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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/11/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 212 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv. Erminia Acri); Parte_1
appellante
e
(avv. Roberto Annovazzi, Francesco Muscari Tomaioli e TO CP_1
Greco);
appellato
FATTO E DIRITTO
1. La signora ha proposto ricorso avverso alla Parte_1
cancellazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle 51 giornate lavorativa svolte nell'anno 2019 alle dipendenze dell'azienda AN AN di IA NA ed alla richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione relativa alla stessa annualità per € 1.001,41, chiedendo che l'adito Tribunale, previa assunzione della prova testimoniale, accertasse l'effettivo svolgimento delle predette giornate lavorative, disponendo la propria re-iscrizione negli elenchi anagrafici e dichiarando l'inesistenza dell'indebito preteso dall' convenuto. Controparte_2
2. Nella resistenza del quale, il Tribunale di Cosenza, rigettate le richieste istruttorie della ricorrente sul presupposto che “la prova per testi richiesta (…)
non sarebbe stata idonea a revocare in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, posto
che i testi da escutere risultano portatori di un interesse di fatto convergente con quello
della ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di
disconoscimento” e ritenuto che dal verbale ispettivo dell' del 31\10\2022, CP_1
redatto nei confronti del supposto datore di lavoro AN AN,
emergesse la conferma dell'inesistenza del dedotto rapporto di lavoro, ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. La sentenza è appellata dalla signora che lamenta, in primo Parte_1
luogo, l'ingiusto rigetto della propria domanda di prova testimoniale per la quale insiste e chiede la riforma integrale della sentenza impugnata con conseguente accoglimento di tutte le domande proposte.
4. Assunta la prova testimoniale chiesta dall'appellante, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 7\10\2025.
A tale udienza, constatata l'assenza di entrambe le parti, la causa è stata rinviata al 28\10\2025 ai sensi dell'art.309 c.p.c.. Udienza sostituita, ex art.127
ter, con il deposito di note scritte, per le quali era fissato il termine perentorio del 28\10\2025. Termine entro il quale nessuna delle parti ha depositato note di trattazione.
5. Ciò premesso, ritiene il collegio che la valutazione delle conseguenze di tale omissione debba essere condotta alla stregua di un'interpretazione sistematica e non meramente letterale dell'art.127 ter c.p.c., 4° comma. Comma che, a fronte dell'assenza di note delle due parti entro il termine fissato con il decreto dispositivo della trattazione scritta, si limita a disporre la fissazione di un nuovo termine perentorio ovvero di una nuova udienza.
Sennonché, applicare alla lettera la disposizione anche in casi, come quello che qui occupa, in cui l'udienza precedente al decreto dispositivo della trattazione scritta sia stata rinviata, per assenza delle parti, ai sensi dell'art.309 c.p.c.,
vorrebbe dire attribuire al predetto decreto il paradossale effetto di moltiplicare le verifiche processuali del loro disinteresse al giudizio necessarie per poter dichiarare la cancellazione e contestuale estinzione ex art.181 cpc.
Disinteresse di cui sarebbe sufficiente una duplice verifica tanto nell'ipotesi di ordinaria trattazione orale (assenza all'udienza rinviata ex art.309 ed assenza in quella successiva) che in quella di trattazione scritta (omesso deposito di note nel primo termine e nel secondo ovvero omesso deposito di note nel primo termine ed assenza all'udienza di rinvio, ex art.127 ter), mentre dovrebbe essere, invece, reiterata per tre volte nell'ipotesi in cui l'assenza all'udienza di trattazione fosse poi seguita dall'omesso deposito nel termine per la trattazione scritta, medio tempore stabilito.
Una conclusione non solo collidente con quanto sancito al primo comma del predetto articolo, laddove è specificato che l'udienza è “sostituita dal deposito di
note scritte”, così ponendosi un'equivalenza fra le due modalità di trattazione a cui dovrebbe corrispondere un'equivalenza delle conseguenze derivanti dalla reiterata manifestazione di disinteresse al giudizio. Ma anche contrastante con la ratio della norma che dovrebbe essere quella di consentire una più rapida trattazione e conclusione dei giudizi.
Il mancato deposito delle note nel termine fissato, dunque, determina le conseguenze sancite dal citato 4° comma dell'art.127 ovvero la cancellazione della causa dal ruolo e la contestuale estinzione del giudizio
6. il comportamento di speculare disinteresse delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 4\12\2023, così
[...]
provvede:
1) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la contestuale estinzione del giudizio;
2) Compensa le spese di lite del grado;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Così decisa in Catanzaro nella camera di consiglio del 31\10\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 212 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv. Erminia Acri); Parte_1
appellante
e
(avv. Roberto Annovazzi, Francesco Muscari Tomaioli e TO CP_1
Greco);
appellato
FATTO E DIRITTO
1. La signora ha proposto ricorso avverso alla Parte_1
cancellazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle 51 giornate lavorativa svolte nell'anno 2019 alle dipendenze dell'azienda AN AN di IA NA ed alla richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione relativa alla stessa annualità per € 1.001,41, chiedendo che l'adito Tribunale, previa assunzione della prova testimoniale, accertasse l'effettivo svolgimento delle predette giornate lavorative, disponendo la propria re-iscrizione negli elenchi anagrafici e dichiarando l'inesistenza dell'indebito preteso dall' convenuto. Controparte_2
2. Nella resistenza del quale, il Tribunale di Cosenza, rigettate le richieste istruttorie della ricorrente sul presupposto che “la prova per testi richiesta (…)
non sarebbe stata idonea a revocare in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, posto
che i testi da escutere risultano portatori di un interesse di fatto convergente con quello
della ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di
disconoscimento” e ritenuto che dal verbale ispettivo dell' del 31\10\2022, CP_1
redatto nei confronti del supposto datore di lavoro AN AN,
emergesse la conferma dell'inesistenza del dedotto rapporto di lavoro, ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. La sentenza è appellata dalla signora che lamenta, in primo Parte_1
luogo, l'ingiusto rigetto della propria domanda di prova testimoniale per la quale insiste e chiede la riforma integrale della sentenza impugnata con conseguente accoglimento di tutte le domande proposte.
4. Assunta la prova testimoniale chiesta dall'appellante, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 7\10\2025.
A tale udienza, constatata l'assenza di entrambe le parti, la causa è stata rinviata al 28\10\2025 ai sensi dell'art.309 c.p.c.. Udienza sostituita, ex art.127
ter, con il deposito di note scritte, per le quali era fissato il termine perentorio del 28\10\2025. Termine entro il quale nessuna delle parti ha depositato note di trattazione.
5. Ciò premesso, ritiene il collegio che la valutazione delle conseguenze di tale omissione debba essere condotta alla stregua di un'interpretazione sistematica e non meramente letterale dell'art.127 ter c.p.c., 4° comma. Comma che, a fronte dell'assenza di note delle due parti entro il termine fissato con il decreto dispositivo della trattazione scritta, si limita a disporre la fissazione di un nuovo termine perentorio ovvero di una nuova udienza.
Sennonché, applicare alla lettera la disposizione anche in casi, come quello che qui occupa, in cui l'udienza precedente al decreto dispositivo della trattazione scritta sia stata rinviata, per assenza delle parti, ai sensi dell'art.309 c.p.c.,
vorrebbe dire attribuire al predetto decreto il paradossale effetto di moltiplicare le verifiche processuali del loro disinteresse al giudizio necessarie per poter dichiarare la cancellazione e contestuale estinzione ex art.181 cpc.
Disinteresse di cui sarebbe sufficiente una duplice verifica tanto nell'ipotesi di ordinaria trattazione orale (assenza all'udienza rinviata ex art.309 ed assenza in quella successiva) che in quella di trattazione scritta (omesso deposito di note nel primo termine e nel secondo ovvero omesso deposito di note nel primo termine ed assenza all'udienza di rinvio, ex art.127 ter), mentre dovrebbe essere, invece, reiterata per tre volte nell'ipotesi in cui l'assenza all'udienza di trattazione fosse poi seguita dall'omesso deposito nel termine per la trattazione scritta, medio tempore stabilito.
Una conclusione non solo collidente con quanto sancito al primo comma del predetto articolo, laddove è specificato che l'udienza è “sostituita dal deposito di
note scritte”, così ponendosi un'equivalenza fra le due modalità di trattazione a cui dovrebbe corrispondere un'equivalenza delle conseguenze derivanti dalla reiterata manifestazione di disinteresse al giudizio. Ma anche contrastante con la ratio della norma che dovrebbe essere quella di consentire una più rapida trattazione e conclusione dei giudizi.
Il mancato deposito delle note nel termine fissato, dunque, determina le conseguenze sancite dal citato 4° comma dell'art.127 ovvero la cancellazione della causa dal ruolo e la contestuale estinzione del giudizio
6. il comportamento di speculare disinteresse delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 4\12\2023, così
[...]
provvede:
1) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la contestuale estinzione del giudizio;
2) Compensa le spese di lite del grado;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Così decisa in Catanzaro nella camera di consiglio del 31\10\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni