuzione delle opere. A titolo esemplificativo può citarsi quanto evidenziato dal ctu a pagina 23 della relazione nella quale si rappresenta che in data 7.3.2019 ha sollecitato per la consegna dei disegni CP_4 Parte_1 esecutivi pena la sospensione delle lavorazioni di tutti gli infissi, comprensivi di tutte le caratteristiche prestazionali di vetri e tipologia degli accessori indispensabili per la produzione di tutti gli infissi;
il sollecito è stato ripetuto il 26/03/2019 con la precisazione che in caso di mancata comunicazione di tali disegni le scadenze concordate non avrebbero potuto essere rispettate. Il riscontro a tale richiesta è avvenuto solo il 01/04/2019 (doc. 15 opponente) per tramite dell'azienda la quale inviava, a CP_5 quasi un mese di distanza dalla prima richiesta rivolta a le indicazioni circa la Parte_1 tipologia di vetri e il sistema di apertura motorizzato degli infissi esterni.
Più in generale il ctu ha constatato e verificato che la mancata definizione di ogni singolo aspetto tecnico al momento della sottoscrizione del contratto di subappalto ha influito negativamente sul rispetto dei tempi di consegna poiché l'ATI ha in più occasioni dovuto sollecitare la subappaltante per ricevere indicazioni specifiche inerenti la produzione e posa in opera degli infissi.
Sotto questo profilo, pertanto, la domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento.
In conclusione, facendo proprie le conclusioni cui è pervenuto il CTU, va accertato che il corrispettivo spettante a favore dell'A.T.I. per le opere svolte in esecuzione del contratto di subappalto è pari ad € 807.596,41 più iva. A tale cifra deve essere detratto l'importo già complessivamente incassato dall' pari ad € 356.250,00 nonché l'importo quantificato dal ctu a titolo di risarcimento del danno CP_4 per i vizi che presentano le opere (€ 2.256,44). Si ricava che l'importo ancora complessivamente spettante all' ammonta ad € 449.089,97 + iva (relativamente al solo importo da versare alla CP_4
). CP_2
In conclusione, previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 589/2020, parte opponente dovrà essere condannata al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di Euro 449.089,97 oltre Iva come sopra specificato.
Sulla medesima sorte capitale sono dovuti gli interessi moratori ex d.lgs 231/2002 espressamente richiesti.
Le spese seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice opponente. Alla liquidazione si provvede tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore
Euro 260.000,00 – 520.000,00 parametri medi per tutte le fasi).
Quanto alle spese di C.T.U. liquidate in corso di causa, sono poste per 1/5 a carico di parte opposta e per i restanti 4/5 a carico di parte opponente.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 589/2020;
- Condanna a pagare ad in proprio ed in qualità di mandataria Parte_1 CP_1 dell' € 449.089,97 + iva, oltre interessi, come da motivazione;
CP_4
- Condanna alla rifusione in favore di in proprio e in qualità di Parte_1 CP_1 mandataria dell' delle spese di lite che si liquidano in € 22.457,00 oltre accessori, come per CP_4 legge;
- pone definitivamente le spese di ctu liquidate in corso di causa per 4/5 a carico di e Parte_1 per 1/5 a carico di CP_1
Arezzo, 07/02/2025
Il Giudice Marina Rossi
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